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venerdì 14 luglio 2023

Limiti del sindacato del giudice d'appello e regola di giudizio applicabile, in presenza della parte civile, nell'ipotesi di gravame nel merito proposto da un imputato in ordine ad un reato prescritto. Il contrasto tra SS.UU. Tettamanti e Corte Cost. 182/2021: rimessa una questione alle Sezioni Unite.

 La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con l'Ordinanza n. 30386, pronunciata all'udienza dell'8 giugno 2023 (deposito motivazioni in data 12 luglio 2023) ha rimesso alle Sezioni Unite la decisione in ordine alla seguente questione: quali siano i limiti del sindacato del giudice d'appello e la regola di giudizio applicabile, allorquando sia presente la parte civile, a fronte del gravame nel merito proposto da un imputato che non rinunci alla prescrizione e di un reato che, all'atto della decisione da assumere, si presenti ormai prescritto.

Il fatto. 

Le parti civili proponevano ricorso avverso la Sentenza con cui la Corte d'Appello di Catania aveva riformato la pronuncia del Tribunale di Siracusa, innanzi al quale un imputato era stato chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 589 c.p.. I giudici etnei, premesso che alla data della propria pronuncia il reato risultava prescritto, in considerazione della presenza delle parti civili, avevano valutato i fatti nel merito, ed avevano ritenuto che, contrariamente a quanto affermato dal giudice di primo grado, l'istruttoria dibattimentale non avesse consegnato la prova della penale responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Pertanto, avevano assolto l'imputato dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste, con revoca delle statuizioni in favore delle parti civili.

Tramite uno dei propri motivi di ricorso, le parti civili lamentavano la violazione degli artt. 125 comma 3, 129 comma 2 e 578 c.p.p., essendo stata pronunciata sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste in luogo della declaratoria della intervenuta prescrizione. La Corte territoriale, infatti, pur avendo dato atto dell'intervenuta prescrizione del reato, aveva affermato di dover procedere comunque alla valutazione del fatto nel merito, a fronte della costituzione di parte civile nel processo, ed aveva, di conseguenza, assolto l'imputato per insussistenza del fatto, atteso il mancato raggiungimento della prova di colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio. 

In tal modo, la Corte etnea sembrava aver preso spunto dall'indirizzo giurisprudenziale dato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 35490/2009, Tettamanti, secondo cui nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., il giudice di appello - intervenuta una causa estintiva del reato - sia chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova. Nel caso di specie, inoltre, la Corte territoriale aveva effettuato una sommaria ricostruzione del fatto, valutato secondo la regola di giudizio penalistica dell'oltre ogni ragionevole dubbio e non già ancorando la valutazione al principio civilistico del "più probabile che non". Tale indirizzo giurisprudenziale, tuttavia, dovrebbe oggi, a seguito della sentenza della Corte costituzionale del 7-30 luglio 2021, n. 182, essere conformato all'interpretazione costituzionalmente orientata data dalla stessa.

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La questione sollevata innanzi alla Corte Costituzionale aveva riguardato la legittimità dell'art. 578 c.p.p. alla luce del diritto convenzionale, ed in particolar modo dell'art. 6 Cedu, a fronte della possibile violazione, da parte della previsione codicistica, del "diritto alla presunzione di innocenza, garantito dalla norma convenzionale (come interpretata nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo) e da quelle dell'ordinamento dell'Unione Europea assunte a parametri interposti, in quanto imporrebbe al giudice dell'impugnazione di formulare, sia pure in via incidentale ed al solo fine di provvedere sulla domanda risarcitoria, un nuovo giudizio sulla responsabilità penale dell'imputato, sebbene questa sia stata esclusa in ragione della declaratoria di estinzione del reato".

La Consulta era giunta alla sentenza interpretativa di rigetto dando la seguente interpretazione dell'art. 578 c.p.p.: 

"In conclusione, il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere - in applicazione della disposizione censurata - sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto". Ciò, in quanto: "Con riguardo al ‘fatto - come storicamente considerato nell'imputazione penale - il giudice dell'impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all'imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un ‘danno ingiusto secondo l'art. 2043 c.c., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno".

Ciò posto, le parti civili sostenevano come la Corte territoriale avrebbe, dunque, dovuto dichiarare la prescrizione del reato ex art. 129, comma 1, c.p.p. e, a fronte dell'impossibilità di recuperare opinabili valutazioni fondate sul ragionevole dubbio in ambito penale, avrebbe dovuto valutare la condotta dell'imputato sotto il mero profilo della responsabilità civile ex artt. 2043, 2054 e 2059 c.c.. 

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Le Sezioni Unite Tettamanti e la successiva giurisprudenza delle sezioni semplici.

La Corte di Cassazione ha rilevato, in primis, come il tema giuridico devoluto dal ricorso delle parti civili sia quello, come premesso, dei limiti del sindacato del giudice di appello e della regola di giudizio applicabile allorquando siano presenti le parti civili, a fronte del gravame nel merito proposto da un imputato che non rinunci alla prescrizione e di un reato che, all'atto della decisione da assumere, si presenti ormai prescritto.

I giudici di legittimità hanno osservato come la sentenza impugnata sia stata pronunciata nel solco dell'insegnamento della pronuncia delle Sezioni Unite n. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti e di tutta la giurisprudenza delle sezioni semplici degli anni successivi conforme a quella decisione. Le Sezioni Unite avevano enunciato il seguente principio di diritto: 

"Allorquando, ai sensi dell'art. 578 c.p.p., il giudice di appello - intervenuta una causa estintiva del reato - è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili per la presenza della parte civile, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova". 

La pronuncia aveva, dunque, accordato al giudice di appello il potere di pronunciare una sentenza di assoluzione dell'imputato, all'esito di una valutazione del compendio probatorio, secondo la regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, pur essendo ormai chiamato ad accertare soltanto la fondatezza della domanda di risarcimento del danno

La successiva giurisprudenza delle sezioni semplici, si è quindi rilevato, si è mossa nel solco delle Sezioni Unite: in più occasioni si è infatti ribadito che, all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, salvo che, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, oppure ritenga infondata nel merito l'impugnazione del P.M. proposta avverso una sentenza di assoluzione in primo grado ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p..

La Suprema Corte ha, quindi, ricordato come le Sezioni Unite Tettamanti avessero, tra l'altro, affermato che la pronuncia assolutoria a norma dell'art. 129, comma 2, c.p.p. è consentita al giudice solo quando emergano dagli atti, in modo assolutamente non contestabile, delle circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell'imputato o la sua rilevanza penale, in modo tale che la valutazione che il giudice deve compiere al riguardo sia incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento. Si era precisato, in quella pronuncia, che il controllo demandato al giudice deve appartenere più al concetto di "constatazione", ossia di percezione "ictu oculi", che a quello di "apprezzamento". L'evidenza richiesta dal menzionato art. 129 comma 2, c.p.p., presuppone, infatti, la manifestazione di una verità processuale talmente chiara ed obiettiva da rendere superflua ogni dimostrazione oltre la correlazione ad un accertamento immediato, concretizzandosi pertanto un quid pluris rispetto a quanto la legge richiede per l'assoluzione ampia. In assenza di parte civile, dunque, la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione soltanto nel caso in cui sia rilevabile, con una mera attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza, e non anche nel caso di mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze. 

Qualora l'imputato intenda, invece, ottenere una valutazione più approfondita delle sue ragioni, che vada oltre l'evidenza della sua innocenza o della sua non colpevolezza, dovrà rinunciare alla prescrizione.

Tuttavia, si era osservato, in un tale sistema, le ragioni di economia processuale vengono meno in presenza della parte civile, in quanto, in tal caso, il giudice penale, pur in presenza di un reato prescritto, è comunque chiamato a valutare i motivi d'impugnazione proposti dall'imputato compiutamente, non potendosi dare conferma alla condanna al risarcimento del danno in ragione della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129, comma 2 c.p.p.. Di conseguenza - si è rilevato - in tal caso, nel sistema delineato dalle Sezioni Unite, l'imputato, pur non rinunciando alla prescrizione, ha maggiori margini per vedersi assolto nel merito, qualora la prova a suo carico, in sede di scrutinio per la valutazione della conferma o meno delle statuizioni civili a suo carico, si sia rivelata contraddittoria o insufficiente e tale da non superare la soglia del ragionevole dubbio.

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Il possibile contrasto tra le Sezioni Unite Tettamanti e la Sentenza n. 182/2021 della Corte Costituzionale.

Tanto premesso, la Suprema Corte ha osservato come, in effetti, tale modus operandi possa porsi in contrasto con la pronuncia della Corte costituzionale n. 182 del 7/7/2021.

