martedì 23 giugno 2020

Sicurezza sul lavoro: la posizione di garanzia del direttore di stabilimento.

In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte, con la Sentenza n. 8168, pronunciata all'udienza del 13 febbraio 2020 (deposito motivazioni in data 2 marzo 2020), ha preso in esame il tema relativo alla posizione di garanzia del direttore di stabilimento.

Il giudizio di legittimità ha tratto origine dal ricorso presentato da un imputato, che ricopriva il ruolo di direttore di stabilimento di un'impresa, avverso la Sentenza con cui la Corte d'Appello di Bologna ne aveva confermato la penale responsabilità per il delitto di lesioni colpose, commesse ai danni di un lavoratore dipendente di tale impresa.
La persona offesa, nell'utilizzare un abrasimetro, aveva riportato delle lesioni conseguenti allo schiacciamento dell'apice del dito medio all'interno del macchinario; tale evento aveva determinato l'individuazione, a carico dell'imputato, di un profilo di colpa relativo alla violazione degli artt. 70 e 71 D. Lgs. 81/08, concernenti l'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme legislative e regolamentari e adeguate al lavoro da svolgere.

Tramite uno dei propri motivi di ricorso, l'imputato contestava la sussistenza, in capo a se medesimo, quale direttore di stabilimento, di una posizione di garanzia.
Il ricorrente osservava infatti come l'infortunio si fosse verificato all'interno di un laboratorio costituente un'unità totalmente autonoma, rispetto alla quale egli non aveva assunto alcuna posizione di effettivo governo del rischio; non gli erano stati, d'altro canto, attribuiti compiti attinenti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed i necessari poteri di spesa, né una delega con riferimento alla materia antinfortunistica in azienda.

La Corte di Cassazione ha innanzitutto ribadito alcuni fondamentali principi giurisprudenziali concernenti gli obblighi del datore di lavoro.
Innanzitutto, egli ha l'obbligo "non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 c.c., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro".
Con riferimento, invece, alla ripartizione degli obblighi di prevenzione tra le diverse figure di garanti all'interno delle organizzazioni complesse, la Corte ha ricordato quanto statuito al riguardo dalle Sezioni Unite Espenhahn n. 33343/14: "gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere sì trasferiti (con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante), a condizione che il relativo atto di delega, ex art. 16 D.Lgs. 81/08, riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa".
Tuttavia, nell'ipotesi in cui vi siano più titolari della posizione di garanzia, resta inteso che "ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione".

Tanto premesso, la Corte ha quindi confermato la sussistenza di una posizione di garanzia in capo all'imputato. 
I giudici di legittimità hanno infatti osservato come, al fine di individuare la figura del garante all'interno delle strutture aziendali complesse, sia necessario fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio. Il direttore di stabilimento è quindi un soggetto alla cui sfera gestionale deve essere ricondotto l'obbligo di sottoporre gli impianti a regolare manutenzione, al fine di rilevare ed eliminare eventuali difetti pericolosi per la sicurezza e salute dei lavoratori.
L'affermazione circa la responsabilità dell'imputato non è inoltre stata ritenuta in contrasto con la circostanza relativa all'autonomia del solo laboratorio cui era addetta la persona offesa rispetto all'intera realtà produttiva: la Corte ha infatti rilevato come dal mansionario aziendale sia stato possibile evincere la posizione apicale propria dell'imputato rispetto a tale realtà produttiva, all'interno della quale era inserito tale laboratorio.

Infine, la Corte ha osservato come alla sfera di gestione del preposto possa essere ricondotto l'infortunio determinato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo.

Sulla base di tali motivazioni, il Collegio ha quindi ritenuto di confermare la posizione di garanzia e la responsabilità penale dell'imputato.