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sabato 13 giugno 2020

La posizione di garanzia del medico di base preposto al rilascio del certificato anamnestico finalizzato alla concessione del porto d'armi, in riferimento al fatto di omicidio commesso dal paziente.

In materia di responsabilità medica, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 7032, pronunciata all'udienza del 19 luglio 2018 (deposito motivazioni in data 14 febbraio 2019), ha preso in esame il tema relativo alla posizione di garanzia propria del medico di base, preposto al rilascio del certificato medico anamnestico propedeutico all'autorizzazione alla concessione del porto d'armi.

Il giudizio di legittimità è stato introdotto dal ricorso presentato da un medico avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Perugia, riformando la pronuncia del locale Tribunale, ne aveva riconosciuto la penale responsabilità per il delitto di omicidio colposo.

Il sanitario aveva rilasciato, in qualità di medico di base, ad un proprio paziente, un certificato anamnestico propedeutico al successivo accertamento delle condizioni psicofisiche per il rilascio dell'autorizzazione al porto di fucile per uso caccia ed esercizio dello sport del tiro a volo e del porto d'armi per difesa personale. In tale certificato, il sanitario aveva attestato l'assenza, nel paziente, di malattie del sistema nervoso e di turbe psichiche, nonché il mancato uso di sostanze psicoattive, allegando l'autocertificazione del paziente in ordine alla veridicità di tali dati.
In precedenza, nei confronti del paziente la Prefettura di Perugia aveva emesso un decreto mediante il quale aveva vietato al medesimo, già titolare di una licenza di porto di fucile, di detenere armi e munizioni, stante la sua sottoposizione a due trattamenti sanitari obbligatori.
Ottenuto il certificato richiesto, il paziente aveva consegnato la documentazione all'ufficiale medico della Polizia di Stato, ai fini della prosecuzione della pratica. L'ufficiale si era limitato a verificare esclusivamente gli apparati visivi ed uditivi del richiedente, non avendo motivo di dubitare di quanto asserito nel certificato anamnestico. 
Presentata, in seguito, la richiesta di rinnovo della licenza di porto d'armi, il paziente aveva ottenuto la medesima dalla Questura di Perugia. Il relativo procedimento amministrativo, tuttavia, si era svolto in maniera erronea, in quanto il predetto provvedimento di divieto di detenzione di armi, emesso nei confronti dell'istante, era stato riferito da una funzionaria della Questura di Perugia, anziché al medesimo, al fratello: in conseguenza di tale errore, l'Ufficio aveva accompagnato, al rilascio del rinnovo della licenza, prescrizioni di sicurezza inadeguate alla situazione personale del richiedente.
Egli, in seguito, acquistata una pistola semiautomatica, aveva fatto irruzione in un ufficio pubblico sito in Perugia, esplodendo numerosi colpi di arma da fuoco nei confronti di due dipendenti regionali, le quali avevano perso la vita, e si era poi suicidato per mezzo della medesima arma da fuoco.

Al sanitario era stato contestato di non aver valutato, per colpa generica, che le false attestazioni contenute nel certificato anamnestico rilasciato al paziente avrebbero influenzato in maniera determinante il successivo operato dell'ufficiale medico della Polizia di Stato, indotto in errore nel rilascio del certificato d'idoneità al rinnovo del porto d'armi, avendo confidato nella correttezza dell'operato del collega. 
L'imputato sarebbe stato invero consapevole che le dichiarazioni contenute nel certificato erano false: il paziente, infatti, era seguito da strutture specialistiche, a causa di disturbi mentali a lui diagnosticati, ed il medico gli aveva più volte prescritto il farmaco Depakin, indicato nel trattamento e nella prevenzione della mania correlata ai disturbi bipolari e nei casi di epilessia.
Proprio in relazione alla falsità delle dichiarazioni contenute nel certificato, al sanitario erano stati altresì contestati i reati di cui agli artt. 480 e 481 c.p..

