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venerdì 18 gennaio 2019

La modifica del capo d'imputazione in sede di udienza preliminare non toglie efficacia al mandato conferito al difensore ai fini della richiesta di rito abbreviato, ove la procura speciale non preveda un'esplicita limitazione o condizione.

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 39926, pronunciata all'udienza del 6 luglio 2018 (deposito motivazioni in data 4 settembre 2018), ha preso in esame il tema relativo alle conseguenze derivanti dalla modifica dell'imputazione in sede di udienza preliminare sull'efficacia della procura speciale conferita ai fini della richiesta di rito abbreviato.

Il giudizio di legittimità ha tratto origine dal ricorso presentato da un'imputata avverso la Sentenza con cui la Corte d'Appello di L'Aquila aveva riformato, esclusivamente in relazione alla pena ed alle statuizioni civili, una condanna, pronunciata in esito a giudizio abbreviato, per il reato di cui all'art. 368 c.p..

L'imputata contestava violazione di legge in relazione agli artt. 423, 441 comma 2, 122 e 178 lett. c c.p.p. e chiedeva di dichiarare la nullità della sentenza impugnata. La ricorrente, contumace in sede di udienza preliminare, affermava come fosse stato violato il proprio diritto di ricezione della notifica del verbale di udienza. Il Pubblico Ministero, infatti, in occasione di tale udienza, aveva proceduto alla sostanziale modifica del capo di imputazione; pertanto, la richiesta di rito abbreviato, presentata dal procuratore speciale, era avvenuta sulla base di una procura speciale conferita in relazione alle imputazioni originarie. Essa avrebbe dunque dovuto essere considerata inefficace, dovendo, a pena di nullità, contenere l'indicazione dell'oggetto e dei fatti cui si riferisce: tale nullità, non rilevata dal Giudice dell'Udienza Preliminare, aveva a sua volta determinato, secondo la ricorrente, la nullità della sentenza, attesa la violazione del diritto di difesa dell'imputata.

La Suprema Corte ha innanzitutto osservato come, in sede di udienza preliminare, non fosse avvenuta alcuna contestazione di fatto nuovo: confrontando infatti la contestazione posta a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio e quella esposta nella sentenza impugnata, è emerso come il Pubblico Ministero abbia operato delle mere precisazioni di dettaglio circa aspetti materiali della condotta, la quale è tuttavia rimasta immutata nei suoi elementi strutturali, con riferimento alla falsa denuncia ed ai connotati essenziali dei fatti posti dall'imputata a fondamento della medesima.

Tanto premesso, il Collegio ha ribadito come la giurisprudenza di legittimità sia costante nell'affermare che il Pubblico Ministero, in sede di udienza preliminare, può "modificare liberamente l'imputazione senza alcuna particolare limitazione o condizione", in quanto l'art. 423 c.p.p. non prevede che "l'elemento posto a base della modifica debba essere venuto a conoscenza dell'inquirente solo nel corso dell'udienza preliminare, dovendosi comprendere anche l'eventualità che esso sia stato già acquisito nel corso delle indagini preliminari, ma non sia stato ancora valutato nelle sue implicazioni sulla formulazione dell'imputazione". Nel contempo, non è richiesta al riguardo alcuna autorizzazione da parte del giudice, né il consenso dell'imputato; tali adempimenti non sono infatti previsti dalla legge, in quanto, "se l'imputato non è presente, la modificazione dell'imputazione è comunicata al difensore che rappresenta l'imputato ai fini della contestazione, comunicazione che è stata ritenuta dal legislatore garanzia sufficiente all'assente nel corso dell'udienza preliminare e che neppure comporta la concessione di un termine a difesa, sia nel caso in cui l'imputato sia presente sia nel caso in cui questi risulti assente o contumace".

La Corte ha poi ribadito un principio di diritto già affermato in relazione all'applicazione della pena su richiesta delle parti: "l'eventuale modifica dell'imputazione non toglie efficacia al mandato conferito, ove la procura speciale non contenga espliciti limiti o condizioni ai poteri conferiti al procuratore speciale, sicché in questa ipotesi spetta al difensore la valutazione della coerenza del negozio processuale con gli interessi dell'imputato".

Pertanto, il difensore, munito di procura speciale, presenta una "legittimazione rafforzata" a rappresentare l'imputato, al fine di valutare, in tale fase incidentale in cui è effettuata la modifica del capo d'imputazione, la richiesta di rito speciale a prova contratta.
La procura speciale per la definizione del procedimento con rito abbreviato, al pari di quella finalizzata alla richiesta di applicazione della pena, è infatti atto personalissimo, e può presentarsi sia in forma specifica, ossia con la fissazione di limiti e condizioni, sia in forma generica. In tale ultima ipotesi, in assenza di limiti e condizioni, la procura speciale deve essere intesa come finalizzata alla definizione del processo mediante rito speciale. L'imputato, infatti, affida al difensore il mandato di esprimere, per suo conto, la volontà di accesso al rito alternativo: pertanto, tale mandato deve essere inteso come finalizzato altresì a valutare le fisiologiche vicende del procedimento, successive al conferimento della procura, coerentemente con gli interessi dell'imputato.

I giudici di legittimità hanno quindi affermato come l'eventuale modifica dell'imputazione nel corso dell'udienza preliminare non tolga efficacia al mandato conferito ai fini della richiesta di rito abbreviato, qualora questo non contenga un'esplicita limitazione. Inoltre, qualora la procura speciale a definire il processo con un rito a prova contratta non preveda limiti e condizioni, è compito del difensore valutare la coerenza del negozio processuale con gli interessi dell'imputato che gli ha conferito il mandato.

Per quanto attiene al caso di specie, la Corte ha rilevato come la procura speciale rilasciata dall'imputata non contenesse alcun limite o condizione: da ciò deriva, pertanto, come la ricorrente abbia conferito al proprio difensore un mandato esteso alla "valutazione delle fisiologiche evenienze del procedimento come la modifica dell'imputazione". 
Tale situazione deve tuttavia essere tenuta ben distinta dalla fattispecie relativa alla contestazione di un fatto nuovo, la quale sola, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, legittima la conclusione sostenuta dalla ricorrente.

