La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 34860, pronunciata all'udienza del 4 maggio 2023 (deposito motivazioni in data 8 agosto 2023) ha preso in esame la questione se l'integrazione della nullità del decreto di citazione a giudizio, conseguente al difetto di notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, richieda la prova di uno specifico vulnus al diritto di difesa derivante da tale difetto.
Il fatto.
Un imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ne aveva confermato la penale responsabilità in ordine al delitto di ricettazione. Il difensore, premesso che con l'atto di appello era stata eccepita la nullità del decreto di citazione a giudizio, stante il difetto di notifica all' imputato dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, rilevava come nel verbale di elezione di domicilio fosse stato indicato un errato numero civico, con conseguente effettuazione della notifica ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p..
La Corte di appello, pur ritenendo fondata la prospettazione della difesa, aveva rigettato il motivo, non essendo stati "dedotti motivi per ritenere che la sua difesa sarebbe stata diversa all'esito della ricezione dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p".
Tanto premesso, il difensore contestava come tale valutazione esulasse dalla questione specifica sollevata, anche in relazione a pretesi motivi nuovi che avrebbero potuto essere sollevati dalla difesa, nonché alla "presenza dell' imputato nel corso di tutto il processo", deduzioni, queste, inidonee ad assolvere il giudice di primo grado dalle errate valutazioni contenute nell'ordinanza di rigetto.
La decisione.
La Suprema Corte ha in primis rilevato come la Corte di appello abbia dato atto che la notifica dell'avviso ex art. 415-bis c.p.p., effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p., sia stata, in effetti, causata da un errore materiale contenuto nel verbale di elezione di domicilio, in cui era stato erroneamente indicato il numero civico della via corrispondente alla residenza dell'imputato.
I giudici di legittimità hanno quindi ribadito il principio di diritto secondo cui la sanzione prevista dall'ordinamento per il difetto di notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari consiste nella nullità del decreto di citazione in giudizio, non essendo necessario che il difensore, nel sollevare tempestivamente l'eccezione di nullità, precisi altresì quale sia il vulnus al diritto di difesa, come aveva invece, erroneamente, ritenuto, nel caso di specie, la Corte d'Appello.
A tal riguardo, ha infatti osservato il Collegio come l'avviso di conclusione delle indagini sia un atto dovuto del pubblico ministero, che serve a porre l' indagato in condizioni di interloquire, nel termine di venti giorni sulla stessa deliberazione di chiusura delle indagini, mediante l'offerta di ragioni difensive di carattere sostanziale e tecnico, ostative dell'esercizio dell'azione penale; tale facoltà può essere esercitata soltanto in quel frangente e non può essere in alcun modo pretermessa, pena la nullità dell'intero procedimento.
Sulla base di tali osservazioni, la Corte ha dunque annullato senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Roma, per l'ulteriore corso.