venerdì 10 giugno 2022

Colpa medica: verso l'abrogazione dell'art. 590 sexies c.p.? La proposta di legge al vaglio delle Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera.

In materia di diritto sanitario, è iniziato l'esame - presso le Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali della Camera - della proposta di legge n. 1321, recante: "Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabilità sanitaria".

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Sotto il profilo penale, si segnala la proposta di abrogazione tout court dell'art. 590 sexies c.p., introdotto nel 2017 con la Legge Gelli - Bianco, e rubricato: "Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario".

Tale disposizione - avente ad oggetto un istituto di enorme rilevanza in materia di responsabilità sanitaria, ed assoluto protagonista della riflessione dottrinale e giurisprudenziale degli ultimi anni - prevede, come noto, una causa di non punibilità riconosciuta all'esercente la professione sanitaria in relazione ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose, a mente della quale: "Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto".

La relazione illustrativa alla Proposta di legge offre, in riferimento a tale rilevantissima riforma, una motivazione estremamente laconica, consistente, esclusivamente, nella qualificazione della causa di non punibilità come un istituto "di equivoca interpretazione e di problematica applicazione". Nella relazione si specifica, inoltre, come la proposta abrogazione determini, semplicemente, il ripristino del "previgente assetto normativo", nonché l'effetto di rendere le condotte dell'esercente la professione sanitaria "sussumibili nelle più generali categorie delittuose dell'omicidio colposo e delle lesioni colpose".

In disparte ogni considerazione in ordine all'opportunità di un repentino ritorno all'assetto della responsabilità sanitaria penale precedente alla riforma operata dalla L. 8 marzo 2017, n. 24, non possono non rilevarsi forti perplessità con riguardo al giudizio negativo circa l'interpretazione e l'applicazione della causa di non punibilità in discorso. Tale giudizio, non ulteriormente motivato né specificato, pare infatti non considerare il proficuo percorso giurisprudenziale, culminato con la pronuncia delle Sezioni Unite Mariotti, e proseguito, negli anni successivi, con una vastissima opera chiarificatrice da parte delle ulteriori pronunce della Suprema Corte.

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Per completezza, si segnala che la proposta di legge n. 1321 prevede altresì (oltre ad importanti riforme in materia di responsabilità sanitaria nell'ambito civile) alcune modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

In particolare, si propone di riformare l’art. 67, in primis tramite la modifica del comma 2, con riguardo alle categorie di esperti previste nell'Albo dei periti istituito presso ogni tribunale: la categoria della "medicina legale" sarebbe sostituita con quella della "medicina e chirurgia". La riforma prevede, inoltre, l'introduzione di una disposizione, inserita quale comma 3, ove si prevede che gli albi della categoria relativa alla "medicina e chirurgia" contengano, per ciascun iscritto, l’indicazione della specializzazione maturata, in particolare nell’ambito medico-legale, e siano aggiornati con cadenza almeno triennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali nominare i periti tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

La finalità di tale riforma consiste, come rappresentato nella relazione illustrativa, nel "distinguere i professionisti iscritti all’interno della generale categoria di esperti in « medicina e chirurgia » a seconda della specifica specializzazione acquisita. L’esigenza di procedere a una tale differenziazione è imposta dalla vastità e dall’elevata complessità della materia sanitaria che, se considerata nel suo complesso, richiede necessariamente di considerare le diverse competenze, la formazione specifica e l’esperienza che ciascun sanitario possiede in una specifica materia, ossia in una sottocategoria rispetto a quella generale contemplata dalla norma. In tal modo si consente al giudice di nominare un consulente o un perito che si occupa della specifica sotto-materia di interesse nella fattispecie di volta in volta esaminata, a beneficio di una più corretta ed efficiente soluzione del quesito sottopostogli".

Si prevede, infine, la modifica del comma 4 dell’articolo 68, con l'estensione da due a tre anni della revisione dell'albo ai fini della cancellazione degli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dalla disposizione successiva, o è sorto un impedimento ad esercitare l'ufficio di perito; nonché del comma 2 dell'art. 69, con riguardo ai requisiti di iscrizione all'albo dei periti, tramite l'eliminazione dell'obbligo di accompagnare la richiesta di iscrizione con il certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale.