mercoledì 15 agosto 2018

Termine per comparire e citazione per il giudizio d'appello nel rito abbreviato: la Sesta Sezione aderisce all'orientamento giurisprudenziale maggioritario.

La Sesta Sezione della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 7425, pronunciata all'udienza dell'11 gennaio 2018 (deposito motivazioni in data 15 febbraio 2018), ha preso in esame il tema relativo all'entità del termine a comparire nel giudizio d'appello celebrato nelle forme del procedimento camerale.
La pronuncia ha preso altresì atto dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale sul punto, aderendo all'orientamento maggioritario espresso in seno alla giurisprudenza di legittimità.

Nella fattispecie in esame, l'imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano lo aveva condannato, in esito a giudizio abbreviato, per il delitto di cui agli artt. 81, 110 c.p. e 73 comma 5 D.P.R. 309/1990.

Egli lamentava come la Corte d'Appello non avesse accolto l'eccezione relativa alla mancata concessione, nel decreto di citazione per il giudizio, di un termine a comparire non inferiore a venti giorni, come previsto in generale per il giudizio d'appello dall'art. 601 comma 3 c.p.p.; tale termine dovrebbe, infatti, essere applicato anche ai casi di decisione dell'appello in camera di consiglio, come nell'ipotesi di impugnazione di sentenze emesse all'esito del giudizio abbreviato di primo grado, ex art. 443 comma 4 c.p.p.. Al contrario, la Corte d'Appello aveva ritenuto sufficiente il minor termine di dieci giorni previsto dalla disciplina concernente il procedimento in camera di consiglio ex art. 127 comma 1 c.p.p..
Pertanto l'imputato chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata ed in subordine la rimessione della questione alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, alla luce del contrasto giurisprudenziale esistente in materia.

La Suprema Corte ha, in effetti, rilevato l'esistenza di un contrasto giurisprudenziale circa tale questione.

Secondo un primo orientamento, maggioritario in giurisprudenza, l'art. 601 c.p.p. sarebbe da considerarsi disposizione di carattere generale, con la conseguenza che il termine dilatorio previsto dall'art. 601 comma 3 c.p.p. andrebbe applicato anche al procedimento camerale previsto dall'art. 599 c.p.p.. Non sarebbe infatti sufficiente, secondo tale orientamento, a rendere applicabile a tale fattispecie il più breve termine di dieci giorni di cui all'art. 127 comma 1 c.p.p., il richiamo operato dall'art. 599 comma 1 c.p.p. alle forme previste da tale disposizione ("…la corte provvede in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 127."). L'art. 601 c.p.p., d'altra parte, sarebbe da considerarsi norma onnicomprensiva in ordine agli atti preliminari al giudizio e speciale rispetto a quella di cui all'art. 127 comma 1 c.p.p..

Secondo un diverso orientamento (cui ha aderito con la Sent. n. 44413/2015 la stessa Sesta Sezione della Suprema Corte), invece, nel giudizio d'appello in camera di consiglio andrebbe applicato il termine di comparizione di cui all'art. 127 comma 1 c.p.p., dal momento che la camera di consiglio è riservata ai giudizi d'appello che non coinvolgono complesse questioni di fatto o di diritto.

La Suprema Corte, con la Sentenza in esame, aderisce al primo orientamento giurisprudenziale, maggioritario, menzionato.

I giudici di legittimità hanno infatti osservato come l'art. 601 comma 3 c.p.p. sia norma di carattere generale, attesa la sua collocazione tra le norme concernenti la disciplina in generale dell'appello, e alla luce del suo contenuto, che disciplina lo svolgimento del giudizio d'appello sia per il dibattimento sia per le forme camerali. Dunque, tale carattere della norma in discorso comporta la sua applicabilità anche nella fattispecie di citazione in appello nel caso di celebrazione del giudizio abbreviato.

Inoltre, l'art. 601 c.p.p., nel suo secondo comma, prevede che "quando si procede in camera di consiglio a norma dell'art. 599, ne è fatta menzione nel decreto di citazione". Da ciò deriva, dunque, che la successiva indicazione, nel comma 3 della disposizione, del termine a comparire non inferiore a venti giorni va intesa come riferita ad entrambe le forme procedimentali del giudizio d'appello, dal momento che l'art. 601 c.p.p. ha ad oggetto la citazione per il giudizio d'appello in generale, anche dunque nell'ipotesi in cui tale giudizio sia celebrato nelle forme camerali.

L'art. 127 c.p.p., invece, prevede uno schema generale di procedimento in camera di consiglio, applicabile solo ove non derogato da disposizioni speciali. Per quanto invece concerne il predetto rinvio operato dall'art. 599 comma 1 c.p.p. all'art. 127 c.p.p., esso ha ad oggetto solo la disciplina prevista per l'udienza camerale e non implica invece, secondo la Corte, "la ricezione completa del modello procedimentale descritto in tale norma, ivi compresa la indicazione del termine a comparire"

La Corte ha pertanto riconosciuto la nullità eccepita dall'imputato: tale nullità, non consistendo in un'omessa citazione dell'imputato, è da considerarsi a regime intermedio, e dunque sanata se non eccepita entro il termine previsto dall'art. 180 c.p.p..
Ai sensi dell'art. 185 c.p.p., la sentenza impugnata è stata pertanto annullata, con la conseguente trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Milano per il nuovo giudizio.