Sulla base di tali motivazioni, la Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputata per manifesta infondatezza dei motivi posti a fondamento del medesimo.

sabato 17 novembre 2018

Giurisprudenza di legittimità 2018 in tema di rito abbreviato, parte 8: contrasto giurisprudenziale circa la notifica della sentenza all'imputato che non sia comparso per tutto il corso del giudizio abbreviato.

In tema di giudizio abbreviato, la Corte di Cassazione, con due diverse pronunce delle Sezioni Terza e Prima Penale, pervenute ad esiti opposti, si è espressa nel corso del 2018 sulla seguente questione di diritto: se la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato debba essere notificata all'imputato che non sia comparso per tutto il corso del giudizio.

La prima di tali sentenze (n. 32505), pronunciata dalla Terza Sezione Penale in data 19 gennaio 2018 (deposito motivazioni in data 16 luglio 2018), è stata emessa in seguito al ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Genova aveva dichiarato inammissibile l'appello da egli proposto nei confronti della sentenza del Tribunale di Savona, pronunciata il 23 settembre 2016 all'esito di giudizio abbreviato.
La Corte d'Appello aveva rilevato come l'impugnazione fosse tardiva: la sentenza era stata infatti depositata tempestivamente entro il termine, previsto nel dispositivo, di novanta giorni, mentre l'atto d'appello era stato depositato in data 2 marzo 2017; né l'imputato poteva essere stato rimesso in termini dalla notifica dell'avviso di deposito da parte della cancelleria.

Con il proprio ricorso, l'imputato lamentava violazione di legge ex art. 442 comma 3 c.p.p.. Egli sosteneva infatti come, in base a tale norma (ancora relativa al precedente regime della contumacia), le sentenze emesse in seguito a giudizio abbreviato debbano essere notificate all'imputato assente lungo tutto il corso del giudizio. Pertanto, il termine per impugnare, nel caso in cui il giudice si sia riservato un periodo superiore ai quindici giorni, dovrebbe essere considerato di quarantacinque giorni decorrenti dalla notifica dell'avviso di deposito, simile al precedente estratto contumaciale. Tale termine sarebbe inoltre valido sia per il difensore sia per l'imputato, ai sensi dell'art. 585 comma 3 c.p.p..
L'imputato chiedeva quindi l'annullamento dell'ordinanza impugnata, essendo stato, nel giudizio in esame, regolarmente effettuato il predetto avviso di deposito. Inoltre - sosteneva il ricorrente - il comma 3 dell'art. 442 c.p.p. dev'essere considerato tuttora in vigore, pur dopo la riforma del processo in assenza.
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dal canto suo, aderiva a tale motivo di ricorso, chiedendo anch'egli l'annullamento dell'ordinanza con rinvio alla Corte d'Appello per la trattazione dell'impugnazione.

In questa prima pronuncia, la Suprema Corte ha ritenuto che la sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato debba in effetti essere notificata all'imputato assente e non invece all'imputato già presente che non sia comparso all'atto di lettura del dispositivo, con conseguente decorso dei termini per impugnare a partire dalla data di tale notifica.

I giudici di legittimità hanno innanzitutto osservato come l'ordinanza della Corte d'Appello intendesse rilevare che, dopo la riforma della disciplina del processo in assenza, l'avviso previsto dagli artt. 442 comma 3 c.p.p. e 134 disp. att. c.p.p. non sia più necessario, essendo ormai l'imputato rappresentato dal difensore. Tale tesi sostiene quindi l'abrogazione implicita di tali due norme; peraltro, già con riferimento al giudizio d'appello, la Suprema Corte, con la Sentenza n. 49164/15, aveva al riguardo affermato che "nel giudizio di appello contro le sentenze pronunciate con rito abbreviato non si applica l'istituto della contumacia, con la conseguenza che l'imputato ritualmente citato e non comparso non ha diritto alla notificazione del rinvio dell'udienza ad altra data, essendo rappresentato dal difensore".

La Corte ha quindi proceduto all'analisi della ratio delle due disposizioni in discorso, le quali tutelano diritti fondamentali dell'imputato, in particolare quello alla piena conoscenza dei risultati del processo, ai fini della valutazione dell'eventuale impugnazione. Secondo il Collegio sarebbe "oltremodo inconsueto" che il legislatore si sia dimenticato di abrogare due norme tanto importanti con la l. 67/2014, la quale ha previsto una riforma organica e completa del codice di rito in tema di assenza.
Peraltro, si è osservato come la disciplina di cui all'art. 442 comma 3 c.p.p. non sia stata interessata né dalle modifiche apportate a tale articolo dalla l. 479/99, che introdusse il comma 1 bis né da quelle introdotte dal D.L. 341/00 convertito in l. 4/01, che riguardarono il comma 2. Secondo la Corte, quindi, la mancata modifica del comma 3 dell'articolo in oggetto non può essere considerata frutto di una svista o di un mancato coordinamento tra norme succedutesi nel tempo. Tale tesi è stata sostenuta anche in relazione al giudizio abbreviato d'appello dalla stessa Terza Sezione Penale con la Sentenza n. 29286/15: "In tema di giudizio abbreviato in grado di appello, l'imputato non comparso nel procedimento in camera di consiglio ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 128 c.p.p., anche se dello stesso è stata data lettura in udienza, sicché il termine per proporre impugnazione decorre solo dalla data della notificazione e non già da quella in cui sia avvenuta la pubblicazione della sentenza".

I giudici di legittimità hanno infine osservato come far dipendere una sanzione produttiva di effetti negativi per l'imputato, quali quelli conseguenti ad una possibile declaratoria di inammissibilità dell'atto di impugnazione, da un'interpretazione che ritiene solo tacitamente abrogata una disciplina di favore relativa al diritto ad impugnare una sentenza di condanna, sarebbe in contrasto con la CEDU. In particolare, ne risulterebbero violati i principi del giusto processo, il quale richiede sempre per le norme penali un'interpretazione in favor rei, e quelli di interpretazione ragionevole e prevedibilità della norma.
D'altra parte - ha rilevato ancora la Corte - con riferimento alla figura del latitante - rappresentato anch'egli dal difensore ex art. 165 comma 3  c.p.p. - non è mai stata messa in dubbio la notifica dell'estratto della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato: da ciò si può quindi dedurre come la rappresentanza del difensore, da sola, non sia idonea a far ritenere non dovuta la notifica della sentenza.