La Corte d'Appello di Perugia, ribaltando la pronuncia assolutoria di primo grado, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di omicidio colposo. 
I giudici d'appello, in particolare, avevano:
- riconosciuto il nesso di causa tra il certificato anamnestico redatto dal medico ed il rilascio del rinnovo del porto d'armi, stante l'osservazione per cui la normativa che disciplina il procedimento amministrativo è finalizzata proprio a scongiurare il rischio che persone mentalmente instabili possano dotarsi di armi per provocare danni a terzi o a loro stesse;
- ravvisato, altresì, il carattere colposo della condotta dell'imputato, avendo egli rilasciato il certificato anamnestico in assenza di una previa verifica sull'archivio informatico dei pazienti, da cui poteva trarre informazioni circa la possibile presenza di un disturbo psichico del paziente, ed un uso, da parte del medesimo, di sostanze psicotrope;
- escluso invece la responsabilità del sanitario in relazione al suicidio del paziente, il quale aveva avuto infatti, a propria disposizione, mezzi alternativi all'uso dell'arma da fuoco per porre fine alla propria vita; pertanto, non si poteva affermare che la condotta doverosa del medico avrebbe evitato l'evento del suicidio del paziente.

Tramite il proprio ricorso per cassazione, il medico aveva contestato la sussistenza del nesso di causa tra la propria condotta e gli eventi omicidiari, nonché la rimproverabilità per colpa del proprio comportamento. 
Egli aveva affermato, in relazione al primo profilo, come il fatto per cui il personale della Questura di Perugia non avesse adeguatamente considerato il Decreto relativo al divieto di detenere armi e munizioni, emesso tempo prima nei confronti del paziente dalla Prefettura di Perugia, fosse da considerarsi idoneo ad interrompere il nesso di causa, stante la sua imprevedibilità: tale Decreto, così come i disturbi psichici di cui soffriva il richiedente erano infatti perfettamente noti ai funzionari della Questura che avevano istruito la pratica.
In relazione alla colpa contestatagli, l'imputato aveva sostenuto la non prevedibilità ed evitabilità degli omicidi commessi dal proprio paziente.

Le parti civili, prossime congiunte del paziente, avevano, a loro volta, proposto ricorso per cassazione, contestando il mancato riconoscimento di un nesso di causa tra la condotta del sanitario e il suicidio del proprio congiunto: a loro dire, infatti, la posizione di garanzia del medico era tale da ricomprendervi anche l'obbligo giuridico di impedire la morte per suicidio del paziente medesimo, mediante l'osservanza delle norme cautelari relative alla procedura di rinnovo del porto d'armi.

La Corte di Cassazione ha, innanzitutto, operato una ricognizione delle posizioni di garanzia dei sanitari nella materia in questione, e delle correlative norme cautelari.
Si è così osservato come la disciplina di pubblica sicurezza relativa al rilascio dell'abilitazione all'acquisto, alla detenzione ed al porto d'armi (ed il relativo procedimento amministrativo) trova la propria finalità nell'impedire che esse si trovino nella disponibilità di soggetti che possano utilizzarle in violazione delle prescrizioni che sono state loro impartite e/o in danno dei consociati.
Il medico di base e l'ufficiale sono, di conseguenza, nell'ambito del relativo procedimento amministrativo, titolari di una posizione di garanzia di controllo, fondata sull'art. 2050 c.c., avente ad oggetto l'obbligo di neutralizzare i pericoli che l'istante può cagionare ai consociati. Tale posizione di garanzia contempla altresì il dovere giuridico di accertare il possesso, da parte del richiedente, dei necessari requisiti psicofisici: a questo fine, i medici dipendenti delle strutture medico - legali delle ASL, delle strutture militari o della Polizia di Stato emettono un'apposita certificazione, fondata, a sua volta, su di un certificato anamnestico rilasciato dal medico curante. Tale certificato, come anticipato, deve attestare l'assenza di alterazioni neurologiche, di disturbi mentali, di personalità o comportamentali, di dipendenza da (ma anche di assunzione occasionale di) sostanze stupefacenti o psicotrope o, ancora, dall'alcool.
Non c'è quindi dubbio, secondo i giudici di legittimità, che gli eventi omicidiari occorsi nel caso concreto, essendo strettamente collegati all'attività oggetto di autorizzazione, rappresentino esattamente la concretizzazione del rischio che le norme cautelari mirano ad evitare.

I giudici di legittimità hanno quindi rilevato come sicura rilevanza debba essere attribuita, nel concatenarsi degli eventi, alla condotta tenuta dal medico curante in relazione al certificato anamnestico, dovendo esso fornire una prima base informativa per le successive determinazioni dell'ufficiale sanitario e dei funzionari della Questura in ordine all'idoneità psichica del richiedente. 
La possibilità che tale attestazione potesse essere recepita in maniera pedissequa dal medico certificatore è stata giudicata dalla Corte "non remota", con conseguente rilascio del certificato di idoneità e del porto d'armi.

