In materia di astensione del difensore dalle udienze, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 20020, pronunciata all'udienza del 22 giugno 2020 (deposito motivazioni in data 6 luglio 2020), ha affermato il seguente principio di diritto:
"Anche nelle udienze camerali a partecipazione non necessaria del difensore, il giudice è tenuto a disporre il rinvio del procedimento in presenza di una rituale dichiarazione di adesione del difensore stesso ad un'astensione di categoria".
La pronuncia della Suprema Corte ha avuto ad oggetto una fattispecie relativa ad un'udienza di revoca della misura della detenzione domiciliare, celebrata innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Milano, al quale il difensore di fiducia aveva fatto pervenire, due giorni prima dell'udienza, un'istanza di differimento fondata sulla presenza di un concomitante impegno professionale; tale istanza era stata tuttavia disattesa dal Tribunale, che aveva proceduto con la nomina di un difensore prontamente reperito, ex art. 97 comma 4 c.p.p..
La decisione della Suprema Corte si è fondata, in sintesi, sulle seguenti motivazioni:
- L'art. 420 ter comma 5 c.p.p. si applica anche nel procedimento di sorveglianza, ed il legittimo impedimento del difensore, dovuto a motivi professionali, costituisce, a pena di nullità, causa di rinvio dell'udienza; in questo senso si è infatti, di recente, espressa la stessa I Sezione della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 10565/20, la quale ha stabilito che "la norma di cui all'art. 420 ter comma 5 c.p.p. si applica anche nel procedimento di cui all'art. 666 c.p.p. e, quindi, anche nel procedimento di sorveglianza e anche nel caso di impedimento del difensore per impegno professionale" (ma, nello stesso senso, ancora con riferimento al procedimento di sorveglianza, la I Sezione si era pronunciata con le Sentenze n. 27074/17, 14622/19 e 34100/19, relativamente a fattispecie di impedimento a comparire del difensore dovuto a motivi di salute).
- Tale orientamento giurisprudenziale si fonda sul principio dell'effettività del diritto di difesa, che si esprime primariamente tramite la presenza in udienza del difensore, di fiducia o d'ufficio. Corollario di detto principio è quindi costituito dall'insostenibilità del concetto di equivalenza tra l'esercizio del ministero difensivo da parte del titolare del mandato, da un lato, e da parte del sostituto nominato in udienza ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p., dall'altro.
- Il medesimo principio, cui dev'essere garantita effettiva applicazione in ogni contesto procedimentale ed in ogni fase processuale, era, d'altra parte, già stato applicato, al fine di affermare l'operatività dell'istituto del legittimo impedimento del difensore nei procedimenti camerali d'appello, quale, in primis, quello celebrato a seguito di rito abbreviato: in tal senso, si erano infatti espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la Sentenza n. 41432/16.
- A sostegno del principio di diritto sopra espresso, si annovera, inoltre, la Sentenza delle Sezioni Unite n. 15232/14: con essa, si era stabilito l'obbligo del giudice di disporre il rinvio del procedimento, in relazione alle udienze camerali a partecipazione non necessaria del difensore, a fronte di una dichiarazione di adesione del medesimo ad un'astensione proclamata dalla categoria forense. Non risulterebbe infatti logico accordare tutela all'adesione del difensore ad un'astensione e non invece ad un'istanza di differimento, dal medesimo proposta per legittimo impedimento, al fine di poter esercitare il diritto al contraddittorio mediante la propria partecipazione all'udienza camerale.
- La Corte di Cassazione ha, pertanto, ritenuto che "in tutti i casi in cui l'ordinamento prevede la presenza in udienza del difensore, questi, se legittimamente impedito a comparire, ha diritto ad ottenere il differimento dell'udienza stessa"; ciò in quanto (I Sez., 10565/20) "le diverse ragioni dell'impedimento, se tali da farlo qualificare legittimo, non giustificano una diversa disciplina processuale, in quanto comune è il dato dell'obiettiva impossibilità a che il diritto di difesa possa essere esercitato con la modalità, scelta dal legislatore, della personale presenza del difensore all'udienza ove si attua il contraddittorio processuale". Tali conclusioni, inoltre, non possono essere disattese né sulla base del dato relativo alla specificità del procedimento camerale di sorveglianza, consistente "nella necessità di assicurare la celerità nell'applicazione del giudicato", né sulle peculiarità delle singole fattispecie in cui si è posta la questione della ritualità della singola istanza proposta.