La Consulta, con tale pronuncia, aveva affrontato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 578 c.p.p., a fronte del possibile contrasto con l'art. 117 comma 1 Cost., in relazione all'art. 6 paragrafo 2 CEDU, nonché con lo stesso art. 117 comma 1 e con l'art. 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva UE 2016/343 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, e all'art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (CDFUE), proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 e adottata a Strasburgo il 12 dicembre 2007.

In tale occasione, i giudici rimettenti avevano sollevato il sospetto che tale disposizione - "nella parte in cui stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli effetti civili" - violasse il diritto alla presunzione di innocenza, garantito dalla norma convenzionale - come interpretata dalla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo - e da quelle dell'ordinamento dell'Unione Europea assunte a parametri interposti. Essa, infatti, imporrebbe al giudice dell'impugnazione di formulare, sia pure in via incidentale ed al solo fine di provvedere sulla domanda risarcitoria, un nuovo giudizio sulla responsabilità penale dell'imputato, sebbene questa sia stata esclusa in ragione della declaratoria di estinzione del reato. 

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, anche nell'applicazione dell'art. 578 c.p.p. non potrebbe prescindersi dalla formulazione di un implicito giudizio di colpevolezza, al fine di confermare la condanna risarcitoria. Ma, in tal modo, la disposizione censurata poteva ledere, secondo tale tesi, il principio di presunzione di innocenza garantito all'imputato dalla norma convenzionale e da quelle Europee, tutte assunte a parametri interposti; la prima, infatti, come interpretata dalla Corte EDU, escluderebbe la possibilità che in un procedimento successivo a quello penale, conclusosi con un risultato diverso da una condanna, possano essere emessi provvedimenti che presuppongono un giudizio di colpevolezza della persona in ordine al reato precedentemente contestatole; le seconde, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, imporrebbero agli Stati membri di garantire che le decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza non presentino una persona come colpevole finchè la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. 

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I giudici delle leggi avevano, tuttavia, ritenuto non fondata tale questione proposta, esprimendo, tramite una sentenza interpretativa di rigetto, una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 578 c.p.p..

La Corte costituzionale aveva premesso che l'art. 578 c.p.p. "mira a soddisfare un'esigenza di tutela della parte civile; quella che, quando il processo penale ha superato il primo grado ed è nella fase dell'impugnazione, una risposta di giustizia sia assicurata, in quella stessa sede, alle pretese risarcitorie o restitutorie della parte civile anche quando non possa più esserci un accertamento della responsabilità penale dell'imputato ove questa risulti riconosciuta in una sentenza di condanna, impugnata e destinata ad essere riformata o annullata per essere, nelle more, estinto il reato per prescrizione".

I giudici delle leggi, quindi, dopo avere illustrato la portata e il significato del diritto alla presunzione di innocenza nell'ordinamento convenzionale e in quello Europeo, avevano rilevato che: "occorre ora verificare se il giudice dell'appello penale, che, in applicazione della disposizione censurata, è chiamato a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili dopo aver dichiarato l'estinzione del reato, debba effettivamente procedere ad una rivalutazione complessiva della responsabilità penale dell'imputato, nonostante l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione e il proscioglimento dall'accusa penale". La risposta fornita dalla Consulta era stata che: "In realtà (...) si ha che, nella situazione processuale di cui alla disposizione censurata, che vede il reato essere estinto per prescrizione e quindi l'imputato prosciolto dall'accusa, il giudice non è affatto chiamato a formulare, sia pure incidenter tantum, un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili".

Successivamente, si era aggiunto che: "Anzitutto, un tale giudizio non è richiesto dal tenore testuale della disposizione censurata (art. 578 c.p.p.) che, a differenza di quella immediatamente successiva (art. 578-bis c.p.p.), non prevede il "previo accertamento della responsabilità dell'imputato". Ed ancora, la Corte aveva affermato: "Inoltre tale esegesi - a ben vedere non trova ostacolo nella giurisprudenza di legittimità che il giudice rimettente richiama a fondamento delle sue censure di illegittimità costituzionale con riferimento sia ai rapporti tra l'immediata declaratoria delle cause di non punibilità e l'assoluzione per insufficienza o contraddittorietà della prova (artt. 129 e 530, comma 2, c.p.p.), sia all'individuazione del giudice competente per il giudizio di rinvio in seguito a cassazione delle statuizioni civili (art. 622 c.p.p.), sia all'impugnabilità con revisione (art. 630, comma 1, lettera c, c.p.p.) della sentenza del giudice di appello di conferma della condanna risarcitoria in seguito a proscioglimento dell'imputato per prescrizione del reato. Da una parte il principio di diritto (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 maggio-15 settembre 2009, n. 35490) - secondo cui, in deroga alla regola generale, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, quando, in sede di appello, sopravvenuta l'estinzione del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili - presuppone, per un verso, il carattere "pieno" o "integrale" della cognizione del giudice dell'impugnazione penale (il quale non può limitarsi a confermare o riformare immotivatamente le statuizioni civili emesse in primo grado, ma deve esaminare compiutamente i motivi di gravame sottopostigli, avuto riguardo al compendio probatorio e dandone poi conto in motivazione); per altro verso, non presuppone (né implica) che il giudice, nel conoscere della domanda civile, debba altresì formulare, esplicitamente o meno, un giudizio sulla colpevolezza dell'imputato e debba effettuare un accertamento, principale o incidentale, sulla sua responsabilità penale, ben potendo contenere l'apprezzamento richiestogli entro i confini della responsabilità civile".

La Suprema Corte ha quindi rilevato come il punto nodale della pronuncia costituzionale, che permise ai giudici delle leggi di ritenere l'art. 578 c.p.p. costituzionalmente legittimo consista nell'interpretazione dello stesso nel senso che: "Il giudice dell'impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, non è chiamato a verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, in cui si iscrive il fatto di reato di volta in volta contestato; egli deve invece accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell'illecito aquiliano (art. 2043 c.c.). Con riguardo al ‘fatto, come storicamente considerato nell'imputazione penale, il giudice dell'impugnazione è chiamato a valutarne gli effetti giuridici, chiedendosi, non già se esso presenti gli elementi costitutivi della condotta criminosa tipica (commissiva od omissiva) contestata all'imputato come reato, contestualmente dichiarato estinto per prescrizione, ma piuttosto se quella condotta sia stata idonea a provocare un ‘danno ingiusto secondo l'art. 2043 c.c., e cioè se, nei suoi effetti sfavorevoli al danneggiato, essa si sia tradotta nella lesione di una situazione giuridica soggettiva civilmente sanzionabile con il risarcimento del danno. Nel contesto di tale cognizione rilevano sia l'evento lesivo della situazione soggettiva di cui è titolare la persona danneggiata, sia le conseguenze risarcibili della lesione, che possono essere di natura sia patrimoniale che non patrimoniale".

Ancora, la Corte Costituzionale aveva affermato: "La natura civilistica dell'accertamento richiesto dalla disposizione censurata al giudice penale dell'impugnazione, differenziato dall'(ormai precluso) accertamento della responsabilità penale quanto alle pretese risarcitorie e restitutorie della parte civile, emerge riguardo sia al nesso causale, sia all'elemento soggettivo dell'illecito. Il giudice, in particolare, non accerta la causalità penalistica che lega la condotta (azione od omissione) all'evento in base alla regola dell'"alto grado di probabilità logica" (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 10 luglio-11 settembre 2002, n. 30328). Per l'illecito civile vale, invece, il criterio del ‘più probabile che non' o della ‘probabilità prevalente che consente di ritenere adeguatamente dimostrata (e dunque processualmente provata) una determinata ipotesi fattuale se essa, avuto riguardo ai complessivi risultati delle prove dichiarative e documentali, appare più probabile di ogni altra ipotesi e in particolare dell'ipotesi contraria (in tal senso è la giurisprudenza a partire da Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 11 gennaio 2008, n. 576, n. 581, n. 582 e n. 584)". 

I giudici delle leggi avevano, infine, osservato che: "L'autonomia dell'accertamento dell'illecito civile non è revocata in dubbio dalla circostanza che esso si svolga dinanzi al giudice penale e sia condotto applicando le regole processuali e probatorie del processo penale (art. 573 c.p.p.). L'applicazione dello statuto della prova penale è pieno e concerne sia i mezzi di prova (sarà così ammissibile e utilizzabile, ad esempio, la testimonianza della persona offesa che nel processo civile sarebbe interdetta dall'art. 246 c.p.c.), sia le modalità di assunzione della prova (le prove costituende saranno così assunte per cross examination ex art. 499 c.p.p. e non per interrogatorio diretto del giudice), le quali ricalcheranno pedissequamente quelle da osservare nell'accertamento della responsabilità penale: ove ne ricorrano i presupposti, dunque, il giudice dell'appello penale, rilevata l'estinzione del reato, potrà - o talora dovrà (Corte di cassazione, sezioni unite penali, sentenza 28 gennaio- 4 giugno 2021, n. 22065) - procedere alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale al fine di decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili (art. 603, comma 3-bis, c.p.p.)".