Da un punto di vista causale, la condotta dolosa omicidiaria posta in essere dal paziente non è stata ritenuta tale da determinare l'interruzione del nesso di causa ai sensi dell'art. 41 c.p., per mancanza dei necessari caratteri dell'abnormità e dell'atipicità. Ciò in quanto "la valutazione dei problemi psichiatrici è imposta proprio al fine di escludere dal possesso di armi da sparo soggetti in condizioni psichiche tali da non dare sicuro affidamento sul pieno equilibrio e autocontrollo, data la estrema pericolosità che da esse può derivare".
Analoga conclusione è stata raggiunta dalla Corte anche in relazione alla condotta dei funzionari della Questura, che avevano trascurato l'esistenza del Decreto prefettizio, avente ad oggetto il divieto di detenere armi e munizioni. Ciò non costituisce, a sua volta, una causa sopravvenuta autonoma ed indipendente, ma una concausa del rilascio del provvedimento di autorizzazione da parte della Questura che aveva permesso all'omicida di acquistare l'arma da fuoco.

In relazione al suicidio commesso dal paziente, la Corte di Cassazione ha invece escluso che tale evento possa essere attribuito al sanitario, non potendo essere ricompreso nel novero di quelli che la regola cautelare da egli violata è finalizzata ad impedire, rigettando pertanto il motivo di ricorso proposto dai prossimi congiunti del paziente. Tale regola cautelare, infatti, è "incentrata sugli obblighi di controllo dello svolgimento delle attività pericolose e non già su quelli di protezione di colui che richiede l'autorizzazione al porto di armi".
In capo al sanitario non era quindi configurabile un obbligo giuridico di impedire l'evento suicidario, essendo il paziente equiparato, a livello giuridico, "ad una fonte di pericolo rispetto alla quale il garante ha il dovere di neutralizzarne gli effetti lesivi verso i terzi", non invece verso se stesso.
La responsabilità a titolo di colpa per l'evento suicidario è invece configurabile - hanno osservato i giudici di legittimità - a carico di chi riveste una posizione di garanzia c.d. di protezione, la quale impone di tutelare il bene giuridico protetto da qualunque rischio possa lederne l'integrità. Si tratta della situazione relativa al medico psichiatra ed agli altri operatori sanitari di tale settore i quali, avendo in cura il paziente affetto da malattia mentale, "hanno il dovere di tutelare il soggetto debole, non solo rispetto agli atti eterolesivi, ma anche a quelli pregiudizievoli per se stesso, in ragione della peculiare complessità della situazione rischiosa che sono tenuti a governare".

Il Collegio ha invece accolto il motivo di ricorso dell'imputato attinente alla prevedibilità dell'evento omicidiario, accertamento sempre imposto dal principio di colpevolezza in base alla c.d. "concretizzazione del rischio"; fermo restando che, come insegnato dalle Sezioni Unite Espenhahn, "la necessaria prevedibilità dell'evento anche sotto il profilo causale non può riguardare la configurazione dello specifico fatto in tutte le sue più minute articolazioni, ma deve mantenere un certo grado di categorialità, nel senso che deve riferirsi alla classe di eventi in cui si colloca quello oggetto del processo"; nell'ipotesi, quindi, di un omicidio colposo, trattasi della prevedibilità circa la lesione non già dell'integrità fisica, ma del bene vita.
A questo riguardo, la Corte d'Appello aveva affermato come le informazioni circa lo stato di salute del paziente, conoscibili da parte dell'imputato, fossero tali da far sorgere seri dubbi circa la patologia psichiatrica di cui egli soffriva, unitamente all'uso di sostanze psicotrope, con conseguente necessità di non rilasciare il certificato, attivandosi invece per ulteriori approfondimenti.
Pur essendo ciò indiscutibile, i giudici di legittimità hanno tuttavia rilevato come un profilo completamente differente sia rappresentato dalla connessione della condotta del medico all'evento omicidiario, e dalla prevedibilità di quest'ultimo.
Carente è infatti stata giudicata la motivazione, su tale punto, dei giudici d'appello, che avevano affermato come tale evento fosse prevedibile in quanto il procedimento amministrativo nel quale intervenne il sanitario è finalizzato ad evitare che persone pericolose entrino in possesso di armi utilizzabili al fine di recare offesa all'incolumità di terzi. Tale argomentazione è stata tuttavia ritenuta sufficiente al solo fine del giudizio in ordine alla prevedibilità dell'uso del certificato, da parte del paziente, per armarsi, ma non anche per togliere la vita ad altri o a se stesso.
Al fine, invece, di dimostrare la prevedibilità delle azioni omicidiarie, i giudici di merito avrebbero dovuto valutare la possibile sussistenza di altre circostanze, quali: la conoscenza della specifica patologia psichica del paziente, la conoscenza della personalità dello stesso, ma soprattutto di circostanze in grado di dare indicazioni circa l'orientamento della sua volontà rispetto alla frustrazione, all'inimicizia, al rispetto dell'altrui persona"; e considerando, altresì, l'abitudine del paziente ad assumere comportamenti ingannatori anche nei confronti del medico curante, cui aveva dichiarato di aver fornito dichiarazioni veritiere, pur essendo consapevole delle sanzioni previste dalla legge in caso di falsità.

