La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 6802, pronunciata all'udienza del 22.10.2024 (deposito motivazioni in data 19 febbraio 2025), ha preso in esame la questione se la perizia in materia di responsabilità sanitaria penale debba essere affidata ad un collegio peritale anziché ad un unico professionista.
Nella fattispecie, un imputato proponeva ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Napoli ne aveva confermato la responsabilità in ordine al delitto di cui all'art. 589 c.p., per aver cagionato per colpa, nella propria qualità di primario del reparto di Ostetricia - Ginecologia di una struttura ospedaliera, la morte di una neonata.
Tramite uno dei propri motivi di ricorso, il sanitario deduceva la nullità di entrambe le sentenze di merito, per violazione dell'art. 15 della legge 8 marzo 2017 n. 24, il quale prevede che, nei procedimenti civili e nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, "l'autorità giudiziaria affida l'espletamento della consulenza tecnica e della perizia a un medico specializzato in medicina legale e a uno o più specialisti nella disciplina che abbiano specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto del procedimento...". Nel caso di specie, il Tribunale si era invece limitato a conferire l'incarico peritale ad una sola professionista, disattendendo pertanto, a dire del ricorrente, il disposto normativo.
La Suprema Corte ha ritenuto manifestamente infondato tale motivo. Sul punto, i giudici di legittimità hanno, infatti, osservato come, in effetti, l'art. 15 comma 1 legge 8 marzo 2017, n. 24, stabilisca che la perizia in materia di responsabilità sanitaria sia affidata ad un medico legale e ad uno specialista nella disciplina rilevante per il procedimento. Nel caso di specie, il Tribunale aveva, invece, nominato un solo perito, nella persona di una professoressa, in violazione della suddetta norma; tuttavia, il Collegio ha rilevato come ciò non abbia determinato alcuna nullità o inutilizzabilità dell'elaborato peritale, in quanto la norma medesima non commina alcuna sanzione.
La Corte ha, inoltre, posto in evidenza come la perizia abbia lo scopo di offrire al giudice gli elementi necessari per una compiuta valutazione dei fatti oggetto di giudizio, cosicché la circostanza che tale valutazione sia offerta da un unico professionista, in possesso delle necessarie competenze tecniche, e non invece da un collegio, come previsto dall'art. 15 l. 24/17, non esclude, comunque, che il giudice, valutando, quale peritus peritorum, gli esiti in essa rappresentati, li utilizzi quale fondamento logico scientifico della propria decisione. Sul punto, i giudici di legittimità hanno affermato di aderire a quanto già ritenuto da Sez. 5, n. 45719 del 09/11/2022, M., secondo cui: "In tema di mezzi di prova, nei procedimenti penali aventi ad oggetto la responsabilità sanitaria, la nomina di un solo perito, anziché di un collegio, non è causa di nullità dell'elaborato peritale, in quanto non espressamente prevista, né incide sulla sua affidabilità, risultando esso comunque idoneo a offrire al giudice le conoscenze scientifiche necessarie per una compiuta valutazione dei fatti oggetto di giudizio"). Peraltro, nel caso in esame, l'impianto giustificativo della decisione non era fondato sui soli dati scientifici, evidenziati dalla perizia, ma anche su di un cospicuo e congruente compendio probatorio.
Sulla base di tali motivazioni, la Corte ha, pertanto, come anticipato, giudicato manifestamente infondato il motivo di ricorso.