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martedì 7 novembre 2023

Particolare tenuità del fatto e condotta susseguente al reato: sono inconferenti i comportamenti successivi che si limitano a manifestare la capacità a delinquere.

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 43941, pronunciata all'udienza del 3 ottobre 2023 (deposito motivazioni in data 31 ottobre 2023), ha preso in esame il tema concernente la valutazione della condotta susseguente al reato ai fini del giudizio sull'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.. 

Il fatto.

Un imputato proponeva ricorso avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne aveva confermato la penale responsabilità in ordine ai reati di detenzione, a fine di cessione, di stupefacenti, ex art. 73 comma 5 D.P.R. n. 309 del 1990, e porto ingiustificato di un coltello. Nella fattispecie l'imputato, controllato in un parcheggio di un supermercato mentre si trovava in compagnia di altri due connazionali, era stato trovato in possesso di 6,5 grammi di sostanza stupefacente tipo eroina e di un coltello a serramanico con lama di cm 8.

La Corte felsinea aveva ritenuto non applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. sulla base non solo della pericolosità, per la salute degli assuntori, della droga oggetto di spaccio, ma anche dell'impossibilità di ritenere eccezionale l'attività dell'imputato, stanti i diversi precedenti a carico del medesimo per reati contro il patrimonio e di altro tipo; elementi, questi, tali da reputare abituale l'attività delinquenziale, posta in essere al fine di procurarsi i mezzi di sussistenza, trattandosi di persona senza fissa dimora.

Tramite uno dei propri motivi di ricorso, l'imputato lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.: a sostegno di tale doglianza, si evidenziava come il medesimo, al momento del fatto, fosse incensurato, e come, per tale ragione, in primo grado gli fossero state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena. Erroneamente, dunque, la Corte di merito aveva valorizzato, quali indici di abitualità del reato, condanne per fatti successivi, trascurando, invece, indicatori positivi evidenziati dalla difesa, ed incentrando la propria valutazione esclusivamente sulla gravità del fatto; secondo, infatti, la giurisprudenza di legittimità, la valutazione del giudice deve prendere in considerazione tutti gli elementi e le peculiarità del caso concreto e non solo quelli che attengono alla entità dell'aggressione nei confronti del bene giuridico protetto.

La decisione.

La Suprema Corte ha, in primis, rilevato come la Corte d'appello abbia attribuito valenza centrale, ai fini del diniego di applicazione della causa di non punibilità, al requisito di abitualità della condotta illecita, fondando tale valutazione anche sulla base dei precedenti penali dell'imputato che, tuttavia, risultavano relativi a fatti successivi a quello oggetto di giudizio.

Ciò posto, il Collegio ha osservato come tale valutazione si ponga in contrasto con la più risalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini dell'apprezzamento della condizione della non abitualità della condotta, non assumono rilievo i comportamenti successivi alla commissione del reato (Sez. 3, n. 2216 del 22/11/2019, Anzaldi), atteso che la disposizione di cui all'art. 131-bis c.p. correla l'esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esso desumibile, dell'entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all'art. 133 comma 1 c.p. e non invece con riguardo a quelli indicativi della capacità a delinquere, di cui all'art. 133 comma 2 c.p., i quali includono la condotta susseguente al reato.

A tale giurisprudenza ha poi fatto seguito la riforma dell'art. 131-bis c.p. apportata dal D.Lgs. n. 150 del 2022, tramite la quale si è prescritto di valutare proprio la condotta successiva dell'imputato. Sul punto - hanno rilevato gli Ermellini - i più recenti arresti giurisprudenziali hanno quindi precisato che la condotta susseguente al reato costituisce elemento suscettibile di valutazione nell'ambito del giudizio sulla sussistenza delle condizioni per la concreta applicabilità della causa di non punibilità, rilevando ai fini dell'apprezzamento dell'entità del danno, ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo (Sez. 3, n. 20279 del 21/03/2023, Malgrati; Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Hu Qinglian).

Parimenti, in precedenza, anche le Sezioni Unite, con la Sentenza Ubaldi n. 18891 del 27/01/2022, avevano affermato, nelle more dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 e sulla base delle disposizioni dettate nella legge delega, che i comportamenti successivi, al pari degli altri indicatori, ben possono "integrare nel caso concreto un elemento suscettibile di essere preso in considerazione nell'ambito del giudizio di particolare tenuità dell'offesa, rilevando ai fini dell'apprezzamento della entità del danno, ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo".

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Tanto premesso, ed alla luce di tali precedenti, la Corte ha quindi osservato come, nell'ambito dei parametri che congiuntamente il giudice di merito deve esaminare ai fini del giudizio di particolare tenuità dell'offesa, la condotta susseguente al reato non debba essere considerata come indice della capacità a delinquere dell'agente, consentendo, così, di valorizzare condanne intervenute per altri fatti-reato successivi; essa deve, invece, essere apprezzata quale criterio che, nell'ambito di una valutazione complessiva, può incidere sulla valutazione del grado dell'offesa al bene giuridico tutelato, concorrendo a delineare un'offesa di particolare tenuità. Tale impostazione, in altri termini: "riconduce dunque i requisiti dell'esiguità del danno o del pericolo e delle modalità della condotta, compresa quella successiva al reato, a elementi che attengono sempre al disvalore oggettivo del fatto e che focalizzano lo sguardo sul grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato, secondo l'efficace descrizione contenuta nella legge delega".

Il Collegio ha, pertanto, affermato il principio di diritto per cui la condotta susseguente al reato, per essere valutata negativamente ai fini dell'applicazione della non punibilità ex art. 131-bis c.p., deve incidere effettivamente sull'offesa, aggravandola, mentre dovranno ritenersi inconferenti rispetto al giudizio sull'entità dell'offesa comportamenti successivi che si limitino a manifestare la capacità a delinquere. 

Sulla base di tali considerazioni, la sentenza impugnata è stata, di conseguenza, annullata con rinvio, ai fini della rivalutazione delle condizioni di applicabilità della causa di non punibilità.

venerdì 28 luglio 2023

Sicurezza sul lavoro: riconoscibile la particolare tenuità del fatto nell'ipotesi di adempimento alle prescrizioni impartite con il verbale di accertamento delle violazioni.

 La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 32435, pronunciata all'udienza del 9 giugno 2023 (deposito motivazioni in data 26 luglio 2023) ha preso in esame il tema concernente il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza sul lavoro, nell'ipotesi di adempimento alle prescrizioni impartite con il verbale di accertamento delle violazioni.

Il fatto.

Un imputato proponeva ricorso avverso la sentenza con cui il Tribunale di L'Aquila ne aveva affermato la penale responsabilità in relazione ai reati di cui agli artt. 108, 122 e 159, comma 2, lett. a e b) D.Lgs. n. 81 del 2008.

Tramite uno dei propri motivi di ricorso, la difesa lamentava la violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., stante l'omessa considerazione dell richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p., alla luce del fatto che l'imputato aveva adempiuto alle prescrizioni, eliminando le conseguenze del reato.

