Visualizzazione post con etichetta Esecuzione penale. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta Esecuzione penale. Mostra tutti i post

martedì 9 marzo 2021

Tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori: la proposta di legge in corso di esame presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.

Prosegue presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati l'esame della Proposta di Legge n. 2298, recante: "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale ed alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori".

Alla convocazione del 10 marzo 2021 avverrà l'audizione dei rappresentanti delle Associazioni "La gabbianella e altri animali" e "A Roma, Insieme - Leda Colombini, nonché dei Presidenti delle Camere Penali di Livorno, Avv. Aurora Matteucci, e di Salerno, Avv. Luigi Gargiulo.

Queste le modifiche normative proposte dal testo all'esame della Commissione.

1) (Art. 275 comma 4 c.p.p.):

L'attuale testo dell'art. 275 comma 4 c.p.p. prevede che non possa essere disposta né mantenuta la custodia cautelare in carcere nei confronti della donna incinta o della madre di prole di età non superiore ai sei anni con lei convivente - ovvero nei confronti del padre, nell'ipotesi in cui la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole. Tale divieto si accompagna, tuttavia, ad una clausola di salvezza, che consente di applicare tale misura cautelare qualora sussistano esigenze cautelari "di eccezionale rilevanza".

La proposta di legge prevede la soppressione di tale clausola di salvezza, introducendo, di fatto, un divieto assoluto di applicazione o mantenimento della misura carceraria nei confronti dei soggetti sopra menzionati.

2) (Art. 285 bis c.p.p.):

Naturale conseguenza della modifica del comma 4 dell'art. 275 c.p.p. è rappresentata da quella da apportare all'art. 285 bis c.p.p.. In esso si prevede attualmente che, proprio nell'ipotesi di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere di cui all'art. 275 comma 4 c.p.p., quando la persona da sottoporre alla misura sia una di quelle menzionate al punto precedente, il giudice possa disporre la custodia presso un istituto a custodia attenuata per detenute madri, ove le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, previste dall'art. 275 comma 4 c.p.p., lo consentano.

La proposta di legge prevede di confinare la collocazione presso tali istituti ad ipotesi eccezionali, sulla base del rilievo per cui i c.d. ICAM hanno finora mantenuto, per loro stessa natura, "una connotazione tipicamente detentiva, con evidenti conseguenze lesive per i minori in essi ospitati". La scelta della collocazione presso gli ICAM dovrà quindi essere adottata nella sola ipotesi di sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza: pertanto, il presupposto che attualmente consente l'applicazione della misura carceraria diverrebbe, invece, l'unica condizione legittimante la collocazione dei soggetti in questione presso gli ICAM.

3) (Art. 293 c.p.p.):

La terza modifica normativa del codice di rito ha per oggetto l'art. 293 c.p.p., concernente gli adempimenti esecutivi della misura della custodia cautelare. La proposta di legge prevede l'inserimento in tale disposizione dei commi 1 quater ed 1 quinquies, volti ad evitare l'ingresso in carcere, anche se per poco tempo, di donne con figli minori di sei anni. 

Il comma 1 quater prevede, pertanto, che qualora l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza rilevi, nel corso dell'esecuzione, la sussistenza di una delle ipotesi contemplate dall'art. 275 comma 4 c.p.p., dia atto di tale circostanza nel verbale, trasmettendo il medesimo al giudice prima dell'ingresso in carcere dell'arrestato. Il giudice, ricevuto il verbale, può così disporre che la misura cautelare sia sostituita con altra meno grave o che sia eseguita con modalità meno gravose.

4) (Artt. 146 e 147 c.p.):

Il fine di tutelare le detenute madri è perseguito anche tramite l'estensione dell'area di applicazione dell'istituto del rinvio - obbligatorio e facoltativo - dell'esecuzione della pena. L'ipotesi di rinvio obbligatorio, oggi consentita, oltre che nei confronti di donna incinta, anche relativamente alla madre di infante di età inferiore ad anni uno, sarebbe infatti estesa alle madri di prole di età inferiore ad anni tre. Mediante, inoltre, l'inserimento di un ulteriore comma, si intende consentire l'esecuzione inframuraria della pena anche nei confronti di tali donne nella sola ipotesi di sussistenza di un concreto - e "rilevante" - pericolo di commissione di delitti (non ulteriormente specificati): in tal caso, infatti, il tribunale di sorveglianza può stabilire che la pena sia eseguita in una casa famiglia protetta ovvero in un istituto di custodia attenuata per detenute madri.