La Corte ha pertanto ritenuto viziata la motivazione della Corte d'Appello sul punto relativo alla prevedibilità dell'evento omicidiario, annullando, di conseguenza, con rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Perugia.

venerdì 14 febbraio 2020

Interruzione colposa di gravidanza e omicidio colposo: il criterio distintivo.

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 27539, pronunciata all'udienza del 30 gennaio 2019 (deposito motivazioni in data 20 giugno 2019), ha preso in esame la questione relativa al criterio distintivo tra i delitti di interruzione colposa della gravidanza ed omicidio colposo.

Il giudizio di legittimità è stato introdotto dal ricorso presentato da un'imputata avverso la Sentenza con cui la Corte d'Appello di Salerno aveva confermato la pronuncia di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale della medesima città per il reato di cui all'art. 589 c.p.; la ricorrente era stata ritenuta responsabile di aver cagionato, in qualità di ostetrica, la morte, in utero, di un feto. L'evento fatale, verificatosi all'esito di una sofferenza fetale durata, secondo quanto accertato nel giudizio di merito, non meno di trenta minuti, era stato ritenuto conseguente ad un comportamento colposo dell'ostetrica, addetta all'assistenza della partoriente e al controllo delle fasi di travaglio.
In particolare, all'imputata era stato addebitato il mancato espletamento dei necessari monitoraggi cardiotocografici; mentre effettuava delle stimolazioni manuali per indurre la dilatazione del collo dell'utero della paziente, l'ostetrica aveva tranquillizzato due volte il medico ginecologo riguardo l'andamento lento, ma regolare del travaglio, senza tuttavia più rilevare il battito fetale. Ciò aveva impedito di scoprire la sofferenza fetale già in atto e, stante anche l'omessa comunicazione al ginecologo, non era stato perciò possibile adottare le manovre urgenti ed indispensabili per scongiurare la morte in utero del feto.

Con uno dei motivi di ricorso, l'imputata lamentava violazione di legge in relazione all'erronea qualificazione giuridica della fattispecie concreta, ricondotta al delitto di omicidio colposo anzichè a quello di aborto colposo di cui all'art. 17 l. 194/78 (ora art. 593 bis c.p.).
La ricorrente osservava come, in sentenza, fosse stata affermata, quale dato incontrovertibile, la morte in utero del feto, che non aveva mai, infatti, respirato autonomamente. A questo riguardo, il feto, pur essendo soggetto giuridico meritevole di tutela in base ai principi affermati dalla giurisprudenza nazionale ed internazionale, non sarebbe tuttavia da considerarsi quale persona, nel senso inteso dalla legge penale; una diversa interpretazione costituirebbe una violazione del divieto di analogia in malam partem, previsto dagli artt. 25 Cost., 7 CEDU, 1 c.p.  e 14 preleggi.
La nascita del feto, del resto, si realizzerebbe solo a seguito della fuoriuscita dall'alveo materno, e con il compimento di un atto respiratorio, accertabile mediante docimasia polmonare.

Contestualmente, la ricorrente sollevava altresì questione di legittimità costituzionale dell'art. 589 c.p., per violazione degli artt. 25 comma 2 e 117 Cost. e 7 CEDU. Ella affermava come, attese le più recenti evoluzioni culturali e giurisprudenziali circa lo status e la tutela del prodotto del concepimento, tale disposizione del codice penale violerebbe i principi di tassatività, frammentarietà e sufficiente determinatezza della fattispecie penale: in essa non sarebbe infatti contenuta un'accezione univoca del concetto di "persona", con esclusione o inclusione del feto umano.
D'altra parte - si aggiungeva nel motivo di ricorso - la fattispecie di cui all'art. 578 c.p., relativa all'infanticidio in condizioni di abbandono morale o materiale, non equipara, ma anzi distingue le ipotesi di morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto o del feto durante il parto. Ne deriverebbe come la portata punitiva delle disposizioni incriminatrici di cui agli artt. 575 e 589 c.p. non possa essere estesa altresì alle ipotesi di morte del nascituro nella fase finale delle gravidanza; nè una diversa soluzione comporterebbe quale esito paradossale la mancata punizione dei casi di soppressione del feto nelle ipotesi di fatto commesso per motivazioni diverse rispetto a quelle enunciate dall'art. 578 c.p.. La morte del feto sarebbe infatti da inquadrare tra le ipotesi previste dagli artt. 17 ss. l. 194/78 e, alle particolari condizioni ivi descritte, dall'art. 578 c.p..