La decisione.

La Corte di Cassazione ha dapprima rilevato come il Tribunale, dopo avere dato atto che l'imputato aveva ottemperato alle prescrizioni impartite con il verbale di accertamento delle violazioni, con conseguente eliminazione delle violazioni contestate, aveva respinto la richiesta di applicazione della causa di non punibilità, non sussistendo, a suo dire, i presupposti di cui all'art. 131 bis c.p..

Ciò posto, i giudici di legittimità hanno ritenuto la decisione di diniego di riconoscimento della causa di non punibilità come meramente assertiva, non considerando essa, quale circostanza, la predetta eliminazione delle violazioni contestate. Sul punto, si è in primo luogo osservato come tale statuizione si ponga in contrasto con quanto affermato dalla stessa Terza Sezione Penale con la pronuncia n. 893 del 28/06/2017, ove, in un caso analogo, l'eliminazione delle conseguenze pericolose del reato era stata giudicata rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 131 bis c.p.., affermandosi come l'esiguità del disvalore derivi da una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza

Il Collegio ha ritenuto di dover dare seguito a tale orientamento giurisprudenziale, a maggior ragione, in seguito alla modifica dell'art. 131 bis c.p. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1) D.Lgs. n. 150/2022. Tramite tale riforma si è, infatti, prevista non solo l'applicabilità generalizzata della causa di non punibilità a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni, ma, con specifico riferimento ai parametri di valutazione, si è introdotto quello concernente la "condotta susseguente al reato".

La Corte ha, quindi, rilevato come tale norma, entrata in vigore, secondo quanto previsto dall'art. 6 D.L. n. 162 del 2022, il 30 dicembre 2022, abbia natura sostanziale, e sia dunque applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti innanzi alla Corte di cassazione; solo per questi ultimi, inoltre, la relativa questione, in applicazione degli artt. 2 comma 4 c.p. e 129 c.p.p., è deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609 comma 2 c.p.p., anche nel caso di ricorso inammissibile (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj). 

Tale norma, si è ancora rilevato, troverà applicazione anche ai fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2 comma 4 c.p., trattandosi di legge più favorevole rispetto a quella previgente (sul punto, Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Castrignano).

Tanto premesso, i giudici di legittimità hanno rilevato come assuma, dunque, particolare rilevanza, ai fini della valutazione della gravità dell'offesa, la considerazione anche della condotta susseguente al reato; elemento, questo, che la giurisprudenza di legittimità, nel vigore della precedente formulazione della norma, escludeva dall'ambito dei parametri da prendere in considerazione, stante la sua mancata espressa previsione, dovendosi valutare, si sosteneva in precedenza, la misura dell'offesa nel solo momento di consumazione del reato.

A seguito della predetta modifica, invece, la condotta post factum, si è affermato, costituisce uno, ma non certamente l'unico, né il principale, degli elementi valutabili, da parte del giudice ai fini del giudizio inerente alla gravità dell'offesa. Egli potrà perciò considerare "una vasta gamma di condotte definite solo dal punto di vista cronologico-temporale, dovendo essere "susseguenti" al reato, ed evidentemente in grado di incidere sulla misura dell'offesa".

Ciò sarà possibile, tuttavia, non solo nel caso in cui le condotte susseguenti riducano il grado dell'offesa - come nell'ipotesi di restituzioni, risarcimento del danno, condotte riparatorie, condotte di ripristino dello stato dei luoghi, accesso a programmi di giustizia riparativa, o intervenuta eliminazione delle violazioni accertate dagli organi ispettivi - ma anche, e specularmente, quando condotte successive aggravino la lesione - inizialmente "tenue" - del bene protetto (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Hu).

Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Cassazione ha pertanto annulato la sentenza, con rinvio al Tribunale di L'Aquila.

mercoledì 8 giugno 2022

Particolare tenuità del fatto: le circostanze attenuanti ex art. 131 bis comma 5 c.p. non comportano, né impediscono l'applicazione della causa di non punibilità.

In tema di particolare tenuità del fatto, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 18350, pronunciata all'udienza del 23 marzo 2022, ha affermato che, qualora l'imputato sia chiamato a rispondere di un fatto di reato per il quale sia stata riconosciuta una circostanza attenuante, riconducibile a quelle indicate dall'art. 131-bis comma 5 c.p., la qualificazione di tale reato - quale, ad esempio, la ricettazione - in termini di fatto di particolare tenuità non implica necessariamente il ricorrere della causa di non punibilità. 

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Nella fattispecie, un imputato proponeva ricorso avverso la Sentenza con cui la Corte d'appello di Trento, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto al medesimo la circostanza attenuante di cui all'art. 648 comma 2 c.p., per un fatto concernente la ricezione di un assegno proveniente da un carnet smarrito, recante la somma di Euro 780,00.

Tramite uno dei propri motivi di ricorso, l'imputato contestava la motivazione della sentenza nella parte in cui, pur riconoscendo l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 c.p., comma 2, per la "particolare tenuità" del fatto concreto, aveva, tuttavia, escluso l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p.. I giudici d'appello avevano infatti ipotizzato un "serio pregiudizio" per la persona offesa, derivante dall'utilizzazione dell'assegno di provenienza delittuosa, che era stato solo casualmente bloccato dall'intervento dell'istituto di credito; secondo il ricorrente, essi non avevano invece considerato la vicenda in esame nel suo complesso,  con specifico riguardo alle modalità dell'azione, alla personalità dell'imputato e al valore economico del bene ricettato. 

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I giudici di legittimità hanno dapprima osservato come, secondo quanto affermato con la nota pronuncia delle Sezioni unite "Tushaj" della Suprema Corte (n. 13681 del 25/02/2016), ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richieda una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; tale valutazione deve necessariamente tener conto, ai sensi dell'art. 133 comma 1 c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

Tale principio, ha osservato la Corte, deve considerarsi applicabile anche in relazione alle ipotesi in cui l'imputato sia chiamato a rispondere di fatti di reato per i quali siano state riconosciute circostanze attenuanti quali quelle indicate dall'art. 131 bis comma 5 c.p., consistenti nella particolare tenuità del danno o del pericolo. Da ciò consegue, pertanto, l'esclusione di ogni automatismo nel riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. anche nell'ipotesi in cui ricorra la fattispecie di ricettazione attenuata di cui all'art. 648 comma 2 c.p., prevista proprio per il caso in cui il fatto risulti di particolare tenuità.

La qualificazione del reato di ricettazione in termini di fatto di particolare tenuità non implica, dunque, necessariamente il ricorrere della causa di non punibilità. In tal senso si era già pronunciata la Corte Costituzionale con le Sentenze n. 207/2017 e 156/2020, ove si era rilevato come la disposizione di cui all'art. 131 bis comma 5 c.p. implica solo che l'esistenza di un'attenuante, di cui la particolare tenuità del danno o del pericolo sia elemento costitutivo, di per sé non impedisce l'applicazione della causa di non punibilità, ma neppure la comporta automaticamente: ciò in quanto la particolare tenuità del danno o del pericolo è cosa diversa dalla "particolare tenuità del fatto", oggetto della circostanza attenuante di cui all'art. 648 comma 2 c.p. 

