In materia di giudizio d'appello nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19, la Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 30980, pronunciata all'udienza del 7 giugno 2023 (deposito motivazioni in data 17 luglio 2023), ha preso in esame la questione concernente le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione ad una parte del provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario, qualora sia stata formulata richiesta di discussione orale, e l'udienza venga celebrata in assenza della parte non edotta.
Nella fattispecie, un imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Bari ne aveva confermato la penale responsabilità per i delitti di simulazione di reato e tentata truffa.
Tramite uno dei propri motivi di ricorso, egli lamentava violazione della legge processuale, stante la mancata partecipazione del difensore all'udienza di celebrazione del giudizio di appello.
Nella fattispecie, infatti, il Presidente del Collegio, ritenuta tardiva la richiesta di trattazione orale formulata dalla difesa, aveva disposto la trattazione cartolare del procedimento; tuttavia, attesa la tardività, altresì, delle conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore generale, su eccezione della difesa, il Collegio aveva disposto un rinvio dell'udienza. Successivamente, il difensore aveva nuovamente depositato istanza di trattazione in presenza per l'udienza di rinvio, senza ricevere, tuttavia, alcun riscontro da parte della cancelleria, e la Corte d'Appello aveva trattato e deciso il procedimento, in tale udienza, nelle forme della trattazione orale.
L'imputato lamentava, pertanto, come l'omessa notifica dell'avviso della trattazione orale dell'udienza avesse pregiudicato il diritto di difesa, in quanto il difensore non aveva potuto partecipare al giudizio di appello, con conseguente nullità assoluta della sentenza per mancato intervento del medesimo all'udienza di discussione.
I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso, ritenendo di dare seguito all'orientamento espresso, sul punto, dalla giurisprudenza di legittimità, a mente del quale: "Nel giudizio di appello, qualora una delle parti - nel vigore della disciplina emergenziale pandemica da Covid-19 - formuli richiesta di discussione orale, il provvedimento che dispone la trattazione con rito ordinario deve essere comunicato a tutte le parti, determinandosi in mancanza, ove l'udienza venga celebrata in assenza della parte non edotta, una nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p.". (in tal senso: Sez. 5, n. 7750 del 27/10/2021 (dep. 2022), N.; Sez. 6, n. 3673 del 19/01/2022, G.).
La Corte ha pertanto rilevato come, nel caso di specie, fosse stato indebitamente pretermesso, nel giudizio di appello, l'intervento della difesa dell'imputato, ed ha pertanto annullato la sentenza impugnata senza rinvio, stante, altresì, l'intervenuta prescrizione dei reati contestati.