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martedì 7 novembre 2023

Particolare tenuità del fatto e condotta susseguente al reato: sono inconferenti i comportamenti successivi che si limitano a manifestare la capacità a delinquere.

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 43941, pronunciata all'udienza del 3 ottobre 2023 (deposito motivazioni in data 31 ottobre 2023), ha preso in esame il tema concernente la valutazione della condotta susseguente al reato ai fini del giudizio sull'applicabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.. 

Il fatto.

Un imputato proponeva ricorso avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne aveva confermato la penale responsabilità in ordine ai reati di detenzione, a fine di cessione, di stupefacenti, ex art. 73 comma 5 D.P.R. n. 309 del 1990, e porto ingiustificato di un coltello. Nella fattispecie l'imputato, controllato in un parcheggio di un supermercato mentre si trovava in compagnia di altri due connazionali, era stato trovato in possesso di 6,5 grammi di sostanza stupefacente tipo eroina e di un coltello a serramanico con lama di cm 8.

La Corte felsinea aveva ritenuto non applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. sulla base non solo della pericolosità, per la salute degli assuntori, della droga oggetto di spaccio, ma anche dell'impossibilità di ritenere eccezionale l'attività dell'imputato, stanti i diversi precedenti a carico del medesimo per reati contro il patrimonio e di altro tipo; elementi, questi, tali da reputare abituale l'attività delinquenziale, posta in essere al fine di procurarsi i mezzi di sussistenza, trattandosi di persona senza fissa dimora.

Tramite uno dei propri motivi di ricorso, l'imputato lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p.: a sostegno di tale doglianza, si evidenziava come il medesimo, al momento del fatto, fosse incensurato, e come, per tale ragione, in primo grado gli fossero state riconosciute le circostanze attenuanti generiche e la sospensione condizionale della pena. Erroneamente, dunque, la Corte di merito aveva valorizzato, quali indici di abitualità del reato, condanne per fatti successivi, trascurando, invece, indicatori positivi evidenziati dalla difesa, ed incentrando la propria valutazione esclusivamente sulla gravità del fatto; secondo, infatti, la giurisprudenza di legittimità, la valutazione del giudice deve prendere in considerazione tutti gli elementi e le peculiarità del caso concreto e non solo quelli che attengono alla entità dell'aggressione nei confronti del bene giuridico protetto.

La decisione.

La Suprema Corte ha, in primis, rilevato come la Corte d'appello abbia attribuito valenza centrale, ai fini del diniego di applicazione della causa di non punibilità, al requisito di abitualità della condotta illecita, fondando tale valutazione anche sulla base dei precedenti penali dell'imputato che, tuttavia, risultavano relativi a fatti successivi a quello oggetto di giudizio.

Ciò posto, il Collegio ha osservato come tale valutazione si ponga in contrasto con la più risalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini dell'apprezzamento della condizione della non abitualità della condotta, non assumono rilievo i comportamenti successivi alla commissione del reato (Sez. 3, n. 2216 del 22/11/2019, Anzaldi), atteso che la disposizione di cui all'art. 131-bis c.p. correla l'esiguità del disvalore ad una valutazione congiunta delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esso desumibile, dell'entità del danno o del pericolo, da apprezzare in relazione ai soli profili di cui all'art. 133 comma 1 c.p. e non invece con riguardo a quelli indicativi della capacità a delinquere, di cui all'art. 133 comma 2 c.p., i quali includono la condotta susseguente al reato.

A tale giurisprudenza ha poi fatto seguito la riforma dell'art. 131-bis c.p. apportata dal D.Lgs. n. 150 del 2022, tramite la quale si è prescritto di valutare proprio la condotta successiva dell'imputato. Sul punto - hanno rilevato gli Ermellini - i più recenti arresti giurisprudenziali hanno quindi precisato che la condotta susseguente al reato costituisce elemento suscettibile di valutazione nell'ambito del giudizio sulla sussistenza delle condizioni per la concreta applicabilità della causa di non punibilità, rilevando ai fini dell'apprezzamento dell'entità del danno, ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo (Sez. 3, n. 20279 del 21/03/2023, Malgrati; Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Hu Qinglian).