La Consulta, con la Sentenza n. 156, aveva, in particolare, affermato che:

"In linea astratta (...), per effetto dell'art. 131 bis c.p., comma 5, la particolare tenuità del fatto quale attenuante della ricettazione, come definita dall'art. 648 c.p., comma 2, potrebbe concorrere a integrare l'esimente di cui al medesimo art. 131 bis, qualora, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133 c.p., comma 1, l'offesa sia di particolare tenuità e il comportamento risulti non abituale"; specularmente, "anche nell'ipotesi di ricettazione attenuata ex art. 648 c.p., comma 2, (...) l'esimente non potrà essere riconosciuta quando la valutazione giudiziale di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sia negativa per l'autore del fatto o la condotta di questi risulti abituale" .

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Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto come il giudizio sulla sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità sia stato effettuato dai giudici trentini nell'osservanza delle direttrici tracciate dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, avendo essi rilevato come, pur a fronte del riconoscimento dell'ipotesi attenuata della ricettazione, non poteva tuttavia ritenersi che il pericolo derivante dalla condotta  fosse esiguo, stanti i pregiudizi connessi all'utilizzazione dell'assegno ricettato e le ricadute sulla sicurezza della circolazione dei titoli di credito. Le argomentazioni della Corte di merito non si erano, dunque, poste in contraddizione con l'accoglimento del motivo di appello inerente alla qualificazione del fatto nei termini previsti dall'art. 648 c.p., comma 2. Sulla base di tali motivazioni, il Collegio ha dunque dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza il motivo di ricorso. 

sabato 12 febbraio 2022

Particolare tenuità del fatto e messa alla prova: i reati estinti ex art. 168 ter c.p. non rilevano ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale.

In materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la Seconda Sezione Penale della Suprema Corte, con la Sentenza n. 46064, pronunciata all'udienza del 30.11.2021, ha affermato come i reati estinti per esito positivo della messa alla prova non costituiscano indice di comportamento abituale, ostativo al riconoscimento dell'esimente ai sensi dell'art. 131 bis comma 3 c.p.. Tale effetto è infatti impedito dall'estinzione del reato conseguente al proficuo svolgimento del procedimento speciale.

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Nella fattispecie, un imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Genova aveva confermato la condanna del medesimo per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cpv. c.p..

I giudici del gravame avevano ritenuto di escludere il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., a causa dell'abitualità del comportamento dell'imputato, dovuta ad un reato commesso in data successiva a quello oggetto del processo, e dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova.  

I giudici della Corte Suprema non hanno condiviso tale statuizione, attesa l'impossibilità di ritenere sussistente l'abitualità, ostativa ex art. 131 bis c.p., sulla sola base della commissione di un successivo reato il quale, come nel caso di specie, sia stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 464 septies c.p.p.

A sostegno di tale principio, si è richiamato quanto espresso da differenti sezioni della Corte di Cassazione con riferimento all'affine questione, attinente agli effetti dell'estinzione del reato conseguente all'emissione del decreto penale di condanna, alle condizioni previste dall'art. 460 comma 5c.p.p.. A tal riguardo, è stato infatti ritenuto come non debba tenersi conto, ai fini dell'accertamento del presupposto ostativo del comportamento abituale di cui all'art. 131 bis comma 3 c.p., dei reati estinti, stante il fatto che all'estinzione del reato consegue anche l'elisione di ogni effetto penale della condanna (la Corte ha richiamato le Sentenze n. 11732 del 1/7/2021 e n. 22078 del 20/2/2019, pronunciate dalla Sez. Quarta, e n. 11709 del 15/10/2019, pronunciata dalla Sez. Quinta).

Siffatto principio è stato ritenuto estendibile anche alla fattispecie dell'esito positivo della messa alla prova, istituto  avente carattere sostanziale e costituente, a tutti gli effetti, una causa di estinzione del reato.  Tale assunto, secondo i giudici di legittimità, è derivabile, in primo luogo, dalla collocazione sistematica della messa alla prova dell'imputato nell'ambito del Titolo VI ("Della estinzione del reato e della pena"), Capo I ("Della estinzione del reato") del codice penale, oltre che dal disposto dell'art. 168-ter c.p. ("l'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede"). La Corte ha inoltre posto in evidenza, al riguardo, "la funzione di carattere preventivo e risocializzante demandata a tale istituto", costituente una "causa di estinzione della c.d. punibilità in astratto": il medesimo, sotto il profilo processuale, interviene, infatti, anteriormente all'emissione della sentenza di condanna (l'applicazione può, anzi, essere chiesta nel corso delle indagini preliminari), prescindendo, perciò, da un accertamento sul merito della res iudicanda e sulla responsabilità dell'imputato, fatta salva l'ipotesi dell'evidente sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. Nessun effetto di giudicato può, pertanto, conseguire alla sentenza di estinzione del reato pronunciata ai sensi dell'art. 168 ter c.p. nel successivo giudizio di accertamento del danno in sede civile.

La Corte Suprema non ha infine mancato di rilevare come - a mente della Sentenza n. 13681 del 2016 delle SS.UU. - il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre solamente quando l'autore, anche successivamente al reato per cui è processo, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente.  

All'esito di tali osservazioni, la sentenza impugnata è stata dunque annullata con rinvio, per nuovo giudizio in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p..

lunedì 1 marzo 2021

Particolare tenuità del fatto e condanna al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile.

La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 5433, pronunciata all'udienza del 18 dicembre 2020 (deposito motivazioni in data 11 febbraio 2021) ha preso in esame il tema relativo alla decisione sulla domanda della parte civile nell'ipotesi di sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto.

Il fatto.

Un imputato proponeva ricorso avverso la Sentenza con cui la Corte d'Appello di Salerno, in riforma della pronuncia di primo grado, nel dichiarare il medesimo non punibile per particolare tenuità del fatto di minaccia, aveva confermato la condanna generica al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della parte civile.

La decisione della Corte: le ragioni di carattere normativo e i precedenti giurisprudenziali.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato. 

Con riguardo alla questione in oggetto - ha osservato il Collegio - la giurisprudenza di legittimità aveva peraltro già affermato come la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non consenta di decidere sulla domanda di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile, in quanto "si può far luogo alle statuizioni civili nel giudizio penale solo in presenza di una sentenza di condanna o nelle ipotesi previste dall'art. 578 c.p.p., tra le quali non rientra quella di cui all'art. 131-bis c.p.".

Alla base di tale assunto sono individuabili, innanzitutto, ragioni di carattere strettamente normativo. 