Ciò posto, la Consulta aveva concluso che: "Il giudice dell'impugnazione penale (giudice di appello o Corte di cassazione), spogliatosi della cognizione sulla responsabilità penale dell'imputato in seguito alla declaratoria di estinzione del reato per sopravvenuta prescrizione (o per sopravvenuta amnistia), deve provvedere - in applicazione della disposizione censurata - sull'impugnazione ai soli effetti civili, confermando, riformando o annullando la condanna già emessa nel grado precedente, sulla base di un accertamento che impinge unicamente sugli elementi costitutivi dell'illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell'imputato per il reato estinto".

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La stessa sentenza costituzionale, ha rilevato la Corte di Cassazione, al pari dei giudici rimettenti, si era posta il problema della compatibilità con quanto affermato dalle SS.UU. TettamantiTale verifica, tuttavia, in ragione del quesito di costituzionalità proposto, era stata effettuata esclusivamente nell'ottica di accertare se il meccanismo decisionale di cui all'art. 578 c.p.p. consentisse, in presenza di un reato prescritto, allorquando il giudice è chiamato ad operare un vaglio dei profili di responsabilità civile, di far persistere nel processo una valutazione di responsabilità penale. Tale quesito aveva trovato risposta negativa, in virtù dell'interpretazione costituzionale data alla norma.

I giudici di legittimità hanno, nondimeno, osservato come sia rimasto in ombra il tema concernente la compressione dello spazio per l'assoluzione dell'imputato, pur in assenza dell'evidenza della prova dell'innocenza di cui all'art. 129, comma 2, c.p.p., a fronte di un compendio probatorio che non consenta di superare il limite del ragionevole dubbio.

La sentenza costituzionale n. 182/2021 impone, infatti, al giudice, in casi come quello di specie, di rapportarsi ad una fattispecie di illecito che non coincide più con quella di reato, e impone l'uso della regola di giudizio civilistica del più probabile che non in luogo di quella dell'oltre ogni ragionevole dubbio; laddove la permanente centralità dell'ente reato e la persistente vincolatività della regola di giudizio formulata dall'art. 533 c.p.p. - pur nella delibazione in chiave civilistica sono le premesse della soluzione interpretativa delineata dalla sentenza Tettamanti (cfr. Sez. 4, n. 11193 del 10/02/2015, per la quale "l'azione civile che viene esercitata nel processo penale è quella per il risarcimento del danno patrimoniale o non, cagionato dal reato, ai sensi dell'art. 185 c.p. e 74 cod. proc. pen; con la conseguenza che nella sede civile, coinvolta per effetto della presente pronunzia, la natura della domanda non muta. Si dovrà cioè valutare incidentalmente l'esistenza di un fatto di reato in tutte le sue componenti obiettive e subiettive, alla luce delle norme che regolano la responsabilità penale".

In altri termini, si è osservato, l'interpretazione costituzionalmente orientata della Corte costituzionale certamente garantisce l'imputato rispetto alla possibilità che, in sede di valutazione della responsabilità civile, vengano rappresentati enti giuridici (il reato) e giudizi (di reità) che contrastano con la presunzione di innocenza, rinvigorita dalla dichiarazione di estinzione del reato. Tuttavia, al contempo, essa pare interdire la possibilità dell'assoluzione nel merito in luogo della declaratoria di prescrizione

D'altro canto, hanno affermato i giudici di legittimità, il riferimento operato dalla Corte costituzionale ad una "declaratoria di estinzione del reato" per sopravvenuta prescrizione emessa dal giudice dell'impugnazione penale non pare in grado di sostenere che l'interpretazione data all'art. 578 c.p.p. trovi applicazione solo nel caso in cui risulti esclusa la possibilità di un'assoluzione nel merito. In tal caso, dovrebbe, infatti, intendersi come se, dapprima, dovesse essere condotta l'indagine secondo le direttive delle Sez. Un. Tettamanti - con quella pienezza ed integralità della cognizione del giudice dell'impugnazione alla quale fa riferimento la sentenza n. 182/2021 - e successivamente, ove esclusa la possibilità di assoluzione nel merito, dovesse farsi applicazione di quelle dettate dalla Corte costituzionale. Nella costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, infatti, "l'accertamento dell'estinzione del reato per prescrizione non prevede una cesura tra esso e la successiva delibazione della domanda civile; detto altrimenti, non vi è alcuna declaratoria di estinzione del reato che anticipi le statuizioni sugli interessi civili. Anzi, è proprio su questo presupposto - della mancanza di una formale declaratoria di estinzione - che, dopo aver incidentalmente rilevato il completo decorso dei termini di prescrizione del reato, il giudice dell'impugnazione, ormai impegnato nella verifica della fondatezza del ricorso ai fini civili, può ritornare sui propri passi e concludere formalizzando la sola pronuncia assolutoria. Si deve credere che, ove effettivamente implicata, la portata della innovazione avrebbe senz'altro indotto la Corte costituzionale ad esplicitare a chiare lettere il diverso percorso processuale conseguente all'interpretazione data all'art. 578 c.p.p.."

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Tanto premesso, la Corte di Cassazione ha ritenuto come, nell'ottica della sentenza n. 182/2021, il motivo di ricorso proposto dalle parti civili sia fondato. Il giudice di appello, infatti, trovatosi di fronte ad un reato prescritto, adottando la lezione della Corte Costituzionale, avrebbe dovuto:

1. ai fini penali, valutata l'insussistenza dell'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato, concludere per l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

2. ai fini civilistici, valutata la responsabilità dell'imputato in rapporto alla fattispecie dell'illecito aquiliano, applicata la regola di giudizio del più probabile che non, pronunciarsi unicamente sul diritto delle parti civili al risarcimento del danno.

All'inverso, si è osservato, il motivo risulterebbe infondato facendo applicazione del principio espresso dalle Sezioni Unite Tettamanti, essendosi la Corte distrettuale, nel caso di specie, attenuta ad esso.

La Corte di Cassazione, a fronte di tale riflessione in ordine al rapporto tra le pronunce del giudice delle leggi e quello di legittimità, ha, inoltre, rilevato come il thema decidendi imponga una riflessione circa il valore, vincolante o meno, delle sentenze interpretative di rigetto della Corte Costituzionale: pronunce con cui i giudici delle leggi, nel comporre il denunciato contrasto tra la norma di legge ordinaria e il contenuto delle norme costituzionali, indicano il percorso interpretativo idoneo ad evitare la demolizione della norma di legge ordinaria.

Sul punto, si è osservato come, sul tema del valore ermeneutico di tali pronunce, ancora recentemente si sia sottolineata (Sez. 1, n. 27696 del 1/04/2019, Immobiliare Peonia) l'insussistenza di ragioni per discostarsi dall'insegnamento offerto da Sez. U. n. 25 del 16/12/1998, dep. 1999, Alagni, circa il dovere del giudice comune di uniformare l'interpretazione di una decisione ai contenuti di una simile decisione del giudice delle leggi, salva l'emersione di validi motivi contrari di cui occorre fornire una puntuale e rafforzata spiegazione.

Tali motivi, hanno affermato i giudici di legittimità, non appaiono sussistenti nel caso di specie, ritenendo il Collegio che, per quanto interpretativa di rigetto, la sentenza n. 182/2021 della Consulta costituisca termine di riferimento non eludibile, atteso che "la soluzione rinvenuta appare comporre in un ragionevole equilibrio i diversi valori in gioco, ponendosi nella linea di tendenza anche normativa di una sempre più evidente distinzione tra azione penale e azione civile" (al riguardo, Sez. Un. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, nonché, si è evidenziato, l'impianto complessivo della stessa Riforma Cartabia); inoltre, la pronuncia delle Sez. Un. Tettamanti appare espressione di un diritto vivente, per il quale la presunzione di innocenza non è chiamata a svolgere, nell'ambito dei rapporti tra azione penale ed azione civile, il ruolo di principio ordinatore, e si inscrive in un contesto culturale che trasmette all'azione civile le regole del giudizio penale in cui è stata ospitata (sul punto, Sez. Un., n. 6141 del 25/10/2018, dep. 2019, Milanesi: "Non può dubitarsi che la decisione che accoglie l'azione civile esercitata nel processo penale costituisca una pronunzia di condanna che presuppone l'accertamento della colpevolezza dell'imputato per il fatto di reato, secondo quanto espressamente stabilito dagli artt. 538 e 539 c.p.p., e che, dunque, in presenza di siffatta situazione processuale, all'imputato debba essere riconosciuto lo status di soggetto "condannato", sia pure soltanto alle restituzioni ed al risarcimento del danno").

