martedì 16 giugno 2020

Patteggiamento e costituzione di parte civile: ammissibile il ricorso per cassazione avverso la condanna alla rifusione delle spese.

In materia di spese di parte civile, la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte, con la Sentenza n. 3756, pronunciata all'udienza del 12 dicembre 2019 (deposito motivazioni in data 29 gennaio 2020), ha affermato il seguente principio di diritto:
"In tema di patteggiamento, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la statuizione di condanna alla rifusione delle spese di parte civile, trattandosi di questione sottratta all'accordo delle parti, rispetto alla quale non operano le limitazioni all'impugnabilità previste dall'art. 448 comma 2 bis c.p.p.".

A fondamento di tale principio, la Corte ha posto le seguenti osservazioni:
  • norma di riferimento sul punto è rappresentata dall'art. 448 comma 2 bis c.p.p., ove si prevede che: "Il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza";
  • l'ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la statuizione di condanna alla refusione delle spese di parte civile è coerente con quanto affermato in due Sentenze pronunciate, in materia di patteggiamento, dalle Sezioni Unite lo scorso 26 settembre 2019; in esse si è infatti ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione, da un lato, avverso la sentenza che applichi (od ometta di applicare) sanzioni amministrative accessorie, dall'altro, avverso la pronuncia che abbia ad oggetto misure di sicurezza, personali o patrimoniali, quando tali statuizioni non abbiano costituito oggetto dell'accordo delle parti.