venerdì 23 luglio 2021

Delitto di strage: aggressioni plurime con arma da fuoco nei confronti di vittime incontrate casualmente e pericolo per la pubblica incolumità. Le riflessioni della Corte di Cassazione in relazione al processo Traini.

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 16470, pronunciata all'udienza del 24 marzo 2021 (deposito motivazioni in data 29 aprile 2021), ha preso in esame, in relazione al processo "Traini", la questione concernente la riconducibilità al delitto di strage di un'aggressione caratterizzata da una condotta non unitaria, ma consistente nell'esplosione di singoli colpi di pistola nei confronti di vittime incontrate casualmente, in un ambito spazio - temporale privo di una significativa soluzione di continuità.


  • Il fatto
L'imputato proponeva ricorso avverso la Sentenza con cui la Corte d'assise d'appello di Ancona ne aveva confermato la penale responsabilità per il delitto di strage, aggravato dall'odio razziale ex art. 604 ter c.p..

Il ricorrente, percorrendo a bordo della propria autovettura la città di Macerata, si era fermato per sparare ripetutamente colpi di arma da fuoco a danno di passanti, accomunati dal fatto di essere di pelle nera, nonché in direzione di esercizi pubblici.

Tramite uno dei propri motivi di ricorso, l'imputato lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di strage.

Egli sosteneva come difettasse nella propria condotta un'unità spazio-temporale di azione ed evento, elemento caratterizzante, "quasi comunemente", le fattispecie di strage. Le condotte non erano state, infatti, poste in essere in un ristrettissimo arco temporale ed in un limitato ambito spaziale. Inoltre, ad ulteriore conferma dell'insussistenza del delitto di cui all'art. 422 c.p., doveva essere considerato come fosse stato esploso un solo colpo di pistola per ciascuna vittima; i colpi sparati, invece, in direzione di pubblici esercizi e locali chiusi non avevano arrecato alcun pericolo alla pubblica incolumità, con conseguente irrilevanza ai fini del delitto de quo.

In relazione all'elemento soggettivo, l'imputato affermava, invece, come fosse sua intenzione ledere l'integrità fisica delle sole, singole, persone nei cui confronti erano stati esplosi i colpi di pistola e come non si potessero, dunque, unificare i singoli fatti, essendo i medesimi da ritenersi autonomi.

Pertanto, la valutazione unitaria della volontà di colpire le singole vittime avrebbe dovuto determinare, esclusivamente, la contestazione di sei tentati omicidi in continuazione, e non invece del delitto di strage, stante l'assenza della volontà di attentare alla pubblica incolumità in quanto tale.


  • La decisione

La Corte ha, innanzitutto, richiamato quanto affermato dai giudici d'appello, i quali avevano correttamente ritenuto come l'azione dell'imputato fosse avvenuta senza alcuna, significativa, soluzione di continuità, avendo il medesimo percorso le strade cittadine alla costante ricerca di obiettivi, individuati casualmente in soggetti accomunati dalla sola caratteristica di essere di pelle nera

I giudici di legittimità si sono quindi, specificamente, soffermati sul dato della casualità degli obiettivi, indicando il medesimo quale elemento discretivo che impone di qualificare la condotta dell'imputato quale strage.

Il Traini, infatti, in applicazione di uno specifico programma da lui confessato, aveva girato per la città di Macerata alla ricerca di vittime scelte in base al colore della pelle, sparando, talvolta, anche "nel mucchio".

Sulla base di tale rilievo, la Corte ha osservato come debba essere qualificata come strage l'aggressione posta in essere in modo indiscriminato contro soggetti non previamente individuati (sez. 6, Sentenza n. 3333 del 20/11/1998). 

Tale condotta deve, invece, essere ben distinta da quellacertamente qualificabile quale omicidio plurimo, tentato o consumato - consistente in un'aggressione contro un gruppo specifico di avversari, anche se, eventualmente il soggetto agente accetti il rischio di colpire altri soggetti presenti.

Nel caso di specie, la Corte ha osservato come difettasse completamente una qualsiasi ipotesi di bersaglio specifico: i soggetti nei cui confronti l'imputato aveva esploso i colpi di pistola erano, infatti, come detto, obiettivi casuali, con conseguente integrazione dell'aggressione alla pubblica incolumità propria del reato di strage.

Sulla base di tali motivazioni, il Collegio ha dunque rigettato il ricorso proposto dall'imputato, confermando la qualificazione come strage della condotta da egli posta in essere.