La Suprema Corte ha innanzitutto escluso l'opportunità di assumere quale riferimento, ai fini della soluzione della questione introdotta, la disposizione di cui all'art. 578 c.p.. Essa, infatti, come anticipato, prevede una situazione del tutto particolare, ossia le condizioni di abbandono morale e materiale connesse al parto, ed è dunque inquadrabile quale fattispecie speciale in relazione all'omicidio. Rispetto alla fattispecie di procurato aborto, invece, il principale elemento distintivo è rappresentato dal momento in cui avviene l'azione criminosa: quest'ultima si realizza, infatti, in un momento precedente il distacco del feto dall'utero materno, mentre la condotta di cui all'art. 578 c.p. ha luogo dal momento del distacco del feto dall'utero materno, durante il parto se si tratta di un feto o immediatamente dopo il parto se si tratta di un neonato. Ne consegue - hanno aggiunto i giudici di legittimità che, qualora la condotta volta a sopprimere il prodotto del concepimento sia realizzata dopo il distacco, naturale od indotto, del feto dall'utero materno, il fatto è qualificabile quale omicidio volontario, salvo il ricorrere della fattispecie di cui all'art. 578 c.p. nell'ipotesi di abbandono materiale o morale della madre.

Tanto premesso, la Corte ha poi osservato come i reati di omicidio, da un lato, e quelli di infanticidio-feticidio dall'altro, tutelino lo stesso bene giuridico, ossia la vita dell'uomo nella sua interezza. Tanto può essere affermato sulla base del testo della disposizione di cui all'art. 578 c.p. ("cagiona la morte"), analogo a quello del reato di omicidio. Da ciò si può osservare come il legislatore abbia sostanzialmente riconosciuto anche al feto la qualità di "uomo", sulla base dell'assunto per cui "la morte è l'opposto della vita"; ne consegue come i due reati tutelino il bene giuridico della vita umana fin dal suo momento iniziale e come il dies a quo, da cui decorre la tutela predisposta dall'una e dall'altra fattispecie, sia il medesimo. Come anticipato, l'art. 578 c.p., mediante la locuzione "durante il parto", specifica come nel concetto di "uomo", inteso nel senso di soggetto passivo del delitto di omicidio, sia da ricomprendere anche il "feto nascente"; prima di tale limite, la vita del prodotto del concepimento trova tutela nella diversa fattispecie incriminatrice del procurato aborto.

Da un punto di vista strettamente terminologico, il Collegio ha chiarito come non debba trarre in inganno l'utilizzo che sovente viene fatto dei termini "feto" e "aborto".
Il primo, compreso nel testo dell'art. 578 c.p., è, in realtà, usato in maniera impropria, in quanto "il nascente vivo non è più feto, nè in senso biologico nè in senso giuridico, bensì persona, e così, se in un parto, naturalmente o provocatamente immaturo, il nascente è un essere vivo, la sua uccisione volontaria costituisce omicidio o feticidio, qualunque sia stata la durata della gestazione".
Per quanto invece concerne il termine "aborto", nella scienza medica esso è inteso come "l'interruzione spontanea o artificiale della gravidanza in un periodo in cui il feto non è ancora vitale per l'insufficienza del suo sviluppo (prima del suo 180 giorno); nel linguaggio giuridico penale, invece, l'aborto è qualificato come "ogni interruzione del processo fisiologico della gravidanza con la conseguente morte del feto", ma il legislatore ha utilizzato, per tale reato, la più neutra espressione di "interruzione della gravidanza".

