La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 9076, pronunciata all'udienza del 21 gennaio 2020 (deposito motivazioni in data 6 marzo 2020), ha preso in esame il tema relativo alla legittimità della composizione del collegio del Tribunale del Riesame da parte di un giudice onorario.
Il giudizio di legittimità è stato introdotto dal ricorso presentato da una società avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Lecco aveva respinto l'istanza di riesame di un decreto di sequestro probatorio emesso nell'ambito di indagini condotte per il delitto di cui all'art. 5 D.Lgs. 74/00.
Con uno dei motivi di ricorso, la ricorrente lamentava la nullità dell'ordinanza, per essere stata la medesima pronunciata da un collegio composto da un giudice onorario, in violazione dell'art. 12 D.Lgs. 116/2017. Si contestava, inoltre, la natura assoluta di tale nullità, essendo la medesima in contrasto con le disposizioni concernenti la capacità del giudice, di cui all'art. 33 c.p.p..
La Corte di Cassazione ha ritenuto di accogliere tale motivo di ricorso. I giudici di legittimità hanno infatti osservato come il D. Lgs. 116/2017 abbia introdotto una disciplina concernente uno statuto unico della magistratura onoraria. Tale disciplina, che si applica ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari, ha inserito le prime due categorie all'interno dell'Ufficio del Giudice di Pace, rideterminando le funzioni ed il ruolo sia dei GOT sia dei VPO.
L'art. 12 di tale Decreto afferma, in tema di destinazione dei giudici onorari di pace nei collegi civili e penali, come tale giudice non possa, in ogni caso, "essere destinato...per il settore penale, a comporre i collegi del tribunale del riesame ovvero qualora si proceda per i reati indicati nell'art. 407 comma 2 lettera a del codice di procedura penale".
Tale divieto è stato interpretato dalla Corte come una limitazione alla capacità del giudice onorario di pace allo svolgimento delle funzioni collegiali relative al Tribunale del Riesame. I giudici di legittimità hanno tratto tale interpretazione dall'art. 13 dello stesso Decreto: disposizione questa che, nel disciplinare la destinazione in supplenza dei giudici onorari di pace, non richiama l'art. 12, inducendo a ritenere che il divieto a comporre i collegi penali, individuato da tale norma, non possa essere derogato mediante l'assegnazione in supplenza del giudice onorario di pace.
La Corte ha quindi affermato come il divieto inderogabile di comporre i collegi del riesame (ovvero in relazione ai delitti di cui all'art. 407 comma 2 lettera a c.p.p.) da parte del giudice onorario di pace comporti una limitazione della capacità del giudice ai sensi dell'art. 33 c.p.p., con possibile integrazione di una nullità assoluta ex art. 179 c.p.p.. Deve infatti essere escluso che l'assegnazione di un giudice onorario di pace al collegio del riesame possa essere ricondotta alle disposizioni aventi ad oggetto la destinazione del giudice agli uffici giudiziari e alle sezioni, che l'art. 33 c.p.p. qualifica come non attinenti alla capacità del giudice.
L'art. 12 D. Lgs. 116/2017, infatti, introduce "una previsione generale che individua un requisito di legittimazione del giudice onorario, che precede l'assegnazione dello stesso all'ufficio giudiziario e alle sezioni"; tale divieto, inoltre, "ne limita la capacità a comporre il collegio del riesame (e quello che giudica i reati indicati nell'art. 407 comma 2 lett. a c.p.p.)".
Alla luce di tali riforme - ha infine osservato la Corte - è stato quindi superato il precedente indirizzo giurisprudenziale, a mente del quale la trattazione, da parte di un giudice onorario, di un procedimento penale avente ad oggetto reati diversi da quelli previsti dall'art. 550 comma 1 c.p.p. non costituiva causa di nullità, trattandosi di "un mero criterio organizzativo dell'assegnazione del lavoro tra i giudici ordinari e quelli onorari", senza che vi fosse, a differenza che nell'attuale regime, alcun divieto di svolgimento di funzioni specifiche da parte del giudice onorario.
Stanti tali motivazioni, la Corte di Cassazione ha pertanto annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Lecco.