In tema di costituzione di parte civile nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, la Terza Sezione Penale della Suprema Corte, con la Sentenza n. 3176, pronunciata all'udienza del 10 ottobre 2019 (deposito motivazioni in data 27 gennaio 2020), ha enunciato il seguente principio di diritto:
"In tema di procedimento per l'applicazione della pena su richiesta, la costituzione di parte civile illegittimamente intervenuta all'udienza fissata, nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 447 c.p.p., costituendo inosservanza di una disposizione concernente l'intervento delle parti private nel giudizio, dà luogo ad una nullità di ordine generale, a regime c.d. intermedio, non rilevabile, né deducibile dopo la sentenza di primo grado o, per la prima volta, con il ricorso per cassazione".
A fondamento di tale principio, la Corte ha posto, in sintesi, le seguenti motivazioni:
- le Sezioni Unite, con la Sentenza D'Avino n. 47803/08 avevano stabilito l'illegittimità della costituzione di parte civile effettuata all'udienza fissata per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini preliminari, ex art. 447 c.p.p., con conseguente illegittimità della condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato del reato la cui costituzione quale parte civile sia stata ammessa dal giudice, nonostante tale divieto;
- tale principio di diritto è stato in seguito confermato in relazione alla costituzione di parte civile illegittimamente intervenuta all'udienza fissata per l'applicazione della pena richiesta con l'opposizione al decreto penale di condanna o a seguito di decreto di giudizio immediato (Sez. III, 14008/18);
- in tali fattispecie, tuttavia, a differenza di quella in esame, l'imputato si era opposto alla costituzione di parte civile, proponendo una formale richiesta di esclusione della stessa ex art. 80 comma 1 c.p.p., rigettata dal giudice;
- l'opposizione alla costituzione di parte civile, non avvenuta nel termine di cui all'art. 80 c.p.p., non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità, neppure nell'ipotesi in cui la costituzione sia avvenuta all'udienza di cui all'art. 447 c.p.p.;
- in quest'ultima fattispecie, tuttavia, tale conclusione non si fonda sulla decadenza dal diritto a richiedere l'esclusione della parte civile, se non nei termini perentori di cui all'art. 80 commi 2 e 3 c.p.p., o, per quanto concerne il potere del giudice di escludere d'ufficio la medesima parte, sul termine a tal fine collocato nella dichiarazione di apertura del dibattimento; la decadenza è infatti una sanzione processuale che opera nei soli casi previsti dalla legge, e non è prevista per l'udienza celebrata ai sensi dell'art. 447 c.p.p., non essendo in tale ipotesi neppure ammessa, come detto, la costituzione di parte civile;
- è pertanto ravvisabile, nella fattispecie, una violazione di regole processuali che determina una nullità di ordine generale: trattasi, infatti, di inosservanza riconducibile all'ipotesi dell'"intervento...delle altre parti private", ex art. 178 lett. c c.p.p.; la costituzione di parte civile effettuata all'udienza di cui all'art. 447 c.p.p. integra pertanto una nullità di ordine generale a regime intermedio;
- trattandosi di nullità non verificatasi nel giudizio, non può essere rilevata né dedotta dopo la sentenza di primo grado né, tantomeno, per la prima volta, tramite ricorso per cassazione.