La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 37438, pronunciata all'udienza del 25 maggio 2023 (deposito motivazioni in data 13 settembre 2023), ha preso in esame la questione concernente l'obbligo, in capo al giudice procedente, di nominare un difensore d'ufficio all'imputato ex art. 97 comma 1 c.p.p. in caso di rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia.
Il fatto.
Un imputato proponeva ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Bari ne aveva confermato la penale responsabilità in ordine ai reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale.
Tramite uno dei motivi di ricorso, egli lamentava violazione di legge in relazione alle modalità di nomina del difensore di ufficio. Osservava, infatti, come, a seguito della rinuncia al mandato difensivo da parte del difensore di fiducia, il Tribunale avesse provveduto alla nomina di un difensore di ufficio ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p., senza consultazione della lista dedicata ex art. 97 comma 1 c.p.p.. In egual modo si era poi proseguito nelle successive udienze, ove era stato ancora nominato un difensore di ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p. sino alla udienza conclusiva del giudizio. La Corte barese aveva disatteso tale eccezione, pur se tempestivamente proposta con l'atto di appello, ritenendo come la violazione delle regole relative alla individuazione del difensore di ufficio non producesse nullità.
La decisione.
La Corte di Cassazione ha accolto il motivo di ricorso, rilevando come la regolarità dell'iter processuale sia stata irrimediabilmente compromessa dall'assenza della tempestiva nomina di un nuovo difensore dell'imputato ai sensi del comma 1 dell'art. 97 c.p.p., a seguito della rinuncia dell'originario difensore di fiducia. I giudici di legittimità hanno affermato che, allorché l'imputato sia rimasto privo del difensore, è obbligatoria la nomina di un difensore di ufficio: la sostituzione ex art. 97 comma 4 c.p.p. costituisce, infatti, "un'eventualità episodica e temporanea, legata a specifiche contingenze (difensore immediatamente reperibile), ma non può tradursi in una situazione permanente", pena la violazione dell'effettività del diritto di difesa.
D'altra parte, tale tesi trova riscontro nella circostanza per cui, nel caso del sostituto designato d'ufficio, non è applicabile la previsione dettata dall'art. 108 c.p.p. relativa al termine a difesa, atteso proprio il carattere temporaneo di tale sostituzione, a fronte della persistenza dell'incarico del difensore di fiducia o di ufficio (Corte Cost. n. 450/1997, n. 162/1998, n. 17/2006). Sul punto, si è rilevato come la giurisprudenza di legittimità sia concorde, avendo affermato che: "Il difensore nominato come sostituto del titolare non comparso ai sensi dell'art. 97, comma 4, c.p.p. non ha diritto alla concessione di un termine a difesa, che, invece, spetta a quello nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio del precedente difensore per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato" (Sez. 2, n. 46047 del 23/11/2021, EI Moutaouakil).
Tanto premesso, il Collegio ha rilevato come, in effetti, nel caso di specie sia risultato che, a seguito della rinunzia al mandato difensivo del difensore di fiducia, il Tribunale avesse provveduto ad effettuare una nomina ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p., individuando un difensore prontamente reperibile. Alle successive udienze, si erano poi susseguite, come dedotto dalla difesa, le nomine di diversi difensori di ufficio, tutti nominati ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p..
Tuttavia, ha osservato la Corte, il ricorso a più sostituzioni d'ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p. non può in alcun modo ritenersi equipollente alla nomina di un difensore d'ufficio nominato ai sensi dell'art. 97 comma 1 c.p.p., con conseguente violazione del diritto di difesa, ed integrazione di una nullità ai sensi dell'art. 178 comma 1 lett. C) c.p.p. (Sez. 6, n. 47159 del 25/10/2022).
In ordine a tale questione, i giudici di legittimità hanno rilevato come non vi sia un orientamento univoco in seno alla giurisprudenza di legittimità, la quale ha talvolta ritenuto insussistente l'obbligo in discorso, atteso che il difensore rinunciante è onerato della difesa fino alla nuova nomina (Sez. 3, n. 46435 del 13/09/2019, Lapadat; Sez. 5, n. 3094 del 19/11/2015, dep. 2016, Arnoldo). In altre occasioni, si è invece affermato come la nomina sia dovuta a pena di nullità (Sez. 1, n. 39570 del 12/09/2019, Perri; Sez. 1, n. 16958 del 23/02/2018, Esposito).
La Corte ha, quindi, aderito a tale ultimo orientamento, ribadendo la sussistenza dell'obbligo in una prospettiva sistematica, volta ad attribuire rilievo prioritario all'effettività della difesa.
Nel caso di rinuncia al mandato difensivo, infatti, sebbene l'efficacia della stessa si perfezioni nel momento in cui l'imputato disponga di un nuovo difensore, e sia decorso il termine eventualmente richiesto, nondimeno - ha affermato il Collegio - si impone l'immediata nuova designazione, senza la quale la rinuncia sarebbe sempre e comunque tamquam non esset, a scapito dell'effettività della difesa; per contro, si deve desumere proprio dagli artt. 107 e 108 c.p.p. che, in caso di rinuncia, debba aversi riguardo ad un nuovo difensore e che l'efficacia differita della rinuncia o della revoca non possa essere rimessa alla volontà del giudice, essendo invece la medesima correlata all'esigenza di assicurare il fisiologico svolgimento del processo, in una prospettiva di limitata temporaneità del differimento dell'efficacia.
Ciò posto, si è, in conclusione, ritenuto come il Giudice, nel momento in cui abbia notizia della rinuncia al mandato, debba provvedere alla nomina di un nuovo difensore, fermo restando che nelle more, sino a quando il nuovo difensore non abbia assunto il pieno esercizio dell'incarico, e non sia decorso l'eventuale termine richiesto, risulta ancora efficace la nomina fiduciaria precedente. Tale efficacia deve, tuttavia, essere temporanea e tale da assicurare l'effettività della difesa, con la conseguenza che la stessa postula la concomitante designazione del nuovo difensore, la quale non può dipendere da una libera opzione del Giudice. Solo una volta che sia intervenuta la nuova nomina e si sia, pertanto, introdotta la fase destinata a sfociare nell'assunzione effettiva della difesa da parte del nuovo difensore, può aversi riguardo all'efficacia temporanea del mandato del difensore rinunciante.
Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Cassazione ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Foggia per l'ulteriore corso, atteso lo svolgimento della fase processuale del giudizio di primo grado in mancanza della nomina di un nuovo difensore, a fronte della rinuncia di quello di fiducia, con conseguente nullità del processo.