Tornando ai criteri distintivi tra i reati in discorso, la Corte ha dato soluzione al quesito relativo alla qualificazione giuridica della fattispecie del parto indotto prematuramente e fuori dalle modalità consentite dalla legge, conclusosi con la morte del prodotto del concepimento. Qualora non ricorrano altri elementi specializzanti, e considerato il principio per cui la tutela della vita non può soffrire lacune, si è affermato come tale illecito sarà qualificabile come omicidio o procurato aborto a seconda che il nascente abbia goduto "di vita autonoma o meno". In particolare, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il criterio distintivo tra le fattispecie di interruzione colposa della gravidanza ed omicidio colposo risiede nell'inizio del travaglio e, dunque, nel raggiungimento dell'autonomia del feto, momento che coincide quindi con la transizione dalla vita intrauterina a quella extrauterina. Tale criterio - ha aggiunto il Collegio - ha sostituito quello, in precedenza indicato, del momento del distacco del feto dall'utero materno, che era stato ritenuto non offire "riferimenti temporali sufficientemente precisi".

Così ricostruito il sistema dei criteri distintivi tra i reati in discorso, la Corte di Cassazione ha quindi affermato come tale disciplina appaia priva di profili di incostituzionalità, essendo inserita in un contesto normativo e giurisprudenziale nazionale ed internazionale che ha ampliato "la tutela della persona e della nozione di soggetto meritevole di tutela, che dal nascituro e al concepito si è poi estesa fino all'embrione".
Ne consegue come l'inclusione dell'uccisione del feto nell'ambito dell'omicidio non comporti un'analogia in malam partem, ma una mera interpretazione estensiva, da considerarsi legittima in relazione alle norme penali incriminatrici. Quanto all'enunciazione della nozione di "uomo" quale vittima del reato, essa, per quanto generica "consente al giudice, avuto riguardo anche alla finalità di incriminazione ed al contesto ordinamentale sopra descritto in cui si colloca, di stabilire con precisione il significato della parola, che isolatamente considerata potrebbe anche apparire non specifica, ed al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del valore precettivo di essa".
Infine, ha osservato il Collegio, se si volesse ragionare diversamente, il feto, alla naturale e fisiologica conclusione della gravidanza, sarebbe tutelato, assurdamente, contro i fatti lesivi della vita, solo nel caso di morte procurata nelle condizioni di cui all'art. 578 c.p., mentre la mancanza di tale elemento specializzante comporterebbe un vuoto di tutela, determinato dall'impossibilità di applicare tanto la fattispecie di procurato aborto quanto quella di omicidio.

Sulla base di tali motivazioni, la Corte ha ritenuto infondato il motivo d'impugnazione e, stante l'infondatezza anche degli altri motivi, ha rigettato il ricorso proposto dall'imputata.

sabato 8 febbraio 2020

Delitto di omicidio: la mera preordinazione della condotta non è idonea ad integrare la circostanza aggravante della premeditazione.

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 574, pronunciata all'udienza del 9 luglio 2019 (deposito motivazioni in data 10 gennaio 2020), ha preso in esame la questione relativa alla configurabilità della circostanza aggravante della premeditazione del delitto di omicidio nell'ipotesi di mera preordinazione del medesimo, ossia di apprestamento dei mezzi minimi necessari alla sua esecuzione nella fase ad essa immediatamente precedente.

Il giudizio di legittimità ha tratto origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la Sentenza con cui la Corte d'Assise d'Appello di Firenze aveva confermato la pronuncia di condanna resa dal Giudice dell'Udienza Preliminare di Lucca per i delitti di omicidio pluriaggravato, atti persecutori aggravati e furto in abitazione aggravato commessi nei confronti di persona alla quale egli era stato legato da relazione affettiva.

Con uno dei motivi di ricorso, si contestava la sussistenza della circostanza aggravante della premeditazione.
L'imputato sosteneva come i giudici d'appello fossero caduti in errore nel ritenere dimostrato che egli avesse svolto un'accurata pianificazione della condotta concretizzatasi nell'aggressione mortale nei confronti della vittima, senza mai desistere dal proprio proposito delittuoso. La Corte territoriale aveva infatti confuso gli elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione con la diversa situazione consistente nella mera preordinazione del delitto. Tra le due fattispecie intercorrerebbe invece una sostanziale differenza: la prima richiederebbe infatti il radicamento e la costante persistenza del proposito omicida, quantomeno per un apprezzabile lasso di tempo; la seconda, invece, consisterebbe nell'apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione nella fase immediatamente antecedente all'azione.