Pertanto, ha affermato la Suprema Corte, la decisione cui si dovrebbe pervenire nel caso di specie si contrapporrebbe al decisum di Sez. Un. Tettamanti, dovendone disapplicare il principio secondo cui all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, in caso di contraddittorietà o insufficienza della prova, prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di non punibilità, quando, in sede di appello, sopravvenuta una causa estintiva del reato, il giudice sia chiamato a valutare, per la presenza della parte civile, il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili.

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Ciò posto, si è inoltre rilevato come la L. 23 giugno 2017, n. 103 abbia dettato nuove regole in materia di rapporti tra sezioni unite e sezioni semplici, introducendo con il nuovo comma 1-bis dell'art. 618 c.p.p. un'ipotesi di rimessione "obbligatoria", che scatta ogni qual volta una delle sezioni semplici ritenga di non condividere il principio di diritto enunciato dalle sezioni unite. Tale norma, si è osservato, trova evidente applicazione anche nel caso di novum che dipenda da una sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale. A sostegno di tale tesi, si è sottolineato come deponga, in primo luogo, la lettera dell'art. 618 comma 1 bis, c.p.p. che non discrimina le ragioni su cui si fonda l'opposizione al precedente; in secondo luogo, si è affermato come debba essere considerata la diversa disciplina prevista dal comma 1 dell'art. 618 c.p.p., che per il caso di contrasto giurisprudenziale, in essere o potenziale, alimentato da pronunce delle sezioni semplici, definisce una ipotesi di rimessione discrezionale ("... può con ordinanza rimettere alle sezioni unite"). Inoltre, all'indomani della riforma apportata dalla L. n. 103 del 2017, anche la dottrina ha evidenziato che, a parte il meccanismo previsto dall'art. 610 c.p.p., accanto alla rimessione facoltativa è stata introdotta, con il comma 1-bis dell'art. 618, un'ipotesi di rimessione obbligatoria, il cui scopo è quello di rafforzare il ruolo assegnato alle sezioni unite nella funzione nomofilattica. Tale obbligatorietà della rimessione non trova eccezioni; piuttosto, si è rilevato, l'ampiezza dell'obbligo sembra dipendere dall'interpretazione della locuzione ‘principio di diritto enunciato, leggibile nella disposizione de qua.

Anche su tale punto, ha rilevato la Corte, si è già registrato un duplice orientamento.

Secondo un primo orientamento, più restrittivo, espresso da Sez. 1 n. 49744 del 7/12/2022, Petrillo, il vincolo riguarda esclusivamente l'oggetto del contrasto interpretativo rimesso e non si estende ai temi accessori o esterni (nella specie, la Corte ha ritenuto tema accessorio, rispetto alla questione devoluta e decisa dalle Sezioni Unite con sentenza n. 8545 del 19 dicembre 2019, avente ad oggetto la natura oggettiva o soggettiva della circostanza aggravante finalistica di cui all'art. 416-bis.1 c.p., quello del concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso).

Secondo altra pronuncia, invece, in tema di giudizio di legittimità, il principio di diritto affermato dalle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione è vincolante, ai sensi dell'art. 618 comma 1-bis, c.p.p., anche in relazione agli aspetti preliminari e conseguenziali ad esso, ancorché relativi a profili non specificamente devoluti ma che si rendano, tuttavia, necessari per meglio delimitare il significato e la portata applicativa del principio stesso che, in tal modo, riveste carattere unitario (Sez. 6, n. 23148 del 20/01/2021 Bozzini).

Ciò posto, la Corte ha rilevato come, nel caso di specie, non si sia posto il problema di aderire ad uno dei due orientamenti, in quanto il dissenso attiene esattamente al principio di diritto espresso dalle Sez. Un. Tettamanti.

Sulla base di tali motivazioni, la Corte ha pertanto rimesso alle Sezioni Unite la decisione del ricorso.

martedì 27 luglio 2021

È proponibile per la prima volta in appello la richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 53 l. 689/1981.

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 15293, pronunciata all'udienza dell'8 aprile 2021 (deposito motivazioni in data 22 aprile 2021), ha preso in esame la questione concernente la proponibilità, per la prima volta in sede di appello, della richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 53 l. 689/81.

I giudici di legittimità hanno dato risposta positiva a tale quesito, affermando come non esista nell'ordinamento alcuna norma che vieti di avanzare tale istanza solo in secondo grado, e richiamando, sul punto, una pronuncia emessa pochi anni fa dalla Quinta Sezione Penale della Suprema Corte (Sez. 5, n. 53750 del 21/09/2018).

In tale occasione, la Corte d'Appello di Torino aveva dichiarato inammissibile, per mancanza di specificità, l'impugnazione proposta avverso una sentenza di condanna per il reato di furto.

Tramite il proprio ricorso, l'imputato lamentava erronea applicazione della legge processuale, in relazione all'art. 591 c.p.p., e vizio di motivazione, per avere la Corte ritenuto inammissibile la richiesta di conversione della pena detentiva in quella pecuniaria, proposta ai sensi dell'art. 53 l. n. 689/81, e sostenendo proprio come nessuna norma processuale vietasse di presentare tale richiesta per la prima volta in appello.

La Corte fece propria l'argomentazione proposta dall'imputato, osservando, inoltre, come la proponibilità della richiesta di sanzione sostitutiva per la prima volta in appello fosse stata implicitamente riconosciuta dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la Sentenza Punzo n. 12872 del 2017

Le Sezioni Unite furono chiamate a pronunciarsi sulla questione se il giudice d'appello potesse applicare le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi nel caso in cui, pur essendo stato rimesso, con l'atto d'impugnazione, il punto relativo al trattamento sanzionatorio, non fosse stata tuttavia formulata nel medesimo alcuna specifica richiesta sul punto, né mai la questione sottoposta al giudice di primo grado o da questi affrontata. Il Supremo Consesso espresse, al riguardo, il seguente principio di diritto:

"Il giudice di appello non ha il potere di applicare d'ufficio le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi se nell'atto di appello non risulta formulata alcuna specifica e motivata richiesta con riguardo a tale punto della decisione, dal momento che l'ambito di tale potere è circoscritto alle ipotesi tassativamente indicate dall'art. 597 c.p.p., comma 5, che costituisce una eccezione alla regola generale del principio devolutivo dell'appello e che segna anche il limite del potere discrezionale del giudice di sostituire la pena detentiva previsto dalla L. n. 689 del 1981, art. 58".

Le Sezioni Unite, dunque, pur escludendo che potesse essere riconosciuto, in capo al giudice del gravame, in difetto di un'apposita istanza di parte, il potere di applicare le sanzioni sostitutive, riconobbero tuttavia, implicitamente, la proponibilità di tale questione, per la prima volta, tramite atto d'appello.

I giudici della Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, pertanto, sulla scia di quanto sostenuto, in primo luogo, dalle Sezioni Unite e, successivamente, dai colleghi della Quinta Sezione, hanno affermato il seguente principio di diritto:

"La richiesta di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria ex art. 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, può essere proposta per la prima volta anche in appello, in quanto non ricorre nessuna norma che vieta di avanzare tale istanza solo in secondo grado".

sabato 24 luglio 2021

È inappellabile da parte del pubblico ministero la sentenza di condanna alla pena dell'ammenda, anche nell'ipotesi di differente qualificazione giuridica da parte del giudice di primo grado.

La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 7042, pronunciata all'udienza del 12 gennaio 2021 (deposito motivazioni in data 23 febbraio 2021), ha preso in esame la questione concernente il mezzo di impugnazione esperibile, da parte del Pubblico Ministero, avverso la sentenza di condanna alla pena dell'ammenda, conseguente ad una diversa qualificazione giuridica del fatto operata dal giudice di primo grado.


  • Il fatto

Il Procuratore della Repubblica di L'Aquila proponeva appello avverso la sentenza con cui il Tribunale monocratico del capoluogo abruzzese aveva condannato tre imputati alla pena di euro 100,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 712 c.p., a seguito della riqualificazione della condotta, originariamente contestata quale delitto di ricettazione.

Il Pubblico ministero chiedeva alla Corte d'Appello di dichiarare la responsabilità degli imputati per il delitto di ricettazione, anche previa rinnovazione dell'istruzione dibattimentale.

I giudici d'appello trasmettevano, tuttavia, gli atti alla Corte di cassazione, ritenendo la sentenza inappellabile, avendo ad oggetto una condanna alla pena della sola ammenda.


