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venerdì 26 giugno 2020

Responsabilità amministrativa dell'ente e particolare tenuità del fatto: la causa di esclusione della punibilità applicata all'imputato non si estende alla persona giuridica per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio.

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 1420, pronunciata all'udienza del 10 luglio 2019 (deposito motivazioni in data 15 gennaio 2020), ha preso in esame la questione relativa all'applicabilità all'ente della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p., nell'ambito dei procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità amministrativa della persona giuridica, ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Il giudizio di legittimità è stato introdotto dal ricorso presentato dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trento avverso la sentenza con cui il Tribunale locale aveva assolto per particolare tenuità del fatto una società dall'illecito amministrativo di cui all'art. 25 undecies D. Lgs. 231/01, in relazione al reato di cui all'art. 256 D. Lgs. 152/06. Il giudice aveva infatti ritenuto che la società (cui era stato contestato di aver posto in essere, per mezzo del proprio legale rappresentante, che aveva agito nell'interesse dell'ente, un'attività di recupero di rifiuti speciali) avesse cagionato, mediante tale illecito, un'offesa di particolare tenuità, alla luce del vantaggio molto limitato ottenuto dall'ente, della successiva riparazione dal medesimo posta in essere e del comportamento non abituale.

Il Procuratore Generale contestava, mediante il proprio ricorso, tale decisione, affermando come la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. sia applicabile solamente ai reati, e non anche agli illeciti amministrativi, posti in essere dagli enti e fondanti la loro responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01. Secondo il Procuratore, il proscioglimento dell'imputato ex art. 131 bis c.p. deve considerarsi assolutamente irrilevante nei confronti dell'ente: la commissione del reato rappresenta infatti un presupposto sufficiente per l'affermazione della responsabilità dell'ente, nel cui interesse il reato è stato posto in essere o che dal reato stesso abbia tratto vantaggio, a prescindere dall'eventuale applicazione della causa di non punibilità nei confronti dell'imputato.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dal Procuratore Generale, affermando come, in effetti, la causa di esclusione della punibilità in discorso non possa essere applicata alla responsabilità amministrativa degli enti per i fatti commessi nel loro interesse o a loro vantaggio dai dirigenti o da altri soggetti sottoposti alla direzione di quest'ultimi. I giudici di legittimità hanno posto alla base di tale affermazione le seguenti considerazioni:

1) la differenza esistente tra la responsabilità penale e quella amministrativa dell'ente: quest'ultima infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale che risale alle Sezioni Unite Espenhahn del 2014 (n. 38343), rappresenta un "tertium genus" di responsabilità, che riunisce in sé i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, costituendo "un sistema di responsabilità compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza";

2) dalla differenza intercorrente tra le due forme di responsabilità discende il carattere di autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica, autrice del reato presupposto: tale assunto è espresso dall'art. 8 D. Lgs. 231/01, rubricato "autonomia della responsabilità dell'ente", a mente del quale, proprio in virtù di tale autonomia, "la responsabilità dell'ente sussiste anche quando l'autore del reato non è stato identificato o non è imputabile" ovvero quando "il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia"; detto in altri termini (cfr. V Sez., 38363/18): "la colpa di organizzazione fonda una colpevolezza autonoma dell'ente, distinta anche se connessa rispetto a quella della persona fisica";

3) la responsabilità amministrativa prevista, per colpa di organizzazione, dal D. Lgs. 231/01 è addebitata direttamente all'ente, e la commissione di un reato da parte della persona fisica ne è un presupposto, non "l'intera sua concretizzazione";

4) la descritta autonomia tra le due responsabilità conduce ad escludere che l'applicazione all'autore del reato presupposto della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. impedisca di applicare all'ente la sanzione amministrativa: il giudice deve infatti, comunque, procedere all'autonomo accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente nel cui interesse o vantaggio è stato commesso il reato (come già affermato dalla sentenza n. 9072/17 della Terza Sezione Penale).

Sulla base di tali considerazioni, i giudici di legittimità hanno quindi concluso che la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è applicabile alla responsabilità amministrativa dell'ente. Tale responsabilità si caratterizza, infatti, per essere "espressamente ed univocamente riferita alla realizzazione di un reato": la punibilità di quest'ultimo è pertanto esclusa per la particolare tenuità dell'offesa e per la non abitualità del comportamento del soggetto agente. Tale esclusione, tuttavia, non può estendersi alla persona giuridica, la cui punibilità è diretta a sanzionare la colpa di organizzazione della medesima, trovando nel reato commesso dalla persona fisica un mero presupposto.
La Corte ha, infine, respinto l'argomentazione, utilizzata dal Tribunale, relativa all'estensione dell'applicabilità dell'art. 131 bis c.p. alla responsabilità dell'ente, per mancanza di un'espressa previsione, al riguardo, da parte dell'art. 8 D. Lgs. 231/01, concernente le ipotesi di esenzione da responsabilità della persona giuridica. Tale mancanza non può infatti essere colmata in tal modo, stante anche la posteriorità della disposizione contenuta nel codice penale, ove è stata inserita dal D. Lgs. 28/15.

La Sentenza del Tribunale di Trento è stata pertanto annullata con rinvio dalla Suprema Corte.

martedì 25 febbraio 2020

Sicurezza sul lavoro e responsabilità amministrativa da reato dell'ente: la Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sui criteri di imputazione oggettiva dell'ente nell'ipotesi di commissione di reati colposi in violazione della normativa antinfortunistica.

