Prosegue presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati l'esame della Proposta di Legge n. 2298, recante: "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale ed alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori".
Alla convocazione del 10 marzo 2021 avverrà l'audizione dei rappresentanti delle Associazioni "La gabbianella e altri animali" e "A Roma, Insieme - Leda Colombini, nonché dei Presidenti delle Camere Penali di Livorno, Avv. Aurora Matteucci, e di Salerno, Avv. Luigi Gargiulo.
Queste le modifiche normative proposte dal testo all'esame della Commissione.
1) (Art. 275 comma 4 c.p.p.):
L'attuale testo dell'art. 275 comma 4 c.p.p. prevede che non possa essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti della donna incinta o della madre di prole di età non superiore ai sei anni con lei convivente - ovvero nei confronti del padre, nell'ipotesi in cui la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole. Tale divieto si accompagna, tuttavia, ad una clausola di salvezza, che consente di applicare tale misura cautelare qualora sussistano esigenze cautelari "di eccezionale rilevanza".
La proposta di legge prevede la soppressione di tale clausola di salvezza, introducendo, di fatto, un divieto assoluto di applicazione o mantenimento della misura carceraria nei confronti dei soggetti sopra menzionati.
2) (Art. 285 bis c.p.p.):
Naturale conseguenza della modifica del comma 4 dell'art. 275 c.p.p. è rappresentata da quella da apportare all'art. 285 bis c.p.p.. In esso si prevede attualmente che, proprio nell'ipotesi di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere di cui all'art. 275 comma 4 c.p.p., quando la persona da sottoporre alla misura sia una di quelle menzionate al punto precedente, il giudice possa disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, previste dall'art. 275 comma 4 c.p.p., lo consentano.
La proposta di legge prevede di confinare la collocazione presso tali istituti ad ipotesi eccezionali, sulla base del rilievo per cui i c.d. ICAM hanno finora mantenuto, per loro stessa natura, "una connotazione tipicamente detentiva, con evidenti conseguenze lesive per i minori in essi ospitati". La scelta della collocazione presso gli ICAM dovrà quindi essere adottata nella sola ipotesi di sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza: pertanto, il presupposto che attualmente consente l'applicazione della misura carceraria diverrebbe, invece, l'unica condizione legittimante la collocazione dei soggetti in questione presso gli ICAM.
3) (Art. 293 c.p.p.):
La terza modifica normativa del codice di rito ha per oggetto l'art. 293 c.p.p., concernente gli adempimenti esecutivi della misura della custodia cautelare. La proposta di legge prevede l'inserimento in tale disposizione dei commi 1 quater ed 1 quinquies, volti ad evitare l'ingresso in carcere, anche se per poco tempo, di donne con figli minori di sei anni.
Il comma 1 quater prevede, pertanto, che qualora l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza rilevi, nel corso dell'esecuzione, la sussistenza di una delle ipotesi contemplate dall'art. 275 comma 4 c.p.p., dia atto di tale circostanza nel verbale, trasmettendo il medesimo al giudice prima dell'ingresso in carcere dell'arrestato. Il giudice, ricevuto il verbale, può così disporre che la misura cautelare sia sostituita con altra meno grave o che sia eseguita con modalità meno gravose.
4) (Artt. 146 e 147 c.p.):
Il fine di tutelare le detenute madri è perseguito anche tramite l'estensione dell'area di applicazione dell'istituto del rinvio - obbligatorio e facoltativo - dell'esecuzione della pena. L'ipotesi di rinvio obbligatorio, oggi consentita, oltre che nei confronti di donna incinta, anche relativamente alla madre di infante di età inferiore ad anni uno, sarebbe infatti estesa alle madri di prole di età inferiore ad anni tre. Mediante, inoltre, l'inserimento di un ulteriore comma, si intende consentire l'esecuzione inframuraria della pena anche nei confronti di tali donne nella sola ipotesi di sussistenza di un concreto - e "rilevante" - pericolo di commissione di delitti (non ulteriormente specificati): in tal caso, infatti, il tribunale di sorveglianza può stabilire che la pena sia eseguita in una casa famiglia protetta ovvero in un istituto di custodia attenuata per detenute madri.
La modifica dell'art. 146 c.p. comporta quale necessaria conseguenza la riforma della successiva disposizione, concernente il rinvio facoltativo della pena, oggi consentito, nella materia de qua, nelle ipotesi di esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni. Tale soglia di età sarebbe innalzata a sei anni. Anche in tale ipotesi, l'inserimento di un comma analogo a quello già inserito nell'art. 146 c.p., consentirebbe l'esecuzione in una casa famiglia protetta o in un istituto di custodia attenuata per detenute madri nel caso di rilevante e concreto pericolo di commissione di delitti.
5) (Art. 656 c.p.p.):
L'ultima modifica della disciplina codicistica riguarda la fase esecutiva delle pene detentive. La proposta di legge prevede l'inserimento, nell'art. 656 c.p.p., di un comma 4 quinquies, ancora al fine di impedire l'accesso al carcere dei soggetti interessati dalla riforma. Tale disposizione prevede infatti che, qualora nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio dell'ordine di esecuzione ex art. 146 c.p., il pubblico ministero debba di ciò informare immediatamente il magistrato di sorveglianza. Quest'ultimo, accertata la ricorrenza dei relativi presupposti, procederà, ai fini del rinvio dell'esecuzione della pena, nelle forme di cui all'art. 684 comma 2 c.p.p.: qualora vi sia fondato motivo per ritenere che sussistano i presupposti perché il Tribunale disponga il rinvio di tale esecuzione, il magistrato di sorveglianza potrà ordinare il differimento della medesima, con provvisoria efficacia del provvedimento sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato dovrà trasmettere immediatamente gli atti.
Infine, la proposta di legge è completata dalla modifica degli artt. 4 e 5 della l. 62/11, la quale costituì, dieci anni or sono, la precedente riforma della materia della tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.
Nel confermare la previsione della stipula, da parte del Ministero della Giustizia, di convenzioni con gli enti locali volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette, si prevede che agli oneri derivanti dalla realizzazione di tali strutture si provveda a valere sulle disponibilità della cassa delle ammende.
Infine, si prevede che i comuni ove sono presenti case famiglia protette adottino i necessari interventi al fine del reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi, a tal fine, dei propri servizi sociali.