L'art. 538 c.p.p., infatti, applicabile al giudizio d'appello ex art. 598 c.p.p., prevede la possibilità, per il giudice, di decidere sulla domanda di risarcimento del danno nella sola ipotesi in cui egli pronunci sentenza di condanna. Con riferimento, invece, alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, essa è consentita dall'art. 541 c.p.p. nel solo caso in cui sia pronunciata la sentenza prevista dall'art. 538 c.p.p..

La sentenza di condanna, a sua volta, è definibile, ai sensi dell'art. 533 c.p.p., come un "provvedimento giurisdizionale che irroga una pena all'imputato, provata la sua responsabilità penale per il reato ascrittogli oltre ogni ragionevole dubbio".

Pertanto, la sentenza che riconosce la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis c.p., non rientra nell'ambito delle pronunce di condanna: essa, infatti, pur accertando il reato, dispone il proscioglimento dell'imputato per tale causa di non punibilità.

Un analogo precedente giurisprudenziale - ha osservato la Corte - si è registrato in tema di responsabilità medica: una pronuncia della Quarta Sezione Penale della Suprema Corte affermò infatti come fosse illegittima la sentenza che, nell'assolvere l'imputato in applicazione dell'art. 3 comma 1 D.L. 158/12, condannasse il responsabile civile al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita: in tal caso, si osservò come il giudice penale potesse decidere sulla domanda risarcitoria proposta dalla parte civile nella sola ipotesi di pronuncia di sentenza di condanna, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 578 c.p.p. (su questo Blog, cfr., con riguardo a tale pronuncia: 

https://ordinamentopenale.blogspot.com/2020/06/responsabilita-sanitaria-lassoluzione.html)

Ancora, la Suprema Corte ha ritenuto che al giudice penale sia precluso di pronunciarsi sulle statuizioni civili nell'ipotesi di proscioglimento per vizio totale di mente (Sez. I, Sent. n. 45228/13) o per avere l'imputato agito in stato di legittima difesa (Sez. 4, Sent. n. 33178/12).

Viceversa, hanno osservato i giudici di legittimità, quando il legislatore ha voluto prevedere la permanenza delle statuizioni civili a fronte di una sentenza diversa rispetto a quella di condanna, lo ha disposto espressamente.

Il riferimento, a tal riguardo, è quello del disposto di cui all'art. 578 c.p.p.. Tale norma, da sempre ritenuta di stretta interpretazione, in quanto espressiva di un'eccezione alla regola generale di cui agli artt. 538 e 533 c.p.p., prevede, come noto, che, in caso di proscioglimento dell'imputato per estinzione del reato dovuta ad amnistia o prescrizione, il giudice dell'impugnazione debba decidere sulle statuizioni civili,  qualora vi sia stata una condanna nel grado precedente.

Pertanto, nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione nel giudizio d'appello, l'imputato può essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte civile, atteso che la prescrizione non può essere apprezzata quale indice di soccombenza (Sez. VI, Sent. n. 24768/16). 

Lo stesso non può invece avvenire in caso di accertamento, da parte del giudice di primo grado, già in fase predibattimentale, della maturazione della prescrizione, con conseguente pronuncia di sentenza ex art. 469 c.p.p.: in tale ipotesi, non è consentita né una pronuncia sulle richieste della parte civile costituita, né una condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. La decisione ex art. 469 c.p.p. è infatti incompatibile con tali statuizioni, che, come detto, devono fondarsi sull'accertamento della responsabilità dell'imputato (Sez. V, Sent. n. 28569/17).

Ad analoghe conclusioni, ancora, deve giungersi nell'ipotesi in cui la prescrizione sia maturata anteriormente alla condanna di primo grado, ma venga dichiarata solo in appello (Sez. V, Sent. n. 32636/18).

Le Sezioni Unite Schirru.

La Suprema Corte ha quindi richiamato quanto affermato nel 2016 dalla Sentenza Schirru, pronunciata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Sent. n. 46688/16).

In tale ipotesi, la Corte si trovò a prendere in esame la fattispecie relativa ad una sentenza di condanna per un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile. I giudici di legittimità affermarono, in tal caso, come il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non era più previsto dalla legge come reato, dovesse revocare anche i capi della sentenza concernenti gli interessi civili; la parte civile, dal canto suo, conservava il diritto, in tale fattispecie, di agire "ex novo" nella sede naturale per il risarcimento del danno e per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile. 

Le Sezioni Unite ricordarono, al riguardo, la Sentenza della Corte Costituzionale n. 12 del 2016, allorché la Consulta fu interrogata circa la legittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.p. nella parte in cui, al comma 1, collega, in via esclusiva, la decisione sulla domanda della parte civile alla condanna dell'imputato. 

La questione di legittimità costituzionale fu giudicata infondata: la Corte osservò infatti come il sistema adottato nel codice di rito fosse coerente con la scelta di rendere tendenzialmente autonomo il giudizio penale da quello civile sullo stesso fatto; la costituzione di parte civile nel processo penale ha infatti natura accessoria, ed è da ritenersi subordinata alla finalità del processo penale, consistente nell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato.

Le disposizioni di cui agli artt. 578 e 576 c.p.p. esprimono norme di carattere eccezionale, le quali costituiscono una deroga alla regola generale che consente la decisione sulla domanda della parte civile nella sola ipotesi di condanna dell'imputato; tali norme sono, perciò, inapplicabili oltre i casi e i tempi considerati, ai sensi dell'art. 14 preleggi.

L'art. 578 c.p.p., tuttavia - osservarono ancora le Sezioni Unite - consente al giudice di pronunciarsi sulla domanda di parte civile non sulla base del presupposto di una pronuncia di assoluzione dal reato, ma di riconoscimento di una causa di estinzione del medesimo dopo una sentenza di condanna. Per tale ragione, la norma in discorso non permette di condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile qualora tale pronuncia avvenga contestualmente alla declaratoria di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, come conseguenza della riforma, ad opera del giudice d'appello, e su impugnazione del pubblico ministero, della sentenza di assoluzione di primo grado. In caso contrario, infatti, la decisione sulla domanda di parte civile sarebbe adottata in assenza di una sentenza di condanna che abbia accertato la responsabilità dell'imputato nel primo grado di giudizio, ed al di fuori dello specifico caso di impugnazione proposta dalla parte civile ex art. 576 c.p.p..

Sulla base di tali motivazioni, le Sezioni Unite stabilirono la la regola generale del "collegamento in via esclusiva della decisione sulla domanda della parte civile alla formale condanna dell'imputato, espressamente richiesta dall'art. 538 c.p.p., soluzione che dà attuazione al combinato disposto dell'art. 538 con l'art. 74 c.p.p. e con l'art. 185 c.p. - imposta, oltre che dalla sistematica, anche dal testuale rimando della prima alla seconda e della seconda alla terza -, norme dalle quali si desume che la domanda della parte civile nel processo penale è legittimata con riferimento ai danni e alle restituzioni cagionati da un fatto integrante reato, e che la risposta ad essa viene fatta dipendere da una sentenza che formalmente dichiari la responsabilità, non essendo sufficiente, di regola, una sentenza di proscioglimento, pur se includente l'accertamento del fatto reato. Diversamente ragionando, come ribadito anche nella sentenza n. 12 della Corte costituzionale citata, il risarcimento del danno verrebbe ancorato non già alla fattispecie prevista dall'art. 185 c.p., ma a quella prevista dall'art. 2043 c.c., in ordine alla quale manca la competenza del giudice penale".

