mercoledì 2 agosto 2023

Impugnazione da parte dell'imputato detenuto: non è necessario il deposito della dichiarazione od elezione di domicilio, ex art. 581 comma 1 ter c.p.p., ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 33355, pronunciata all'udienza del 4 ottobre 2022 (deposito motivazioni in data 28 luglio 2023) ha preso in esame la questione se la disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2022 - la quale richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto d'impugnazione, della dichiarazione od elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio - operi anche nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto.

Il fatto.

Un imputato proponeva ricorso avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Messina aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore del medesimo, stante la mancanza dell'elezione di domicilio prescritta a pena d'inammissibilità dall'art. 581 comma 1-ter c.p.p.. Egli lamentava violazione degli artt. 581 comma 1-ter, 156 e 161 c.p.p., poichè tale adempimento non era, in realtà, dovuto, essendo stato chiaramente indicato, nell'atto di appello, che l'imputato era detenuto nell'ambito del procedimento; ciò comportava che le notificazioni prescritte andavano eseguite, nei confronti del medesimo, nel luogo di detenzione, con conseguente superfluità del deposito previsto dall'art. 581 comma 1 ter c.p.p..

La decisione.

La Suprema Corte ha osservato come, prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, l'art. 156 c.p.p., rubricato "Notificazioni all'imputato detenuto" stabilisse:

- nel comma 1, che: "Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona";

- nel comma 3, che: "Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma dell'art. 157".

Nella vigenza di tali disposizioni, le Sezioni Unite, con la Sentenza n. 12778 del 27/02/2020, avevano affermato come le notificazioni all'imputato detenuto andassero sempre eseguite mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, dovendo tale disciplina trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risultasse dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa".

Il D.Lgs. n. 150/2022 ha quindi introdotto, come noto, all'interno dell'art. 581 c.p.p., il comma 1-ter, ove si prescrive, a pena d'inammissibilità dell'impugnazione, il deposito, unitamente all'atto d'impugnazione, della dichiarazione od elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Contestualmente, hanno rilevato i giudici di legittimità, il predetto Decreto, all'art. 10, ha altresì modificato i commi 1 e 3 dell'art. 156 c.p.p., ed in particolare:

1) al comma 1, dopo la parola: "detenuto" sono state aggiunte le seguenti: ", anche successive alla prima," e dopo la parola: "sono" è inserita la seguente: "sempre";

2) al comma 3, dopo la parola: "penitenziari" sono inserite le seguenti: ", anche successive alla prima," e dopo la parola: "157" sono inserite le seguenti: ", con esclusione delle modalità di cui all'art. 148, comma 1".

Ancora, il medesimo art. 10, ha, inoltre, inserito il nuovo art. 157-ter c.p.p. (rubricato: "Notifiche degli atti introduttivi del giudizio"), il cui comma 3 prevede che:

"In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater.".

Infine, nell'art. 164 c.p.p.*, rubricato "Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio", le parole: "per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli artt. 156 e 613 comma 2" sono state sostituite dalle seguenti: "per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonchè del decreto penale, salvo quanto previsto dall'art. 156, comma 1.

Ricostruito il nuovo quadro normativo di riferimento, il Collegio ha osservato come potrebbe, in astratto, apparire legittimo ritenere che la nuova disposizione di cui al comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p. abbia natura di lex specialis rispetto all'art. 156 c.p.p., con conseguente applicabilità della medesima anche nell'ipotesi in cui l'imputato impugnante sia detenuto.

Tuttavia, si è rilevato, a tale conclusione sarebbe consentito pervenire se la riforma operata con il D.Lgs. n. 150 del 2022 si fosse limitata all'introduzione del predetto comma 1-ter; gli ulteriori interventi novellatori, concernenti la disciplina delle notificazioni, conducono, invece, ad una soluzione opposta.

In primo luogo, l'art. 157-ter comma 3, c.p.p., riguardante le notificazioni degli atti introduttivi dei giudizi agli imputati non detenuti, stabilisce che "In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater.".

Ciò posto, ha rilevato la Corte, se la disposizione di cui all'art. 581 comma 1-ter c.p.p., rispetto al sistema generale delle notificazioni delineato dagli artt. 156 e seguenti c.p.p., avesse natura di lex specialis universalmente applicabile, la predetta disposizione di cui all'art. 157-ter comma 3, sarebbe inutile, in quanto priva di portata precettiva; tuttavia, tale conclusione interpetativa è, come noto, non consentita.

In secondo luogo, è necessario considerare che la disposizione di cui all'art. 157-ter comma 3 c.p.p. non è stata riproposta anche in riferimento alle notificazioni all'imputato detenuto (l'art. 156 c.p.p. non è stato, infatti, analogamente modificato); da ciò consegue che, in caso di impugnazione proposta dall'imputato detenuto o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti non va eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p..

Sulla base di tale ricostruzione, si è quindi osservato, il nuovo sistema delle notificazioni all'imputato detenuto risulta, nel suo complesso, del tutto coerente: la predetta conclusione consente, infatti, di ritenere, altresì, non meramente descrittivi due interventi novellatori ulteriori aventi ad oggetto l'art. 156, comma 1 c.p.p., ove ora si stabilisce che "Le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di una copia alla persona".

L'inserimento dell'avverbio "sempre" in riferimento a tutte le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, significa, infatti, che la disposizione ha portata generale ed inderogabile; assunto che trova conferma ulteriore nella salvezza di "quanto previsto dall'art. 156, comma 1.", a sua volta espressamente inserita all'interno del testo novellato dell'art. 164 c.p.p.. Inoltre, il combinato disposto degli artt. 157-ter, comma 3, e 581, comma 1-ter c.p.p. conduce alla conclusione che quest'ultima disposizione opera unicamente nei confronti degli imputati non detenuti.

Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Cassazione ha pertanto annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Messina per l'ulteriore corso, affermando il seguente principio di diritto:

"La nuova disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (introdotta dall'art. 33, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 150 del 2023, ed in vigore per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato D.Lgs. n.) - che richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto d'impugnazione, della dichiarazione od elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio - non opera anche nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto".

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* L'art. 164 c.p.p., nella sua precedente formulazione, rubricato "Durata del domicilio dichiarato o eletto", prevedeva che: "La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli artt. 156 e 613 comma 2".