  • La decisione 

La Corte ha, innanzitutto, richiamato il testo dell'art. 593 comma 3 c.p.p., il quale afferma che: 

"Sono in ogni caso inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda";

Tale disposizione, si è rilevato, non attribuisce rilievo all'ipotesi di un'eventuale modifica del titolo del reato, come avvenuto nel caso di specie.

I giudici di legittimità hanno quindi osservato come l'art. 593 c.p.p. sia stato modificato dal D.Lgs. 6 febbraio 2018, n. 11. Tale provvedimento - si spiega nella relazione illustrativa - è stato finalizzato a dare attuazione alla delega normativa contenuta nella L. 23 giugno 2017, n. 103, recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario", la quale, tramite l'art. 1, commi 82, 83 e 84 lett. f), g), h), i), l), e m), ha attribuito al Governo il compito di riformare la disciplina processuale dei giudizi di impugnazione. 

Nella medesima relazione illustrativa si è inoltre affermato che il Decreto:

"mira alla deflazione del carico giudiziario, mediante la semplificazione dei procedimenti di appello e di cassazione. In tale ottica, i principi di delega orientano alla modifica del procedimento davanti al giudice di pace, all'individuazione degli uffici del pubblico ministero legittimati a proporre appello, alla riduzione dei casi di appello e alla limitazione dell'appello incidentale al solo imputato".

Tanto premesso, la Corte ha evidenziato come la previsione della limitazione del potere di impugnazione del Pubblico ministero avverso le sentenze di condanna emesse a seguito di dibattimento si spieghi con l'invocata finalità di ridurre i casi di appello, come, peraltro, già previsto in relazione alle pronunce di condanna relative al giudizio abbreviato od al patteggiamento. 

Pertanto, il nuovo art. 593, comma 1 c.p.p. prevede che:

"Salvo quanto previsto dall'art. 443, comma 3, art. 448, comma 2, artt. 579 e 680, l'imputato può appellare contro le sentenze di condanna mentre il pubblico ministero può appellare contro le medesime sentenze solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato". 

Sempre secondo la relazione illustrativa, la riforma è dovuta, altresì, all'intento del legislatore delegante di circoscrivere il potere d'impugnazione nei limiti in cui possano dirsi soddisfatte le pretese delle parti, con riferimento all'esercizio dell'azione penale per il pubblico ministero ed al diritto di difesa per l'imputato. 

Con specifico riferimento alla parte pubblica, quindi, la domanda di riconoscimento della fondatezza della pretesa punitiva può ritenersi soddisfatta dall'emissione di una pronuncia di condanna.

Tale previsione è tuttavia accompagnata da alcune eccezioni, relativamente all'ipotesi in cui il giudice, con la sentenza di condanna, abbia effettuato una differente qualificazione giuridica del titolo di reato od escluso una circostanza aggravante ad effetto speciale o, ancora, stabilito una pena di specie diversa. In tali casi, infatti, la pretesa punitiva sottesa all'esercizio dell'azione penale ed alla formulazione dell'imputazione da parte del Pubblico ministero:

"ha ricevuto un ridimensionamento di tale portata dall'esito di primo grado da rendere giustificabile il mantenimento dell'appello e cioè di una nuova fase di merito che proceda anche ad una rivalutazione dei fatti, a seguito della proposizione di motivi specifici da parte del rappresentante dell'accusa nel rispetto dei canoni dettati dall'art. 581 c.p.p.".

Ancor più specifico è il caso, ricorrente nel caso di specie, in cui la riqualificazione giuridica della condotta operata dal giudice di primo grado comporti la condanna dell'imputato alla sola pena dell'ammenda. In tale ipotesi - ha rilevato la Corte - parrebbe sorgere una contraddizione tra quanto previsto dal comma 1 dell'art. 593 c.p.p., come riformato nel 2018, secondo il quale il pubblico ministero può appellare, come visto, contro le sentenze di condanna che contengano la modifica del titolo di reato e quanto affermato dal comma 3 della medesima disposizione, che prevede, invece, l'inappellabilità delle "sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda".

L'insorgere di tale apparente contrasto è stato, tuttavia, prevenuto, dal legislatore, il quale, con l'art. 2, comma 1, lett. b) del citato D.Lgs 11 del 2018, ha modificato il testo dell'art. 593 comma 3 c.p.p., mediante la previsione per cui le sentenze di condanna alla pena dell'ammenda siano "in ogni caso" non appellabili. Tale limitazione del potere di appello nei confronti delle sentenze di condanna alla pena dell'ammenda riguarda, inoltre, sia l'imputato sia il Pubblico ministero, anche laddove vi sia stata una modifica del titolo di reato.

I giudici di legittimità hanno, infatti, ritenuto che la dizione "in ogni caso" sia da interpretare nel senso che, anche nell'ipotesi di riqualificazione giuridica della condotta, o di esclusione di una circostanza aggravante ad effetto speciale, la condanna di primo grado alla sola pena dell'ammenda non sia appellabile da nessuna delle parti.

Nel caso di specie, pertanto, la Corte ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal pubblico ministero, in quanto priva dei requisiti tipici del ricorso per cassazione. Il procuratore della Repubblica di L'Aquila, peraltro, aveva richiesto al giudice dell'impugnazione che fossero rivalutati gli elementi di prova, eventualmente anche mediante rinnovazione probatoria ex art. 603 c.p.p., proponendo dunque una richiesta tipica ed esclusiva del giudizio d'appello. 

I giudici di legittimità hanno quindi concluso affermando che, nell'ipotesi di condanna di primo grado alla pena dell'ammenda - pur ove basata su una differente qualificazione giuridica del fatto - atteso che l'unico mezzo di impugnazione ammissibile è il ricorso per cassazione, l'atto di impugnazione della parte pubblica o privata deve essere formulato censurando uno dei vizi previsti dall'art. 606 c.p.p., e presentando, altresì, una richiesta di annullamento della pronuncia, con o senza rinvio. Trattandosi di giudizio di legittimità, non è quindi, naturalmente, possibile proporre istanze di accertamenti tipici delle fasi di merito o conclusioni aventi ad oggetto richieste di di condanna o di assoluzione.

domenica 12 maggio 2019

Riforma della sentenza assolutoria di primo grado in seguito ad appello della parte civile: la Suprema Corte ribadisce la necessità di rinnovazione delle prove orali la cui attendibilità sia stata diversamente valutata rispetto al giudice di prima istanza.

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 5890, pronunciata all'udienza del 21 dicembre 2018 (deposito motivazioni in data 7 febbraio 2019), ha preso in esame la questione di diritto relativa all'obbligo, gravante in capo al giudice d'appello, di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale qualora intenda riformare una sentenza assolutoria di primo grado.

Il giudizio di legittimità è stato introdotto dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Bari aveva riformato la pronuncia di assoluzione emessa dal Tribunale di Foggia, ed aveva giudicato il ricorrente responsabile del reato di omicidio colposo. Poiché la Corte aveva dichiarato inammissibile per tardività l'appello del Pubblico Ministero, la responsabilità era stata dichiarata ai soli fini civili, in accoglimento dell'appello proposto dalla Parte Civile.

L'imputato, gestore di un esercizio di ristorazione, era stato, in particolare, giudicato responsabile della morte di un avventore del locale: pur essendo, infatti, a conoscenza delle poli-allergie del cliente (tra cui morbo celiaco ed allergia al grano), in quanto informato dai genitori di quest'ultimo, ed avendo quindi concordato un pasto tale da escludere alimenti dannosi alla di lui salute, aveva somministrato una diversa vivanda contenente grano, la quale aveva provocato al commensale un'insufficienza cardio-respiratoria da shock anafilattico, con conseguente decesso del medesimo.

L'imputato, per quanto qui di interesse, aveva fondato il proprio ricorso sui seguenti motivi:

1) la sentenza della Corte d'Appello era da considerarsi viziata nella sua motivazione, non avendo il giudice del gravame adottato una motivazione rafforzata rispetto a quella del giudice di primo grado, tale quindi da non far residuare un ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato. In particolare, la Corte era incorsa in un vizio processuale, avendo solo parzialmente rinnovato le prove dichiarative, con esclusione di quattro testimoni ascoltati in primo grado. Ciò si porrebbe in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte in tema di pronuncia di reformatio in pejus, proprio in relazione alla quale sono stati enunciati i principi relativi alla motivazione rafforzata ed alla rinnovazione delle prove dichiarative;

2) la mancata rinnovazione dibattimentale si porrebbe in contrasto non solo con la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della CEDU, ma anche con il testo dell'art. 603 comma 3 bis c.p.p., introdotto dalla Riforma Orlando, il quale impone la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in caso di reformatio in pejus.