La Corte ha quindi ritenuto, nel caso di specie, come fosse necessario procedere alla notifica all'imputato della sentenza emessa in esito a rito abbreviato, con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Genova per lo svolgimento del giudizio.

La seconda Sentenza (n. 31049) è stata invece emessa dalla Prima Sezione Penale della Suprema Corte all'udienza del 22 maggio 2018 (deposito motivazioni in data 9 luglio 2018).
Il giudizio di legittimità è stato introdotto dal ricorso presentato da un condannato avverso l'ordinanza con cui il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Pesaro, in qualità di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di declaratoria di ineseguibilità della sentenza pronunciata dal medesimo giudice, con conseguente rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione e di rinnovazione della notifica della sentenza nei confronti dell'imputato dichiarato assente.

Con il proprio ricorso, l'imputato contestava violazione della legge penale e vizio di motivazione: egli rilevava infatti come, dopo aver conferito procura speciale al proprio difensore ai fini della richiesta di rito abbreviato, fosse poi rimasto assente lungo il corso del processo e fino alla lettura del dispositivo; in seguito, non era mai stata effettuata nei suoi confronti la notificazione della sentenza di condanna, con conseguente violazione dell'art. 442 comma 3 c.p.p., né essa era stata ricevuta dal difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p..
Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza sulla base dell'argomentazione per cui la previsione di cui all'art. 442 comma 3 c.p.p. sarebbe da ritenersi ormai implicitamente abrogata dalla riforma apportata dalla l. 67/2014. Secondo  quanto sostenuto dal condannato, invece, le sentenze emesse in esito a giudizio abbreviato andrebbero notificate all'imputato assente, pur dopo la novella introdotta dalla legge entrata in vigore nel 2014. Tale notifica potrebbe, in alternativa, essere effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. e, nel caso in cui il giudice si sia riservato un termine superiore a quindici giorni per la motivazione, il termine per l'impugnazione decorrerebbe dalla notifica dell'avviso di deposito sia per il difensore sia per l'imputato.
D'altra parte, secondo il ricorrente, la disposizione in oggetto sarebbe posta a tutela di diritti fondamentali dell'imputato quali, su tutti, il diritto ad una conoscenza consapevole ed effettiva dei procedimenti penali pendenti a proprio carico. Inoltre, sarebbe necessario considerare, a tal fine, come l'art. 548 comma 3 c.p.p. sia stato parzialmente abrogato, nella parte in cui prevedeva la notifica dell'estratto contumaciale, solo in relazione al rito dibattimentale e non anche a quello abbreviato, che manterrebbe invece una regolamentazione speciale e caratteri suoi propri. 
La stessa Corte Costituzionale, infine, affermò al riguardo, con l'Ordinanza n. 125/2005, come l'espressione "in sua assenza", ex art. 420 bis c.p.p., non possa considerarsi sovrapponibile all'espressione "non sia comparso" di cui all'art. 442 comma 3 c.p.p., equivalente invece all'istituto dell'assenza nella forma precedente alla riforma del 2014. Da ciò si può quindi affermare che, allorché il codice preveda che "la sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso", intende qualcosa di diverso dal soggetto "assente", non potendo infatti le due espressioni considerarsi omologhe, per ragioni sia letterali sia di ordine sistematico. 
Infine, a sostegno del proprio ricorso, l'imputato menzionava anche l'orientamento favorevole, sopra esposto, della Corte di Cassazione, espresso con le sentenze n. 29286/2015 e 33540/2016.

La Suprema Corte ha innanzitutto ricostruito le innovazioni apportate al sistema processuale, ed in particolare all'istituto della contumacia, negli artt. 420 bis-quinquies c.p.p., mediante l'introduzione del processo "in assenza" dell'imputato e della "sospensione del procedimento nei confronti degli imputati irreperibili". Come noto, la disciplina della contumacia è stata infatti eliminata, mentre si è previsto come, al ricorrere delle situazioni di cui agli artt. 420 bis comma 1 e 2 c.p.p., oppure quando l'imputato rinunci a presenziare all'udienza o siano comunque acquisiti elementi certi in relazione alla sua conoscenza del processo, egli sia rappresentato dal proprio difensore.
In sintesi, quindi, la disciplina della partecipazione dell'imputato al processo ha conosciuto un radicale cambio di prospettiva: nel precedente regime, infatti, la dichiarazione di contumacia conseguiva alla rituale notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare ed alla mancata comparsa di questi all'udienza, senza allegazione e documentazione di un impedimento a presenziare o manifestazione di una volontà espressa di non partecipare al processo a suo carico. Dopo la riforma, invece, la dichiarazione di assenza dipende dalla certa intenzione dell'imputato di non essere presente in quanto, sussistendo anche solo un dubbio circa l'effettiva conoscenza della data dell'udienza o della pendenza del procedimento penale, si procede alla sospensione del medesimo ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p..

La Corte ha poi rilevato come in effetti, pur a fronte dell'abrogazione parziale dell'art. 548 c.p.p. in tema di notificazione dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato contumace, sia invece rimasto invariato l'art. 442 comma 3 c.p.p. nel prevedere la notifica della sentenza all'imputato non comparso nel corso del giudizio abbreviato.
I giudici di legittimità, esaminando il regime precedente all'introduzione dell'istituto dell'assenza, hanno quindi osservato come la precedente giurisprudenza di legittimità fosse orientata ad ammettere la notifica dell'avviso di deposito della sentenza anche all'imputato non comparso al momento della decisione, pur in assenza di una specifica regolamentazione. A questo proposito, infatti, le Sezioni Unite "Tuzzolino" (Sent. n. 1/00), chiamate a pronunciarsi circa la pretesa inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato avverso una sentenza emessa in esito a rito abbreviato, considerando la mancata riproduzione nel testo dell'art. 599 c.p.p. di una previsione analoga a quella dell'art. 442 comma 3 c.p.p., avevano così ricostruito la decisione di introdurre tale ultimo comma nel nuovo codice di rito: "dal momento che la disciplina della contumacia non può trovare applicazione per l'udienza preliminare, ma considerato che quest'ultima e il correlativo giudizio abbreviato possono ritualmente celebrarsi anche in assenza dell'imputato, è sembrato opportuno prevedere espressamente che la sentenza debba essere notificata all'imputato non comparso".
Si era quindi affermato come la ratio della previsione di cui all'art. 442 comma 3 c.p.p. fosse rintracciabile nell'esigenza di assicurare anche nel rito abbreviato le garanzie previste per il processo ordinario contumaciale, così da agevolare il diritto d'impugnazione; ciò a fronte  delle circostanze per cui, in origine, non era estensibile la disciplina della contumacia, né era applicabile l'art. 548 comma 3 c.p.p., relativo alla notifica dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza contumaciale, sebbene l'art. 442 comma 1 c.p.p. operasse, e operi tuttora, un rinvio agli artt. 529 ss. c.p.p..

In un secondo momento, a seguito dell'estensione dell'istituto della contumacia all'udienza preliminare, operato con la l. 479/99 attraverso l'introduzione degli artt. 420 bis-quinquies c.p.p., la giurisprudenza di legittimità si orientò nel senso di ritenere come tali nuove disposizioni fossero applicabili anche al rito abbreviato; diveniva dunque superflua la distinzione tra imputato "non comparso" e "contumace"; gli artt. 442 comma 3 c.p.p. e 134 disp. att. c.p.p. erano da considerarsi assorbiti nella disciplina prevista per la fase dibattimentale dall'art. 548 c.p.p., in quanto - si disse - "riguardanti una situazione giuridico - processuale superata dalla successiva e più recente normativa".
Si escluse, pertanto, l'obbligo di notificazione della sentenza nei confronti dell'imputato non comparso al momento della decisione, se questi non era stato precedentemente dichiarato contumace; d'altro canto, il rinvio all'art. 529 c.p.p. effettuato dall'art. 442 c.p.p. era da considerarsi riferito anche all'art. 548 c.p.p., con la conseguenza per cui "là dove vi sia stata lettura del dispositivo, la notifica dell'estratto vada effettuata solo all'imputato contumace e non anche all'imputato altrimenti non comparso". Peraltro - ha osservato la Corte - anche una recente pronuncia, emessa nel corso del 2017, ha aderito a tale tesi, in una fattispecie in cui risultava applicabile la disciplina previgente la l. 67/14, per effetto della norme di diritto transitorio.

Ciononostante, la Corte ha rilevato come tale orientamento interpretativo non sia affatto granitico, essendo stato anzi seguito da diverse e più recenti pronunce di legittimità secondo le quali la circostanza per cui la disciplina di cui all'art. 442 comma 3 c.p.p. sia rimasta inalterata, anche a seguito delle riforme apportate con la l. 479/99 e con il D.L. 341/00, sarebbe indicativa del fatto che la persistenza di tale disciplina non costituisca "frutto di una svista o di un mancato coordinamento tra norme succedutesi nel tempo".
Tuttavia - ha osservato il collegio - tale ultimo orientamento giurisprudenziale è antecedente alla riforma apportata all'art. 548 comma 3 c.p.p. dalla l. 67/2014 e, dunque, non ha potuto confrontarsi con il profilo relativo all'eliminazione della ratio che aveva in origine determinato la modifica dell'art. 442 comma 3 c.p.p., mediante l'estensione di garanzie previste per il rito ordinario, ma oggi ormai superate con l'introduzione della nuova disciplina dell'assenza.
Quest'ultima, infatti, è volta a garantire l'effettiva conoscenza del processo, riducendo contestualmente la mancata partecipazione dell'imputato ad una determinazione consapevole e volontaria, presupposto dell'eliminazione dell'obbligo di notifica della sentenza. Dunque, si può ritenere che sia venuta meno anche la ragione giustificatrice dell'art. 442 comma 3 c.p.p., considerando altresì che nel giudizio abbreviato l'imputato non comparso è rappresentato dal difensore investito dei poteri a lui conferiti mediante la procura speciale, necessaria per richiedere il rito alternativo.
Il difensore - ha osservato ancora la Corte - è certamente "in contatto con il proprio assistito e può fornirgli tutte le informazioni necessarie sulla definizione del procedimento e sugli adempimenti da porre in essere per poter contestare la decisione sfavorevole mediante proposizione dell'impugnazione". 
L'interpretazione opposta sortirebbe invece, secondo i giudici di legittimità, effetti incostituzionali, producendo un'ingiustificata disparità di trattamento tra chi sia giudicato con il rito abbreviato e chi invece opti per il giudizio ordinario: a fronte, infatti, della pari condizione di assenza, solo il primo avrebbe diritto alla notificazione dell'estratto della sentenza, malgrado sia rappresentato ed assistito da un difensore cui è stata conferita procura speciale, il quale contribuisce ad assicurare al proprio assistito una conoscenza certa del processo, cui l'imputato ha scelto di non partecipare.

Sulla base di tali motivazioni, la Corte, pervenendo ad opposta conclusione rispetto alla Sentenza n. 32505 della Terza Sezione Penale, ha ritenuto infondato e quindi rigettato il ricorso proposto dal condannato nei confronti dell'Ordinanza  pronunciata dal giudice dell'esecuzione.


sabato 1 settembre 2018

Procedimento per decreto: le Sezioni Unite affermano la non abnormità del provvedimento di restituzione degli atti da parte del G.I.P. al Pubblico Ministero ai fini della valutazione circa la possibile richiesta di archiviazione ex artt. 131 bis c.p. e 411 comma 1 bis c.p.p..

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono pronunciate con la Sentenza n. 20569, emessa all'udienza del 18 gennaio 2018 (deposito motivazioni in data 9 maggio 2018), in tema di decreto penale, sulla questione relativa alla legittimità del provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione del decreto penale di condanna, restituisca gli atti al Pubblico Ministero perché questi valuti la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento penale per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p..

Nella fattispecie, il Procuratore della Repubblica di Bologna aveva richiesto l'emissione di un decreto penale di condanna nei confronti di un imputato cui era contestato il tentativo di furto dell'esigua somma di 4,60 euro e di due pacchetti di sigarette, delitto non consumato a causa dell'intervento di una pattuglia delle forze dell'ordine.
Il Giudice per le Indagini Preliminari non aveva respinto la richiesta di emissione del decreto, ma, acquisito il certificato penale dell'imputato, aveva restituito gli atti al P.M. affinché valutasse la richiesta di archiviazione del procedimento ex art. 131 bis c.p..
Il Pubblico Ministero aveva quindi proposto ricorso per cassazione avverso tale provvedimento del G.I.P., lamentando l'abnormità dell'atto ed affermando come il giudice avesse indebitamente superato i limiti impostigli dall'ordinamento processuale nell'esercizio della sua funzione di controllo sulle determinazioni del Pubblico Ministero circa l'esercizio dell'azione penale. Il P.M. aveva chiesto che il provvedimento impugnato fosse annullato, con restituzione degli atti al G.I.P., cosicché questi provvedesse sulla richiesta di emissione del decreto penale di condanna.
In sintesi, nel proprio ricorso, il magistrato inquirente aveva affermato che:
1) il G.I.P., investito della richiesta di emissione del decreto penale, in assenza dei presupposti per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., può respingere la richiesta del P.M., ma solo per motivi concernenti la legittima introduzione del rito, la qualificazione giuridica del fatto o l'adeguatezza della pena in relazione al caso concreto;
2) è invece vietato al giudice il respingimento della richiesta del P.M. per "mere ragioni di opportunità", di natura dunque diversa dai motivi sopra menzionati;
3) il provvedimento di restituzione degli atti motivato dalla valutazione circa la possibile richiesta di archiviazione ex art. 131 bis c.p. è da considerarsi abnorme, perché non consentito, in quanto nel procedimento speciale in discorso non può essere applicata la causa di non punibilità per particolare tenuità: essa infatti implica la previa instaurazione del contraddittorio con l'imputato (determinando peraltro l'iscrizione della sentenza nel casellario giudiziale), mentre nel procedimento monitorio il contraddittorio è assente, non essendovi pertanto spazio per una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p..

La Quarta Sezione penale della Corte di Cassazione aveva rimesso la decisione alle Sezioni Unite, rilevando un contrasto giurisprudenziale sul punto.
Oltre infatti al menzionato orientamento che afferma l'abnormità del provvedimento de quo, e al quale aveva aderito il ricorrente, nella giurisprudenza di legittimità se ne era formato uno opposto, cui invece aveva manifestato adesione la Sezione rimettente.
Secondo tale ultimo orientamento, il provvedimento in discorso non sarebbe abnorme, se non motivato esclusivamente su ragioni di opportunità.
Il Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione aveva chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, sostenendo come esso costituisse lo sviamento dell'esercizio di un potere dallo scopo per il quale è attribuito dall'ordinamento, stante la sua incidenza sulle scelte già operate dal pubblico ministero all'atto di esercitare l'azione penale, con implicita esclusione anche della sussistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.. 

Le Sezioni Unite hanno dapprima rilevato come l'orientamento che esclude l'abnormità del provvedimento di restituzione degli atti al Pubblico Ministero da parte del G.I.P., formatosi anche con riferimento a fattispecie analoghe  a quella oggetto del giudizio, sia fondato sulla funzione di controllo demandata al giudice per le indagini preliminari sulle determinazioni del P.M. in ordine all'esercizio dell'azione penale.
Tale provvedimento di restituzione, non impugnabile alla luce del principio di cui all'art. 568 c.p.p., non sarebbe neppure ricorribile per cassazione con riferimento al vizio di abnormità: esso infatti è riscontrabile solo in presenza di "anomalie genetiche o funzionali così radicali da porre il provvedimento al di fuori dello schema legale delineato dall'ordinamento e da rivelare l'assenza del potere decisorio". Pertanto, secondo tale orientamento, la restituzione degli atti al P.M. rientrerebbe nei poteri conferiti al giudice dall'art. 459 comma 3 c.p.p.; tale provvedimento, infatti, non imporrebbe alcun adempimento da cui possa derivare la pronuncia di un atto nullo né comporterebbe uno sviamento, dallo scopo stabilito dalla legge, della funzione assegnata al G.I.P. in sede di controllo sulla richiesta del Pubblico Ministero. In definitiva, dunque, la restituzione degli atti al P.M. costituirebbe un mero invito ad assumere una differente determinazione in ordine all'esercizio dell'azione penale e non rappresenterebbe affatto né un'indebita interferenza con le prerogative del magistrato inquirente, che rimarrebbero impregiudicate, né un apprezzamento di opportunità circa l'introduzione del procedimento per decreto.
A  sostegno di tale primo orientamento - ha osservato la Suprema Corte - possono essere poste altre pronunce riguardanti una fattispecie diversa, ossia quella relativa alla restituzione degli atti al P.M. a causa dell'impossibilità di definizione del procedimento penale in mancanza di ulteriori accertamenti istruttori. Tali sentenze hanno infatti evidenziato la natura "interlocutoria e non definitiva" del provvedimento del giudice, estendendo la sua attività di controllo ad "ogni utile risultanza", nel cui ambito deve essere altresì ricondotta la consistenza degli elementi di prova posti a sostegno della richiesta di emissione del decreto ex art. 460 comma 1 lett. c c.p.p.. Né si potrebbe temere in questo modo il determinarsi di uno stallo processuale, in quanto il P.M. conserverebbe comunque il suo potere di reiterare la richiesta o procedere nelle forme ordinarie.

L'orientamento opposto, invece, che afferma, come si è visto, l'abnormità del provvedimento in discorso per carenza di potere giurisdizionale, si fonda sulle motivazioni già illustrate nel ricorso proposto dal Pubblico Ministero nella vicenda in esame; ad esse può ancora essere aggiunta l'osservazione per cui il rito monitorio, caratterizzato dalla finalità premiale, non può essere conciliato con la disposizione di cui all'art. 131 bis c.p., avente ad oggetto una causa di non punibilità accertata come sussistente e riferibile alla persona dell'imputato.

Tanto premesso, le Sezioni Unite hanno innanzitutto ricordato la definizione del concetto di abnormità, così come consolidatasi nel tempo nella giurisprudenza di legittimità, al fine di verificare se a tale nozione può essere ricondotto il provvedimento in esame.
In sintesi, si è così affermato come l'abnormità sia un tipo di patologia dell'atto giudiziario (elaborato da dottrina e giurisprudenza) che riguarda provvedimenti non impugnabili altrimenti e affetti da "anomalie genetiche o funzionali, che li rendono difformi ed eccentrici rispetto al sistema processuale e con esso radicalmente incompatibili". Essa deve comunque essere tenuta ben distinta sia dalle anomalie di un atto innocue, e dunque irrilevanti, sia dalle ipotesi di contrasto dell'atto con singole norme processuali presidiate dalla sanzione della nullità.
Già nove anni or sono, le Sezioni Unite (Sent. n. 25957/2009) individuarono in maniera precisa il contenuto della patologia in oggetto, distinguendo l'abnormità strutturale da quella funzionale. Nei rapporti tra giudice e pubblico ministero, la prima si riscontra nel caso di "esercizio da parte del giudice di un potere non attribuitogli dall'ordinamento processuale (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale nel senso di esercizio di un potere previsto dall'ordinamento, ma in una situazione processuale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge e cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto). La seconda, invece, ricorre nel caso di stasi processuale con conseguente impossibilità di proseguirlo, nei casi in cui il provvedimento del giudice imponga al pubblico ministero l'adozione di un atto nullo rilevabile nel corso del procedimento.
Il provvedimento, dunque, è frutto di uno sviamento di potere e fonte di un pregiudizio potenzialmente insanabile per le parti, alla luce del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.

Ricostruita in questi termini la nozione di abnormità, le Sezioni Unite hanno stabilito come il provvedimento del giudice per le indagini preliminari di restituzione degli atti al P.M. affinché egli valuti una possibile richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto non sia riconducibile in nessun modo alla categoria dell'abnormità.

L'ordinanza in discussione, infatti, è innanzitutto espressione del "legittimo esercizio del potere cognitivo conferito al giudice per le indagini preliminari dall'art. 459 comma 3 c.p.p."; tale disposizione riconosce dunque al giudice un "ampio sindacato sul merito dell'istanza, in coerenza con il suo ruolo funzionale". 
La Corte ha inoltre osservato come vada escluso che dalla presentazione della richiesta del P.M. derivino effetti vincolanti per il giudice, consentendo al contrario essa vari esiti decisori, rimessi alla discrezionalità del magistrato. Oltre al provvedimento di emissione del decreto ed a quello di pronuncia di sentenza di assoluzione ex art. 129 c.p.p., è prevista infatti la possibilità per il giudice di restituire gli atti al magistrato richiedente: tuttavia, in assenza di una specifica previsione normativa, l'ambito del sindacato del giudice deve essere ricostruito mediante l'interpretazione operata da giurisprudenza e dottrina.

Il sindacato da parte del G.I.P. ha certamente, innanzitutto, ad oggetto gli aspetti relativi all'applicabilità al caso specifico della pena pecuniaria ed alla sua misura, oltre agli altri presupposti di ammissibilità dell'introduzione del rito speciale, quali la tipologia di reato, il momento di formulazione della richiesta, la qualificazione giuridica del fatto e la congruità della pena.
E' inoltre altrettanto certo come il giudice non possa invece sindacare la richiesta di emissione del decreto per ragioni di mera opportunità, ossia affermando il proprio dissenso rispetto alla scelta, esclusivamente rimessa alla parte pubblica, di introdurre il rito monitorio, sulla base di considerazioni relative all'utilità di tale rito ed ai suoi futuri sviluppi.
A completamento della ricostruzione del potere di sindacato del G.I.P., la Corte ha osservato come la giurisprudenza di legittimità abbia riconosciuto ipotesi di abnormità allorché alla base del provvedimento di restituzione degli atti al P.M. sono state poste le seguenti motivazioni:
1) "ritenuta immotivata inopportunità del diniego";
2) "prevedibile opposizione da parte dell'imputato con conseguente verifica dibattimentale per la gravità dell'addebito";
3) "mancato accesso da parte dell'imputato alla possibilità di definire in via amministrativa l'illecito contestato", scelta apprezzata "quale manifestazione della volontà di accedere al rito dibattimentale con conseguente inutilità del decreto di condanna, fonte di inutile dispendio di attività giurisdizionale";
4) "applicabilità della continuazione con altri reati, contestati allo stesso imputato in separato procedimento, per il quale era stata formulata richiesta di emissione di altro decreto penale di condanna a carico dello stesso imputato";

5) "proposizione della richiesta nei confronti di un solo imputato previa separazione della sua posizione personale da quella degli altri indagati";
6) "formulata prognosi negativa circa l'adempimento da parte dell'imputato dell'obbligo di pagamento della pena pecuniaria".
Tali ipotesi - hanno osservato le Sezioni Unite - sono accomunate dal fatto per cui l'apprezzamento discrezionale del giudice finisce per interferire con le attribuzioni del pubblico ministero relative alle modalità di esercizio dell'azione penale ed alla struttura dell'imputazione, essendo dunque fondate su criteri di mera opportunità. Pur rientrando nell'esercizio di un potere attribuito in via astratta al giudice, tali provvedimenti stravolgono la ripartizioni delle funzioni tra i due magistrati e si collocano al di fuori della previsione normativa a causa della loro eccentricità e singolarità, con l'effetto di produrre un'indebita regressione del procedimento.
Non è invece stata riscontrata alcuna interferenza con le attribuzioni del pubblico ministero in relazione alle ipotesi di restituzione degli atti determinate da disaccordo del giudice circa:
1) "qualificazione giuridica da assegnare al reato, perché, pur accertato nella sua materialità, è ritenuto rientrare in una diversa fattispecie astratta;
2) "insufficienza delle acquisizioni probatorie, da approfondire ulteriormente anche per l'eventuale riscontro dell'estinzione del reato per prescrizione";
3) "necessità di imporre la confisca di beni, non adottabile col decreto penale di condanna, specie se il pubblico ministero ne chieda il dissequestro";
4) "insussistenza dei presupposti per la sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria"
5) "incongruità della pena da irrogare rispetto alla gravità della violazione accertata";
6) "inidoneità dell'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio da parte di cittadino extracomunitario privo di fissa dimora".

