mercoledì 11 gennaio 2023

Responsabilità medica penale e consenso informato: la Corte di Cassazione ribadisce l'irrilevanza della mancata acquisizione.

In materia di colpa medica, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 48619, pronunciata all'udienza del 14 settembre 2022, ha preso nuovamente in esame la questione concernente la rilevanza della mancata assunzione del consenso informato ai fini della sussistenza della responsabilità penale del sanitario.
  • Il fatto
La Corte di Appello di Milano confermava la pronuncia assolutoria emessa nei confronti di tre medici, in servizio presso il reparto di chirurgia generale - chirurgia epatobiliare di una struttura ospedaliera, cui si ascriveva di aver cagionato la morte di una paziente. Secondo l'imputazione, i sanitari avevano sottoposto quest'ultima, portatrice di un epatocarcinoma con trombosi portale segmentaria - patologia metastatica e non trattabile con intento di radicalità, se non a costo di gravi rischi per la vita della paziente in conseguenza dello stato cirrotico del fegato della stessa - ad un intervento di resezione epatica con epatectomia destra, senza sottoporla previamente al calcolo dell' indice di Child Pugh che, ove eseguito, avrebbe sconsigliato l'esecuzione dell' intervento. Tale intervento, inoltre, era stato eseguito in assenza di un consenso informato, stante il fatto che quello prestato dalla paziente aveva riguardato un intervento laparoscopico con eventuale conversione laparotomica, laddove si era intervenuto direttamente con laparotomia. 

Tramite uno dei propri motivi di ricorso, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Milano e le parti civili lamentavano violazione di legge, in relazione all'art. 589 c.p., per aver ritenuto i giudici di merito, contrariamente a quanto affermato dalle Sezioni Unite con la Sentenza n. 2437/2009, che la violazione delle regole sul consenso informato non avessero rilevanza sul piano della integrazione di colpa in senso oggettivo.
  • La decisione
La Corte Suprema ha disatteso tale doglianza, riaffermando l'irrilevanza della violazione delle regole sul consenso informato ai fini del giudizio di responsabilità penale del sanitario per colpa. Sul punto, il Collegio ha confermato il consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale: "l'obbligo d'acquisizione del consenso informato del paziente alla somministrazione del trattamento sanitario non costituisce una regola cautelare e dunque la sua inosservanza da parte del medico non può costituire, nel caso lo stesso trattamento abbia causato delle lesioni, un elemento per affermare la responsabilità a titolo di colpa di quest'ultimo, a meno che la mancata sollecitazione del consenso gli abbia impedito di acquisire la necessaria conoscenza delle condizioni del paziente medesimo (Sez. 4, n. 37077 del 24/06/2008; conforme Sez. 4, n. 21537 del 24/03/2015).

Attesa la solidità di tale principio di diritto, i giudici di legittimità hanno ritenuto manifestamente infondati i relativi motivi di ricorso e, stante il mancato accoglimento delle ulteriori doglianze, hanno confermato la pronuncia liberatoria nei confronti dei sanitari.