Giurisprudenza penale processuale 2019 (misure cautelari reali).
La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 37797, pronunciata all'udienza del 10 luglio 2019, ha affermato in tema di misure cautelari reali, il seguente principio di diritto:
"In tema di misure cautelari reali, avverso il provvedimento con il quale il giudice dispone che sulle cose già oggetto di sequestro preventivo sia mantenuto il sequestro con le finalità conservative di cui all'art. 316 c.p.p., è proponibile unicamente istanza di riesame ai sensi degli artt. 318 e 324 c.p.p., in ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni."
Sulla questione in oggetto, i giudici di legittimità hanno osservato quanto segue:
- La statuizione del giudice in materia di sequestro ha natura cautelare, ed a nulla rileva la circostanza che il provvedimento sul punto sia stato assunto contestualmente alla sentenza di primo o di secondo grado;
- La natura giuridica di provvedimento cautelare con il quale il giudice dispone il sequestro conservativo, ed il conseguente regime d'impugnazione previsto dal codice di rito, in difetto di apprezzabili riferimenti normativi non mutano in relazione alla circostanza (accidentale) che il predetto provvedimento cautelare sia stato disposto in - o, meglio, contestualmente alla - sentenza che, pertanto, non può legittimare la possibilità di presentare un'impugnazione atipica, cioè di proporre appello nelle forme ordinarie ovvero ricorso per cassazione.
Un diverso orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto, il quale afferma come il provvedimento di sequestro conservativo disposto con la sentenza possa essere impugnato con il mezzo ordinario al fine di impedire che la pronuncia divenga irrevocabile e come il vincolo reale si converta in pignoramento (Sez. 3, n. 37858 del 18/06/2015), è stato considerato non condivisibile dai giudici della Seconda Sezione, in quanto: "Lo specifico sistema di controlli tassativamente previsto con i mezzi di impugnazione tipici per le misure cautelari, infatti, considerati i termini di impugnazione e le cadenze temporali ivi stabilite, garantisce una tutela idonea, effettiva ed efficace a tutelare gli interessi della parte nei confronti della quale il sequestro è stato disposto ed a scongiurare il pericolo che la decisione divenga nel frattempo irrevocabile".
La Corte ha infine ritenuto la non convertibilità dei motivi di impugnazione, ex art. 568 comma 5 c.p.p., in richieste di riesame, stante la presentazione dell'impugnazione oltre il termine di dieci giorni di cui all'art. 324 c.p.p., dichiarando pertanto la medesima inammissibile.