Parimenti, in precedenza, anche le Sezioni Unite, con la Sentenza Ubaldi n. 18891 del 27/01/2022, avevano affermato, nelle more dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 e sulla base delle disposizioni dettate nella legge delega, che i comportamenti successivi, al pari degli altri indicatori, ben possono "integrare nel caso concreto un elemento suscettibile di essere preso in considerazione nell'ambito del giudizio di particolare tenuità dell'offesa, rilevando ai fini dell'apprezzamento della entità del danno, ovvero come possibile spia dell'intensità dell'elemento soggettivo".

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Tanto premesso, ed alla luce di tali precedenti, la Corte ha quindi osservato come, nell'ambito dei parametri che congiuntamente il giudice di merito deve esaminare ai fini del giudizio di particolare tenuità dell'offesa, la condotta susseguente al reato non debba essere considerata come indice della capacità a delinquere dell'agente, consentendo, così, di valorizzare condanne intervenute per altri fatti-reato successivi; essa deve, invece, essere apprezzata quale criterio che, nell'ambito di una valutazione complessiva, può incidere sulla valutazione del grado dell'offesa al bene giuridico tutelato, concorrendo a delineare un'offesa di particolare tenuità. Tale impostazione, in altri termini: "riconduce dunque i requisiti dell'esiguità del danno o del pericolo e delle modalità della condotta, compresa quella successiva al reato, a elementi che attengono sempre al disvalore oggettivo del fatto e che focalizzano lo sguardo sul grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico tutelato, secondo l'efficace descrizione contenuta nella legge delega".

Il Collegio ha, pertanto, affermato il principio di diritto per cui la condotta susseguente al reato, per essere valutata negativamente ai fini dell'applicazione della non punibilità ex art. 131-bis c.p., deve incidere effettivamente sull'offesa, aggravandola, mentre dovranno ritenersi inconferenti rispetto al giudizio sull'entità dell'offesa comportamenti successivi che si limitino a manifestare la capacità a delinquere. 

Sulla base di tali considerazioni, la sentenza impugnata è stata, di conseguenza, annullata con rinvio, ai fini della rivalutazione delle condizioni di applicabilità della causa di non punibilità.

venerdì 29 settembre 2023

Emissione, per uno stesso fatto, di una sentenza o di un decreto penale di condanna e di un decreto di archiviazione ex art. 131-bis c.p.: non è violazione del divieto di "bis in idem".

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 39498, pronunciata all'udienza del 7 giugno 2023 (deposito motivazioni in data 28 settembre 2023), ha preso in esame la questione se costituisca violazione del divieto di ‘bis in idem', ex art. 649 c.p.p., l'emissione, per lo stesso fatto, di una sentenza o di un decreto penale di condanna e di un decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 131-bis c.p..

Il fatto.

Una persona condannata per il reato di cui all'art. 633 c.p. proponeva ricorso avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, aveva respinto l'istanza ex art. 669 c.p.p., volta ad ottenere l'esecuzione del decreto di archiviazione emesso ai sensi dell'art. 131-bis c.p., nei confronti della predetta, ed in data precedente, dal G.I.P. di Palermo, per il medesimo reato, con conseguente revoca della sentenza di condanna.

Il giudice aveva ritenuto non applicabile il disposto dell'art. 669 c.p.p., sulla base della motivazione per cui il decreto di archiviazione emesso ex art. 131-bis c.p. non è equiparabile alle sentenze e ai decreti penali di condanna, menzionati dalla predetta norma. 

Tramite uno dei propri motivi di ricorso, il condannato lamentava l'erronea applicazione della legge in relazione agli artt. 649 e 669 c.p.p.. Il giudice aveva, infatti, affermato come il principio del divieto di un secondo giudizio non operasse nel caso di provvedimenti decisori aventi una forza preclusiva limitata, come il decreto di archiviazione seguito dalla riapertura delle indagini senza l'autorizzazione del giudice; tuttavia, a detta del ricorrente, egli non aveva motivato tale decisione, la quale si poneva in contrasto con quanto affermato dalle Sezioni Unite, secondo cui le situazioni di litispendenza devono essere risolte dichiarando, nel secondo processo, l'impromovibilità dell'azione penale per la preclusione esercitata dal divieto stabilito dall'art. 649 c.p.p.. Stante l'anteriorità del decreto di archiviazione, egli non avrebbe, pertanto, potuto essere condannato successivamente per il medesimo reato, ed il giudice dell'esecuzione avrebbe dovuto revocare la sentenza di condanna e dare esecuzione al solo decreto di archiviazione.

