sabato 27 maggio 2023

Ammissibile l'atto di impugnazione stampato, scansionato e sottoscritto digitalmente.

 La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 22708, pronunciata all'udienza dell'11 maggio 2023 (deposito motivazioni in data 25 maggio 2023) ha preso in esame la questione concernente le condizioni di ammissibilità inerenti al deposito con modalità telematiche dell'atto di impugnazione .

Il fatto.

Una persona sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere proponeva ricorso avverso l'ordinanza con cui il Tribunale della libertà di Bologna aveva dichiarato inammissibile la richiesta di riesame proposta avverso il provvedimento con cui era stata applicata, nei suoi confronti, tale misura.

Il Tribunale aveva ritenuto come l'atto tramesso telematicamente alla cancelleria non rispettasse i requisiti richiesti dal comma 6 bis dell'art. 24 del D.L. n. 137 del 2020, ed in particolare le indicazioni fornite dal Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi automatizzati di cui al comma quattro di tale disposizione, al quale il comma 6 bis fa rinvio. In particolare, i giudici di merito avevano rilevato come l'atto contenente l'impugnazione non fosse stato generato con lo strumento informatico e trasmesso con firma digitale, ma formato in modalità cartacea, sottoscritto dal difensore e successivamente scansionato e trasmesso in via telematica alla cancelleria. Pertanto, benché l'atto fosse provvisto di firma digitale e fossero state utilizzate le caselle di posta appositamente dedicate, esso costituiva la mera riproduzione, ovvero, più correttamente, la rappresentazione grafica del documento originario, il quale era rimasto nella disponibilità del ricorrente. Il documento inoltrato era, perciò, solamente una copia, ossia la riproduzione per scansione di immagini di un atto redatto e sottoscritto dal difensore dell'imputato. 

Il Tribunale aveva, altresì, osservato come la formazione dell'atto nei termini suddetti lo rendesse inidoneo ai sensi della disciplina specifica di riferimento: l'impugnazione era, infatti, intervenuta con un file contenente un allegato che era privo dei requisiti di originalità e di autenticità prescritti dalla suddetta disciplina, e finiva per costituire una sorta di copia di un documento originale che la norma richiamata pure ammetteva, ma soltanto per gli allegati a corredo dell'atto processuale. In definitiva, pertanto, il ricorso non possedeva i requisiti minimi dell'atto informatico richiesto dalla legge, con conseguente inammissibilità del medesimo.

Tramite il proprio ricorso, la difesa dell'indagato lamentava violazione di legge, per essere stata pronunciata l'inammissibilità del gravame per ipotesi non prevista dalla legge, in violazione del principio generale della necessaria tassatività dei vizi di nullità, e pertanto di inammissibilità degli atti processuali: in particolare, era necessario collegare la prescrizione del comma 6 bis dell'art. 24 D.L. n. 137/2020 con la disposizione generale dell'art. 591 lett. c) c.p.p., la quale prevede ipotesi di inammissibilità soltanto nel caso in cui l'atto processuale non possieda i requisiti formali dell'atto di impugnazione e i requisiti prescritti sulle modalità di presentazione. Ai sensi dell'art. 24, comma 6 sexies del D.L. n. 137/2020, in particolare, l'inammissibilità consegue ad ipotesi specifiche e tassative, quali la trasmissione dell'atto privo di firma digitale; nel caso di specie, invece, l'atto, seppure formato in modo analogico e sottoposto a scansione, era stato poi trasmetto con l'apposizione di firma digitale, realizzandosi semmai un passaggio intermedio ulteriore rispetto a quanto indicato nel Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi automatizzati e informatizzati; sotto altro profilo, comunque, le prescrizioni contenute nel suddetto Provvedimento, in ordine al fatto che l'atto debba essere nativo digitale e non analogico, né sottoposto a scansioni per immagini non risultano imposte a pena di inammissibilità.

La decisione.

I giudici di legittimità hanno, innanzitutto, osservato come l'art. 24 comma 6-bis, del D.L. n. 137 del 2020 sopra citato disponga che: 

"Fermo quanto previsto dagli artt. 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale". Per gli allegati all'atto di impugnazione è consentita, quindi, la copia immagine, che il difensore impugnante deve limitarsi a sottoscrivere digitalmente come forma di attestazione della conformità all'originale.

Con riguardo all'atto di impugnazione in quanto tale, la norma si limita ad affermare come debba trattarsi di un "documento informatico" sottoscritto secondo le modalità previste da un decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia. Il successivo art. 24, comma 4, dello stesso decreto stabilisce, invece, che, con il medesimo provvedimento del Direttore generale, sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti; il decreto 9 novembre 2020 del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati, emesso in esecuzione dei commi 6-bis e 4 dell'art. 24, dispone, a sua volta, all'art. 3, comma 1, che il "documento informatico" deve rispettare i seguenti requisiti: "è in formato PDF; è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata".