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 49775, pronunciata all'udienza del 27 novembre 2019 (deposito motivazioni in data 9 dicembre 2019), ha preso in esame, in tema di responsabilità amministrativa da reato degli enti, la questione relativa ai criteri di imputazione oggettiva dell'ente, ex art. 5 D. Lgs. 231/01, nell'ipotesi di commissione di reati colposi di evento in violazione della normativa antinfortunistica.

Il giudizio di legittimità è stato introdotto dal ricorso presentato da una società avverso la Sentenza con cui la Corte d'Appello di Trieste aveva confermato la pronuncia del Tribunale di Gorizia, con la quale si era ritenuta la medesima società responsabile in relazione al delitto di lesioni personali colpose commesso con violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 25 septies comma 3 D. Lgs. 231/01.

L'infortunio oggetto del processo era occorso ad un lavoratore, autotrasportatore dipendente di altra ditta. Egli aveva condotto il proprio autocarro all'interno di un impianto gestito dalla società ricorrente, al fine di effettuare un carico di conglomerato bituminoso destinato ad un'altra impresa. Il lavoratore, mentre era intento alla bagnatura del cassone dell'autocarro, al fine di impedire che il conglomerato bituminoso aderisse al fondo del cassone, era stato investito da una "bennata" di conglomerato bituminoso, riportando gravissime ustioni su varie parti del corpo.

Al delegato per la sicurezza all'interno della società ricorrente era stato contestato di aver omesso di fornire alle ditte degli autotrasportatori idonee informazioni sui rischi specifici dell'ambiente di lavoro e, in particolare, sulle modalità di effettuazione del carico; in particolare, era stato rilevato come la procedura per l'effettuazione del carico mediante benna, invece che accostando gli autocarri al silos - da considerarsi scorretta - era tuttavia talvolta osservata presso la società ricorrente.
A quest'ultima era stato quindi contestato il predetto illecito amministrativo, in quanto aveva agito in assenza di un modello di organizzazione per la prevenzione di delitti del genere di quello commesso; ciò al fine di conseguire un vantaggio rappresentato da una più rapida immissione nel circuito produttivo del materiale bituminoso ed evitare di porre in essere un procedimento più costoso.

Con uno dei motivi di ricorso, la società lamentava violazione di legge, in relazione all'art. 5 comma 2 D. Lgs. 231/01, nel quale si afferma che la responsabilità da illecito amministrativo dell'ente si riferisce a reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente medesimo, e da parte di soggetti in posizione apicale o sottoposti alla direzione od alla vigilanza di quest'ultimi. La società ricorrente sosteneva come nella sentenza impugnata non vi fosse alcuna motivazione circa la sussistenza di tali requisiti, ma si facesse esclusivamente riferimento a dichiarazioni testimoniali in base alle quali non risultava che il caricamento mediante pala costituisse una modalità nota, servendo la pala meccanica per riempire il silos e non gli autocarri. Al contrario - sosteneva la ricorrente - l'iniziativa di effettuare il carico mediante pala meccanica era stata del tutto estemporanea.

La Corte di Cassazione ha ritenuto di accogliere tale motivo di ricorso proposto dalla società, osservando come nella sentenza impugnata non vi sia stata alcuna argomentazione con riguardo all'interesse o al vantaggio perseguito dalla società mediante la condotta criminosa. Rinviando invece, in maniera sommaria, alla sentenza di primo grado, la Corte d'Appello si era limitata ad operare un breve accenno ad un non meglio precisato "risparmio sui tempi di lavoro e sulle spese di smaltimento del bitume non conforme all'ordine".
I giudici di legittimità hanno quindi preso in esame i criteri di imputazione oggettiva costituiti dall'interesse e dal vantaggio, menzionati dall'art. 5 D. Lgs. 231/01. Ribadendo quanto affermato, riguardo a questo tema, dall'importante sentenza n. 38363/18 della stessa Quarta Sezione della Suprema Corte, essi hanno affermato come tali criteri debbano essere entrambi riferiti "alla condotta del soggetto agente e non all'evento"; essi, inoltre, ricorrono, rispettivamente, il primo "quando l'autore del reato abbia violato la normativa cautelare con il consapevole intento di conseguire un risparmio di spesa per l'ente, indipendentemente dal suo effettivo raggiungimento"; il secondo, invece, ricorre "qualora l'autore del reato abbia violato sistematicamente le norme antinfortunistiche, ricavandone oggettivamente un qualche vantaggio per l'ente, sotto forma di risparmio di spesa o di massimizzazione della produzione, indipendentemente dalla volontà di ottenere il vantaggio stesso".

La Corte ha quindi rilevato come, nel caso di specie, non siano stati osservati nè l'uno nè l'altro criterio di imputazione, non essendo stata inoltre fornita dai giudici di merito adeguata motivazione circa la contestata violazione sistematica di norme antinfortunistiche, con specifico riferimento al presunto instaurarsi presso la società ricorrente della prassi contra legem nelle modalità di carico del conglomerato bituminoso.
Il Collegio ha quindi accolto tale motivo di ricorso proposto dalla società, annullando con rinvio la Sentenza della Corte d'Appello di Trieste.