giovedì 26 agosto 2021

Giudizio di riesame: l'avviso di deposito dev'essere notificato al difensore destinatario dell'avviso di udienza, e non invece ad altri difensori successivamente nominati.

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 20734, pronunciata all'udienza del 20 aprile 2021 (deposito motivazioni in data 25 maggio 2021), ha preso in esame la questione relativa a quali soggetti debbano essere destinatari della notifica dell'avviso di deposito del provvedimento decisorio nel giudizio di riesame.

Nella fattispecie, una persona sottoposta a custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. proponeva ricorso avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Bari aveva confermato il provvedimento restrittivo emesso nei suoi confronti dal G.I.P..

Il difensore, unico legale di fiducia e già presente all'udienza di riesame, aveva regolarmente ricevuto la notifica sia del dispositivo della decisione sia dell'avviso di deposito dell'ordinanza motivata. Egli depositava il ricorso presso il Tribunale di Foggia, ed il medesimo perveniva al Tribunale di Bari quattro giorni dopo, oltre, tuttavia, il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento ex art. 311 comma 1  c.p.p..

La Corte di Cassazione rilevava, pertanto, la tardività del ricorso, fissando udienza de plano. Il difensore, a fronte di tale rilievo, eccepiva come l'avviso di deposito dell'ordinanza di riesame non risultasse ancora notificato ad un secondo difensore, nel frattempo nominato dalla persona sottoposta ad indagini nel lasso di tempo tra il deposito del dispositivo e quella della motivazione, con la conseguenza per cui il termine di presentazione del ricorso doveva ritenersi non ancora scaduto.


  • La decisione della Corte.
La Suprema Corte ha, innanzitutto rilevato come le Sezioni Unite Bottari, n. 1626/2020, abbiano ribadito il principio di diritto per cui il ricorso per cassazione ex art. 311 c.p.p. debba essere presentato, esclusivamente, presso la cancelleria del giudice che ha emesso la decisione, non potendo applicarsi, in tale fattispecie, gli artt. 582 comma 2 e 583 c.p.p..

Da ciò deriva come sia "posto a carico del ricorrente il rischio che l'impugnazione, ove presentata ad un ufficio diverso, sia dichiarata inammissibile per tardività, in quanto, escluso che sulla cancelleria incomba l'obbligo di trasmissione degli atti al giudice competente ex art. 582 c.p.p., comma 2, la data di presentazione rilevante ai fini della tempestività è quella in cui l'atto perviene all'ufficio competente a riceverlo".

Tanto premesso, i giudici di legittimità hanno osservato come il procedimento di riesame si svolga, ai sensi dell'art. 309 comma 8 c.p.p., in camera di consiglio nelle forme previste dall'art. 127 c.p.p..

A tal riguardo, una risalente pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte - Sentenza Bernini n. 17/1992 - si espresse circa il significato di tale rinvio, precisando come esso riguardi le regole di svolgimento dell'udienza camerale, alla quale deve considerarsi applicabile ogni norma dettata, al riguardo, dall'art. 127 c.p.p.. Tra di esse, si osservò, è compresa anche quella prevista dalla prima parte del comma 7, secondo la quale l'avviso di deposito dev'essere notificato al difensore destinatario dell'avviso di udienza, e non invece ad altri difensori successivamente nominati; neppure nel caso in cui ciò avvenga nella fase successiva alla decisione e precedente al deposito della motivazione.

Rimane inoltre fermo, secondo un risalente orientamento giurisprudenziale, che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 127 comma 7 e del secondo periodo dell'art. 128 c.p.p., il cancelliere deve notificare a coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazione soltanto l'avviso di deposito contenente l'indicazione del dispositivo.

In definitiva, ha rilevato la Corte, con l'emissione dell'avviso di udienza "si cristallizza, dunque, la situazione processuale relativa agli adempimenti di cancelleria, al fine di non offrire alla parte la possibilità di ritardare il decorso del termine di impugnazione mediante progressive nomine di difensori, in una procedura che è caratterizzata, viceversa, da cadenze celeri per il rilievo primario degli interessi coinvolti".

Nel caso di specie, pertanto, si è ritenuto come l'avviso di deposito dell'ordinanza pronunciata dal Tribunale del riesame non dovesse essere notificato al secondo difensore nominato dall'indagato, in quanto egli non era stato destinatario dell'avviso d'udienza né aveva partecipato alla medesima. Atteso che la qualità di difensore era stata, perciò, rivestita dal legale solo successivamente, egli aveva l'onere, qualora avesse avuto intenzione di intervenire nella fase di impugnazione, di adoperarsi al fine di acquisire le necessarie informazioni dal suo assistito o dal codifensore. 

Sulla base di tali osservazioni, la Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso.