In tema di particolare tenuità del fatto, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 18350, pronunciata all'udienza del 23 marzo 2022, ha affermato che, qualora l'imputato sia chiamato a rispondere di un fatto di reato per il quale sia stata riconosciuta una circostanza attenuante, riconducibile a quelle indicate dall'art. 131-bis comma 5 c.p., la qualificazione di tale reato - quale, ad esempio, la ricettazione - in termini di fatto di particolare tenuità non implica necessariamente il ricorrere della causa di non punibilità.
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Nella fattispecie, un imputato proponeva ricorso avverso la Sentenza con cui la Corte d'appello di Trento, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto al medesimo la circostanza attenuante di cui all'art. 648 comma 2 c.p., per un fatto concernente la ricezione di un assegno proveniente da un carnet smarrito, recante la somma di Euro 780,00.
Tramite uno dei propri motivi di ricorso, l'imputato contestava la motivazione della sentenza nella parte in cui, pur riconoscendo l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 c.p., comma 2, per la "particolare tenuità" del fatto concreto, aveva, tuttavia, escluso l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p.. I giudici d'appello avevano infatti ipotizzato un "serio pregiudizio" per la persona offesa, derivante dall'utilizzazione dell'assegno di provenienza delittuosa, che era stato solo casualmente bloccato dall'intervento dell'istituto di credito; secondo il ricorrente, essi non avevano invece considerato la vicenda in esame nel suo complesso, con specifico riguardo alle modalità dell'azione, alla personalità dell'imputato e al valore economico del bene ricettato.
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I giudici di legittimità hanno dapprima osservato come, secondo quanto affermato con la nota pronuncia delle Sezioni unite "Tushaj" della Suprema Corte (n. 13681 del 25/02/2016), ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richieda una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; tale valutazione deve necessariamente tener conto, ai sensi dell'art. 133 comma 1 c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.
Tale principio, ha osservato la Corte, deve considerarsi applicabile anche in relazione alle ipotesi in cui l'imputato sia chiamato a rispondere di fatti di reato per i quali siano state riconosciute circostanze attenuanti quali quelle indicate dall'art. 131 bis comma 5 c.p., consistenti nella particolare tenuità del danno o del pericolo. Da ciò consegue, pertanto, l'esclusione di ogni automatismo nel riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. anche nell'ipotesi in cui ricorra la fattispecie di ricettazione attenuata di cui all'art. 648 comma 2 c.p., prevista proprio per il caso in cui il fatto risulti di particolare tenuità.
La qualificazione del reato di ricettazione in termini di fatto di particolare tenuità non implica, dunque, necessariamente il ricorrere della causa di non punibilità. In tal senso si era già pronunciata la Corte Costituzionale con le Sentenze n. 207/2017 e 156/2020, ove si era rilevato come la disposizione di cui all'art. 131 bis comma 5 c.p. implica solo che l'esistenza di un'attenuante, di cui la particolare tenuità del danno o del pericolo sia elemento costitutivo, di per sé non impedisce l'applicazione della causa di non punibilità, ma neppure la comporta automaticamente: ciò in quanto la particolare tenuità del danno o del pericolo è cosa diversa dalla "particolare tenuità del fatto", oggetto della circostanza attenuante di cui all'art. 648 comma 2 c.p.
La Consulta, con la Sentenza n. 156, aveva, in particolare, affermato che:
"In linea astratta (...), per effetto dell'art. 131 bis c.p., comma 5, la particolare tenuità del fatto quale attenuante della ricettazione, come definita dall'art. 648 c.p., comma 2, potrebbe concorrere a integrare l'esimente di cui al medesimo art. 131 bis, qualora, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133 c.p., comma 1, l'offesa sia di particolare tenuità e il comportamento risulti non abituale"; specularmente, "anche nell'ipotesi di ricettazione attenuata ex art. 648 c.p., comma 2, (...) l'esimente non potrà essere riconosciuta quando la valutazione giudiziale di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sia negativa per l'autore del fatto o la condotta di questi risulti abituale" .
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Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto come il giudizio sulla sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità sia stato effettuato dai giudici trentini nell'osservanza delle direttrici tracciate dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, avendo essi rilevato come, pur a fronte del riconoscimento dell'ipotesi attenuata della ricettazione, non poteva tuttavia ritenersi che il pericolo derivante dalla condotta fosse esiguo, stanti i pregiudizi connessi all'utilizzazione dell'assegno ricettato e le ricadute sulla sicurezza della circolazione dei titoli di credito. Le argomentazioni della Corte di merito non si erano, dunque, poste in contraddizione con l'accoglimento del motivo di appello inerente alla qualificazione del fatto nei termini previsti dall'art. 648 c.p., comma 2. Sulla base di tali motivazioni, il Collegio ha dunque dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza il motivo di ricorso.