La decisione.

La Suprema Corte ha ritenuto l'ordinanza impugnata adeguatamente motivata, e conforme alla norma di cui all'art. 669 c.p.p., nonché ai relativi principi giurisprudenziali.

I giudici di legittimità hanno in primis rilevato come, nel caso di specie, la possibile sussistenza di una situazione di improcedibilità della nuova azione penale, dovuta alla intervenuta emissione di un decreto di archiviazione per fatti affermati come identici, non fosse stata rilevata nel corso del giudizio ordinario, conclusosi con l'emissione di una sentenza di condanna. Su tale decisione si era quindi formato il giudicato che, ha osservato il Collegio richiamando la costante giurisprudenza di legittimità, copre non solo le questioni dedotte ma anche quelle deducibili, ma non tempestivamente dedotte, comprese le questioni relative alla procedibilità. 

In ordine a tale questione, la Corte ha ricordato una pronuncia, risalente, ma giudicata ancora attuale, secondo cui: "La mancanza di una condizione di procedibilità non configura una ipotesi di inesistenza della sentenza, rientrando tale mancanza (come quella concernente il difetto di querela) nella categoria dei vitia in procedendo, che assurgendo a causa di nullità assoluta, subiscono l'effetto della sanatoria derivante dal giudicato e sono coperti dallo stesso... " (Sez.2, n, 518 del 11/02/1980). La questione - ha quindi osservato il Collegio - non poteva più essere sollevata, stante l'impossibilità di travolgere il giudicato, ormai formatosi anche in punto di procedibilità dell'azione penale.

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Ciò posto, la Corte ha tuttavia giudicato rilevante il tema concernente la contemporanea pendenza, per il medesimo fatto, di un decreto di archiviazione e di una sentenza di condanna, dovendosi valutare l'applicabilità o meno, in tale situazione, dell'art. 649 c.p.p.. L'accertamento, infatti, della violazione del divieto di un secondo giudizio impone l'intervento del giudice in ogni stato e grado del giudizio, dovendosi emettere una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, ovvero rilevare la situazione di litispendenza e dichiarare l'improcedibilità dell'azione penale nuovamente esercitata dal pubblico ministero, nel rispetto del principio secondo cui: "Non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talchè nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità" (Sez. U, n. 34655 del 28/06/2005; conforme Sez. 3, n. 17917 del 10/03/2016, con riferimento alla competenza del giudice dell'esecuzione).

Al fine di accertare se sussista una violazione del divieto di ‘bis in idem', quando il medesimo fatto sia stato, in tutto o in parte, oggetto di una sentenza di condanna e di un decreto di archiviazione, in particolare se emesso ai sensi dell'art. 131-bis c.p., la Corte di Cassazione ha ritenuto dirimente la natura da attribuire a quest'ultimo.

Gli artt. 649 e 669 c.p.p., si è osservato, individuano tale violazione solo con riferimento all'avvenuta emissione di "sentenze" o "decreti penali di condanna". Alla luce del tenore letterale di tali norme, si deve pertanto escludere che un decreto di archiviazione possa costituire un provvedimento equiparabile alla sentenza o al decreto penale di condanna, con riferimento al rispetto del divieto di un secondo giudizio stabilito dall'art. 649 c.p.p., e che possa quindi sollevarsi questione di litispendenza tra un decreto di archiviazione e una sentenza o un decreto penale di condanna, salvo il caso della preclusione all'esercizio dell'azione penale derivante dalla violazione dell'art. 414 c.p.p..

La giurisprudenza di legittimità ha infatti più volte affermato, seppur con riferimento alla rilevanza del decreto di archiviazione in caso di richiesta di estradizione, che "il principio del "ne bis in idem" Europeo... opera nel diritto interno solo in presenza di un provvedimento definitorio del giudizio con efficacia di giudicato, quale non è il decreto di archiviazione emesso dall'autorità giudiziaria straniera..." (Sez. 2, n. 51221 del 15/06/2018; Sez. 6, n. 6241 del 29/01/2020). Tuttavia, i giudici di legittimità hanno posto l'interrogativo se tale principio possa valere anche con riferimento al decreto di archiviazione emesso ai sensi dell'art. 131-bis c.p., attesa la diversa natura al medesimo attribuibile: esso, infatti, pur non assumendo efficacia di giudicato, deve essere iscritto nel casellario giudiziario, e può produrre un effetto preclusivo in ordine alla ulteriore concessione dell'assoluzione per il medesimo motivo.