La Suprema Corte ha innanzitutto rilevato come il Tribunale fosse pervenuto alla pronuncia di assoluzione dell'imputato sulla base di una prova documentale nonché di diverse dichiarazioni, tra cui quelle delle persone offese in parte costituite parte civile; in relazione a quest'ultime aveva affermato come il controllo di attendibilità dovesse essere più scrupoloso e penetrante, trattandosi di soggetti portatori di interessi contrapposti a quelli dell'imputato. 
In sintesi, nella prova documentale consistente nella scrittura con cui era stato concordato il menù si era fatto genericamente riferimento ad un "pasto per celiaco", senza che fosse menzionata alcuna allergia particolare. Le dichiarazioni delle persone offese dal reato erano invece state giudicate contraddittorie sia intrinsecamente sia in rapporto tra di loro, in relazione alla decisiva circostanza se il gestore del ristorante fosse stato o meno reso edotto della gravità ed entità delle allergie del commensale e sui conseguenti pericoli in caso di trasgressione del regime alimentare. 
Inoltre, anche dalle altre dichiarazioni assunte in dibattimento, tra cui quella del medico intervenuto in soccorso della vittima, era emerso come in capo all'imputato non si fosse formata la consapevolezza della specifica allergia del cliente ai cereali, ma solo della celiachia di quest'ultimo, non avendo dunque avuto il ricorrente contezza delle gravi conseguenze potenzialmente derivanti dalla somministrazione di alimenti allergenici.

Il Tribunale di Foggia aveva dunque ritenuto come non vi fosse la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, circa la consapevolezza, in capo al gestore del ristorante, che il commensale fosse non solo celiaco, ma anche allergico al grano, e che quindi un pasto diverso da quello concordato avrebbe potuto provocare la morte del cliente; pertanto, aveva assolto l'imputato perché il fatto non costituiva reato.

La Corte d'Appello di Bari aveva invece riformato in pejus la sentenza, condannando ai soli fini civili l'imputato, sulla base, come anticipato, di una rinnovazione istruttoria solo parziale, in quanto limitata all'assunzione della testimonianza dei genitori della vittima, le cui dichiarazioni aveva ritenuto essere confermate dalle altre risultanze istruttorie.  Inoltre, le medesime dichiarazioni erano state ritenute attendibili pur presentando, come riconosciuto dalla Corte d'Appello stessa, alcune discordanze; quest'ultime, infatti, erano state giudicate non "così significative da elidere il complessivo valore probatorio delle narrazioni, non riguardando momenti essenziali delle stesse". Nel contempo, le dichiarazioni del medico intervenuto erano state invece ritenute inattendibili, essendo egli "soggetto in posizione "delicata"", non avendo compreso la gravità della situazione, la quale richiedeva l'immediata somministrazione di farmaci salvavita, mentre il medico aveva ritardato la somministrazione di adrenalina e l'immediato ricovero della vittima.

I giudici di legittimità, prendendo in esame i motivi proposti dal ricorrente, hanno quindi ripercorso gli arresti giurisprudenziali più significativi con riguardo al tema della riforma della sentenza assolutoria di primo grado.
Già nel 2005, le Sezioni Unite "Mannino" (n. 33748) avevano affermato come il giudice d'appello abbia, in questo caso, l'obbligo di "delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento impugnato". 
Un'importante svolta giurisprudenziale si è poi registrata, a livello europeo, con la Sentenza della CEDU Dan c. Moldavia del 5.11.11, il cui contenuto è stato essenzialmente ripreso dalla nota Sentenza "Dasgupta" delle Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 27620/16). In tali pronunce, si è affermato come il giudice che operi una reformatio in pejus abbia l'obbligo, al fine di adempiere al proprio onere di motivazione rafforzata, di effettuare una nuova assunzione diretta dei testimoni nel giudizio di impugnazione. L'omissione di tale rinnovazione istruttoria è da considerarsi una violazione dell'art. 533 c.p.p., in relazione all'art. 603 c.p.p., così come interpretato sulla base dell'art. 6 par. 3 lett. d CEDU, il quale prevede il diritto dell'imputato di "esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico".

Nella fattispecie in esame, ha osservato la Suprema Corte, il giudice d'appello ha, da un lato, fondato la propria statuizione di colpevolezza sulle dichiarazioni di testimoni che nel giudizio di primo grado non erano state ritenute idonee a fondare un giudizio di responsabilità; tali dichiarazioni, tuttavia, non erano le medesime utilizzate dal giudice di primo grado per adottare una sentenza di assoluzione: la Corte d'Appello aveva infatti proceduto con la rinnovazione istruttoria, su istanza della parte civile, riassumendo le testimonianze d'accusa, già ritenute imprecise e contraddittorie dal Tribunale.
D'altro lato, la sentenza della Corte d'Appello è stata considerata carente nella sua logicità e legittimità a causa dell'omessa rinnovazione delle ulteriori prove dichiarative: l'ordinanza di esclusione della rinnovazione è stata giudicata dalla Suprema Corte "assolutamente contraddittoria ed illogica", in quanto da un lato "ha ritenuto compreso nel devoluto la integrazione istruttoria consistente nella rinnovazione dell'assunzione dei testi di accusa", mentre al contempo ha escluso l'utilità di estendere la rinnovazione anche agli altri testi, per non essere stata altresì devoluta una diversa valutazione delle dichiarazioni di quest'ultimi.

Tale decisione è tuttavia da considerarsi in totale contrasto con quanto affermato da parte delle Sezioni Unite Dasgupta, le quali hanno affermato come al giudice d'appello non sia consentito "riformare la sentenza impugnata nel senso dell'affermazione della responsabilità penale dell'imputato senza aver proceduto, anche d'ufficio..., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni su fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio di primo grado". A questo proposito, le Sezioni Unite indicarono come "decisive" quelle prove le quali "hanno determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio, e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee a incidere sull'esito del giudizio di appello, nell'alternativa proscioglimento - condanna".
La Corte d'Appello è dunque incorsa, secondo i giudici di legittimità, in un grave errore logico: da un lato ha giudicato necessario un approfondimento istruttorio in relazione alle dichiarazioni dei genitori della vittima, già ritenute contraddittorie dal Tribunale, ed oggetto di richiesta di rivalutazione della Parte Civile; dall'altro, ha ritenuto di utilizzare le altre dichiarazioni testimoniali già considerate rilevanti dal giudice di primo grado per la propria decisione, nei loro contenuti originari, "pronosticando la stabilità del loro orizzonte probatorio e anticipando una valutazione di "inutilità" per non essere le stesse, verosimilmente, in grado di alterare gli equilibri della complessiva istruttoria dibattimentale".
Il giudice di secondo grado ha quindi erroneamente omesso di considerare il "collegamento e l'interferenza" intercorrenti tra le diverse testimonianze, finendo in questo modo per "parcellizzare la rinnovazione istruttoria" e sminuire l'importanza delle prove dichiarative che avevano in particolar modo determinato il giudizio del Tribunale: da esse infatti erano stati tratti i più significativi dubbi circa la consapevolezza, in capo all'imputato, della natura e gravità delle allergie della vittima e, quindi, circa l'attendibilità della deposizione delle persone offese.

La decisione della Corte d'Appello si pone peraltro in contrasto, anche da questo punto di vista, con la giurisprudenza di legittimità la quale, anteriormente alla pronuncia delle Sezioni Unite Dasgupta, aveva stabilito come sussista "un vero e proprio obbligo in capo al giudice di appello che intenda riformare una sentenza liberatoria di primo grado, di disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per assumere nuovamente le prove orali qualora questi valuti diversamente la loro attendibilità rispetto al giudice di prima istanza" (Sez. V, n. 6403/15; Sez. II, n. 32619/14).
Nel caso di specie, dunque, il giudice d'appello è incorso in errore nell'apprezzare il valore probatorio delle dichiarazioni delle persone offese come risultante dall'avvenuta rinnovazione, rinunciando nel contempo ad effettuare un confronto paritetico degli altri e diversi apporti dichiarativi. Dall'assunzione degli altri testi, sarebbe infatti stato possibile "fare risaltare circostanze, rimaste necessariamente nell'ombra nella congerie di informazioni richieste ai testi nella cross examination dinanzi al primo giudice, sulla possibilità dell'imputato di prefigurarsi eventi categorialmente riconducibili a quello occorso, valutazione inscindibilmente saldata a quella sulla attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese dal reato".
I giudici di legittimità, inoltre, in accordo con quanto sostenuto nei motivi di ricorso, hanno rilevato la violazione, da parte della Corte d'Appello, dell'art. 603 comma 3 bis c.p.p., introdotto dalla l. 103/17; esso impone infatti, come noto, di effettuare la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in caso di appello del pubblico ministero (ma lo stesso principio può essere esteso all'ipotesi di appello proposto dalla parte civile, anche in esito a giudizio abbreviato, come già affermato dalle Sezioni Unite Dasgupta e Patalano) contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa.

