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lunedì 6 luglio 2020

E' responsabile di lesioni volontarie dolose, e non colpose, colui che cagioni una malattia esercitando l'attività medica in mancanza di un titolo abilitativo valido in Italia.

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 4759, pronunciata all'udienza del 16 novembre 2018 (deposito motivazioni in data 30 gennaio 2019), ha preso in esame il tema relativo alla responsabilità di colui che cagioni ad alcuno una malattia, esercitando un'attività sanitaria, pur nella consapevolezza di essere privo di un titolo abilitativo valido in Italia.

Il giudizio di legittimità ha tratto origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la Sentenza con cui la Corte d'Appello di L'Aquila ne aveva confermato la penale responsabilità per il delitto di lesioni volontarie gravi. Egli aveva infatti sottoposto a cure dentistiche un paziente, provocandogli un indebolimento dell'apparato dentario e dell'organo della masticazione. Tale attività sanitaria era stata posta in essere senza che l'imputato fosse in possesso di una laurea riconosciuta in Italia, ma solo di un titolo conseguito in Serbia; egli non era quindi iscritto nell'albo professionale e non aveva un'adeguata competenza tecnica. Inoltre, era risultato come non fosse stato prestato, da parte del paziente, alcun consenso informato circa i requisiti professionali dell'imputato.

Con uno dei motivi di ricorso, l'imputato contestava la natura dolosa del fatto di lesioni per cui era stata affermata la sua responsabilità. Egli sosteneva come non fosse corretto riconoscere nella sua condotta il dolo eventuale: da un lato, non si era infatti rappresentato di provocare un nocumento al paziente e, dall'altro, aveva conseguito un titolo di studio che, sulla base di quanto gli era stato prospettato, riteneva fosse abilitante all'esercizio della professione sanitaria in tutti i paesi europei.

La Corte di Cassazione ha osservato come la mancanza, in capo all'imputato, di un diploma di laurea riconosciuto in Italia e di un'abilitazione professionale che lo legittimasse a praticare terapie ed interventi chirurgici sui pazienti sia tale da collocare la sua condotta al di fuori della copertura costituzionale riconosciuta a colui che eserciti un'attività medica. Tale "copertura", come noto, prevede che la condotta volontaria del medico che incida sull'integrità fisica del paziente giaccia al di fuori del campo di applicazione del delitto di lesioni personali dolose (principio affermato dalle Sezioni Unite Giulini n. 2437/2008).
Tanto più - ha affermato la Corte - che l'attività posta in essere dall'imputato, incidente sull'integrità personale della persona offesa, era svolta nella consapevolezza di non essere a ciò legittimato.

I giudici di legittimità hanno quindi approvato il riconoscimento del dolo eventuale nella condotta dell'imputato (richiamando, altresì, il precedente rappresentato dalla Sentenza n. 3222/12 della stessa Quarta Sezione): egli infatti, consapevole di essere privo di un'abilitazione professionale, aveva accettato il rischio che la propria attività cagionasse lesioni al paziente, determinandosi quindi ad agire nonostante tale rappresentazione; ciò senza aver informato il paziente della mancanza della necessaria abilitazione, ma avendo anzi continuato a praticare nei suoi confronti le cure per un lungo periodo di tempo e con esito negativo.
Tali elementi sono stati pertanto considerati indicativi della sussistenza, in capo all'imputato, non di negligenza, imprudenza o imperizia, ma di una volontarietà: egli aveva infatti accettato il possibile verificarsi dell'evento lesivo pur di conseguire comunque il profitto derivante dall'attività da lui esercitata.
Inoltre, tale asserzione è stata giudicata dalla Corte compatibile con quanto affermato, in tema di dolo eventuale, dalle Sezioni Unite Espenhahn: "la determinazione manifestata dall'imputato nell'agire abusivamente e nel protrarre il trattamento nonostante gli esiti che via via venivano alla luce, infatti, induce a ritenere logicamente evincibile che l'imputato si fosse chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto, e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito (l'ottenimento del compenso dal paziente) e l'eventuale prezzo da pagare (la sottoposizione del paziente ad un'attività abusiva cui questi non aveva validamente acconsentito e per la quale l'imputato non era in possesso dell'abilitazione), si fosse determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo".

Infine, i giudici di legittimità hanno altresì escluso che nella condotta dell'imputato fosse riconoscibile la c.d. colpa cosciente: tale forma di colpa, infatti, presuppone che la volontà del soggetto agente non sia diretta verso l'evento; egli, al contrario, dopo essersi rappresentato il nesso causale tra la violazione delle norme cautelari e l'evento, si determina a non tenere la condotta doverosa per ragioni di esclusiva trascuratezza, imperizia, insipienza o irragionevolezza, nella convinzione di poter, comunque, evitare il verificarsi dell'evento.

Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Cassazione ha pertanto giudicato manifestamente infondata la doglianza dell'imputato, dichiarandone inammissibile il ricorso.

mercoledì 4 marzo 2020

Violenza e minaccia nei confronti dei medici e del personale sanitario: i profili penalistici delle proposte di legge attualmente al vaglio della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.

In tema di diritto sanitario, sono attualmente in corso di esame presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati 10 disegni di legge, i cui profili penalistici si propongono di operare alcune modifiche al codice penale in relazione alle ipotesi di condotte di lesioni, violenza o minaccia commesse ai danni del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria.

Le modifiche proposte sono le seguenti:



1) Modifiche al delitto di cui all'art. 582 c.p..

Il disegno di legge n. 2117 propone una modifica del regime di procedibilità del delitto di lesione personale di cui all'art. 582 c.p., prevedendone la procedibilità d'ufficio nell'ipotesi in cui ricorra la nuova circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 octies c.p. (vedi infra).
Relativamente alla medesima disposizione, si segnala altresì la proposta di legge n. 1226, la quale prevede l'inserimento, in tale articolo, di un secondo comma avente ad oggetto una nuova circostanza aggravante del delitto, con aumento della pena fino ad un terzo se "il fatto è commesso nei confronti dei medici, del personale sanitario e del personale dei servizi sociali nell'esercizio delle loro funzioni".

La proposta di legge n. 1590 prevede invece l'inserimento di una nuova fattispecie incriminatrice, procedibile d'ufficio, contenuta nel nuovo art. 582 bis c.p., rubricato "Lesioni personali nei confronti di medici e personale sanitario nell'esercizio delle loro funzioni". Tale disposizione prevede che "Chiunque cagioni una lesione personale, dalla quale derivi una malattia nel corpo e nella mente, a un medico, a un infermiere o a un altro professionista sanitario nell'esercizio delle loro funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni." Nell'ipotesi in cui siano cagionate lesioni gravi o gravissime si prevede inoltre l'applicazione delle pene di cui all'art. 583 c.p..


2) Modifica dell'art. 583 quater c.p., disposizione avente ad oggetto una circostanza aggravante del delitto di lesione personale, ed attualmente rubricato: "Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasioni di manifestazioni sportive". 
Il disegno di legge n. 2117 prevede l'aggiunta, a tale disposizione, di un secondo comma, volto ad estendere tale circostanza aggravante, la quale prevede la reclusione da quattro a dieci anni in caso di lesioni gravi, e da otto a sedici anni in caso di lesioni gravissime, anche alla fattispecie di "lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o ad incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private".

3) Modifica della fattispecie di percosse di cui all'art. 581 c.p.. 

Il disegno di legge n. 2117 propone altresì una modifica del regime di procedibilità del delitto di percosse di cui all'art. 581 c.p., prevedendone la procedibilità d'ufficio nell'ipotesi in cui ricorra la nuova circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 octies c.p..

4) Modifiche alla disposizione di cui all'art. 336 c.p..

La proposta di legge n. 1042 prevede l'inclusione del personale sanitario tra i destinatari della condotta di cui all'art. 336 c.p. ("Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale"), mediante la previsione dell'applicazione della pena prevista dal primo comma di tale disposizione anche nell'ipotesi di violenza o minaccia diretta contro un medico o un operatore sanitario in servizio presso una struttura ospedaliera. 
La proposta di legge n. 1067 prevede invece l'inclusione, nella categoria di "incaricato di un pubblico servizio", di cui all'art. 336 comma 1 c.p., del "personale medico, infermieristico e ausiliario delle strutture ospedaliere e territoriali del Servizio sanitario nazionale e delle strutture sanitarie private e private accreditate nonché dei farmacisti".
Ancora, la proposta di legge n. 1070 prevede, più limitatamente, l'inserimento, nella medesima categoria, del "personale medico e sanitario del Servizio sanitario nazionale"; infine, la proposta di legge n. 1246 prevede che per tale delitto si proceda d'ufficio "se il fatto è commesso in danno degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni".

5) Modifica della disposizione di cui all'art. 610 c.p..

Il progetto di legge n. 1226 propone la modifica della disposizione incriminatrice della violenza privata di cui all'art. 610 c.p., mediante l'inserimento di un terzo comma avente ad oggetto una circostanza aggravante del delitto, con aumento della pena fino ad un terzo, se "il fatto è commesso nei confronti dei medici, del personale sanitario e del personale dei servizi sociali nell'esercizio delle loro funzioni".


