martedì 6 luglio 2021

Impedimento del difensore e procedimento di sorveglianza.

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 21139, pronunciata all'udienza del 21 aprile 2021 (deposito motivazioni in data 28 maggio 2021) ha preso in esame la questione relativa alla rilevanza del legittimo impedimento del difensore in sede di udienza camerale nel procedimento di sorveglianza.


  • Il fatto
Un condannato proponeva ricorso avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato l'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Tramite il proprio ricorso, egli lamentava come il Tribunale fosse incorso in violazione di legge, per non aver tenuto conto del legittimo impedimento del proprio difensore, dovuto alla presenza, nel nucleo familiare di quest'ultimo, di un soggetto sospettato di essere stato contagiato dal Covid-19, e pertanto sottoposto, in seguito, a tampone. 

Il Tribunale di sorveglianza aveva infatti omesso di pronunciarsi sull'istanza di legittimo impedimento, limitandosi a respingere la richiesta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale formulata dal condannato, senza dare conto dell'istanza difensiva.

Il ricorrente chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la nullità assoluta, ed insanabile, dell'ordinanza adottata dal Tribunale.


  • La decisione della Corte

La Corte ha, innanzitutto, osservato come la presenza, nel nucleo familiare del difensore, di un soggetto sospettato di essere stato contagiato dal Covid-19 costituisca un impedimento legittimante il rinvio dell'udienza.

Tanto premesso, il Collegio ha rilevato come lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio innanzi al Tribunale di sorveglianza, relativa all'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale sia disciplinato dall'art. 127 commi 3 e 4 c.p.p., ove si prevede che:

"Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo". 

"L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice".

I giudici di legittimità hanno, quindi, aggiunto come tale disciplina normativa debba essere, tuttavia, a sua volta, integrata dalla norma di cui all'art. 420-ter comma 5 c.p.p., la quale dispone che il giudice:

"provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato (...)".

Secondo la Corte, infatti:

"la disciplina dell'udienza del procedimento di sorveglianza, pertanto, deve essere applicata integralmente al rappresentante del detenuto, al quale devono essere riconosciute tutte le garanzie processuali previste per il suo assistito dal combinato disposto dell'art. 127 c.p.p., commi 3 e 4, e art. 420-ter c.p.p., comma 5, con la conseguenza che al difensore deve essere garantito il diritto al rinvio dell'udienza laddove sia legittimamente impedito".

Resta, tuttavia, ferma la condizione - affermata da un consolidato orientamento giurisprudenziale - per cui l'impedimento del difensore sia appositamente documentato e tempestivamente comunicato all'autorità giudiziaria.

Nel caso di specie, il difensore aveva documentato, con apposita certificazione medica, il proprio legittimo impedimento a presenziare all'udienza, per i motivi in precedenza menzionati; il Tribunale di sorveglianza di Roma, tuttavia, aveva respinto tale istanza, senza dare, tuttavia, atto delle ragioni giustificative di tale decisione.

Gli Ermellini hanno quindi affermato come tale impedimento sia rilevante ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 commi 3 e 4 c.p.p. e 420 ter comma 5 c.p.p. e come la pretermissione del medesimo concretizzi, inoltre, una nullità assoluta e insanabile, rilevante ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p..

La disciplina dell'udienza camerale disciplinata da tali disposizioni deve, infatti, ritenersi applicabile nei procedimenti di sorveglianza, compresa l'ipotesi in cui il legittimo impedimento sia dovuto alla presenza, nel nucleo familiare del difensore, di un soggetto sospettato di aver contratto il Covid-19.

I Giudici della Prima Sezione hanno, pertanto, ribadito i seguenti principi di diritto:

"L'art. 420 ter c.p.p., comma 5, si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento del difensore costituisce una causa di rinvio dell'udienza che, se disattesa, dà luogo alla nullità di quest'ultima".

"Nel procedimento di sorveglianza, in sede di udienza camerale partecipata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., è rilevante l'impedimento del difensore tempestivamente comunicato e determinato da serie ragioni di salute debitamente provate, sicché esso costituisce una causa di rinvio dell'udienza che, se disattesa, dà luogo a nullità di quest'ultima".

Sulla base di tali osservazioni, la Corte ha pertanto annullato con rinvio l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di sorveglianza di Roma.