La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15293, pronunciata all'udienza dell'8 aprile 2021 (deposito motivazioni in data 22 aprile 2021), ha preso in esame la questione concernente la proponibilità, per la prima volta in sede di appello, della richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 53 l. 689/81.
I giudici di legittimità hanno dato risposta positiva a tale quesito, affermando come non esista nell'ordinamento alcuna norma che vieti di avanzare tale istanza solo in secondo grado, e richiamando, sul punto, una pronuncia emessa pochi anni fa dalla Quinta Sezione Penale della Suprema Corte (Sez. 5, n. 53750 del 21/09/2018).
In tale occasione, la Corte d'Appello di Torino aveva dichiarato inammissibile, per mancanza di specificità, l'impugnazione proposta avverso una sentenza di condanna per il reato di furto.
Tramite il proprio ricorso, l'imputato lamentava erronea applicazione della legge processuale, in relazione all'art. 591 c.p.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte ritenuto inammissibile la richiesta di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, proposta ai sensi dell'art. 53 l. n. 689/81, e sostenendo proprio come nessuna norma processuale vietasse di presentare tale richiesta per la prima volta in appello.
La Corte fece propria l'argomentazione proposta dall'imputato, osservando, inoltre, come la proponibilità della richiesta di sanzione sostitutiva per la prima volta in appello fosse stata implicitamente riconosciuta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la Sentenza Punzo n. 12872 del 2017.
Le Sezioni Unite furono chiamate a pronunciarsi sulla questione se il giudice d'appello potesse applicare le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel caso in cui, pur essendo stato rimesso, con l'atto d'impugnazione, il punto relativo al trattamento sanzionatorio, non fosse stata tuttavia formulata nel medesimo alcuna specifica richiesta sul punto, né mai la questione sottoposta al giudice di primo grado o da questi affrontata. Il Supremo Consesso espresse, al riguardo, il seguente principio di diritto:
"Il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597 c.p.p., comma 5, che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 58".
Le Sezioni Unite, dunque, pur escludendo che potesse essere riconosciuto, in capo al giudice del gravame, in difetto di un'apposita istanza di parte, il potere di applicare le sanzioni sostitutive, riconobbero tuttavia, implicitamente, la proponibilità di tale questione, per la prima volta, tramite atto d'appello.
I giudici della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, pertanto, sulla scia di quanto sostenuto, in primo luogo, dalle Sezioni Unite e, successivamente, dai colleghi della Quinta Sezione, hanno affermato il seguente principio di diritto:
"La richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, può essere proposta per la prima volta anche in appello, in quanto non ricorre nessuna norma che vieta di avanzare tale istanza solo in secondo grado".