Le Sezioni Unite, inoltre, ribadirono il carattere di eccezionalità dell'art. 578 c.p.p., disposizione da considerarsi non applicabile né alle diverse fattispecie di estinzione del reato per oblazione o per morte dell'imputato né ad altre cause estintive, diverse da quelle espressamente previste, quali la remissione di querela o la sanatoria edilizia.

Per converso, quando il legislatore ha voluto consentire la pronuncia sulla domanda di parte civile, lo ha fatto espressamente, richiamando l'art. 578 c.p.p.: ciò avviene, ad esempio, nella fattispecie di cui all'art. 448 comma 3 c.p.p., ove si prevede la pronuncia sulle statuizioni civili da parte del giudice dell'impugnazione, avverso sentenza di condanna, qualora egli ritenga che siano state ingiustamente non riconosciute, dal giudice di primo grado, le condizioni per accogliere la richiesta di patteggiamento, in assenza del consenso del pubblico ministero. 

Lo stesso si è previsto con la disposizione transitoria prevista, per gli illeciti penali depenalizzati, e non ricondotti ad illecito civile, dal D.Lgs. n. 8/16, ove si è espressamente previsto che il giudice che dichiara l'intervenuta depenalizzazione, in sede di appello a seguito di sentenza di condanna, è tenuto a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili.

Le conclusioni.

I giudici della Quinta Sezione hanno, in conclusione, rilevato come il legislatore non abbia previsto una norma analoga all'art. 578 c.p.p. in relazione all'ipotesi di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.: la sentenza d'appello è stata quindi annullata in relazione alle statuizioni civili.

Naturalmente, si è osservato, il danneggiato può tutelare i propri diritti, in tale fattispecie, tramite l'azione in sede civile: a questo proposito, infatti, l'art. 651 bis c.p.p. prevede che la decisione irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ha efficacia di giudicato in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno.

venerdì 3 luglio 2020

Sicurezza sul lavoro: la particolare tenuità del fatto di lesioni colpose commesso nei confronti di un lavoratore che subisce l'amputazione della falange di una mano.

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 6566, pronunciata all'udienza del 17 ottobre 2019 (deposito motivazioni in data 20 febbraio 2020), ha preso in esame il tema relativo all'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p., al delitto di lesioni colpose commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

Il giudizio di legittimità ha tratto origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano ne aveva confermato la penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 590 commi 2 e 3 c.p., con condanna alla pena di euro duecento di multa.
Al ricorrente era stato contestato di aver cagionato ad un operaio meccanico, in qualità di datore di lavoro del medesimo, una lesione personale consistente in un'amputazione, a livello dell'articolazione interfalangea distale terzo dito della mano sinistra.
La persona offesa, mentre era intenta a tagliare mezzi metallici mediante l'impiego di una sega a nastro orizzontale, aveva urtato infatti, con la mano sinistra, la lama in movimento in un tratto non protetto. Tale evento era stato ritenuto conseguenza dell'omissione, da parte dell'imputato, della messa a disposizione dei lavoratori di un'attrezzatura conforme alle disposizioni normative, in violazione dell'art. 70 comma 1 D. Lgs. 81/08: la sega a nastro orizzontale utilizzata dall'operaio era infatti risultata priva dei necessari requisiti di protezione e sicurezza.

Tramite uno dei propri motivi di ricorso, l'imputato lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., evidenziando, a tal proposito, l'assoluta genericità del richiamo operato alla gravità del fatto da parte della Corte d'Appello, senza indicare quali fossero i veri e propri indici di lesività del medesimo, idonei ad impedire di ritenere la non punibilità della condotta contestata.

La Corte di Cassazione, accogliendo tale motivo di ricorso, ha svolto le seguenti osservazioni.
I giudici di legittimità hanno innanzitutto posto in evidenza alcuni recenti arresti giurisprudenziali in tema di particolare tenuità del fatto, a mente dei quali:
- "in tema di particolare tenuità del fatto, la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 c.p., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado" (V Sez., 15658/19);
- "ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 comma 1 c.p., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti" (VI Sez., 55107/18);
- "la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131 bis c.p., nel giudizio di legittimità, può essere rilevata d'ufficio, in presenza di un ricorso ammissibile (…), a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine" (III Sez., 12906/19).

Tanto premesso, la Corte ha ritenuto come la sentenza dei giudici d'appello non abbia fornito un'adeguata argomentazione circa l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 131 bis c.p., ma si sia invece limitata a negare la sussistenza dei parametri di cui all'art. 133 c.p., esclusivamente con riferimento al trattamento sanzionatorio.
I giudici di legittimità, al contrario, hanno riconosciuto nei fatti, come ricostruiti nel giudizio di merito, le condizioni per l'applicazione della causa di non punibilità, fondando tale valutazione, in particolare:
- nel merito, sull'"acclarata esclusione della possibilità di qualificare la perdita della falange come indebolimento permanente", nonché sulla "valutazione di non eccessiva entità del fatto, tenuto conto della condanna ad una pena solo pecuniaria, in entità estremamente ridotta già con la sentenza di primo grado";
- infine, sull'incensuratezza dell'imputata e sull'intervenuto risarcimento del danno da parte della medesima.

Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Cassazione ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Milano, per essere il reato non punibile per particolare tenuità del fatto.

venerdì 26 giugno 2020

Responsabilità amministrativa dell'ente e particolare tenuità del fatto: la causa di esclusione della punibilità applicata all'imputato non si estende alla persona giuridica per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1420, pronunciata all'udienza del 10 luglio 2019 (deposito motivazioni in data 15 gennaio 2020), ha preso in esame la questione relativa all'applicabilità all'ente della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p., nell'ambito dei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità amministrativa della persona giuridica, ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Il giudizio di legittimità è stato introdotto dal ricorso presentato dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trento avverso la sentenza con cui il Tribunale locale aveva assolto per particolare tenuità del fatto una società dall'illecito amministrativo di cui all'art. 25 undecies D. Lgs. 231/01, in relazione al reato di cui all'art. 256 D. Lgs. 152/06. Il giudice aveva infatti ritenuto che la società (cui era stato contestato di aver posto in essere, per mezzo del proprio legale rappresentante, che aveva agito nell'interesse dell'ente, un'attività di recupero di rifiuti speciali) avesse cagionato, mediante tale illecito, un'offesa di particolare tenuità, alla luce del vantaggio molto limitato ottenuto dall'ente, della successiva riparazione dal medesimo posta in essere e del comportamento non abituale.

