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sabato 14 gennaio 2023

La riforma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

In materia di diritto sanitario, si segnala l'entrata in vigore, in data 31.12.2022, del D. Lgs. n. 200/2022, recante "Riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico".

La riforma degli IRCCS ha avuto ad oggetto, in particolare: natura e finalità; durata e composizione del Collegio sindacale; organizzazione e requisiti degli organi; funzioni di ricerca e di assistenza; incarico di Direttore scientifico degli IRCCS pubblici; istituti di diritto privato; riconoscimento di nuovi istituti; funzioni di vigilanza del Ministero della Salute; personale della ricerca sanitaria; prestazioni di alta specialità erogate dagli IRCCS in favore dei pazienti extraregionali; aree tematiche degli IRCCS; indicatori e soglie di valutazione per il riconoscimento del carattere scientifico.

Si evidenziano qui di seguito le modifiche apportate dalla riforma:

https://drive.google.com/file/d/1h4MONQjMh0d2zkON8gEnQTtirHKZBp1D/view?usp=share_link


venerdì 10 giugno 2022

Colpa medica: verso l'abrogazione dell'art. 590 sexies c.p.? La proposta di legge al vaglio delle Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera.

In materia di diritto sanitario, è iniziato l'esame - presso le Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali della Camera - della proposta di legge n. 1321, recante: "Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24, al codice di procedura civile e alle disposizioni per la sua attuazione nonché alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di responsabilità sanitaria".

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Sotto il profilo penale, si segnala la proposta di abrogazione tout court dell'art. 590 sexies c.p., introdotto nel 2017 con la Legge Gelli - Bianco, e rubricato: "Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario".

Tale disposizione - avente ad oggetto un istituto di enorme rilevanza in materia di responsabilità sanitaria, ed assoluto protagonista della riflessione dottrinale e giurisprudenziale degli ultimi anni - prevede, come noto, una causa di non punibilità riconosciuta all'esercente la professione sanitaria in relazione ai delitti di omicidio colposo e lesioni personali colpose, a mente della quale: "Qualora l'evento si sia verificato a causa di imperizia, la punibilità è esclusa quando sono rispettate le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto".

La relazione illustrativa alla Proposta di legge offre, in riferimento a tale rilevantissima riforma, una motivazione estremamente laconica, consistente, esclusivamente, nella qualificazione della causa di non punibilità come un istituto "di equivoca interpretazione e di problematica applicazione". Nella relazione si specifica, inoltre, come la proposta abrogazione determini, semplicemente, il ripristino del "previgente assetto normativo", nonché l'effetto di rendere le condotte dell'esercente la professione sanitaria "sussumibili nelle più generali categorie delittuose dell'omicidio colposo e delle lesioni colpose".

In disparte ogni considerazione in ordine all'opportunità di un repentino ritorno all'assetto della responsabilità sanitaria penale precedente alla riforma operata dalla L. 8 marzo 2017, n. 24, non possono non rilevarsi forti perplessità con riguardo al giudizio negativo circa l'interpretazione e l'applicazione della causa di non punibilità in discorso. Tale giudizio, non ulteriormente motivato né specificato, pare infatti non considerare il proficuo percorso giurisprudenziale, culminato con la pronuncia delle Sezioni Unite Mariotti, e proseguito, negli anni successivi, con una vastissima opera chiarificatrice da parte delle ulteriori pronunce della Suprema Corte.

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Per completezza, si segnala che la proposta di legge n. 1321 prevede altresì (oltre ad importanti riforme in materia di responsabilità sanitaria nell'ambito civile) alcune modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

In particolare, si propone di riformare l’art. 67, in primis tramite la modifica del comma 2, con riguardo alle categorie di esperti previste nell'Albo dei periti istituito presso ogni tribunale: la categoria della "medicina legale" sarebbe sostituita con quella della "medicina e chirurgia". La riforma prevede, inoltre, l'introduzione di una disposizione, inserita quale comma 3, ove si prevede che gli albi della categoria relativa alla "medicina e chirurgia" contengano, per ciascun iscritto, l’indicazione della specializzazione maturata, in particolare nell’ambito medico-legale, e siano aggiornati con cadenza almeno triennale, al fine di garantire, oltre a quella medico-legale, un’idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie, tra i quali nominare i periti tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.

La finalità di tale riforma consiste, come rappresentato nella relazione illustrativa, nel "distinguere i professionisti iscritti all’interno della generale categoria di esperti in « medicina e chirurgia » a seconda della specifica specializzazione acquisita. L’esigenza di procedere a una tale differenziazione è imposta dalla vastità e dall’elevata complessità della materia sanitaria che, se considerata nel suo complesso, richiede necessariamente di considerare le diverse competenze, la formazione specifica e l’esperienza che ciascun sanitario possiede in una specifica materia, ossia in una sottocategoria rispetto a quella generale contemplata dalla norma. In tal modo si consente al giudice di nominare un consulente o un perito che si occupa della specifica sotto-materia di interesse nella fattispecie di volta in volta esaminata, a beneficio di una più corretta ed efficiente soluzione del quesito sottopostogli".