La Corte ha quindi rilevato come, nel sistema del deposito degli atti giudiziari proprio della legislazione dell'emergenza, di cui al D.L. n. 137 del 2020, il "documento informatico" sia un documento creato mediante un programma di videoscrittura, che, terminata la lavorazione con tale programma, viene trasformato direttamente in un documento di archiviazione dei dati elettronici, secondo lo standard pdf, senza passare prima per la stampa di un documento cartaceo. Una volta trasformato in pdf, il documento dev'essere firmato digitalmente.

Tanto premesso, il Collegio ha osservato, con riguardo al caso in esame, come il ricorso al Tribunale del riesame non rispettasse, effettivamente, le forme regolamentari con cui dev'essere generato il "documento informatico", in quanto lo stesso, dopo essere stato creato mediante un programma di videoscrittura, era stato stampato e trasformato in documento cartaceo. Poi il documento cartaceo risultava essere stato riprodotto in formato informatico mediante la scansione dell'immagine (operazione invero non consentita dalle prescrizioni del provvedimento del direttore generale sopra richiamato), ed a quell'immagine era stata apposta anche la firma digitale. Nel caso di specie, pertanto, risultava essere stato compiuto un passaggio ulteriore rispetto a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 24, comma 6-bis, del D.L. n. 137 e dell'art. 3, comma 1, del decreto direttoriale: ciò ha posto all'attenzione della Suprema Corte il profilo relativo all'inosservanza delle forme indicate da un atto regolamentare, richiamato dalla disciplina normativa emergenziale sulle modalità di formazione e di trasmissione degli atti di impugnazione.

I giudici di legittimità hanno affermato come tale, ulteriore, passaggio  non trovi sanzione processuale nel sistema disegnato dal legislatore dell'emergenza. La norma emergenziale concernente l'apparato sanzionatorio è, infatti, costituita dall'art. 24, comma 6-sexies, D.L. n. 137 del 2020, che dispone:

"Fermo quanto previsto dall'art. 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'art. 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4".

Il successivo comma 6-septies aggiunge, ancora: "nei casi previsti dal comma 6-sexies, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato".

Ciò posto, la Corte ha rilevato come, tra tutte le previsioni dell'art. 24, comma 6-sexies, l'unica riguardante il caso in esame sia la lett. a), concernente la firma dell'atto di impugnazione, atteso che le successive sono relative ai documenti allegati (lett. b) o alle modalità di spedizione (lett. c, d, ed e). Ebbene, i giudici di legittimità hanno ritenuto come, nel caso in esame, la disposizione di cui alla lett. a) non sia stata violata, in quanto l'atto di impugnazione è stato effettivamente sottoscritto con firma digitale. Nella norma del comma 6-sexies non si rinviene, infatti, alcuna sanzione con riferimento alla prescrizione del decreto del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati che prevede che il documento sia originario digitale, ovvero che non debba passare attraverso il passaggio intermedio della scansione di una immagine. L'aver previsto un obbligo non assistito da sanzione processuale non è, d'altra parte, si è osservato, un elemento di irrazionalità del sistema, poiché: "nel codice di procedura penale non sempre una prescrizione di comportamento per le parti è assistita da sanzione processuale".

Inoltre, la Corte non ha ravvisato nella specie carenze formali nell'impugnazione legittimanti una pronuncia di inammissibilità, con riferimento ai requisiti formali dell'atto di impugnazione di cui all'art. 591 lett. c) c.p.p., il quale, in combinato disposto con l'art. 581 c.p.p., si limita a prevedere la forma scritta e la specifica indicazione dell'atto sottoposto ad impugnazione, dei capi e dei punti della decisione oggetto di gravame e, per quanto rileva nel caso in specie, dei motivi di impugnazione, con le ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Requisiti formali e contenutistici che, nel caso di specie, risultavano rispettati.

I giudici di legittimità hanno, infine, evidenziato come, nella prospettiva dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, con l'introduzione della regola generale della impugnazione telematica, il nuovo testo dell'art. 582, comma 1 c.p.p. (in relazione al quale l'art. 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 ha differito l'entrata in vigore fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del regolamento che dovrà essere adottato con decreto ministeriale entro il 31 dicembre 2023 per disciplinare le regole tecniche del processo penale telematico), faccia espresso rinvio all'art. 111 bis c.p.p. il quale, a propria volta, nel disciplinare il deposito telematico delle impugnazioni, richiama la disciplina regolamentare da attuare "concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici".

Anche in tale prospettiva - che, si è osservato, può essere considerata in termini interpretativi del sistema congegnato dalla disciplina emergenziale sul deposito telematico degli atti di impugnazione - gli aspetti salienti della impugnazione telematica sono costituiti dagli indici di riconoscimento del mittente (requisito integrato attraverso l'impiego della firma digitale), e dagli altri requisiti concernenti le modalità di trasmissione e di ricezione dell'atto di impugnazione, le quali non attengono in alcun modo alle modalità di formazione del testo dell'atto da trasmettere.

Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Cassazione ha pertanto annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame di Bologna per dare ulteriore corso alla richiesta di riesame.