venerdì 18 gennaio 2019

La modifica del capo d'imputazione in sede di udienza preliminare non toglie efficacia al mandato conferito al difensore ai fini della richiesta di rito abbreviato, ove la procura speciale non preveda un'esplicita limitazione o condizione.

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 39926, pronunciata all'udienza del 6 luglio 2018 (deposito motivazioni in data 4 settembre 2018), ha preso in esame il tema relativo alle conseguenze derivanti dalla modifica dell'imputazione in sede di udienza preliminare sull'efficacia della procura speciale conferita ai fini della richiesta di rito abbreviato.

Il giudizio di legittimità ha tratto origine dal ricorso presentato da un'imputata avverso la Sentenza con cui la Corte d'Appello di L'Aquila aveva riformato, esclusivamente in relazione alla pena ed alle statuizioni civili, una condanna, pronunciata in esito a giudizio abbreviato, per il reato di cui all'art. 368 c.p..

L'imputata contestava violazione di legge in relazione agli artt. 423, 441 comma 2, 122 e 178 lett. c c.p.p. e chiedeva di dichiarare la nullità della sentenza impugnata. La ricorrente, contumace in sede di udienza preliminare, affermava come fosse stato violato il proprio diritto di ricezione della notifica del verbale di udienza. Il Pubblico Ministero, infatti, in occasione di tale udienza, aveva proceduto alla sostanziale modifica del capo di imputazione; pertanto, la richiesta di rito abbreviato, presentata dal procuratore speciale, era avvenuta sulla base di una procura speciale conferita in relazione alle imputazioni originarie. Essa avrebbe dunque dovuto essere considerata inefficace, dovendo, a pena di nullità, contenere l'indicazione dell'oggetto e dei fatti cui si riferisce: tale nullità, non rilevata dal Giudice dell'Udienza Preliminare, aveva a sua volta determinato, secondo la ricorrente, la nullità della sentenza, attesa la violazione del diritto di difesa dell'imputata.

La Suprema Corte ha innanzitutto osservato come, in sede di udienza preliminare, non fosse avvenuta alcuna contestazione di fatto nuovo: confrontando infatti la contestazione posta a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio e quella esposta nella sentenza impugnata, è emerso come il Pubblico Ministero abbia operato delle mere precisazioni di dettaglio circa aspetti materiali della condotta, la quale è tuttavia rimasta immutata nei suoi elementi strutturali, con riferimento alla falsa denuncia ed ai connotati essenziali dei fatti posti dall'imputata a fondamento della medesima.

Tanto premesso, il Collegio ha ribadito come la giurisprudenza di legittimità sia costante nell'affermare che il Pubblico Ministero, in sede di udienza preliminare, può "modificare liberamente l'imputazione senza alcuna particolare limitazione o condizione", in quanto l'art. 423 c.p.p. non prevede che "l'elemento posto a base della modifica debba essere venuto a conoscenza dell'inquirente solo nel corso dell'udienza preliminare, dovendosi comprendere anche l'eventualità che esso sia stato già acquisito nel corso delle indagini preliminari, ma non sia stato ancora valutato nelle sue implicazioni sulla formulazione dell'imputazione". Nel contempo, non è richiesta al riguardo alcuna autorizzazione da parte del giudice, né il consenso dell'imputato; tali adempimenti non sono infatti previsti dalla legge, in quanto, "se l'imputato non è presente, la modificazione dell'imputazione è comunicata al difensore che rappresenta l'imputato ai fini della contestazione, comunicazione che è stata ritenuta dal legislatore garanzia sufficiente all'assente nel corso dell'udienza preliminare e che neppure comporta la concessione di un termine a difesa, sia nel caso in cui l'imputato sia presente sia nel caso in cui questi risulti assente o contumace".

La Corte ha poi ribadito un principio di diritto già affermato in relazione all'applicazione della pena su richiesta delle parti: "l'eventuale modifica dell'imputazione non toglie efficacia al mandato conferito, ove la procura speciale non contenga espliciti limiti o condizioni ai poteri conferiti al procuratore speciale, sicché in questa ipotesi spetta al difensore la valutazione della coerenza del negozio processuale con gli interessi dell'imputato".

Pertanto, il difensore, munito di procura speciale, presenta una "legittimazione rafforzata" a rappresentare l'imputato, al fine di valutare, in tale fase incidentale in cui è effettuata la modifica del capo d'imputazione, la richiesta di rito speciale a prova contratta.
La procura speciale per la definizione del procedimento con rito abbreviato, al pari di quella finalizzata alla richiesta di applicazione della pena, è infatti atto personalissimo, e può presentarsi sia in forma specifica, ossia con la fissazione di limiti e condizioni, sia in forma generica. In tale ultima ipotesi, in assenza di limiti e condizioni, la procura speciale deve essere intesa come finalizzata alla definizione del processo mediante rito speciale. L'imputato, infatti, affida al difensore il mandato di esprimere, per suo conto, la volontà di accesso al rito alternativo: pertanto, tale mandato deve essere inteso come finalizzato altresì a valutare le fisiologiche vicende del procedimento, successive al conferimento della procura, coerentemente con gli interessi dell'imputato.

I giudici di legittimità hanno quindi affermato come l'eventuale modifica dell'imputazione nel corso dell'udienza preliminare non tolga efficacia al mandato conferito ai fini della richiesta di rito abbreviato, qualora questo non contenga un'esplicita limitazione. Inoltre, qualora la procura speciale a definire il processo con un rito a prova contratta non preveda limiti e condizioni, è compito del difensore valutare la coerenza del negozio processuale con gli interessi dell'imputato che gli ha conferito il mandato.

Per quanto attiene al caso di specie, la Corte ha rilevato come la procura speciale rilasciata dall'imputata non contenesse alcun limite o condizione: da ciò deriva, pertanto, come la ricorrente abbia conferito al proprio difensore un mandato esteso alla "valutazione delle fisiologiche evenienze del procedimento come la modifica dell'imputazione". 
Tale situazione deve tuttavia essere tenuta ben distinta dalla fattispecie relativa alla contestazione di un fatto nuovo, la quale sola, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, legittima la conclusione sostenuta dalla ricorrente.

Sulla base di tali motivazioni, la Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputata per manifesta infondatezza dei motivi posti a fondamento del medesimo.