Sul punto, la Corte ha richiamato la sentenza delle SS.UU. n. 30954 del 30/05/2019, De Martino, la quale, nell'affermare l'obbligo di iscrizione nel casellario giudiziario del decreto in discorso, ha chiarito nella motivazione  i limiti e gli effetti di tale iscrizione, ed ha, in particolare, anche incidentalmente confermato la diversità del decreto di archiviazione rispetto alle sentenze e ai decreti penali di condanna, ribadendo, ad esempio, che "Deve però escludersi che la valutazione pregiudiziale sulla sussistenza del fatto e sulla sua attribuibilità all'indagato compiuta in sede di archiviazione costituisca un accertamento assimilabile ad una dichiarazione di colpevolezza... avvenendo in una fase anteriore al giudizio".

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Sulla base di tali osservazioni, la Suprema Corte ha quindi ritenuto confermata la non equiparabilità del decreto di archiviazione - anche se emesso ai sensi dell'art. 131-bis c.p. - alla "sentenza" ed al "decreto penale di condanna", i quali  rendono possibile la violazione del principio del "ne bis in idem", ai sensi degli artt. 649 e 669 c.p.p.. I giudici di legittimità hanno, conseguentemente, confermato il principio di diritto, espresso nella sentenza della stessa Prima Sezione Penale, n. 12025 del 17/02/2022, Tacchi, secondo cui "la tesi della equiparazione di tale provvedimento (cioè del decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 131-bis c.p.) alle sentenze e ai decreti penali di condanna, ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 669 c.p.p., risulta infondata sul piano sostanziale, oltre che dell'interpretazione letterale".

Il Collegio ha, infine, ritenuto, come tale principio non si ponga in contrasto con la già intervenuta equiparazione alle "sentenze" ed ai "decreti penali di condanna", dei provvedimenti adottati dal giudice dell'esecuzione, ai fini della valutazione del rispetto del divieto di "bis in idem". Tale equiparazione era stata stabilita, a sua volta, dalla Sentenza della Prima Sezione Penale della Suprema Corte, n. 26031 del 05/07/2005, che aveva dettato un principio più recentemente esteso ai provvedimenti non ancora definitivi emessi dal giudice dell'esecuzione, tramite la sentenza della Quinta Sezione Penale, n. 34324 del 07/10/2020, secondo la quale: "Il principio del "ne bis in idem" è applicabile in via analogica con riferimento alle ordinanze del giudice dell'esecuzione nei casi in cui esso costituisca l'unico strumento possibile per eliminare uno dei due provvedimenti emessi per lo stesso fatto contro la stessa persona". 

Tale principio - si è rilevato - trova infatti la sua ragione nel fatto che i provvedimenti del giudice dell'esecuzione sono suscettibili di divenire irrevocabili e comportano una successiva attività per la loro esecuzione, creando così un contrasto di giudicati nell'ipotesi in cui, in relazione ad una medesima situazione, vengano emessi due provvedimenti dal contenuto non perfettamente sovrapponibile; pertanto, anche in tale circostanza, il contrasto deve essere risolto, dal giudice dell'esecuzione, in senso favorevole al condannato.

Tale osservazione - ha affermato la Corte - consente di porre in rilievo, anche sotto tale profilo, la diversità tra i provvedimenti emessi dal giudice dell'esecuzione e il decreto di archiviazione emesso ai sensi dell'art. 131-bis c.p.: quest'ultimo non è, infatti, suscettibile di esecuzione, ed incide su ulteriori procedimenti solo nel senso precisato dalla predetta sentenza delle Sezioni Unite n. 30954/2019.