6) Modifica alla disposizione di cui all'art. 612 c.p..


La medesima proposta di legge n. 1226 prevede altresì la modifica della disposizione incriminatrice della condotta di minaccia di cui all'art. 612 c.p., mediante la previsione di una circostanza aggravante, con aumento della pena fino ad un terzo nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso "nei confronti dei medici, del personale sanitario e del personale dei servizi sociali nell'esercizio delle loro funzioni".
7) Modifiche all'art. 61 c.p..


Il disegno di legge n. 2117 prevede l'introduzione di una nuova circostanza aggravante comune nella disposizione di cui all'art. 61 c.p. (n. 11 octies), avente ad oggetto "l'avere commesso il fatto con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni"; una modifica simile è prevista altresì dai progetti di legge n. 1246, il quale prevede l'inserimento, nell'art. 61 c.p., del n. 10 bis, avente ad oggetto l'aver commesso il fatto "in danno degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni" e n. 2004, che prevede, a sua volta, l'inserimento, nell'art. 61 c.p., del n. 11 octies, per l'ipotesi in cui il fatto sia commesso "con violenza o minaccia in danno degli operatori sanitari nell'esercizio delle loro funzioni". Quest'ultimo progetto di legge prevede altresì che sia procedibile d'ufficio qualunque reato commesso in danno degli operatori sanitari, qualora ricorra alcuna delle circostanze aggravanti comprese nel n. 11 octies dell'art. 61 c.p..
Ancora, una modifica dell'art. 61 c.p. è prevista dalla proposta di legge n. 704, che prevede l'introduzione, in tale disposizione, del n. 11 septies, circostanza aggravante costituita dall'aver commesso il fatto "contro un operatore sanitario nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio", ma solo in relazione ai delitti non colposi.

Una modifica al testo della medesima disposizione è infine prevista dal progetto di legge n. 1067, in cui si propone invece l'inclusione, nella categoria di "persona incaricata di un pubblico servizio", di cui alla circostanza aggravante comune ex art. 61 n. 10 c.p., del "personale medico, infermieristico e ausiliario delle strutture ospedaliere e territoriali del Servizio sanitario nazionale e dei farmacisti".

8) Modifica della disposizione di cui all'art. 357 c.p..

Le proposte di legge n. 909 e 1246 prevedono una generale attribuzione ai medici ed al personale sanitario, nell'esercizio delle loro funzioni, della qualità di pubblici ufficiali, mediante l'inserimento di tali categorie soggettive nella disposizione di cui all'art. 357 c.p..


Progetti di legge:


Disegno di legge n. 2117, recante "Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni".

Proposta di legge n. 704, recante "Modifica all'art. 61 del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza degli operatori sanitari".

Proposta di legge n. 909, recante "Modifica all'art. 357 del codice penale, in materia di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale ai medici e al personale sanitario nell'esercizio delle loro funzioni".

Proposta di legge n. 1042, recante "Modifica all'articolo 336 del codice penale e misure per garantire l'ordine e la sicurezza nelle strutture ospedaliere, per la tutela del pubblico, dei medici e degli operatori sanitari".

Proposta di legge n. 1067, recante "Modifiche agli articoli 61 e 336 del codice penale e misure per garantire l'ordine e la sicurezza nelle strutture ospedaliere, per la tutela del pubblico, dei medici e degli operatori sanitari".



Proposta di legge n. 1070, recante "Modifiche all'art. 336 del codice penale, in materia di violenza o minaccia contro un medico o un operatore sanitario".

Proposta di legge n. 1226, recante "Modifiche al codice penale e altre disposizioni per il contrasto della violenza nei confronti dei medici, del personale sanitario e del personale dei servizi sociali nell'esercizio delle loro funzioni".



Proposta di legge n. 1246, recante "Modifiche al codice penale in materia di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale ai medici e al personale sanitario nell'esercizio delle loro funzioni, nonché disposizioni per la prevenzione e la gestione del rischio derivante da atti di violenza nelle strutture sanitarie.

Proposta di legge n. 1590, recante "Introduzione dell'art. 582 bis del codice penale, in materia di lesioni personali nei confronti di medici e personale sanitario nell'esercizio delle loro funzioni".


Proposta di legge n. 2004, recante "Disposizioni per la tutela della sicurezza degli operatori sanitari e modifica all'art. 61 del codice penale, concernente l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi con violenza o minaccia in danno di essi".