In materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 34744, pronunciata all'udienza del 7 luglio 2026 (deposito motivazioni in data 28 settembre 2026), ha preso in esame la questione se la mancata adozione, inidoneità o inefficace attuazione del modello organizzativo possano integrare, ex se, elemento costitutivo dell’illecito dell’ente, o valgano esclusivamente come circostanze dimostrative della colpa di organizzazione.
Il fatto.
Una società proponeva ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d’Appello di Palermo ne aveva confermato la responsabilità in relazione all'illecito amministrativo dipendente dalla commissione del reato di cui all'art. 640 bis c.p., condannandola ad una sanzione di Euro 50.000.
Tramite uno propri motivi di ricorso, la società lamentava un’erronea applicazione degli artt. 6 e 7 D.Lgs. 231/2001, deducendo come la Corte territoriale avesse fondato l'affermazione della colpa di organizzazione dell'ente sulla circostanza della mancata adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo (MOGC) all'epoca dei fatti; la motivazione era, tuttavia, da considerarsi apparente, poiché difettava una verifica concreta delle specifiche cautele organizzative e gestionali che sarebbero state necessarie per prevenire il reato.
La decisione.
La Suprema Corte ha, in primis, rilevato - richiamando quanto affermato da Sez. 4, n. 32899 del 08/01/2021, Castaldo - come ai fini della configurabilità della responsabilità da reato degli enti, la struttura dell'illecito addebitato all'ente risulti incentrata sul reato presupposto, rispetto al quale la relazione funzionale corrente tra reo ed ente, e quella teleologica tra reato ed ente hanno unicamente la funzione di irrobustire il rapporto di immedesimazione organica, escludendo che possa essere attribuito alla persona morale un reato commesso da un soggetto incardinato nell'organizzazione, ma per fini estranei agli scopi di questo.
Ciò consente di affermare, si è quindi osservato, che l'ente risponde per un fatto proprio e non per un fatto altrui, ma ciò non pone al riparo da possibili profili di responsabilità meramente oggettiva; da ciò deriva, pertanto la necessità che sussista la c.d. colpa di organizzazione dell'ente, il non avere cioè predisposto un insieme di accorgimenti preventivi idonei ad evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato; il riscontro di un tale deficit organizzativo consente una piana e agevole imputazione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo.
Da un punto di vista probatorio, grava sull'accusa l'onere di dimostrare l'esistenza e l'accertamento dell'illecito penale in capo alla persona fisica inserita nella compagine organizzativa della societas, e che abbia agito nell'interesse di questa; tale accertata responsabilità si estende "per rimbalzo" dall'individuo all'ente collettivo, nel senso che vanno individuati precisi canali che colleghino teleologicamente l'azione dell'uno all'interesse dell'altro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell'ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo" (Sez. 6, n. 27735 del 18/02/2010, Scarafia).
La "colpa di organizzazione" dell'ente riveste, quindi, la stessa funzione che la colpa assume nel reato commesso dalla persona fisica, quale elemento costitutivo del fatto tipico, integrato dalla violazione "colpevole" (ovvero rimproverabile) della regola cautelare.
Ciò posto, ha rilevato ancora il Collegio, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 32899/2021) ha già precisato come proprio l'enfasi posta sul ruolo della colpa di organizzazione, e l'assimilazione della stessa alla colpa, intesa quale violazione di regole cautelari, induca a ritenere che la mancata adozione e l'inefficace attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore rispettivamente agli artt. 6 e 7 del decreto n. 231/2001 e all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008 non possano assurgere ad elemento costitutivo della tipicità dell'illecito dell'ente; essi integrano, invece, una circostanza atta ex lege a dimostrare che sussiste la colpa di organizzazione, la quale va però specificamente provata dall'accusa, mentre l'ente può dare dimostrazione della assenza di tale colpa.
Pertanto, l'assenza del modello, la sua inidoneità o la sua inefficace attuazione non sono ex se elementi costitutivi dell'illecito dell'ente. Tali sono, oltre alla compresenza della relazione organica e teleologica tra il soggetto responsabile del reato presupposto e l'ente (cd. immedesimazione organica "rafforzata"), la colpa di organizzazione, il reato presupposto ed il nesso causale che deve correre tra i due (Sez. 4 n. 18413 del 15/02/2022). Si è anche precisato che l'ente risponde per fatto proprio e che - per scongiurare addebiti di responsabilità oggettiva - deve essere verificata una "colpa di organizzazione" dell'ente, dimostrandosi che non sono stati predisposti accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato. È, infatti, il riscontro di un tale deficit organizzativo a consentire l'imputazione all'ente dell'illecito penale realizzato nel suo ambito operativo (Sez.4, n. 21704 del 28/03/2023).