La Corte di Cassazione ha innanzitutto osservato come i giudici di merito abbiano ritenuto la sussistenza della circostanza aggravante in discorso sulla base, innanzitutto, dell'elemento cronologico della medesima: si era infatti affermato come il proposito omicida fosse insorto fin dalle ore 08.00 del mattino (quando all'imputato era stato contestato, da parte della vittima, il furto del telefono cellulare, con minaccia di sporgere denuncia nei suoi confronti) e come si fosse poi definitivamente radicato alle ore 11.30, allorchè la vittima aveva riferito all'imputato di aver effettivamente proceduto alla presentazione della denuncia medesima.
Secondo la sentenza della Corte d'Appello, quindi, era trascorso un lasso di tempo congruo, ai fini del riconoscimento della premeditazione, sia sotto il profilo quantitativo (era trascorsa non meno di un'ora e mezza) sia sotto quello qualitativo, essendosi verificati dei fatti tali da poter indurre l'imputato a desistere dal proprio proposito delittuoso.
L'intenzione criminosa era infatti perdurata senza alcun cedimento, avendo l'imputato dapprima predisposto i mezzi dell'azione (una lattina riempita di liquido infiammabile), ed essendosi poi recato presso l'abitazione della persona offesa, ove aveva visto la medesima insieme ai figli, senza che ciò avesse inciso minimamente sulla sua coscienza di padre. Egli, infatti, aveva proceduto con l'individuazione del luogo più adatto all'azione ed aveva poi appiccato con freddezza il fuoco al corpo della donna.

I giudici di legittimità hanno tuttavia ritenuto non persuasiva l'argomentazione dei giudici di merito, stante, innanzitutto, l'omessa dimostrazione, al di là di ogni ragionevole dubbio, del preciso momento in cui potesse ritenersi accertata la maturazione del proposito omicidiario in capo all'imputato, con la conseguente osservazione critica circa la limitatezza dell'intervallo di tempo cui ricollegare l'elemento cronologico della circostanza aggravante in discorso.

A questo riguardo, la Corte ha ricordato come, secondo consolidata giurisprudenza, gli elementi costitutivi della premeditazione siano da rintracciarsi, da un lato, nell'elemento cronologico, definibile come un "apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso" e, dall'altro, nell'elemento di natura ideologica, ossia "la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine". Da ciò consegue, come affermato dalle Sezioni Unite Antonucci del 18 dicembre 2008 (n. 337), che "tale circostanza aggravante va esclusa quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, ossia tale da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato".

I giudici di legittimità hanno quindi rilevato come, con riferimento al primo di questi due elementi, esso ricorre nell'ipotesi del decorso di un intervallo di tempo apprezzabile tra l'insorgenza e l'attuazione del proposito delittuoso. L'entità di tale intervallo non può tuttavia essere quantificata in via generale ed astratta; è invece fondamentale accertare che "tale lasso sia risultato in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla grave decisione presa e a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere, per modo che egli - avendo avuto il tempo adeguato a permettergli di attivare la controspinta inibitoria della pulsione criminosa formatasi nel suo orizzonte volitivo, ma non essendosi avvalso di questa concreta possibilità di recedere dal suo proposito antisociale, mantenendolo fermo senza soluzione di continuità - si sia reso, in tal modo, responsabile di un comportamento più riprovevole e, quindi, più grave".

Sulla base di tali principi - si è quindi osservato - non può essere ritenuto un sicuro indice rivelatore della premeditazione, con un proposito criminoso necessariamente coltivato nel tempo e mai abbandonato, il trascorrere dell'intervallo di una notte tra la preparazione e l'esecuzione della condotta; nè, ugualmente, può offrire certezza in tal senso la predisposizione di un agguato: essa, infatti, attiene alla realizzazione del delitto, e non è quindi idonea ad offrire un'adeguata dimostrazione circa la sussistenza di quel processo psicologico di "intensa riflessione e fredda determinazione" proprio della premeditazione.

Altra fondamentale osservazione al riguardo è stata quindi effettuata, da parte della Corte, con riferimento al rapporto tra la premeditazione e la normale riflessione, costituita dalla consapevolezza e volontà, rappresentante il precedente grado della scala del dolo. La premeditazione, infatti, è stata in tal senso definita come una "situazione psicologica e volitiva in cui emerge l'aggiunta di un quid pluris all'ordinario grado di riflessione comune alla maggior parte delle azioni delittuose dolose, perchè - quando attinge a tale grado - la riflessione dell'agente inerente al proposito di delinquere si caratterizza per la sua protrazione più o meno lunga nel tempo, senza soluzione di continuità, e conclama l'irriducibile continuità della conservazione del proposito stesso, ricercando o attendendo l'occasione per attuare il divisato reato, sicchè tale proposito resta robusto e sopravanza tutte le controspinte inibitorie che, nell'intervallo temporale suddetto, si presentano via via alla coscienza e che, ordinariamente, avrebbero vinto un normale proposito delittuoso". Solo, quindi, la sussistenza di questo quid pluris consente di attribuire alla condotta dell'agente una particolare perversità e pericolosità, con conseguente, congruo aumento di pena.