Le Sezioni Unite hanno poi osservato come l'orientamento interpretativo che consente al giudice un più ampio sindacato sulla richiesta del pubblico ministero trovi sostegno altresì da parte della giurisprudenza costituzionale. La Consulta, infatti, nei primi anni di applicazione del nuovo codice di rito fu chiamata a giudicare la legittimità costituzionale dell'art. 460 comma 2 c.p.p. nella parte in cui preclude al giudice l'applicazione della pena in una misura diversa da quella richiesta dal pubblico ministero. Il giudice rimettente aveva infatti sostenuto che tale limitazione non fosse ovviabile mediante il rigetto della richiesta e la contestuale restituzione degli atti al P.M., dal momento che tale provvedimento sarebbe stato possibile solo per motivi attinenti al rito. Tuttavia, la Corte Costituzionale non accolse tale interpretazione, affermando invece come l'art. 459 comma 3 c.p.p. attribuisca al giudice un potere di controllo completo sia nel rito sia nel merito circa la richiesta del pubblico ministero, che può essere respinta anche qualora il giudice non ritenga la misura della pena adeguata al caso concreto; inoltre, aveva affermato ancora la Consulta, la restituzione degli atti, non determina alcun effetto vincolante e limitativo dei poteri del pubblico ministero, il quale può reiterare la richiesta adeguandosi ai rilievi critici del giudice, instaurare differenti riti speciali o decidere di procedere nelle forme ordinarie. 

Soffermandosi quindi specificamente sull'ordinanza di restituzione degli atti al P.M. al fine di valutare una richiesta di archiviazione ex art. 131 bis c.p., la Corte ha osservato come, aderendo ai principi in precedenza esposti circa l'estensione del potere del G.I.P. in questa sede, si possa affermare che tale provvedimento non si esaurisce in una valutazione di non opportunità dell'introduzione del procedimento monitorio e non può pertanto essere ricondotto alla nozione di abnormità così come delineata nel 2009 dalle Sezioni Unite.
D'altra parte, tale valutazione circa la lesività del delitto contestato, la quale non è individuata "in termini conclusivi e certi" come di minima entità, ma è "rimessa ad un'ulteriore successiva delibazione", non determina alcuna interferenza con le attribuzioni del pubblico ministero, ma, al contrario rientra nell'attività di qualificazione giuridica del fatto: il giudice, infatti, riscontrati nel caso concreto gli elementi costitutivi della fattispecie tipica, procede con la considerazione del disvalore del fatto antigiuridico. 
Dunque, il giudizio circa la tenuità del fatto non riguarda, secondo la Corte, "la ricostruzione della dimensione storico-naturalistica e l'identificazione della sua componente materiale", ma "la valutazione del grado maggiore o minore di aggressione del bene giuridico protetto e della complessiva manifestazione dell'attività criminosa al fine di riscontrare se, attraverso una "ponderazione quantitativa rapportata al disvalore di azione, a quello di evento, nonché al grado di colpevolezza", l'incidenza lesiva, insita nel fatto rientrante nel tipo legale di illecito, sia talmente esigua da non meritare punizione".
Le Sezioni Unite hanno dunque ritenuto non fondato l'orientamento giurisprudenziale che colloca il provvedimento in discussione nell'ambito di un giudizio di mera inopportunità dell'emissione del decreto penale di condanna, a causa di una presunta "carenza di potere in concreto".
Secondo la Corte, infatti, non è ravvisabile alcun ostacolo, stante quanto detto circa l'estensione del potere del G.I.P. in questa sede, a ricomprendere nell'attività di qualificazione giuridica anche "l'apprezzamento dell'effettivo e reale disvalore del fatto" oggetto del richiesto decreto penale di condanna.
Tale giudizio rientra infatti nel modello legale dell'attività del giudice per le indagini preliminari delineato dall'art. 459 comma 3 c.p.p., in cui si prevede una delibazione circa l'istanza di emissione del decreto penale che ricomprende, oltre alla ricognizione di tutti gli elementi integrativi della fattispecie, anche la valutazione circa l'entità dell'offesa ex art. 131 bis c.p.. Non si può quindi affermare che tale provvedimento esprima un potere esercitato oltre i limiti delineati dal legislatore o sia addirittura in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico: non c'è infatti alcun dubbio, hanno osservato i giudici di legittimità, circa il fatto che il potere di qualificazione giuridica sia connaturale all'esercizio stesso della giurisdizione, sia esercitabile in tutte le fasi ed in tutti i gradi del processo e non sia limitabile alla sola individuazione del nomen iuris corretto da attribuire al fatto, investendo anche gli elementi accidentali e la punibilità in concreto dell'imputato.