Sulla base di tali considerazioni, la Corte ha quindi rigettato il ricorso proposto, affermando il seguente principio di diritto: 

"Non costituisce violazione del divieto di ‘bis in idem', stabilito dall'art. 649 c.p.p., l'emissione, per lo stesso fatto, di una sentenza o di un decreto penale di condanna e di un decreto di archiviazione ai sensi dell'art. 131-bis c.p., non essendo quest'ultimo un provvedimento suscettibile di esecuzione o di conseguire la irrevocabilità". 

lunedì 4 settembre 2023

È ricorribile per cassazione l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 411 comma 1 bis c.p.p., emessa dal G.I.P. a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione.

 La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 36468, pronunciata all'udienza del 31 maggio 2023 (deposito motivazioni in data 31 agosto 2023) ha preso in esame la questione concernente la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari, all'esito dell'udienza camerale fissata a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, disponga, ai sensi dell'art. 411 comma 1-bis, c.p.p., l'archiviazione per particolare tenuità del fatto.

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Nella fattispecie, una persona sottoposta ad indagini per il delitto di diffamazione proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Venezia, all'esito dell'udienza camerale fissata a seguito di opposizione alla richiesta di archiviazione, aveva disposto, ai sensi dell'art. 411 comma 1-bis c.p.p., l'archiviazione per particolare tenuità del fatto di tale procedimento.

La Suprema Corte ha ritenuto di affrontare, in via preliminare, il tema inerente alla ricorribilità per cassazione avverso la suddetta ordinanza, trattandosi di un provvedimento che non solo presuppone l'accertamento di un fatto di reato, ma che deve essere iscritto nel casellario giudiziale, fatta salva la non menzione nei certificati rilasciati a uso di terzi (Sez. U, n. 38954 del 30/05/2019, De Martino).

I giudici di legittimità hanno, in primis, osservato come la ricorribilità in cassazione del provvedimento di archiviazione non possa essere ravvisata sulla base del solo rilievo che - ai sensi del combinato disposto degli artt. 409 comma 1, 410 comma 3, e 411 comma 1, c.p.p. - il giudizio di opposizione "si svolge nelle forme previste dall'art. 127"; ciò, in quanto il rinvio all'art. 127 c.p.p., operato in altre norme del codice di rito con la formula "secondo le forme previste" o con formule equivalenti, riguarda le regole di svolgimento dell'udienza camerale, ma non implica, ex se, la ricezione completa del modello procedimentale descritto in tale norma, neppure, pertanto, il ricorso in sede di legittimità. Sul punto, si è infatti rilevato come, per diverse disposizioni contenenti tale rinvio, il legislatore ha invece previsto espressamente siffatta ricorribilità.

Da ciò consegue come, in tema di ricorribilità per cassazione avverso il provvedimento emesso all'esito della camera di consiglio ex art. 127 c.p.p., sia necessaria una esplicita previsione di impugnabilità, tutte le volte in cui il richiamo al rito camerale sia espresso con riferimento alle forme previste dall'art. 127, o attraverso termini equipollenti, quali "secondo le forme", "con le forme", "osservando le forme"; a diversa soluzione si deve invece pervenire - ha osservato la Corte - quando il legislatore adotta il termine "a norma dell'art. 127": tale terminologia è, infatti, da considerare comprensiva anche del ricorso in cassazione (Sez. 3, n. 5454 del 27/10/2022, dep. 2023, Pandolfi), in ossequio al principio di tassatività delle impugnazioni, secondo il quale nessun gravame è ammesso, in quanto non espressamente previsto.

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Tanto premesso, il Collegio ha tuttavia evidenziato come, malgrado non espressamente impugnabili, i provvedimenti che incidono sulla libertà personale siano ricorribili per cassazione per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 comma 7 Cost., sicchè anche le ordinanze e i decreti motivati, pur non avendo la forma della sentenza, risultano impugnabili tutte le volte in cui assumono, in concreto, natura decisoria; ciò dicasi anche per l'ipotesi in cui, indipendentemente dal nomen iuris, tali provvedimenti accertano l'esistenza di un fatto-reato, dovendosi infatti intendere per "sentenza" non solo il provvedimento giurisdizionale avente detta forma, ma anche ogni altro provvedimento che, pur diversamente nominato, abbia "carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su situazioni giuridiche di diritto soggettivo producendo, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale sul piano contenzioso della composizione di interessi contrapposti e non sia soggetto ad alcun altro mezzo di impugnazione (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino).