Tanto premesso, i giudici di legittimità hanno quindi rilevato, con riferimento, ancora, all'ipotesi di un agguato, come essa possa, in linea di principio, costituire indice rivelatore della premeditazione qualora esso "si traduca in un'imboscata o insidia preordinata, allorché postuli un appostamento, protratto per un tempo più o meno lungo, in attesa della vittima designata e in presenza di mezzi e modalità tali da non consentire dubbi sul reale intendimento dell'insidia; in tali condizioni, il pur non lunghissimo tempo dell'attesa può valere a soddisfare gli elementi - ideologico e cronologico - costitutivi della premeditazione, sempre che, però, risulti dimostrato che il delitto sia stato comunque deliberato da un arco di tempo apprezzabile e in concreto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa". La premeditazione andrà invece esclusa allorché l'agguato sia avvenuto previo avvistamento casuale della vittima, o quando sia stato effettuato un appostamento mediante un'iniziativa estemporanea, senza che il proposito omicidiario sia maturato attraverso una lunga riflessione con possibilità di recesso prima del compimento dell'attentato.

Al contrario, la mera preordinazione del delitto di omicidio, ossia, come anticipato, l'apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione nella fase ad essa immediatamente precedente, non può mai integrare la circostanza aggravante della premeditazione: la Corte infatti, ribadendo il principio di diritto affermato dalla Sentenza Scanni (n. 5147) pronunciata il 14 luglio 2015, ha rilevato come la premeditazione richieda "il radicamento e la persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, in relazione al quale costituiscono indici sintomatici il previo studio delle occasioni ed opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive".
Corollario di tali principi - si è infine osservato - è quello per cui, quanto più il lasso di tempo intercorso tra l'insorgere nel soggetto agente del proposito criminoso e la sua attuazione sia stato circoscritto, tanto più specifica deve essere l'individuazione e la dimostrazione degli altri indici sintomatici dell'avvenuta deliberazione del piano omicidiario e della ferma e pervicace volontà dell'agente di portare lo stesso a termine senza cedimenti.

Nel caso di specie - ha rilevato la Corte - i giudici d'appello hanno attribuito particolare rilevanza al periodo di tempo successivo alle ore 11.30, allorchè si formava nell'imputato il proposito omicidiario, non essendosi soddisfatta la condizione (necessaria al fine di abbandonare tale proposito) consistente nel dissuadere la vittima dalla propria volontà di sporgere denuncia nei confronti dell'uomo. 
Il Collegio ha tuttavia ritenuto come tale intervallo di tempo sia da considerarsi inidoneo strutturalmente e funzionalmente ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della premeditazione. Esso, infatti, è stato considerato, da un lato, obiettivamente esiguo da un punto di vista quantitativo; dall'altro caratterizzato, in primo luogo, da una pluralità di condotte dal carattere concretamente ed ininterrottamente preparatorio ed esecutivo dell'azione omicidiaria deliberata, e poi dall'autonomo sopraggiungere della vittima sul luogo dell'incontro conclusivo.
Per tali ragioni, si è ritenuto come sia problematico individuare, in tale intervallo di tempo, un lasso sufficiente affinché l'imputato "potesse essere indotto a riflettere sulla decisione poc'anzi presa", e senza che si possa porre a ciò rimedio attraverso il richiamo di elementi relativi alle altre circostanze aggravanti contestate all'imputato.
La Corte ha quindi affermato come le evenienze di fatto prese in esame dai giudici di merito rivelino la mera preordinazione dell'omicidio, avvenuta durante il periodo di tempo sopra considerato, e come difettino invece elementi per affermare che si fosse "determinata nella predisposizione e nella realizzazione della condotta messa in essere dall'imputato e finalizzata all'omicidio anche la duplice convergenza degli elementi costitutivi della premeditazione".

Sulla base di tali argomentazioni, la Corte di Cassazione ha quindi disposto l'annullamento senza rinvio della Sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Firenze, limitatamente all'accertamento della circostanza aggravante della premeditazione, che ha provveduto ad escludere.