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mercoledì 28 luglio 2021

Diffamazione in rete: l'amministratore di un sito internet non è responsabile ai sensi dell'art. 57 c.p., salvo che risultino elementi che denotino la sua compartecipazione all'attività diffamatoria.

La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 7220, pronunciata all'udienza del 12 gennaio 2021 (deposito motivazioni in data 24 febbraio 2021), ha preso in esame il tema concernente le condizioni al ricorrere delle quali l'amministratore di un sito internet possa essere riconosciuto responsabile per il delitto di diffamazione ai sensi dell'art. 57 c.p..


  • Il fatto

Un'imputata proponeva ricorso avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Milano ne aveva confermato la penale responsabilità per il delitto di diffamazione aggravata ex art. 595 commi 2 e 3 c.p., per aver diffuso, su un sito internet di cui ella era titolare, nonché sugli altri siti che avevano ripreso l'articolo, affermazioni offensive della reputazione di un appartenente alla Polizia di Stato.

In tale articolo si qualificava il medesimo come "criminale in divisa" e "mela marcia", in relazione a fatti per i quali egli era stato imputato del delitto di lesioni consumate ai danni di alcuni tifosi del Brescia calcio, in occasione di una partita del 2003, venendo, tuttavia, in seguito, assolto nel giudizio penale svoltosi nei suoi confronti.


  • La pronuncia della Corte
I giudici di legittimità hanno richiamato le più importanti pronunce della Corte in materia di responsabilità del titolare di un blog pubblicato sulla rete.

A tal riguardo, un ormai consolidato principio di diritto afferma come l'amministratore di un sito internet non risponda del delitto di diffamazione, ai sensi dell'art. 57 c.p., poiché tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche, non estendendosi ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero, quali forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook, ecc.. 

Tale esonero da responsabilità conosce tuttavia un'eccezione, in riferimento all'ipotesi in cui l'amministratore del sito abbia compartecipato all'attività diffamatoria (Sez. 5, n. 16751 del 19/02/2018).

Inoltre, la giurisprudenza ha riconosciuto la responsabilità del "blogger" a titolo di diffamazione aggravata, ex art. 595 comma 3 c.p., - con riferimento, dunque, all'offesa arrecata "con qualsiasi altro mezzo di pubblicità" - nell'ipotesi in cui, venuto a conoscenza di scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi, non provveda tempestivamente alla loro rimozione. I giudici della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, hanno infatti affermato, nella sentenza Amodeo, n. 12546 dell'8 novembre 2018, come tale condotta equivalga "alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione", e consenta "l'ulteriore diffusione dei commenti diffamatori".

Con tale pronuncia, dunque, il Collegio, ha confermato l'inapplicabilità dell'art. 57 c.p. ai gestori di siti internet diversi dalle testate giornalistiche telematiche, rilevando altresì - oltre alla tassatività dei soggetti indicati da tale norma, ossia il direttore o il vice direttore - il diverso momento in cui interviene il controllo dei contenuti, individuabile nella fase anteriore alla pubblicazione dei medesimi, nel caso della carta stampata e delle testate telematiche, ed in quella successiva all'inserimento, con riferimento, invece, a blog, social o altri mezzi di comunicazione su internet. 

Tuttavia, la Corte ha osservato come possa sussistere il concorso del titolare del sito (o, similarmente, di altro mezzo di comunicazione su internet) ove siano state pubblicate le affermazioni diffamatorie, ma solamente nell'ipotesi in cui sia provato, in capo all'amministratore, il "consapevole e volontario concorso nella diffusione stessa". 

Nel caso di specie, la Corte ha confermato la responsabilità dell'imputata, intestataria del sito, a titolo di concorso nella diffusione del pezzo, avendo i giudici di merito  individuato elementi comprovanti la condivisione, da parte della medesima, dello scritto diffamatorio. 

Ella, innanzitutto, aveva pubblicato i contenuti  elaborati da altri utenti, e li aveva successivamente mantenuti, mostrando così di condividerne la paternità e concorrendo, pertanto, nella diffamazione.

Inoltre, la donna aveva partecipato alla raccolta delle informazioni necessaria per redigere l'articolo, apparteneva al collettivo politico da cui il medesimo era stato concepito, e ne aveva persino rivendicato il contenuto in dibattimento, affermando di condividerlo interamente. 

Alla luce di tali circostanze, la Corte ha pertanto disatteso le doglianze dell'imputata, relative alla presunta applicazione, da parte dei giudici del merito, dell'ipotesi prevista dall'art. 40 comma 2 c.p.: la penale responsabilità della medesima è stata infatti affermata non a titolo di omesso controllo, ma sulla base del riconoscimento di un fattivo concorso nel fatto di diffamazione.

giovedì 15 luglio 2021

Querela per diffamazione tramite Facebook: da quando decorre il termine per la proposizione?

La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 22787, pronunciata all'udienza del 30 aprile 2021 (deposito motivazioni in data 9 giugno 2021), ha preso in esame il tema concernente l'individuazione del dies a quo da cui decorre il termine per proporre querela, in relazione al delitto di diffamazione posto in essere tramite social network.


  • Il fatto.
Un'imputata proponeva ricorso avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Milano ne aveva confermato la penale responsabilità per il reato di diffamazione aggravata dall'uso del social network Facebook.
Alla donna era stato contestato di aver offeso la reputazione delle figlie e dell'ex moglie del compagno, pubblicando sulla bacheca del proprio profilo Facebook un messaggio in cui accusava quest'ultime di occultare eredità e di dichiararsi disoccupate, al fine di percepire indebitamente un assegno divorzile, rubando, in tal modo, al padre ed ex marito. 

Tramite uno dei propri motivi di ricorso, l'imputata lamentava la sussistenza di un vizio di motivazione e di un travisamento della prova in relazione alla ritenuta tempestività della querela.
Ella rilevava come la persona offesa avesse riferito di aver visto il post oggetto di incriminazione molto tempo dopo la sua pubblicazione, avvenuta in data 2 febbraio 2014, proponendo querela soltanto il successivo 14 giugno.  

La valutazione della tempestività della querela, secondo quanto sosteneva l'imputata, era stata, tuttavia, indebitamente effettuata sulla sola base delle dichiarazioni della persona offesa costituita parte civile. 
In realtà, la Corte territoriale era incorsa nel travisamento della prova, non conoscendo correttamente il funzionamento del social network Facebook.

Da un lato, infatti, la circostanza, affermata dalla persona offesa, per cui il proprio profilo Facebook fosse stato "bloccato" dall'imputata non solo non era stata dimostrata, ma risultava smentita dal funzionamento stesso del social network: se, infatti, un utente blocca l'accesso ad un soggetto, quest'ultimo non ha la possibilità né di visionare i post del primo né, tantomeno, di poter rispondere ai medesimi. 

Inoltre, il funzionamento di tale social network - sosteneva ancora l'imputata - è tale per cui la visione dei post avviene in maniera pressoché contestuale alla loro pubblicazione: i post redatti e pubblicati dagli utenti vengono, infatti, immediatamente pubblicati sulla pagina principale di accesso alla piattaforma, e quindi visionati - sostanzialmente in presa diretta - dagli utenti amici; la circostanza, pertanto, per cui il post scritto dall'imputata fosse stato letto dalla persona offesa mesi dopo la sua pubblicazione era da considerarsi del tutto inverosimile. 


  • La decisione.
La Corte ha accolto il ricorso, censurando la carenza motivazionale della sentenza impugnata proprio sul punto concernente la tempestività della querela, relativamente al quale i giudici di merito si erano limitati a qualificare come meramente congetturali le argomentazioni proposte dall'imputata. 

I giudici di legittimità hanno quindi richiamato quanto già affermato da un consolidato orientamento giurisprudenziale con riguardo al tema della diffamazione posta in essere tramite Internet. In tale fattispecie, occorre, in primo luogo, considerare, con riferimento al momento consumativo, che:

"la diffamazione, avente natura di reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa e, dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano immesse sul "web", nel momento in cui il collegamento sia attivato";

l'interessato, dal canto suo, "ha normalmente notizia della immissione in internet del messaggio offensivo o accedendo direttamente in rete o mediante altri soggetti che, in tal modo, ne siano venuti a conoscenza".

Con riferimento, in particolare, al momento in cui la persona offesa prende conoscenza del contenuto diffamatorio:

"ne deriva, se non la assoluta contestualità tra immissione in rete e cognizione del diffamato, almeno una prossimità temporale di essi, sempre che l'interessato non dia dimostrazione del contrario" (Cass. Pen, Sez. 5, n. 23624 del 27/04/2012, Ayroldi).

Negli anni successivi a tale pronuncia, la giurisprudenza della Suprema Corte ha fatto proprio tale principio, ponendo l'accento, in particolare, sulla necessità che la persona offesa fornisca prova contraria rispetto alla circostanza della cognizione, da parte sua, del contenuto diffamatorio, immesso in rete, in un momento contestuale - o immediatamente successivo - a quello in cui tale contenuto è stato caricato su internet:

"in tema di diffamazione tramite "internet", ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine per proporre querela, occorre fare riferimento, in assenza di prova contraria da parte della persona offesa, ad una data contestuale o temporalmente prossima a quella in cui la frase o l'immagine lesiva sono immesse sul "web", atteso che l'interessato, normalmente, ha notizia del fatto commesso mediante la "rete" accedendo alla stessa direttamente o attraverso altri soggetti i quali in tal modo ne siano venuti a conoscenza" (Cass. Pen., Sez. 5, n. 38099 del 29/05/2015, Cavalli) 