Le Sezioni Unite si sono poi confrontate con un'altra fondamentale obiezione alla tesi della non abnormità del provvedimento in esame. Si è infatti affermato che esso sarebbe abnorme per il fatto di intervenire dopo l'esercizio dell'azione penale, e dunque in assenza di qualunque contraddittorio con la difesa. Pertanto, al giudice, una volta accertata la non punibilità per particolare tenuità del fatto (riscontrato nei suoi elementi costitutivi), non resterebbe altra possibilità che l'emissione del decreto penale, mentre il rilievo della causa di non punibilità sarebbe rimesso all'eventuale fase di opposizione proposta dall'imputato.
A questo riguardo, la Corte ha osservato come effettivamente l'istituto di cui all'art. 131 bis c.p. sia stato configurato dal legislatore come rientrante nel diritto sostanziale: dunque, la sua applicazione rende necessaria in linea generale l'instaurazione del contraddittorio tra tutte le parti, implicando l'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e della sua attribuibilità all'imputato; peraltro, l'applicazione di tale causa di non punibilità non comporta effetti pienamente liberatori per l'imputato, ragione per cui la garanzia del contraddittorio viene attuata anche nello speciale procedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 411 comma 1 bis c.p.p..
In questi casi, secondo la Corte, sarebbe impossibile non solo pronunciare il proscioglimento dell'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p., ma anche emettere il decreto penale di condanna, a causa dell'ostacolo procedurale per cui il rito monitorio viene promosso dall'accusa nella totale assenza di contraddittorio con l'imputato e la sua difesa.
L'unica soluzione possibile è quindi individuabile nella restituzione degli atti al pubblico ministero, provvedimento consentito dal sistema e non eccentrico, neanche in questa fattispecie, rispetto alla sfera di controllo attribuita al giudice per le indagini preliminari.

Infine, la Corte si è posta il problema relativo alla possibile configurabilità, con il provvedimento in esame, di un'abnormità di tipo funzionale, come delineata dalla predetta pronuncia delle Sezioni Unite.
Tale questione riguarda il possibile originarsi di una situazione di stallo processuale, nonché l'ostacolo rappresentato dall'irretrattabilità dell'azione penale.
Secondo una risalente ed isolata pronuncia della Suprema Corte (n. 35185/2009), la restituzione degli atti al pubblico ministero a seguito del rigetto della richiesta di emissione del decreto penale di condanna non consentirebbe la successiva proposizione della richiesta di archiviazione: a ciò sarebbe infatti d'ostacolo il già avvenuto esercizio dell'azione penale il quale, stante il principio di cui all'art. 112 Cost., è da considerarsi irretrattabile, senza poter quindi essere posto nel nulla da un'opposta determinazione. Pertanto, il pubblico ministero, avendo già esercitato l'azione penale, null'altro potrebbe fare se non procedere con il rito ordinario.
A tale orientamento se ne contrappone tuttavia un altro, sostenuto da una giurisprudenza più copiosa, secondo il quale, a seguito della restituzione degli atti da parte del G.I.P., si riespanderebbero i poteri del pubblico ministero, nel pieno rispetto di quanto previsto dall'art. 459 comma 3 c.p.p.. Dunque, venuta meno "la funzione propulsiva dell'ulteriore corso del procedimento", propria della richiesta di emissione del decreto penale, non accolta, il pubblico ministero verrebbe reintegrato nella totalità dei suoi poteri ex art. 405 c.p.p. circa l'esercizio dell'azione penale e le sue modalità. Per tale ragione, secondo tale orientamento, è da considerarsi abnorme il provvedimento che sancisce l'inammissibilità della richiesta di archiviazione intervenuta dopo la restituzione degli atti al pubblico ministero per l'irretrattabilità dell'azione penale, che è invece posta nel nulla dalla mancata emissione del decreto penale di condanna.

La Corte ha giudicato corretto tale secondo orientamento. 
Si è infatti osservato come l'art. 459 comma 3 c.p.p. non contenga alcuna previsione sullo sviluppo del procedimento successivo alla restituzione degli atti al pubblico ministero, senza quindi porre alcun limite alle iniziative assumibili da parte dell'organo requirente. A questo proposito, è stato giudicato significativo da parte della Consulta, nella già citata Sentenza n. 447/1990, come nel nuovo codice, a differenza di quanto previsto nel progetto preliminare del 1978, non sia stato previsto che il giudice possa, contestualmente al rigetto dell'emissione del decreto penale di condanna, emettere il decreto di citazione per procedere con il giudizio dibattimentale; ciò a conferma di come si sia inteso favorire l'instaurazione di riti speciali, diversi da quello monitorio.
Non mancano inoltre, si è aggiunto, analogie con un altro rito speciale, il giudizio immediato, anch'esso ispirato da esigenze di celerità ed economia processuale, ove l'esito negativo della verifica giudiziale circa le condizioni di ammissione del rito, con il conseguente rigetto della richiesta del pubblico ministero, comporta il regresso del procedimento alla fase delle indagini preliminari. Tale decisione - ha osservato la Corte - non è contestabile mediante impugnazione né sussistono successivamente vincoli all'esercizio dell'azione penale nelle forme ordinarie.
Sulla base di tali premesse, la Suprema Corte ha affermato che "con la restituzione degli atti al pubblico ministero ai sensi  dell'art. 459 c.p.p. non si realizza né un indebito ritorno ad una fase del procedimento già esaurita e conclusa, né una paralisi irrimediabile del suo corso. Il pubblico ministero è nuovamente titolare degli originari poteri di iniziativa e di impulso processuale, che può esercitare, sia ripresentando la richiesta di emissione del decreto penale di condanna emendata dagli eventuali errori segnalati, sia procedendo con altro rito e, infine, mediante richiesta di archiviazione del procedimento".
Le successive determinazioni del pubblico ministero, a loro volta, non possono essere considerate contrastanti con nessuna disposizione di legge, né affette da nullità, per il solo fatto di essere assunte dopo la restituzione degli atti ex art. 459 c.p.p..
Pertanto, secondo le Sezioni Unite, il provvedimento oggetto del giudizio non è abnorme, non presentando alcuna anomalia tale da porlo al di fuori dell'ordinamento processuale.

In conclusione, dunque, le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto per cui "non è abnorme, e quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice per le indagini preliminari, investito della richiesta di emissione di decreto penale di condanna, restituisca gli atti al pubblico ministero perché valuti la possibilità di chiedere l'archiviazione del procedimento per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p.".

La Corte ha perciò dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, avendo esso ad oggetto un'ordinanza non abnorme, né sotto il profilo strutturale né sotto quello funzionale.