La modifica dell'art. 146 c.p. comporta quale necessaria conseguenza la riforma della successiva disposizione, concernente il rinvio facoltativo della pena, oggi consentito, nella materia de qua, nelle ipotesi di esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale nei confronti di madre di prole di età inferiore a tre anni. Tale soglia di età sarebbe innalzata a sei anni. Anche in tale ipotesi, l'inserimento di un comma analogo a quello già inserito nell'art. 146 c.p., consentirebbe l'esecuzione in una casa famiglia protetta o in un istituto di custodia attenuata per detenute madri nel caso di rilevante e concreto pericolo di commissione di delitti.

5) (Art. 656 c.p.p.):

L'ultima modifica della disciplina codicistica riguarda la fase esecutiva delle pene detentive. La proposta di legge prevede l'inserimento, nell'art. 656 c.p.p., di un comma 4 quinquies, ancora al fine di impedire l'accesso al carcere dei soggetti interessati dalla riforma. Tale disposizione prevede infatti che, qualora nel corso dell'applicazione dell'ordine che dispone la carcerazione emergano circostanze di fatto che potrebbero determinare il differimento obbligatorio dell'ordine di esecuzione ex art. 146 c.p., il pubblico ministero debba di ciò informare immediatamente il magistrato di sorveglianza. Quest'ultimo, accertata la ricorrenza dei relativi presupposti, procederà, ai fini del rinvio dell'esecuzione della pena, nelle forme di cui all'art. 684 comma 2 c.p.p.: qualora vi sia fondato motivo per ritenere che sussistano i presupposti perché il Tribunale disponga il rinvio di tale esecuzione, il magistrato di sorveglianza potrà ordinare il differimento della medesima, con provvisoria efficacia del provvedimento sino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato dovrà trasmettere immediatamente gli atti.

Infine, la proposta di legge è completata dalla modifica degli artt. 4 e 5 della l. 62/11, la quale costituì, dieci anni or sono, la precedente riforma della materia della tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori. 

Nel confermare la previsione della stipula, da parte del Ministero della Giustizia, di convenzioni con gli enti locali volte ad individuare le strutture idonee ad essere utilizzate come case famiglia protette, si prevede che agli oneri derivanti dalla realizzazione di tali strutture si provveda a valere sulle disponibilità della cassa delle ammende.

Infine, si prevede che i comuni ove sono presenti case famiglia protette adottino i necessari interventi al fine del reinserimento sociale delle donne una volta espiata la pena detentiva, avvalendosi, a tal fine, dei propri servizi sociali. 

sabato 25 agosto 2018

Ludopatia e riconoscimento della disciplina del reato continuato in sede esecutiva: la Corte di Cassazione ribadisce la non assimilabilità di tale patologia allo stato di tossicodipendenza.

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 866, pronunciata all'udienza del 20 aprile 2017 (deposito motivazioni in data 11 gennaio 2018), ha preso in esame, in tema di esecuzione penale, la questione relativa all'applicabilità alla ludopatia della disciplina di cui all'art. 671 c.p.p.; tale disposizione, avente ad oggetto, come noto, l'applicazione in sede esecutiva della disciplina del concorso formale di reati e del reato continuato, prevede infatti, nel primo comma, ultimo periodo, che tra gli elementi che incidono sull'applicazione della disciplina del reato continuato, vi è anche la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza. Da qui, la questione se si possa tenere conto, a tal fine, anche dello stato di ludopatia.

Il giudizio di legittimità ha tratto origine dal ricorso proposto da un condannato avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, con la quale era stata rigettata un'istanza volta ad ottenere l'applicazione della disciplina del reato continuato in relazione a due sentenze emesse dallo stesso Tribunale a distanza di un anno l'una dall'altra.
Il Tribunale aveva osservato, in primo luogo, come, pur essendo state tali violazioni commesse in un arco di tempo ristretto, pari a due mesi, e pur trattandosi in entrambi i casi di delitti contro il patrimonio, esse si differenziavano tra di loro sia sotto il profilo delle modalità realizzative sia sotto quello della tipologia di beni sottratti: la prima fattispecie consisteva infatti  in una rapina di denaro e buoni pasto in un supermercato, commessa con l'uso di un'arma da taglio, la seconda in un tentato furto di uva commesso in campagna.
In secondo luogo, la necessità, in capo all'istante, di procurarsi denaro per pagare i debiti di gioco, contratti a causa di un documentato stato di ludopatia, poteva, secondo il giudice dell'esecuzione, rappresentare tutt'al più il movente che aveva determinato entrambi i delitti, ma non un indice dell'unicità del disegno criminoso, inteso quale rappresentazione, già al momento della realizzazione del primo reato, degli elementi essenziali dell'illecito che si sarebbe successivamente commesso. La scelta, infatti, di pagare i debiti di gioco con i proventi dei reati non poteva implicare una predeterminazione, nelle loro linee essenziali, dei reati poi commessi.