Il Procuratore Generale contestava, mediante il proprio ricorso, tale decisione, affermando come la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. sia applicabile solamente ai reati, e non anche agli illeciti amministrativi, posti in essere dagli enti e fondanti la loro responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01. Secondo il Procuratore, il proscioglimento dell'imputato ex art. 131 bis c.p. deve considerarsi assolutamente irrilevante nei confronti dell'ente: la commissione del reato rappresenta infatti un presupposto sufficiente per l'affermazione della responsabilità dell'ente, nel cui interesse il reato è stato posto in essere o che dal reato stesso abbia tratto vantaggio, a prescindere dall'eventuale applicazione della causa di non punibilità nei confronti dell'imputato.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dal Procuratore Generale, affermando come, in effetti, la causa di esclusione della punibilità in discorso non possa essere applicata alla responsabilità amministrativa degli enti per i fatti commessi nel loro interesse o a loro vantaggio dai dirigenti o da altri soggetti sottoposti alla direzione di quest'ultimi. I giudici di legittimità hanno posto alla base di tale affermazione le seguenti considerazioni:

1) la differenza esistente tra la responsabilità penale e quella amministrativa dell'ente: quest'ultima infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che risale alle Sezioni Unite Espenhahn del 2014 (n. 38343), rappresenta un "tertium genus" di responsabilità, che riunisce in sé i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, costituendo "un sistema di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza";

2) dalla differenza intercorrente tra le due forme di responsabilità discende il carattere di autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica, autrice del reato presupposto: tale assunto è espresso dall'art. 8 D. Lgs. 231/01, rubricato "autonomia della responsabilità dell'ente", a mente del quale, proprio in virtù di tale autonomia, "la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile" ovvero quando "il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia"; detto in altri termini (cfr. V Sez., 38363/18): "la colpa di organizzazione fonda una colpevolezza autonoma dell'ente, distinta anche se connessa rispetto a quella della persona fisica";

3) la responsabilità amministrativa prevista, per colpa di organizzazione, dal D. Lgs. 231/01 è addebitata direttamente all'ente, e la commissione di un reato da parte della persona fisica ne è un presupposto, non "l'intera sua concretizzazione";

4) la descritta autonomia tra le due responsabilità conduce ad escludere che l'applicazione all'autore del reato presupposto della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. impedisca di applicare all'ente la sanzione amministrativa: il giudice deve infatti, comunque, procedere all'autonomo accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente nel cui interesse o vantaggio è stato commesso il reato (come già affermato dalla sentenza n. 9072/17 della Terza Sezione Penale).

Sulla base di tali considerazioni, i giudici di legittimità hanno quindi concluso che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell'ente. Tale responsabilità si caratterizza, infatti, per essere "espressamente ed univocamente riferita alla realizzazione di un reato": la punibilità di quest'ultimo è pertanto esclusa per la particolare tenuità dell'offesa e per la non abitualità del comportamento del soggetto agente. Tale esclusione, tuttavia, non può estendersi alla persona giuridica, la cui punibilità è diretta a sanzionare la colpa di organizzazione della medesima, trovando nel reato commesso dalla persona fisica un mero presupposto.
La Corte ha, infine, respinto l'argomentazione, utilizzata dal Tribunale, relativa all'estensione dell'applicabilità dell'art. 131 bis c.p. alla responsabilità dell'ente, per mancanza di un'espressa previsione, al riguardo, da parte dell'art. 8 D. Lgs. 231/01, concernente le ipotesi di esenzione da responsabilità della persona giuridica. Tale mancanza non può infatti essere colmata in tal modo, stante anche la posteriorità della disposizione contenuta nel codice penale, ove è stata inserita dal D. Lgs. 28/15.

La Sentenza del Tribunale di Trento è stata pertanto annullata con rinvio dalla Suprema Corte.

sabato 23 marzo 2019

La particolare tenuità del fatto è riconoscibile nella condotta di coltivazione di piante idonee a produrre sostanze psicotrope che si esaurisca nella germogliazione di un seme e non si concreti negli ulteriori, ripetuti comportamenti protratti nel tempo che danno luogo alla coltivazione.

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1766, pronunciata all'udienza del 16 ottobre 2018 (deposito motivazioni in data 16 gennaio 2019) ha preso in esame il tema dell'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. alla fattispecie di reato relativa alla coltivazione di piante idonee a produrre sostanze psicotrope ex art. 73 D.P.R. 309/90.

Il giudizio di legittimità ha tratto origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Brescia aveva confermato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale della medesima città per il reato di coltivazione di una pianta di marijuana ex art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90. 
La Corte d'Appello aveva rigettato la tesi difensiva consistente nell'asserita inoffensività della condotta o, quantomeno, nella non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p..

Con il proprio ricorso, l'imputato denunciava violazione di legge in relazione all'art. 131 bis c.p. e vizio di motivazione. Egli osservava come la Corte d'Appello avesse errato sia nell'escludere che lo stupefacente rinvenuto fosse destinato all'uso personale dell'imputato sia nel non riconoscere la particolare tenuità del fatto, stante la natura di comportamento necessariamente abituale che sarebbe insita nel concetto di coltivazione. In realtà, secondo il ricorrente, non vi sarebbe stata, da un lato, alcuna prova di una precedente coltivazione di piante di stupefacente; dall'altro, il concetto di abitualità rilevante ai sensi dell'art. 131 bis c.p. sarebbe da considerarsi tassativo, con conseguente rilevanza dei soli casi di delinquenza abituale, professionale o per tendenza e dell'ipotesi di reato della stessa indole di quelli già commessi in precedenza.

La Corte, dopo aver rilevato come la fattispecie di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90 rientri, sotto il profilo della cornice edittale, nel campo di applicazione dell'art. 131 bis c.p., ha ricordato come la precedente giurisprudenza di legittimità abbia riconosciuto la non incompatibilità tra la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. ed il delitto di coltivazione di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti e psicotrope. L'applicazione dell'esimente in oggetto sarebbe infatti possibile quando "sulla base di una valutazione in concreto dei quantitativi ricavabili, delle caratteristiche della coltivazione, della destinazione del prodotto, e più in generale sulla base dei principi soggettivi ed oggettivi ricavabili dall'art. 133 c.p., la condotta illecita sia sussumibile nel paradigma della particolare tenuità dell'offesa".
Tale giurisprudenza, tuttavia, hanno osservato i giudici di legittimità, ha omesso di prendere nella dovuta considerazione, a questo proposito, la struttura del reato di coltivazione. In relazione, infatti, all'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p., le stesse Sezioni Unite Tushaj del 2016 avevano posto l'attenzione, al fine di meglio comprendere il significato del concetto di condotte abituali, reiterate o plurime, su tre categorie di reati. 
In primo luogo, la Corte aveva fatto riferimento alle fattispecie che presentano l'abitualità come tratto tipico (su tutte, quella di cui all'art. 572 c.p.); in secondo luogo, i reati che presentano, nella propria tipicità, condotte reiterate, come nell'ipotesi di atti persecutori. Queste due categorie - si osservò ancora - sono accomunate dalla serialità, caratteristica idonea ad integrare quell'abitualità che il legislatore ha ritenuto tale da escludere la particolare tenuità del fatto.
Infine, con l'espressione "reati a condotta plurima" si farebbe riferimento a fattispecie "nelle quali si sia in presenza di ripetute, distinte condotte implicate nello sviluppo degli accadimenti; come il reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, generato dalla mancata adozione di distinte misure di prevenzione", ipotesi pertanto in cui "la pluralità e magari la protrazione dei comportamenti colposi imprime al reato un carattere seriale, id est abituale".