A tale ipotesi, ha osservato la Corte, dev'essere ricondotta l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto, pronunciata ai sensi dell'art. 411 comma 1-bis c.p.p., con la quale il legislatore ha realizzato un modello che "si distacca dall'iter tipo e questa particolarità giustifica, diversamente dagli altri epiloghi, la legittimazione attribuita alla persona sottoposta alle indagini di attivare il mezzo di impugnazione" (Sez. 3, Pandolfi, in motivazione). L'ordinanza di archiviazione ex art. 131-bis c.p., infatti, pur non avendo la forma della sentenza, presenta, di questa, i caratteri costitutivi, posto che decide, in maniera definitiva, su questioni di diritto soggettivo.

A tal riguardo, hanno infatti evidenziato i giudici di legittimità come l'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto abbia natura sostanziale, in quanto, richiedendo l'analisi e la considerazione della condotta, delle conseguenze del reato e del grado della colpevolezza, presuppone "ponderazioni che sono parte ineliminabile del giudizio di merito" (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, in motivazione).

Da tali osservazioni, la Corte di Cassazione ha pertanto tratto la conclusione per cui, sulla base di una lettura costituzionalmente orientata della disciplina che regola la materia dell'archiviazione per particolare tenuità del fatto, il giudice di legittimità è nella condizione di esperire il giudizio che gli è proprio, afferente all'applicazione della legge e, dunque, di accertare se la fattispecie concreta si collochi, effettivamente, nel modello legale proprio dell'istituto di cui all'art. 131-bis c.p..

I giudici di legittimità hanno pertanto affermato il principio di diritto per cui l'ordinanza di archiviazione per particolare tenuità del fatto è impugnabile con il ricorso in sede di legittimità per violazione di legge e per motivazione mancante o meramente apparente e, dunque, per violazione della norma che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.

venerdì 28 luglio 2023

Sicurezza sul lavoro: riconoscibile la particolare tenuità del fatto nell'ipotesi di adempimento alle prescrizioni impartite con il verbale di accertamento delle violazioni.

 La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 32435, pronunciata all'udienza del 9 giugno 2023 (deposito motivazioni in data 26 luglio 2023) ha preso in esame il tema concernente il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza sul lavoro, nell'ipotesi di adempimento alle prescrizioni impartite con il verbale di accertamento delle violazioni.

Il fatto.

Un imputato proponeva ricorso avverso la sentenza con cui il Tribunale di L'Aquila ne aveva affermato la penale responsabilità in relazione ai reati di cui agli artt. 108, 122 e 159, comma 2, lett. a e b) D.Lgs. n. 81 del 2008.

Tramite uno dei propri motivi di ricorso, la difesa lamentava la violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., stante l'omessa considerazione dell richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p., alla luce del fatto che l'imputato aveva adempiuto alle prescrizioni, eliminando le conseguenze del reato.

La decisione.

La Corte di Cassazione ha dapprima rilevato come il Tribunale, dopo avere dato atto che l'imputato aveva ottemperato alle prescrizioni impartite con il verbale di accertamento delle violazioni, con conseguente eliminazione delle violazioni contestate, aveva respinto la richiesta di applicazione della causa di non punibilità, non sussistendo, a suo dire, i presupposti di cui all'art. 131 bis c.p..

Ciò posto, i giudici di legittimità hanno ritenuto la decisione di diniego di riconoscimento della causa di non punibilità come meramente assertiva, non considerando essa, quale circostanza, la predetta eliminazione delle violazioni contestate. Sul punto, si è in primo luogo osservato come tale statuizione si ponga in contrasto con quanto affermato dalla stessa Terza Sezione Penale con la pronuncia n. 893 del 28/06/2017, ove, in un caso analogo, l'eliminazione delle conseguenze pericolose del reato era stata giudicata rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 131 bis c.p.., affermandosi come l'esiguità del disvalore derivi da una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza. 

Il Collegio ha ritenuto di dover dare seguito a tale orientamento giurisprudenziale, a maggior ragione, in seguito alla modifica dell'art. 131 bis c.p. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1) D.Lgs. n. 150/2022. Tramite tale riforma si è, infatti, prevista non solo l'applicabilità generalizzata della causa di non punibilità a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni, ma, con specifico riferimento ai parametri di valutazione, si è introdotto quello concernente la "condotta susseguente al reato".