Nel caso di specie, la Corte ha rilevato come il post ritenuto diffamatorio fosse stato pubblicato, come anticipato, nel febbraio 2014, mentre la querela era stata proposta soltanto nel giugno dello stesso anno. 
I giudici di legittimità hanno quindi osservato come sia mancata un'attendibile dimostrazione, da parte della querelante, dell'effettiva conoscenza del post in epoca molto successiva a quella della pubblicazione. 
Facendo proprie le osservazioni dell'imputata, gli Ermellini hanno affermato come debba tenersi conto, a tal fine, delle modalità di funzionamento del social network Facebook, sia con riguardo all'immediata lettura dei messaggi pubblicati dagli utenti, sia con riferimento all'impossibilità di leggere post pubblicati da utenti bloccati o che non siano amici. 

I giudici della Quinta Sezione Penale della Suprema Corte, annullando con rinvio la sentenza impugnata, hanno dunque ritenuto di ribadire il principio di diritto per cui:

"Ai fini della individuazione del "dies a quo" per la decorrenza del termine per proporre querela, occorre fare riferimento ad una data contestuale o temporalmente prossima a quella in cui la frase o l'immagine lesiva sono immesse sul web".

mercoledì 27 febbraio 2019

L'amministratore di un sito internet non è responsabile ai sensi dell'art. 57 c.p., poiché tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche, comprese quelle telematiche, e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero.

Con la Sentenza n. 1275, pronunciata all'udienza del 23 ottobre 2018 (deposito motivazioni in data 11 gennaio 2019), la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha preso in esame il tema della possibile sussistenza di una responsabilità penale in capo all'amministratore di un sito internet e/o al direttore di una testata giornalistica telematica ai sensi dell'art. 57 c.p., con conseguente estensione a tali soggetti della disciplina prevista per il direttore ed il vice-direttore responsabile di una testata giornalistica cartacea.

Il giudizio di legittimità ha tratto origine dal ricorso presentato da un imputato, direttore responsabile di una testata telematica, avverso la Sentenza con cui la Corte d'Appello di Roma aveva riformato la pronuncia di condanna, emessa nei suoi confronti dal Tribunale della medesima città, per i reati di cui agli artt. 57, 595 comma 3 c.p. e 13 l. 47/1948, dichiarando non doversi procedere nei confronti dell'appellante essendo i reati estinti per intervenuta prescrizione. La sentenza di condanna era invece stata confermata agli effetti civili.

Con uno dei motivi di ricorso, l'imputato lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'inapplicabilità dell'art. 57 c.p. ad un direttore di testata telematica.

La Suprema Corte, esaminando tale motivo di ricorso, ha ritenuto di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale più recente riguardo tale questione di diritto. I giudici di legittimità hanno infatti osservato come la stessa Quinta Sezione Penale abbia di recente affermato, con la sentenza n. 16751 del 2018 come, in tema di diffamazione, "l'amministratore di un sito internet non sia responsabile ai sensi dell'art. 57 c.p., in quanto tale norma è applicabile alle sole testate giornalistiche telematiche e non anche ai diversi mezzi informatici di manifestazione del pensiero (forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list, facebook)".

In precedenza, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la nota Sentenza n. 31022/2015, avevano affermato (pronunciandosi in tema di sequestro) il principio in base al quale la testata giornalistica telematica risulta invece "funzionalmente assimilabile a quella tradizionale in formato cartaceo e rientra, dunque, nella nozione di "stampa" di cui alla L. 8 febbraio 1948, n. 47, art. 1."
Tuttavia - si è affermato - l'interpretazione evolutiva, nonché costituzionalmente orientata - del concetto di "stampa" non può condurre a ricomprendere in esso tutti i nuovi mezzi, informatici e telematici, di manifestazione del pensiero come forum, blog, newsletter, newsgroup, mailing list o pagine facebook, a prescindere dalle caratteristiche specifiche di ciascuno di essi. La qualità di "stampa" deve invece essere riconosciuta in tutti quei casi che, attese le caratteristiche strutturali e finalistiche degli stessi, sono riconducibili a tale nozione intesa nel senso più ampio.
Secondo la Corte, la tesi seguita da altro e diverso orientamento giurisprudenziale, il quale, nei primi anni del decennio, ha affermato l'inapplicabilità dell'art. 57 c.p. anche al direttore di un giornale telematico, determina una violazione del principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.: tale tesi, infatti, implica un irragionevole trattamento differenziato dell'informazione giornalistica cartacea rispetto a quella diffusa sulla rete internet.
Come infatti affermato anche dalla Sezioni Unite della Suprema Corte, un quotidiano od un periodico telematico sono strutturati come un vero e proprio giornale tradizionale, avendo una loro organizzazione redazionale ed un direttore responsabile, i quali spesso coincidono con quelli della testata cartacea. E' dunque possibile rilevare una connotazione del giornale telematico "funzionalmente coincidente con quella del giornale tradizionale"; lo stesso non può invece essere affermato in relazione ad un sito web, ove chiunque ha la possibilità di inserire contenuti.
Sulla base di tali rilievi, è dunque doveroso - secondo la Corte - affermare come il giornale telematico debba soggiacere alla medesima disciplina prevista per quello cartaceo.