Si prevede, infine, la modifica del comma 4 dell’articolo 68, con l'estensione da due a tre anni della revisione dell'albo ai fini della cancellazione degli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dalla disposizione successiva, o è sorto un impedimento ad esercitare l'ufficio di perito; nonché del comma 2 dell'art. 69, con riguardo ai requisiti di iscrizione all'albo dei periti, tramite l'eliminazione dell'obbligo di accompagnare la richiesta di iscrizione con il certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale.

mercoledì 4 marzo 2020

Violenza e minaccia nei confronti dei medici e del personale sanitario: i profili penalistici delle proposte di legge attualmente al vaglio della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.

In tema di diritto sanitario, sono attualmente in corso di esame presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati 10 disegni di legge, i cui profili penalistici si propongono di operare alcune modifiche al codice penale in relazione alle ipotesi di condotte di lesioni, violenza o minaccia commesse ai danni del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria.

Le modifiche proposte sono le seguenti:



1) Modifiche al delitto di cui all'art. 582 c.p..

Il disegno di legge n. 2117 propone una modifica del regime di procedibilità del delitto di lesione personale di cui all'art. 582 c.p., prevedendone la procedibilità d'ufficio nell'ipotesi in cui ricorra la nuova circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 octies c.p. (vedi infra).
Relativamente alla medesima disposizione, si segnala altresì la proposta di legge n. 1226, la quale prevede l'inserimento, in tale articolo, di un secondo comma avente ad oggetto una nuova circostanza aggravante del delitto, con aumento della pena fino ad un terzo se "il fatto è commesso nei confronti dei medici, del personale sanitario e del personale dei servizi sociali nell'esercizio delle loro funzioni".

La proposta di legge n. 1590 prevede invece l'inserimento di una nuova fattispecie incriminatrice, procedibile d'ufficio, contenuta nel nuovo art. 582 bis c.p., rubricato "Lesioni personali nei confronti di medici e personale sanitario nell'esercizio delle loro funzioni". Tale disposizione prevede che "Chiunque cagioni una lesione personale, dalla quale derivi una malattia nel corpo e nella mente, a un medico, a un infermiere o a un altro professionista sanitario nell'esercizio delle loro funzioni, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni." Nell'ipotesi in cui siano cagionate lesioni gravi o gravissime si prevede inoltre l'applicazione delle pene di cui all'art. 583 c.p..


2) Modifica dell'art. 583 quater c.p., disposizione avente ad oggetto una circostanza aggravante del delitto di lesione personale, ed attualmente rubricato: "Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasioni di manifestazioni sportive". 
Il disegno di legge n. 2117 prevede l'aggiunta, a tale disposizione, di un secondo comma, volto ad estendere tale circostanza aggravante, la quale prevede la reclusione da quattro a dieci anni in caso di lesioni gravi, e da otto a sedici anni in caso di lesioni gravissime, anche alla fattispecie di "lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria o ad incaricati di pubblico servizio, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private".

3) Modifica della fattispecie di percosse di cui all'art. 581 c.p.. 

Il disegno di legge n. 2117 propone altresì una modifica del regime di procedibilità del delitto di percosse di cui all'art. 581 c.p., prevedendone la procedibilità d'ufficio nell'ipotesi in cui ricorra la nuova circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 octies c.p..

4) Modifiche alla disposizione di cui all'art. 336 c.p..

La proposta di legge n. 1042 prevede l'inclusione del personale sanitario tra i destinatari della condotta di cui all'art. 336 c.p. ("Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale"), mediante la previsione dell'applicazione della pena prevista dal primo comma di tale disposizione anche nell'ipotesi di violenza o minaccia diretta contro un medico o un operatore sanitario in servizio presso una struttura ospedaliera. 
La proposta di legge n. 1067 prevede invece l'inclusione, nella categoria di "incaricato di un pubblico servizio", di cui all'art. 336 comma 1 c.p., del "personale medico, infermieristico e ausiliario delle strutture ospedaliere e territoriali del Servizio sanitario nazionale e delle strutture sanitarie private e private accreditate nonché dei farmacisti".
Ancora, la proposta di legge n. 1070 prevede, più limitatamente, l'inserimento, nella medesima categoria, del "personale medico e sanitario del Servizio sanitario nazionale"; infine, la proposta di legge n. 1246 prevede che per tale delitto si proceda d'ufficio "se il fatto è commesso in danno degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni".

5) Modifica della disposizione di cui all'art. 610 c.p..