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto come i giudici di merito abbiano fatto buon governo di tali principi di diritto, avendo evidenziato i seguenti elementi comprovanti, complessivamente valutati, la responsabilità da reato dell'ente: il reato presupposto accertato era addebitabile a figura apicale della società, che aveva violato la normativa penale con condotta fraudolenta, organizzata e reiterata nel tempo allo scopo di conseguire un'utilità per l'ente; risultava la mancata predisposizione ed attuazione degli specifici modelli di organizzazione e di gestione prefigurati dal legislatore rispettivamente agli artt. 6 e 7 del decreto n. 231/2001; emergeva un deficit organizzativo complessivo, comportante la mancata predisposizione di accorgimenti preventivi idonei a evitare la commissione di reati del tipo di quello realizzato (omessa predisposizione di un organismo di controllo contabile), dimostrativo della condotta colpevole della società in termini di rimproverabilità, e dotato di incidenza causale rispetto alla verificazione del reato presupposto.
Sulla base di tali motivazioni, la Suprema Corte ha pertanto confermato la responsabilità dell'ente derivante da reato.
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Il contrasto giurisprudenziale in ordine alla mancata adozione del MOGC.
In riferimento alle conseguenze derivanti dalla mancata adozione del MOGC, deve rilevarsi un orientamento contrastante con quello sopra esposto, espresso dalla Seconda Sezione Penale della Suprema Corte, con la recente Sentenza n. 23820, pronunciata all'udienza del 10.04.2026.
In tale pronuncia la Corte ha preso in esame la medesima questione, pervenendo ad un'opposta conclusione.
I giudici di legittimità hanno dapprima rilevato come - secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite Espenhahn - la colpa di organizzazione, intesa in senso normativo, si fondi sul rimprovero derivante dall'omessa adozione, da parte dell'ente, delle misure organizzative e gestionali necessarie a prevenire la commissione dei reati presupposto, misure che devono essere formalizzate in un modello organizzativo idoneo ad individuare i rischi e a predisporre gli strumenti necessari per il loro contenimento. L'impianto del D.Lgs. n. 231 del 2001, si è osservato, è, infatti, fondato sulla riconducibilità del fatto illecito alla sfera di attività e di interesse dell'ente, e sul correlato dovere di quest'ultimo di dotarsi di un adeguato sistema di prevenzione. Da ciò consegue, pertanto, che la responsabilità dell'ente può essere esclusa soltanto ove risulti la preventiva adozione, e l'effettiva attuazione, di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.
Viceversa, secondo i giudici della Seconda Sezione - che hanno richiamato quanto affermato da Sez. 6, n. 54640 del 25/09/2018, Pacucci - la mancata adozione di tali modelli, con specifico riferimento ai reati commessi da soggetti apicali, è, di per sé, elemento sufficiente a fondare la responsabilità dell'ente, poiché viene meno, ab origine, quel sistema organizzativo che dovrebbe costituire il parametro di riferimento per l'esercizio delle funzioni di direzione e controllo, anche nei confronti di coloro che esprimono direttamente la volontà della persona giuridica.
In definitiva, dunque, si è affermato che, da un lato, soltanto la dimostrazione dell'esistenza e dell'effettiva operatività di un adeguato assetto preventivo può escludere l'addebito organizzativo; dall'altro, in mancanza di specifiche allegazioni sul concreto funzionamento di un tale sistema, non è richiesta, ai fini dell'affermazione di responsabilità, un'ulteriore e distinta prova concernente la violazione di una specifica regola cautelare.
Nel caso di specie, i giudici di merito avevano accertato come la società interessata non si fosse dotata, anteriormente alla commissione dei reati oggetto di giudizio, di un modello organizzativo e gestionale idoneo a prevenire la realizzazione di fattispecie criminose analoghe a quella contestata, da ciò conseguendo l'inapplicabilità della causa esimente prevista dal sistema delineato dal D.Lgs. n. 231 del 2001.