venerdì 3 luglio 2020

Sicurezza sul lavoro: la particolare tenuità del fatto di lesioni colpose commesso nei confronti di un lavoratore che subisce l'amputazione della falange di una mano.

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 6566, pronunciata all'udienza del 17 ottobre 2019 (deposito motivazioni in data 20 febbraio 2020), ha preso in esame il tema relativo all'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p., al delitto di lesioni colpose commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

Il giudizio di legittimità ha tratto origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano ne aveva confermato la penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 590 commi 2 e 3 c.p., con condanna alla pena di euro duecento di multa.
Al ricorrente era stato contestato di aver cagionato ad un operaio meccanico, in qualità di datore di lavoro del medesimo, una lesione personale consistente in un'amputazione, a livello dell'articolazione interfalangea distale terzo dito della mano sinistra.
La persona offesa, mentre era intenta a tagliare mezzi metallici mediante l'impiego di una sega a nastro orizzontale, aveva urtato infatti, con la mano sinistra, la lama in movimento in un tratto non protetto. Tale evento era stato ritenuto conseguenza dell'omissione, da parte dell'imputato, della messa a disposizione dei lavoratori di un'attrezzatura conforme alle disposizioni normative, in violazione dell'art. 70 comma 1 D. Lgs. 81/08: la sega a nastro orizzontale utilizzata dall'operaio era infatti risultata priva dei necessari requisiti di protezione e sicurezza.

Tramite uno dei propri motivi di ricorso, l'imputato lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., evidenziando, a tal proposito, l'assoluta genericità del richiamo operato alla gravità del fatto da parte della Corte d'Appello, senza indicare quali fossero i veri e propri indici di lesività del medesimo, idonei ad impedire di ritenere la non punibilità della condotta contestata.

La Corte di Cassazione, accogliendo tale motivo di ricorso, ha svolto le seguenti osservazioni.
I giudici di legittimità hanno innanzitutto posto in evidenza alcuni recenti arresti giurisprudenziali in tema di particolare tenuità del fatto, a mente dei quali:
- "in tema di particolare tenuità del fatto, la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 c.p., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado" (V Sez., 15658/19);
- "ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 comma 1 c.p., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti" (VI Sez., 55107/18);
- "la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131 bis c.p., nel giudizio di legittimità, può essere rilevata d'ufficio, in presenza di un ricorso ammissibile (…), a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine" (III Sez., 12906/19).

Tanto premesso, la Corte ha ritenuto come la sentenza dei giudici d'appello non abbia fornito un'adeguata argomentazione circa l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 131 bis c.p., ma si sia invece limitata a negare la sussistenza dei parametri di cui all'art. 133 c.p., esclusivamente con riferimento al trattamento sanzionatorio.
I giudici di legittimità, al contrario, hanno riconosciuto nei fatti, come ricostruiti nel giudizio di merito, le condizioni per l'applicazione della causa di non punibilità, fondando tale valutazione, in particolare:
- nel merito, sull'"acclarata esclusione della possibilità di qualificare la perdita della falange come indebolimento permanente", nonché sulla "valutazione di non eccessiva entità del fatto, tenuto conto della condanna ad una pena solo pecuniaria, in entità estremamente ridotta già con la sentenza di primo grado";
- infine, sull'incensuratezza dell'imputata e sull'intervenuto risarcimento del danno da parte della medesima.

Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Cassazione ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Milano, per essere il reato non punibile per particolare tenuità del fatto.