Il progetto di legge n. 1226 propone la modifica della disposizione incriminatrice della violenza privata di cui all'art. 610 c.p., mediante l'inserimento di un terzo comma avente ad oggetto una circostanza aggravante del delitto, con aumento della pena fino ad un terzo, se "il fatto è commesso nei confronti dei medici, del personale sanitario e del personale dei servizi sociali nell'esercizio delle loro funzioni".


6) Modifica alla disposizione di cui all'art. 612 c.p..


La medesima proposta di legge n. 1226 prevede altresì la modifica della disposizione incriminatrice della condotta di minaccia di cui all'art. 612 c.p., mediante la previsione di una circostanza aggravante, con aumento della pena fino ad un terzo nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso "nei confronti dei medici, del personale sanitario e del personale dei servizi sociali nell'esercizio delle loro funzioni".
7) Modifiche all'art. 61 c.p..


Il disegno di legge n. 2117 prevede l'introduzione di una nuova circostanza aggravante comune nella disposizione di cui all'art. 61 c.p. (n. 11 octies), avente ad oggetto "l'avere commesso il fatto con violenza o minaccia in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni"; una modifica simile è prevista altresì dai progetti di legge n. 1246, il quale prevede l'inserimento, nell'art. 61 c.p., del n. 10 bis, avente ad oggetto l'aver commesso il fatto "in danno degli esercenti le professioni sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni" e n. 2004, che prevede, a sua volta, l'inserimento, nell'art. 61 c.p., del n. 11 octies, per l'ipotesi in cui il fatto sia commesso "con violenza o minaccia in danno degli operatori sanitari nell'esercizio delle loro funzioni". Quest'ultimo progetto di legge prevede altresì che sia procedibile d'ufficio qualunque reato commesso in danno degli operatori sanitari, qualora ricorra alcuna delle circostanze aggravanti comprese nel n. 11 octies dell'art. 61 c.p..
Ancora, una modifica dell'art. 61 c.p. è prevista dalla proposta di legge n. 704, che prevede l'introduzione, in tale disposizione, del n. 11 septies, circostanza aggravante costituita dall'aver commesso il fatto "contro un operatore sanitario nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio", ma solo in relazione ai delitti non colposi.

Una modifica al testo della medesima disposizione è infine prevista dal progetto di legge n. 1067, in cui si propone invece l'inclusione, nella categoria di "persona incaricata di un pubblico servizio", di cui alla circostanza aggravante comune ex art. 61 n. 10 c.p., del "personale medico, infermieristico e ausiliario delle strutture ospedaliere e territoriali del Servizio sanitario nazionale e dei farmacisti".

8) Modifica della disposizione di cui all'art. 357 c.p..

Le proposte di legge n. 909 e 1246 prevedono una generale attribuzione ai medici ed al personale sanitario, nell'esercizio delle loro funzioni, della qualità di pubblici ufficiali, mediante l'inserimento di tali categorie soggettive nella disposizione di cui all'art. 357 c.p..


Progetti di legge:


Disegno di legge n. 2117, recante "Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni".

Proposta di legge n. 704, recante "Modifica all'art. 61 del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza degli operatori sanitari".

Proposta di legge n. 909, recante "Modifica all'art. 357 del codice penale, in materia di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale ai medici e al personale sanitario nell'esercizio delle loro funzioni".

Proposta di legge n. 1042, recante "Modifica all'articolo 336 del codice penale e misure per garantire l'ordine e la sicurezza nelle strutture ospedaliere, per la tutela del pubblico, dei medici e degli operatori sanitari".

Proposta di legge n. 1067, recante "Modifiche agli articoli 61 e 336 del codice penale e misure per garantire l'ordine e la sicurezza nelle strutture ospedaliere, per la tutela del pubblico, dei medici e degli operatori sanitari".



Proposta di legge n. 1070, recante "Modifiche all'art. 336 del codice penale, in materia di violenza o minaccia contro un medico o un operatore sanitario".

Proposta di legge n. 1226, recante "Modifiche al codice penale e altre disposizioni per il contrasto della violenza nei confronti dei medici, del personale sanitario e del personale dei servizi sociali nell'esercizio delle loro funzioni".



Proposta di legge n. 1246, recante "Modifiche al codice penale in materia di attribuzione della qualifica di pubblico ufficiale ai medici e al personale sanitario nell'esercizio delle loro funzioni, nonché disposizioni per la prevenzione e la gestione del rischio derivante da atti di violenza nelle strutture sanitarie.

Proposta di legge n. 1590, recante "Introduzione dell'art. 582 bis del codice penale, in materia di lesioni personali nei confronti di medici e personale sanitario nell'esercizio delle loro funzioni".


Proposta di legge n. 2004, recante "Disposizioni per la tutela della sicurezza degli operatori sanitari e modifica all'art. 61 del codice penale, concernente l'introduzione di una circostanza aggravante per i reati commessi con violenza o minaccia in danno di essi".