Dal canto suo, la risalente disciplina della stampa di cui alla l. 47/48 definisce il concetto di stampa nella sua accezione tecnica di "riproduzione tipografica o comunque ottenuta con mezzi meccanici o fisico-chimici".
Al termine "stampa" deve, tuttavia, essere riconosciuto anche un significato figurato: esso indica infatti, secondo le Sezioni Unite, "i giornali in ogni loro forma divulgativa e che sono strumento elettivo dell'informazione e lo erano soprattutto all'epoca in cui entrarono in vigore la Carta Fondamentale e la richiamata L. n. 47 del 1948, quando cioè gli altri mass media, in particolare la televisione e i siti di informazione on line, non erano operativi". 
Il concetto di stampa in senso figurato indica dunque il prodotto editoriale che presenta i requisiti ontologico e teleologico propri di un giornale. Per quanto concerne il primo, la struttura di un giornale è costituita dalla testata, ossia l'elemento che lo identifica, nonché dalla regolare periodicità delle pubblicazioni; quanto al secondo, la finalità del prodotto editoriale è rappresentata dalla raccolta, dal commento e dall'analisi critica di notizie legate all'attualità e dirette al pubblico, cosicché esso possa apprenderle e assumere consapevolezza, formandosi liberamente la propria opinione al riguardo.
In realtà - come già rilevato dalle Sezioni Unite - la stessa legge n. 47 del 1948 non ignorava totalmente tale concetto di stampa: essa evoca infatti in primo luogo il requisito della destinazione alla pubblicazione e, dunque, alla diffusione dell'informazione e, inoltre, detta la disciplina per giornali e periodici di altro genere, prevedendo le indicazioni obbligatorie che in essi devono comparire nonché i requisiti richiesti per ricoprire il ruolo di direttore responsabile, ed ancora l'obbligo di registrazione e di rettifica.
Dunque, il significato del termine "stampa" di cui all'art. 1 della l. 47/48 era sì strettamente legato alle tecnologie dell'epoca, ma ciò non deve impedire di adottare un'interpretazione estensiva di tale termine, anche alla luce dei notevoli progressi tecnologici nel frattempo intercorsi nel settore, pur senza oltrepassare il "campo di significanza del segno linguistico utilizzato" ed in coerenza con il dettato costituzionale.

Al riguardo, le Sezioni Unite avevano già osservato: "In realtà, lo scopo informativo è il vero elemento caratterizzante l'attività giornalistica e un giornale può ritenersi tale se ha i requisiti, strutturale e finalistico, di cui si è detto sopra, anche se la tecnica di diffusione al pubblico sia diversa dalla riproduzione tipografica o ottenuta con mezzi meccanici o fisico-chimici. Ma anche a prescindere da tali considerazioni, è il caso di aggiungere che non è certamente dirimente la tesi, secondo cui il giornale telematico non rispecchierebbe le due condizioni ritenute essenziali ai fini della sussistenza del prodotto stampa come definito dalla L. n. 47 del 1948, vale a dire un'attività di riproduzione e la destinazione alla pubblicazione. L'informazione professionale, pertanto, può essere espressa non solo attraverso lo scritto (giornale cartaceo), ma anche attraverso la parola unita eventualmente all'immagine (telegiornale, giornale radio) o altro mezzo di diffusione, qual è internet (giornale telematico); e tutte queste forme espressive, ove dotate dei requisiti richiesti, non possono essere sottratte alle garanzie e alle responsabilità previste dalla normativa sulla stampa".

Pertanto, secondo il Collegio, la conclusione cui si aderisce è conseguenza di una mera deduzione interpretativa di carattere evolutivo, non analogica; essa si fonda sull'applicazione di un criterio storico-sistematico coerente con il dettato costituzionale di cui all'art. 21 Cost., cogliendo, in sintonia con l'evoluzione socio-culturale e tecnologica in materia, il senso autentico della L. n. 47 del 1948.
Il concetto di stampa tradizionale, di tipo "gutenberghiano" deve quindi ritenersi ormai "superato", essendo necessaria un'interpretazione dello stesso in linea con l'evoluzione, specialmente  tecnologica, dei mezzi di informazione telematica.

Sulla base di tali motivazioni, la Corte ha dunque ritenuto infondata tale doglianza e ha rigettato il ricorso proposto dall'imputato.