Con la Sentenza n. 2057, pronunciata all'udienza del 20 dicembre 2017 (deposito motivazioni in data 18 gennaio 2018), la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha preso in esame, in tema di misure cautelari personali, la questione relativa alle condizioni in presenza delle quali sussiste l'obbligo di effettuare un nuovo interrogatorio ex art. 294 c.p.p. a seguito della dichiarazione di incompetenza da parte del giudice ex art. 27 c.p.p..
Nella fattispecie sottoposta all'attenzione della Corte, il Tribunale di Catanzaro, adito ai sensi dell'art. 310 c.p.p., rigettava l'appello proposto dall'indagato nei confronti dell'ordinanza del G.I.P., la quale aveva a sua volta respinto l'istanza volta ad ottenere la dichiarazione di inefficacia della misura cautelare della custodia in carcere per essere stato omesso l'interrogatorio ex art. 294 c.p.p..
Proponendo ricorso per cassazione, l'indagato lamentava come il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catanzaro, nel disporre la rinnovazione della misura cautelare, a seguito della dichiarazione della propria incompetenza da parte del G.I.P. di Milano, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., aveva fondato la propria decisione, quanto alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza su dichiarazioni accusatorie nei confronti dell'indagato, non citate nel precedente titolo cautelare.
Pertanto, essendo stati posti alla base del giudizio ex art. 273 c.p.p. elementi nuovi e diversi rispetto a quelli del precedente titolo cautelare, sarebbe stato necessario effettuare un nuovo interrogatorio ai sensi dell'art. 294 c.p.p.; dal momento, tuttavia, che tale incombente era stato omesso, ne conseguiva la necessità di dichiarare inefficace la misura coercitiva.
La Suprema Corte ha osservato come tale questione fosse stata affrontata dalla sentenza delle SS.UU. Zaccardi (n. 39618) nel 2001: in effetti, si afferma in tale pronuncia, "qualora siano posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria "elementi nuovi e diversi rispetto" a quelli del precedente titolo cautelare, o siano contestati all'indagato o all'imputato fatti nuovi, si impone l'assunzione dell'interrogatorio ex art. 294 c.p.p."; in mancanza dell'assunzione di tale incombente, dunque, la misura coercitiva deve essere dichiarata inefficace.
Non è invece necessario procedere all'assunzione di un nuovo interrogatorio di garanzia allorché il giudice si limiti ad effettuare una diversa valutazione di elementi già presenti in atti.
Il Tribunale di Catanzaro - ha osservato ancora la Corte - aveva disatteso in maniera illegittima l'istanza di dichiarazione di inefficacia della misura cautelare, poiché, procedendo ad un "vaglio preventivo" con riguardo all'incidenza di tali nuove dichiarazioni accusatorie sul quadro indiziario posto alla base del titolo cautelare genetico, aveva escluso la necessità di procedere ad un nuovo interrogatorio di garanzia, ritenendo irrilevanti le dichiarazioni in questione nel complesso della valutazione delle risultanze investigative.
Tale valutazione è tuttavia da ritenersi illegittima, in quanto, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza citata, "l'unica condizione necessaria e sufficiente affinché sorga l'obbligo per il giudice di procedere ad un nuovo interrogatorio è la mera sopravvenienza di elementi "in tutto o in parte diversi".
Pertanto, anche una lieve modifica apportata dal Pubblico Ministero al quadro indiziario determina la necessità di assumere un nuovo interrogatorio di garanzia, mentre, in capo al giudice, non permane alcun margine di discrezionalità nel valutare l'incidenza di tale modifica sul compendio probatorio.
Riaffermato tale principio di diritto, la Suprema Corte ha tuttavia osservato come da ciò non derivi, nella fattispecie in esame, la caducazione della misura coercitiva, come richiesto dall'indagato nel suo ricorso.
Egli, infatti, fu sottoposto alla misura per condotte diverse, tra cui quella di essere stato promotore e finanziatore di una associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, oltre ad aver importato un ingente quantitativo di cocaina ed aver tentato di porre in essere un'altra importazione di sostanza stupefacente.
Le nuove dichiarazioni accusatorie, in presenza delle quali sarebbe stato necessario assumere un altro interrogatorio di garanzia, si riferivano unicamente al delitto associativo e non anche ai delitti fine. Pertanto, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'effetto caducatorio derivante dall'omissione dell'interrogatorio ex art. 302 c.p.p. opera limitatamente "a quei fatti-reato in relazione ai quali sia stato omesso il predetto adempimento; non è, infatti, ravvisabile nel sistema il principio dell'unicità ed indissolubilità dell'ordinanza cautelare per cui, se il vizio inerisce solo ad una parte distinta e autonoma della contestazione, il provvedimento perde efficacia nella parte viziata ma rimane valido in quello non inficiata".
A fronte di tale principio di diritto, la Suprema Corte ha pertanto annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente al capo relativo al delitto associativo.