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martedì 6 luglio 2021

Impedimento del difensore e procedimento di sorveglianza.

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 21139, pronunciata all'udienza del 21 aprile 2021 (deposito motivazioni in data 28 maggio 2021) ha preso in esame la questione relativa alla rilevanza del legittimo impedimento del difensore in sede di udienza camerale nel procedimento di sorveglianza.


  • Il fatto
Un condannato proponeva ricorso avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di sorveglianza di Roma aveva rigettato l'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale.

Tramite il proprio ricorso, egli lamentava come il Tribunale fosse incorso in violazione di legge, per non aver tenuto conto del legittimo impedimento del proprio difensore, dovuto alla presenza, nel nucleo familiare di quest'ultimo, di un soggetto sospettato di essere stato contagiato dal Covid-19, e pertanto sottoposto, in seguito, a tampone. 

Il Tribunale di sorveglianza aveva infatti omesso di pronunciarsi sull'istanza di legittimo impedimento, limitandosi a respingere la richiesta di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale formulata dal condannato, senza dare conto dell'istanza difensiva.

Il ricorrente chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la nullità assoluta, ed insanabile, dell'ordinanza adottata dal Tribunale.


  • La decisione della Corte

La Corte ha, innanzitutto, osservato come la presenza, nel nucleo familiare del difensore, di un soggetto sospettato di essere stato contagiato dal Covid-19 costituisca un impedimento legittimante il rinvio dell'udienza.

Tanto premesso, il Collegio ha rilevato come lo svolgimento dell'udienza in camera di consiglio innanzi al Tribunale di sorveglianza, relativa all'istanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale sia disciplinato dall'art. 127 commi 3 e 4 c.p.p., ove si prevede che:

"Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo". 

"L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice".

I giudici di legittimità hanno, quindi, aggiunto come tale disciplina normativa debba essere, tuttavia, a sua volta, integrata dalla norma di cui all'art. 420-ter comma 5 c.p.p., la quale dispone che il giudice:

"provvede a norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato (...)".

Secondo la Corte, infatti:

"la disciplina dell'udienza del procedimento di sorveglianza, pertanto, deve essere applicata integralmente al rappresentante del detenuto, al quale devono essere riconosciute tutte le garanzie processuali previste per il suo assistito dal combinato disposto dell'art. 127 c.p.p., commi 3 e 4, e art. 420-ter c.p.p., comma 5, con la conseguenza che al difensore deve essere garantito il diritto al rinvio dell'udienza laddove sia legittimamente impedito".

Resta, tuttavia, ferma la condizione - affermata da un consolidato orientamento giurisprudenziale - per cui l'impedimento del difensore sia appositamente documentato e tempestivamente comunicato all'autorità giudiziaria.

Nel caso di specie, il difensore aveva documentato, con apposita certificazione medica, il proprio legittimo impedimento a presenziare all'udienza, per i motivi in precedenza menzionati; il Tribunale di sorveglianza di Roma, tuttavia, aveva respinto tale istanza, senza dare, tuttavia, atto delle ragioni giustificative di tale decisione.

Gli Ermellini hanno quindi affermato come tale impedimento sia rilevante ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 commi 3 e 4 c.p.p. e 420 ter comma 5 c.p.p. e come la pretermissione del medesimo concretizzi, inoltre, una nullità assoluta e insanabile, rilevante ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p..

La disciplina dell'udienza camerale disciplinata da tali disposizioni deve, infatti, ritenersi applicabile nei procedimenti di sorveglianza, compresa l'ipotesi in cui il legittimo impedimento sia dovuto alla presenza, nel nucleo familiare del difensore, di un soggetto sospettato di aver contratto il Covid-19.

I Giudici della Prima Sezione hanno, pertanto, ribadito i seguenti principi di diritto:

"L'art. 420 ter c.p.p., comma 5, si applica anche nel procedimento di sorveglianza, sicché il legittimo impedimento del difensore costituisce una causa di rinvio dell'udienza che, se disattesa, dà luogo alla nullità di quest'ultima".

"Nel procedimento di sorveglianza, in sede di udienza camerale partecipata ai sensi dell'art. 127 c.p.p., è rilevante l'impedimento del difensore tempestivamente comunicato e determinato da serie ragioni di salute debitamente provate, sicché esso costituisce una causa di rinvio dell'udienza che, se disattesa, dà luogo a nullità di quest'ultima".

Sulla base di tali osservazioni, la Corte ha pertanto annullato con rinvio l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di sorveglianza di Roma.

sabato 11 luglio 2020

Legittimo impedimento o astensione del difensore nelle udienze camerali di sorveglianza: il Giudice è tenuto a disporre il rinvio del procedimento.