Sulla base di tali principi stabiliti dalle Sezioni Unite, la giurisprudenza successiva ha affermato come la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. non possa essere applicata né ai reati necessariamente abituali né a quelli solo eventualmente abituali che siano stati commessi attraverso una reiterazione della condotta tipica. Si sono così, a titolo di esempio, escluse dall'alveo dell'esimente sia la fattispecie di esercizio abusivo della professione mediante condotte reiterate nel tempo sia quella relativa al reiterato conferimento di rifiuti urbani e speciali prodotti da terzi in assenza del necessario titolo abilitativo e, ancora, l'ipotesi di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone ex art. 659 c.p..
La giurisprudenza ha preso altresì in esame, a tal fine, la categoria del reato permanente, sostenendo come esso, essendo caratterizzato dalla persistenza, ma non dalla reiterazione della condotta non sia riconducibile al concetto di comportamento abituale; nel contempo, tuttavia, dev'essere effettuata, in relazione a tale tipologia di reato "una attenta valutazione con riferimento alla configurabilità della particolare tenuità dell'offesa, la cui sussistenza è tanto più difficilmente rilevabile quanto più a lungo si sia protratta la permanenza".

Con riferimento, invece, alla fattispecie di coltivazione di piante idonee a produrre sostanze stupefacenti, si è rilevato come la giurisprudenza non abbia mai effettuato particolari approfondimenti in relazione alla struttura di tale reato, essendo stato solamente affermato, trent'anni or sono, come la consumazione del reato possa essere affermata già con la germogliazione del seme impiantato, e cioè con la sua riproduzione, in qualsiasi terreno o recipiente.
I giudici della Quarta Sezione hanno dunque posto in essere, per la prima volta, tale analisi affermando al riguardo: "il concetto stesso di coltivazione richiama la messa in esecuzione di pratiche agronomiche, su piccola (coltivazione domestica) o larga scala (coltivazione in senso tecnico); e quindi una serie di atti che si compenetrano in unità sino a quando non concretino una pratica, ovvero una sequenza di atti coordinati verso il conseguimento del risultato, costituito dalla germinazione del seme e dalla crescita della pianta sino alla maturazione dei frutti". Pertanto, quand'anche si ritenga che il reato si consumi con la germogliazione, esso, indubbiamente, può constare di ulteriori "atti di cura dell'essenza vegetale", reiteranti la condotta tipica, con la conseguenza per cui tale fattispecie può essere integrata da una pluralità di condotte tutte ugualmente tipiche, le quali si ripetano nel tempo.
Sulla base di tali considerazioni, il Collegio ha dunque ritenuto erronea l'interpretazione fatta propria dalla Corte d'Appello nella fattispecie in esame, e consistente in un rapporto di incompatibilità "tipologica ed ontologica" tra il delitto in esame e la particolare tenuità del fatto, essendo invece ben possibile che le caratteristiche della condotta propria di tale reato permettano di qualificare la medesima come di particolare tenuità. Tale connotazione può ad esempio essere rinvenuta nell'ipotesi di una coltivazione che si esaurisca nella germogliazione di un seme, senza caratterizzarsi per ulteriori, ripetuti, comportamenti protratti nel tempo che danno luogo alla coltivazione. In altri termini, secondo i giudici di legittimità, ai fini dell'integrazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., è necessario che la coltivazione non si sia concretizzata in comportamenti seriali.
In riferimento alla fattispecie oggetto del giudizio, invece, la condotta di coltivazione si era protratta sino alla raccolta delle piante: la Corte ha quindi ritenuto non sussistere alcun dubbio circa la pluralità degli atti di coltivazione posti in essere dall'imputato, con la conseguenza per cui la decisione della Corte territoriale, pur essendo fondata su di erronei presupposti di diritto, è stata comunque giudicata corretta.

La Corte di Cassazione ha pertanto rigettato, sulla base di tali motivazioni, il ricorso proposto dall'imputato.





sabato 15 settembre 2018

Contrasto giurisprudenziale in tema di riconoscibilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto nell'ipotesi di continuazione di reati.

La Corte di Cassazione, con due diverse sentenze pronunciate dalle Sezioni Sesta e Seconda, ha preso recentemente in esame il tema relativo alla riconoscibilità della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto in presenza di più reati legati dal vincolo della continuazione. Le due pronunce sono pervenute ad esiti opposti, confermando l'esistenza, in relazione a tale questione, di un contrasto giurisprudenziale, in attesa di un eventuale intervento delle Sezioni Unite.

La prima di tali sentenze, la n. 3353, è stata emessa dalla Sesta Sezione Penale in data 13 dicembre 2017, con deposito delle motivazioni avvenuto il 24 gennaio 2018.

Il giudizio di legittimità è stato in questo caso originato dal ricorso congiunto presentato da due imputati avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano riformava parzialmente in punto pena la pronuncia del G.U.P. della medesima città, che aveva ritenuto responsabili i ricorrenti del reato di cui agli artt. 81, 110, 353 bis c.p.. Ad essi era stato contestato di aver eluso le procedure di affidamento dei lavori per la realizzazione dell'impianto di climatizzazione del Comune ove erano responsabili l'uno del settore lavori pubblici e l'altro del servizio manutenzioni. Gli imputati avrebbero proceduto, secondo la tesi accusatoria, all'affidamento diretto dei lavori a determinate imprese mediante artificiosi frazionamenti delle singole commesse per realizzare il predetto impianto.

Nel ricorso per cassazione, gli imputati avevano chiesto l'annullamento della sentenza, oltre ad altri motivi, anche per violazione di legge e vizio di motivazione, stante la mancata applicazione dell'art. 131 bis c.p..

La Suprema Corte ha giudicato tale motivo di ricorso manifestamente infondato, avendo il procedimento penale ad oggetto reati avvinti dal vincolo della continuazione.
I giudici di legittimità hanno infatti osservato come il reato continuato configuri un'ipotesi di "comportamento abituale" (quindi ostativo alla concessione della causa di non punibilità in discorso, ex art. 131 bis comma 1 ultima parte c.p.), essendo esso costituito dalla reiterazione di condotte penalmente rilevanti, le quali implicano una "devianza non occasionale" da parte dell'imputato. 
Inoltre,  la Corte ha rilevato come ai fini del riconoscimento del carattere abituale del comportamento non sia necessario un pregresso accertamento in sede giudiziaria, non sussistendo pertanto, neppure sotto questo profilo, un motivo ostativo alla qualificazione come "abituale" del reato continuato.