Secondo il ricorrente, invece, la circostanza che i reati fossero stati commessi in un breve arco di tempo, con la motivazione di pagare i debiti contratti a causa dello stato di ludopatia, doveva essere apprezzata come indice della sussistenza del vincolo della continuazione, applicando analogicamente il disposto dell'art. 671 c.p.p., che prevede la possibilità di tenere conto a tal fine dello stato di tossicodipendenza.
Inoltre, il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto, secondo il ricorrente, tenere conto di altri indici valutati dalla giurisprudenza ai fini dell'applicazione della disciplina in discorso, quali  la distanza cronologica tra i fatti, le modalità delle condotte e la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo.

La Suprema Corte ha giudicato tale motivo di ricorso come manifestamente infondato.
I giudici di legittimità hanno infatti osservato come non sia possibile applicare la predetta disciplina di cui all'art. 671 primo comma ultimo periodo c.p.p. sulla base di un'asserita analogia tra lo stato patologico di documentata ludopatia e quello di tossicodipendenza, previsto da tale norma.
Al riguardo, la Corte ha ribadito un principio di diritto già affermato negli ultimi anni dalla giurisprudenza di legittimità: "Anche se il D.L. 158/2012, art. 5, coordinato con la legge di conversione 189/2012, ha introdotto un programma di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dalla Organizzazione mondiale della sanità (G.A.P.)", la ludopatia, pur potendo avere in comune con la tossicodipendenza la dipendenza dal gioco d'azzardo, non diversamente peraltro da altre situazioni che creano dipendenza come il tabagismo, l'alcolismo e la cleptomania, affonda le proprie radici in aspetti della psiche del soggetto e non presenta, al momento attuale, quegli aspetti di danno, che l'esperienza ha dimostrato essere alla base dei comportamenti devianti cui, nell'ambito della discrezionalità legislativa, la modifica normativa sopra indicata ha inteso porre un rimedio", pervenendosi al rilievo conclusivo che "in definitiva, l'estensione dei livelli di assistenza alle persone affette da ludopatia non ne ha comportato l'assimilazione alla tossicodipendenza, né consente, per la differenza che si riscontra tra le situazioni di base, il ricorso all'analogia" (Sez. 1, n. 18162 del 16/12/2015, dep. 2016, Bruno, n.m.).

Dunque, il giudice dell'esecuzione ha fatto, secondo la Corte, buon governo di tale principio di diritto, riaffermando la non assimilabilità, ai fini del riconoscimento in sede esecutiva della disciplina della continuazione, dello stato di alcoldipendenza o di altri stati patologici, come appunto la ludopatia, a quello di tossicodipendenza, in ragione della peculiarità di tale ultima patologia. 
Inoltre, la Corte ha condiviso la tesi del giudice dell'esecuzione per cui la necessità di procurarsi denaro per pagare i debiti di gioco, pur potendo rappresentare il movente degli illeciti commessi, non è idonea a dimostrare la riconducibilità dei medesimi ad un unico disegno, posto alla base di un unitario programma criminoso. Semmai, tale motivazione può dimostrare la propensione criminosa del condannato, le sue scelte di vita ispirate ad una sistematica consumazione di illeciti (non predeterminati, tuttavia, nelle loro linee essenziali), al fine di reperire denaro.
Infine, la Corte non ha giudicato positivamente neppure gli altri presunti indicatori dell'esistenza di un unico disegno criminoso menzionati dal ricorrente, essendo essi già stati considerati e disattesi dal giudice dell'esecuzione con idonea motivazione: i giudici di legittimità hanno quindi considerato tale motivo come di merito e volto ad ottenere una diversa lettura ed interpretazione di elementi di fatto già valutati in precedenza nell'ordinanza impugnata.

Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile dalla Corte di Cassazione.