In materia di astensione del difensore dalle udienze, la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 20020, pronunciata all'udienza del 22 giugno 2020 (deposito motivazioni in data 6 luglio 2020), ha affermato il seguente principio di diritto:
"Anche nelle udienze camerali a partecipazione non necessaria del difensore, il giudice è tenuto a disporre il rinvio del procedimento in presenza di una rituale dichiarazione di adesione del difensore stesso ad un'astensione di categoria".

La pronuncia della Suprema Corte ha avuto ad oggetto una fattispecie relativa ad un'udienza di revoca della misura della detenzione domiciliare, celebrata innanzi al Tribunale di Sorveglianza di Milano, al quale il difensore di fiducia aveva fatto pervenire, due giorni prima dell'udienza, un'istanza di differimento fondata sulla presenza di un concomitante impegno professionale; tale istanza era stata tuttavia disattesa dal Tribunale, che aveva proceduto con la nomina di un difensore prontamente reperito, ex art. 97 comma 4 c.p.p..

La decisione della Suprema Corte si è fondata, in sintesi, sulle seguenti motivazioni:

-   L'art. 420 ter comma 5 c.p.p. si applica anche nel procedimento di sorveglianza, ed il legittimo impedimento del difensore, dovuto a motivi professionali, costituisce, a pena di nullità, causa di rinvio dell'udienza; in questo senso si è infatti, di recente, espressa la stessa I Sezione della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 10565/20, la quale ha stabilito che "la norma di cui all'art. 420 ter comma 5 c.p.p. si applica anche nel procedimento di cui all'art. 666 c.p.p. e, quindi, anche nel procedimento di sorveglianza e anche nel caso di impedimento del difensore per impegno professionale" (ma, nello stesso senso, ancora con riferimento al procedimento di sorveglianza, la I Sezione si era pronunciata con le Sentenze n. 27074/17, 14622/19 e 34100/19, relativamente a fattispecie di impedimento a comparire del difensore dovuto a motivi di salute).

-      Tale orientamento giurisprudenziale si fonda sul principio dell'effettività del diritto di difesa, che si esprime primariamente tramite la presenza in udienza del difensore, di fiducia o d'ufficio. Corollario di detto principio è quindi costituito dall'insostenibilità del concetto di equivalenza tra l'esercizio del ministero difensivo da parte del titolare del mandato, da un lato, e da parte del sostituto nominato in udienza ai sensi dell'art. 97 comma 4 c.p.p., dall'altro.

-    Il medesimo principio, cui dev'essere garantita effettiva applicazione in ogni contesto procedimentale ed in ogni fase processuale, era, d'altra parte, già stato applicato, al fine di affermare l'operatività dell'istituto del legittimo impedimento del difensore nei procedimenti camerali d'appello, quale, in primis, quello celebrato a seguito di rito abbreviato: in tal senso, si erano infatti espresse le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la Sentenza n. 41432/16.

-     A sostegno del principio di diritto sopra espresso, si annovera, inoltre, la Sentenza delle Sezioni Unite n. 15232/14: con essa, si era stabilito l'obbligo del giudice di disporre il rinvio del procedimento, in relazione alle udienze camerali a partecipazione non necessaria del difensore, a fronte di una dichiarazione di adesione del medesimo ad un'astensione proclamata dalla categoria forense. Non risulterebbe infatti logico accordare tutela all'adesione del difensore ad un'astensione e non invece ad un'istanza di differimento, dal medesimo proposta per legittimo impedimento, al fine di poter esercitare il diritto al contraddittorio mediante la propria partecipazione all'udienza camerale.

-    La Corte di Cassazione ha, pertanto, ritenuto che "in tutti i casi in cui l'ordinamento prevede la presenza in udienza del difensore, questi, se legittimamente impedito a comparire, ha diritto ad ottenere il differimento dell'udienza stessa"; ciò in quanto (I Sez., 10565/20) "le diverse ragioni dell'impedimento, se tali da farlo qualificare legittimo, non giustificano una diversa disciplina processuale, in quanto comune è il dato dell'obiettiva impossibilità a che il diritto di difesa possa essere esercitato con la modalità, scelta dal legislatore, della personale presenza del difensore all'udienza ove si attua il contraddittorio processuale". Tali conclusioni, inoltre, non possono essere disattese né sulla base del dato relativo alla specificità del procedimento camerale di sorveglianza, consistente "nella necessità di assicurare la celerità nell'applicazione del giudicato", né sulle peculiarità delle singole fattispecie in cui si è posta la questione della ritualità della singola istanza proposta.