Infine, la Corte ha ritenuto non pertinente, nel caso concreto, il richiamo alla giurisprudenza di legittimità la quale, partendo da quanto affermato dalle Sezioni Unite, aveva escluso la necessità di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale allorché la pronuncia di condanna derivi da un diverso accertamento dei fatti determinato da una rivalutazione del complessivo materiale dichiarativo e documentale (Sez. V, 42746/17).

Sulla base di tali argomentazioni, la Suprema Corte ha dunque annullato la sentenza della Corte d'Appello limitatamente agli effetti civili, disponendo di conseguenza il rinvio al giudice civile competente per valore in grado d'appello.

domenica 21 ottobre 2018

Riforma nel giudizio d'appello della sentenza assolutoria di primo grado: è necessaria la rinnovazione dibattimentale di perizia e consulenza tecnica? La Seconda Sezione Penale della Suprema Corte rimette la questione alle Sezioni Unite.

Con l'Ordinanza n. 41737, pronunciata all'udienza del 23 maggio 2018 (deposito motivazioni in data 26 settembre 2018), la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha disposto la rimessione degli atti alle Sezioni Unite circa la seguente questione di diritto:
"Se la dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico costituisca o meno prova dichiarativa assimilabile a quella del testimone, rispetto alla quale, se decisiva, il giudice di appello avrebbe la necessità di procedere alla rinnovazione dibattimentale, nel caso di riforma della sentenza di assoluzione sulla base di un diverso apprezzamento di essa".

Il giudizio di legittimità ha tratto origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Bologna, in riforma della sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Reggio Emilia, aveva condannato il ricorrente per il reato di rapina pluriaggravata, sulla base, in particolare, di una diversa valutazione della perizia e della consulenza tecnica del Pubblico Ministero
Con il proprio ricorso, l'imputato aveva, tra l'altro, contestato carenza e/o manifesta illogicità della motivazione e violazione dei principi di oralità ed immediatezza di cui all'art. 6 CEDU. Ciò in quanto la Corte d'Appello, nel riformare la sentenza assolutoria di primo grado, oltre a non fornire una compiuta giustificazione logica dell'affermata non condivisibilità della motivazione svolta dal Tribunale, aveva omesso di rinnovare prove decisive assunte nel corso del dibattimento, consistenti, in particolare, nelle dichiarazioni del perito e del consulente tecnico del Pubblico ministero; tali dichiarazioni, secondo il ricorrente, stante la loro assimilabilità alla testimonianza, rientrerebbero nel perimetro concettuale delle prove dichiarative, con la conseguenza per cui l'omissione della loro rinnovazione sarebbe in contrasto con la più recente giurisprudenza nazionale ed europea.

La Suprema Corte ha, innanzitutto, ricordato come le Sezioni Unite, con la nota Sentenza "Dasgupta", pronunciata in data 28 aprile 2016, abbiano affermato come "la previsione, contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d) della CEDU, relativa al diritto dell'imputato di esaminare o fare esaminare i testimoni a carico ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico, implica che il giudice d'appello, investito dell'impugnazione del Pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, con cui si adduca un'erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare la sentenza impugnata, affermando la responsabilità penale dell'imputato, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603 comma 3 c.p.p., a rinnovare l'istruzione dibattimentale attraverso l'esame dei soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo, ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado."
La violazione di tale adempimento comporta, pertanto, vizio di motivazione della sentenza d'appello, dovendo la rinnovazione istruttoria essere considerata, in questa fattispecie, come "assolutamente necessaria" ai sensi dell'art. 603 comma 3 c.p.p., in virtù dell'esigenza che il convincimento del giudice di appello "replichi l'andamento del giudizio di primo grado, fondandosi su prove dichiarative direttamente assunte".
Nell'ipotesi opposta, quando cioè venga emessa dalla Corte d'Appello una pronuncia di riforma della sentenza di condanna inflitta in primo grado, non è invece necessaria una rinnovazione istruttoria delle prove dichiarative ritenute decisive, salvo il dovere, in capo al giudice d'appello, di una motivazione puntuale ed adeguata, che fornisca "una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario, la prova dichiarativa decisiva". In questo senso - ha ricordato ancora la Corte - si sono nuovamente pronunciate le Sezioni Unite con la Sentenza n. 14800/2017 "Troise".

Ricostruito in questo modo il tessuto giurisprudenziale in tema di rinnovazione istruttoria nel giudizio d'appello a fronte di una pronuncia di riforma della sentenza di primo grado, la Corte ha poi evidenziato, in relazione alla fattispecie portata alla sua attenzione, come sussistano due opposti orientamenti interpretativi circa la questione dell'equiparazione alle prove dichiarative delle dichiarazioni dei periti e dei consulenti tecnici.

Secondo un primo orientamento, a tale questione andrebbe data risposta positiva, con la conseguente necessità di rinnovazione della prova in caso di riforma della sentenza assolutoria del Tribunale. Si è infatti affermato, in particolare con la Sentenza n. 34843, pronunciata in data 1 luglio 2015 dalla Seconda Sezione Penale della Suprema Corte, che "la funzione svolta dal perito nel processo e l'acquisizione dei risultati a cui l'esperto è giunto nello svolgimento dell'incarico peritale - ossia l'esame in dibattimento secondo le disposizioni sull'esame dei testimoni impongono che la rivalutazione della prova sia preceduta dal riascolto dello stesso". Pertanto, ritenere che si possano rivalutare le prove consistenti in consulenze e perizie omettendo di riascoltare gli autori delle stesse integrerebbe "un chiaro errore sulla natura stessa della prova esaminata". Da ciò deriverebbe un errore metodologico, consistente nella rivalutazione della prova in assenza della rinnovazione istruttoria, con conseguente violazione dell'art. 6 CEDU, così come interpretato dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo con la Sentenza Dan vs. Moldavia.
Tale orientamento è poi stato ribadito dalla Quarta Sezione Penale con la Sentenza n. 6366 del 6 dicembre 2016, concernente un'ipotesi di omicidio colposo commesso con violazione delle norme del C.d.S.. In tale sentenza, si evidenziava come la Corte d'Appello, avesse omesso di verificare preliminarmente l'incoerenza e l'implausibilità della ricostruzione della dinamica del sinistro effettuata dal Tribunale, e fondata sul medesimo elaborato tecnico poi valutato dal giudice di secondo grado al fine di riformare la pronuncia assolutoria. La Corte d'Appello non aveva disposto la rinnovazione istruttoria, mediante l'audizione dell'ausiliario (le cui affermazioni erano state diversamente interpretate) o attraverso la nomina di un nuovo perito.
Alla medesima conclusione è giunta, negli anni successivi, la stessa Sezione Quarta Penale della Corte dapprima con la Sentenza "Gashi" n. 9400, pronunciata in data 25 gennaio 2017, e poi con la Sentenza "Lumaca", n. 14649, pronunciata in data 21 febbraio 2018. 
Lo stesso principio è stato affermato anche in una fattispecie di infortunio sul lavoro, ove è stato ritenuta causa di vizio di motivazione della sentenza d'appello la mancata rinnovazione della prova peritale, sulla cui diversa valutazione da parte del giudice di secondo grado si è fondata la riforma della sentenza assolutoria del Tribunale (Sentenza n. 14654 del 30 marzo 2018, "D'Angelo").

Nella giurisprudenza di legittimità - ha poi osservato la Corte - si è però formato un contrario orientamento, il quale afferma come la prova scientifica non sia affatto equiparabile a quella dichiarativa.