Stante il mancato accoglimento anche degli altri motivi di ricorso, la Suprema Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso.

La seconda sentenza, dall'esito opposto, è stata invece pronunciata dalla Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione in data 7 febbraio 2018, con deposito delle motivazioni in data 2 marzo 2018 (n. 9495).

In questa fattispecie, il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Venezia aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui il Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Padova aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti degli imputati in relazione al reato di indebito utilizzo di una carta di credito smarrita, applicando la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p..
Il ricorrente aveva contestato tale decisione, sostenendo come essa fosse preclusa dalla contestazione in concorso di due distinte condotte criminose, integranti reati della stessa indole e unite dal vincolo della continuazione.

La Suprema Corte ha presso le mosse, nell'esporre la propria motivazione, dalla pronuncia delle Sezioni Unite n. 13681/2016.
In tale sentenza, si era affermato come il giudizio circa la particolare tenuità del fatto si debba fondare su di una valutazione complessiva, che tenga conto di tutte le peculiarità del caso concreto: il riferimento di tale giudizio è costituito dall'art. 133 c.p., con particolare riguardo alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza ed all'entità del danno o del pericolo. Inoltre, all'esiguità del fatto deve accompagnarsi, secondo quanto previsto dalla norma di cui all'art. 131 bis c.p., la non abitualità della condotta: tale requisito non può dirsi soddisfatto non soltanto allorché l'imputato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ma anche nell'ipotesi in cui vengano commessi più reati della stessa indole, anche se ciascuno di essi, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità. Infine, il legislatore ha ricondotto alla nozione di "abitualità" anche le condotte plurime e reiterate (art. 131 bis comma 3 c.p.).
Le Sezioni Unite avevano inoltre affermato come il comportamento criminoso dell'imputato sia definibile come abituale quando egli, anche successivamente al reato per cui si procede, commetta almeno due ulteriori illeciti, con la possibilità per il giudice di considerare non solo le condanne irrevocabili e gli stessi illeciti oggetto della sua cognizione, ma altresì i reati già dichiarati in precedenza non punibili ex art. 131 bis c.p..

In definitiva, dunque - ha osservato il Collegio della Seconda Sezione Penale - l'abitualità del comportamento, ostativa al riconoscimento dell'esimente, è integrata in tutte le fattispecie in cui ricorre una reiterazione di condotte illecite, come avviene principalmente nelle ipotesi di recidiva e di reati abituali, oltre che nel caso di commissione di reati della stessa indole, oppure "espressivi di una progressione criminosa potenzialmente rilevante ai fini della continuazione".

Proprio con riferimento alla fattispecie del reato continuato - ha riconosciuto la Corte - un prevalente orientamento giurisprudenziale (cui appartiene la sentenza in precedenza esaminata) ritiene che vi sia incompatibilità tra reato continuato e causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, in quanto il reato continuato configurerebbe un'ipotesi di comportamento abituale, dunque ostativa all'applicazione dell'art. 131 bis c.p..

Tuttavia, i giudici di legittimità hanno rilevato come si sia formato in materia un diverso orientamento giurisprudenziale, il quale ammette invece l'applicazione della causa di non punibilità in oggetto nell'ipotesi di continuazione di reati. Tale orientamento ritiene che debba essere esclusa un'automatica identificazione tra continuazione ed abitualità nel reato, in quanto la prima non comprenderebbe in ogni fattispecie comportamenti criminosi di carattere seriale, quindi espressivi dell'abitudine dell'imputato a violare la legge. 
Invero, andrebbero distinti quei comportamenti che, pur integrando reati uniti dal vincolo della continuazione, riguardano azioni commesse nelle medesime circostanze di tempo e di luogo.
Tale orientamento risulta - secondo la Corte - maggiormente preferibile in quanto fondato sulla valutazione della reale offensività del fatto di reato alla luce dei parametri di cui all'art. 133 c.p., considerando quindi la natura degli illeciti, le modalità esecutive, l'intensità del dolo e della colpa, il numero delle disposizioni di legge violate ed i beni giuridici lesi. Nel contempo, tale interpretazione non cadrebbe nel rischio di desumere il carattere abituale del comportamento esclusivamente dal criterio di cui all'art. 81 c.p., finalizzato invece a soddisfare la differente esigenza di mitigare il cumulo materiale delle pene nell'ipotesi di più reati determinati da un'unitaria propensione a delinquere invece che da reiterazioni rinnovate ed autonome.
Inoltre, la tesi in oggetto coglierebbe meglio la distinzione tra il concetto di "abitualità" e quello di "occasionalità" (previsto come esimente nel procedimento penale minorile e in quello innanzi al giudice di pace), il quale si riferisce ad una devianza del tutto isolata ed estemporanea; la nozione di abitualità, invece, si estenderebbe in tutto lo spazio intercorrente tra la condotta meramente estemporanea ed avulsa dallo stile di vita dell'imputato, da un lato, e quella caratterizzata da una vera e propria proclività a delinquere o dalla recidivanza in senso stretto, dall'altro.

La Corte ha dunque ritenuto di aderire a tale secondo orientamento, affermando come il vincolo della continuazione non sia di per se stesso ostativo all'applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p.: è infatti necessario verificare previamente se le violazioni siano o meno in numero tale da costituire un'espressione di serialità o di progressione criminosa caratterizzata da una particolare intensità del dolo. Ciascuna delle condotte illecite deve perciò essere specificamente valutata ai sensi dell'art. 133 c.p., con riferimento ai parametri della condotta, del danno e della colpevolezza. 
Il giudizio, dunque, circa la sussistenza di un'abitualità ostativa deve essere compiuto considerando complessivamente i reati unificati dal vincolo della continuazione, non essendo sufficiente, a tal fine, la mera reiterazione.

Sulla base di tali motivazioni, la Suprema Corte ha pertanto confermato l'applicazione della causa di non punibilità nei confronti di uno dei due imputati, considerando a tal fine i limiti edittali del delitto contestato, il numero degli episodi contestati in concorso, pari a due, la complessiva esiguità del danno nonché lo stato di incensuratezza dell'imputato.
A difforme decisione sono invece pervenuti i giudici di legittimità in relazione al secondo imputato, attesa la contestazione nei suoi confronti della recidiva reiterata ex art. 99 comma 3 c.p., di per sé ostativa all'accesso al beneficio ai sensi dell'art. 131 bis comma 4 c.p.: la Corte ha comunque osservato come l'applicazione della causa di non punibilità sarebbe stata preclusa anche nel merito, stanti i precedenti penali dell'imputato, erroneamente ritenuti dal G.U.P. di diversa indole e non espressivi di abitualità.
Solamente nei confronti di quest'ultimo imputato è stata dunque pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio, mente il ricorso del Procuratore Generale è stato rigettato nel resto.