In materia di sicurezza sul lavoro, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 12161, pronunciata all'udienza del 18 febbraio 2020 (deposito motivazioni in data 15 aprile 2020), ha preso in esame il tema relativo all'obbligo, previsto dall'art. 148 D.Lgs. 81/08, di adozione dei necessari apprestamenti atti a garantire l'incolumità degli operai, in caso di lavori su lucernari, tetti o coperture, qualora vi siano dubbi circa la resistenza sufficiente di quest'ultimi per sostenere il peso delle persone addette e garantirne in questo modo l'incolumità.
Il giudizio di legittimità è stato introdotto dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Venezia ne aveva confermato la penale responsabilità per il delitto di omicidio colposo. Secondo la contestazione, egli, in qualità di amministratore di una ditta, aveva omesso di apprestare idonee cautele atte a garantire l'incolumità dei lavoratori in relazione al rischio di caduta, nel corso di lavori da svolgersi su di un tetto, violando il disposto dell'art. 148 comma 2 D. Lgs. 81/08. A causa di tale omissione, un dipendente dell'imputato era caduto da un'altezza di sette metri, mentre era intento ad eseguire dei lavori di installazione di cupolini metallici sul tetto di un fabbricato, a causa del cedimento di un cupolino in cemento, ed era in seguito deceduto.
Con uno dei propri motivi di ricorso, l'imputato contestava la sentenza d'appello, nella parte in cui essa aveva ritenuto che vi fosse, nella fattispecie, un dubbio in ordine alla resistenza della struttura: l'edificio, infatti, costruito nel 1995, era stato collaudato nel 1996, nel rispetto delle disposizioni di legge. Egli poteva, pertanto, fare legittimo affidamento sulla resistenza della struttura e non era tenuto ad apprestare alcun dispositivo di prevenzione, quali tavole sopra le orditure, sottopalchi o d.p.i. anticaduta.
La Corte di Cassazione ha ritenuto di rigettare tale motivo di ricorso. I giudici di legittimità hanno infatti osservato come l'art. 148 D. Lgs. 81/08, nell'imporre l'adozione di strumenti idonei a garantire l'incolumità dei lavoratori in caso di un mero dubbio circa la resistenza delle superfici, esclude che possa, a questo riguardo, ingenerarsi, in capo al datore di lavoro, un legittimo affidamento sulla sola base di un collaudo avvenuto molti anni prima. Tale collaudo, pertanto, non esonera il medesimo dal verificare, in concreto, la resistenza della copertura, adottando, se del caso, le necessarie cautele a tutela della salute dei lavoratori.
La Corte ha, altresì, osservato come la consapevolezza, in capo al datore di lavoro, dello stato di deterioramento della superficie del tetto era stata comunque determinata anche dalla conoscenza circa il logoramento dei cupolini in fibrocemento, a causa delle infiltrazioni d'acqua cui era soggetta, costantemente, la copertura del fabbricato, costringendo l'imputato, nel corso degli anni, ad intervenire ripetutamente per sostituire i cupolini deteriorati.
Sulla base di tali motivazioni, e stante l'infondatezza delle ulteriori doglianze proposte, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'imputato.