In primo luogo, l'opposta interpretazione è stata sostenuta nella Sentenza "Abruzzo", n. 1691, pronunciata dalla Quinta Sezione Penale della Suprema Corte in data 14 settembre 2016. In essa si è affermato come, pur non essendo in discussione che perito e consulente tecnico assumano in dibattimento la veste di testimoni, la loro posizione non sia totalmente assimilabile al concetto di prova dichiarativa: essi formulano, infatti, un parere tecnico dal quale il giudice può discostarsi, pur dovendo argomentare la propria diversa opinione. Non è quindi casuale che nella motivazione della Sentenza "Dasgupta", "laddove si elencano i casi in cui è necessaria la rinnovazione della prova dichiarativa, non si menzionino periti e consulenti. Da qui, dunque, la conclusione che, in caso di riforma in appello della sentenza di assoluzione, non sussiste l'obbligo per il giudice di procedere alla rinnovazione dibattimentale della dichiarazione resa dal perito o dal consulente tecnico, ferma restando la regola di giudizio secondo cui il giudice d'appello, che riformi totalmente la decisione di primo grado, ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio alternativo ragionamento probatorio e di confutare specificamente gli argomenti rilevanti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni dell'incompletezza o incoerenza, tali da giustificare la riforma del provvedimento", come già richiesto dalle Sezioni Unite nella Sentenza n. 33748 del 12 luglio 2005.
Tale secondo orientamento è poi stato ribadito dalla Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con la Sentenza "Colleoni", n. 57863 del 18 ottobre 2017. Con tale pronuncia si è stabilito come i principi espressi dalle Sezioni unite debbano essere letti in unione con quelli espressi dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla natura ed alla valutazione della prova scientifica. Su tale ultima questione si è quindi fatto riferimento alla giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come, al di là del dato relativo alla formale assunzione della veste di testimone da parte di perito e consulente tecnico, la relazione dei quali forma parte integrante della relativa deposizione, tali soggetti siano chiamati a formulare un parere tecnico e ad esprimere valutazioni alla luce dei principi scientifici, con la conseguente non assimilabilità della prova scientifica a quella dichiarativa.
Con l'assunzione della prima, infatti, - si è osservato - "non si tratta di stabilire l'attendibilità del dichiarante e la credibilità del racconto sotto il profilo della congruenza, linearità e assenza di elementi perturbatori dell'attendibilità, ma di valutare la deposizione del perito alla luce dell'indirizzo ermeneutico in tema di valutazione della prova scientifica, secondo cui, in virtù dei principi del libero convincimento del giudice e di insussistenza di una prova legale o di una graduazione delle prove, il giudice ha la possibilità di scegliere, fra le varie tesi scientifiche prospettate da differenti periti di ufficio e consulenti di parte, quella che ritiene condivisibile, purché dia conto, con motivazione accurata ed approfondita delle ragioni del suo dissenso o della scelta operata e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di disattendere, confutando in modo specifico le deduzioni contrarie delle parti, sicché una simile valutazione, ove sia stata effettuata in maniera congrua in sede di merito, non è sindacabile dal giudice di legittimità".

La Corte si è quindi soffermata ad evidenziare i punti di analogia e quelli di differenza tra il ruolo del testimone e quello di perito e consulente tecnico, professionisti incaricati dal giudice o da una delle parti di espletare un'attività di supporto tecnico-scientifico, sulla base di competenze in loro possesso.
Nel senso della diversità dei ruoli depongono gli artt. 468, 391 bis e 391 sexies c.p.p. (in tema di indagini difensive) e, ancora, 149 disp. att. c.p.p.. Lo stesso art. 501 c.p.p., che afferma, come noto, l'applicabilità all'esame dei periti e dei consulenti tecnici delle regole relative all'escussione dei testi, in quanto compatibili, non avrebbe giustificazione sistematica se i due ordini di figure processuali fossero sovrapponibili.
Tuttavia, hanno osservato i giudici di legittimità, non mancano, a livello normativo, elementi che denunciano punti di contatto tra i soggetti in discorso.
Per esempio, l'art. 511 comma 3 c.p.p., nel prevedere che la lettura della perizia avvenga solo all'esito dell'esame del perito, dimostrerebbe come "l'attenzione del giudice si indirizzi non tanto sull'elaborato tecnico in precedenza realizzato, bensì direttamente sull'esperto, che assume piuttosto la dimensione di "soggetto di prova"".
Inoltre, deve essere rilevato come l'attività del perito non si esaurisca nella valutazione di fatti già accertati o dati preesistenti, potendo egli essere chiamato ad accertare fatti non altrimenti accertabili che con l'impiego di tecniche particolari, ossia a svolgere un'attività che nella dottrina e nella giurisprudenza civilistica è definita "percipiente": si è infatti ivi affermato che se il giudice affida al consulente il semplice incarico di valutare fatti già accertati o dati preesistenti, la funzione del consulente è deducente e la sua attività non può produrre prova; se, viceversa, al consulente è conferito l'incarico di accertare fatti non altrimenti accertabili che con l'impiego di tecniche particolari, il consulente è percipiente e la consulenza costituisce fonte diretta di prova ed è utilizzabile al pari di ogni altra prova ritualmente acquisita al processo".
Secondo la Corte, tali conclusioni potrebbero trovare accoglimento anche nel processo penale, costituendo un sostegno alla tesi all'assimilabilità della perizia o della consulenza tecnica alla prova dichiarativa.

I giudici di legittimità hanno poi osservato come il fatto per cui le Sezioni Unite non abbiano mai ricompreso la fattispecie relativa alla prova scientifica nella regola della rinnovazione istruttoria in caso di riforma della sentenza assolutoria non sia di per sé ostativo all'adozione di una decisione in questo senso, non dovendosi ritenere tassativa l'elencazione operata dalle Sezioni Unite medesime; al contrario, al di là del tema relativo alla riconducibilità delle dichiarazioni di perito e consulente tecnico tra le c.d. prove dichiarative, l'affermazione dell'obbligo di rinnovazione sarebbe coerente con i principi del giusto processo.
Le Sezioni Unite hanno infatti ancorato la regola della rinnovazione istruttoria, in caso di riforma sfavorevole all'imputato, alla regola di giudizio della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, a sua volta espressione della presunzione di non colpevolezza. Tale regola di giudizio è connessa ai principi del contraddittorio, dell'oralità e dell'immediatezza, i quali devono certamente essere considerati operanti, così come la prima, anche nel giudizio di secondo grado, come affermato anche dalla giurisprudenza della Corte EDU.
Tanto premesso - ha affermato la Corte - se la riforma della sentenza assolutoria, implicando il superamento di ogni ragionevole dubbio circa la colpevolezza dell'imputato, necessita del ricorso al metodo migliore per la formazione della prova, costituito dall'oralità e dall'immediatezza, si deve ritenere che tale metodo di formazione della prova, diversamente valutata nei due gradi di giudizio, "transiti anche attraverso la rinnovazione dell'esame dei periti o consulenti".
La peculiarità dell'audizione di tali soggetti risiede nel fatto che "il giudice non si muove esclusivamente all'interno dei canoni della valutazione dell'attendibilità del perito o del consulente ma anche e soprattutto all'interno delle coordinate scientifiche, concernenti la bontà delle conoscenze tecniche di cui il perito o il consulente sono portatori e delle soluzioni che hanno prospettato". 
Da ciò deriva come "l'esame del perito o del consulente tecnico sarà quindi diretto al fine proprio della migliore comprensione del sapere scientifico e della migliore valutazione delle conclusioni tecniche, cui essi sono pervenuti, così da potere adottare una decisione, sia pure in contrasto con quella del primo giudice, formatasi all'esito di una prova assunta nel rispetto dei canoni dell'oralità, dell'immediatezza e del contraddittorio. Esigenza, questa, tanto più avvertita quando, come nel caso in esame, il perito e il consulente siano pervenuti a conclusioni diverse sulla base di indagini non condotte con lo stesso metodo o quando, soprattutto, in primo grado, il perito non sia stato ascoltato, ma l'istruttoria sia stata compiuta attraverso la lettura della perizia su accordo delle parti".

Tuttavia, a fronte di tali argomentazioni, resta da considerare, secondo la Corte, la questione se, all'esito dell'esame del perito o del consulente, debba essere disposta la rinnovazione anche delle indagini compiute dai medesimi; questione che presenta particolare rilevanza nelle ipotesi in cui consulenza e perizia abbiano come destinatari soggetti deboli, situazioni in cui il giudice si troverebbe nella condizioni di dover valutare, nel disporre la rinnovazione istruttoria, una serie di rilevanti interessi sottesi al processo penale: ossia quelli connessi alla necessità di sottoporre il soggetto debole, sia pure con le opportune cautele, a un ulteriore stress, e di ricercare un punto di equilibrio tra esigenze tutte meritevoli di tutela; il diritto dell'imputato a difendersi, il diritto della persona offesa all'accertamento della responsabilità, l'interesse generale alla tutela dei soggetti deboli, e ancora l'interesse dello Stato alla corretta amministrazione della giustizia secondo i principi di legalità e di eguaglianza; ciò considerando altresì come, in base ai principi enunciati dalla Corte EDU, il sistema della rinnovazione istruttoria in appello debba essere valutato nel complesso del singolo procedimento e dei vari interessi in gioco.

A fronte di tali considerazioni, e del rilevato contrasto giurisprudenziale, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione ha pertanto rimesso alle Sezioni Unite la questione di diritto in oggetto.