La Corte ha, quindi, rilevato come tale norma, entrata in vigore, secondo quanto previsto dall'art. 6 D.L. n. 162 del 2022, il 30 dicembre 2022, abbia natura sostanziale, e sia dunque applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti innanzi alla Corte di cassazione; solo per questi ultimi, inoltre, la relativa questione, in applicazione degli artt. 2 comma 4 c.p. e 129 c.p.p., è deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609 comma 2 c.p.p., anche nel caso di ricorso inammissibile (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj). 

Tale norma, si è ancora rilevato, troverà applicazione anche ai fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2 comma 4 c.p., trattandosi di legge più favorevole rispetto a quella previgente (sul punto, Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Castrignano).

Tanto premesso, i giudici di legittimità hanno rilevato come assuma, dunque, particolare rilevanza, ai fini della valutazione della gravità dell'offesa, la considerazione anche della condotta susseguente al reato; elemento, questo, che la giurisprudenza di legittimità, nel vigore della precedente formulazione della norma, escludeva dall'ambito dei parametri da prendere in considerazione, stante la sua mancata espressa previsione, dovendosi valutare, si sosteneva in precedenza, la misura dell'offesa nel solo momento di consumazione del reato.

A seguito della predetta modifica, invece, la condotta post factum, si è affermato, costituisce uno, ma non certamente l'unico, né il principale, degli elementi valutabili, da parte del giudice ai fini del giudizio inerente alla gravità dell'offesa. Egli potrà perciò considerare "una vasta gamma di condotte definite solo dal punto di vista cronologico-temporale, dovendo essere "susseguenti" al reato, ed evidentemente in grado di incidere sulla misura dell'offesa".

Ciò sarà possibile, tuttavia, non solo nel caso in cui le condotte susseguenti riducano il grado dell'offesa - come nell'ipotesi di restituzioni, risarcimento del danno, condotte riparatorie, condotte di ripristino dello stato dei luoghi, accesso a programmi di giustizia riparativa, o intervenuta eliminazione delle violazioni accertate dagli organi ispettivi - ma anche, e specularmente, quando condotte successive aggravino la lesione - inizialmente "tenue" - del bene protetto (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Hu).

Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Cassazione ha pertanto annulato la sentenza, con rinvio al Tribunale di L'Aquila.

mercoledì 8 giugno 2022

Particolare tenuità del fatto: le circostanze attenuanti ex art. 131 bis comma 5 c.p. non comportano, né impediscono l'applicazione della causa di non punibilità.

In tema di particolare tenuità del fatto, la Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 18350, pronunciata all'udienza del 23 marzo 2022, ha affermato che, qualora l'imputato sia chiamato a rispondere di un fatto di reato per il quale sia stata riconosciuta una circostanza attenuante, riconducibile a quelle indicate dall'art. 131-bis comma 5 c.p., la qualificazione di tale reato - quale, ad esempio, la ricettazione - in termini di fatto di particolare tenuità non implica necessariamente il ricorrere della causa di non punibilità. 

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Nella fattispecie, un imputato proponeva ricorso avverso la Sentenza con cui la Corte d'appello di Trento, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva riconosciuto al medesimo la circostanza attenuante di cui all'art. 648 comma 2 c.p., per un fatto concernente la ricezione di un assegno proveniente da un carnet smarrito, recante la somma di Euro 780,00.

Tramite uno dei propri motivi di ricorso, l'imputato contestava la motivazione della sentenza nella parte in cui, pur riconoscendo l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 c.p., comma 2, per la "particolare tenuità" del fatto concreto, aveva, tuttavia, escluso l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p.. I giudici d'appello avevano infatti ipotizzato un "serio pregiudizio" per la persona offesa, derivante dall'utilizzazione dell'assegno di provenienza delittuosa, che era stato solo casualmente bloccato dall'intervento dell'istituto di credito; secondo il ricorrente, essi non avevano invece considerato la vicenda in esame nel suo complesso,  con specifico riguardo alle modalità dell'azione, alla personalità dell'imputato e al valore economico del bene ricettato. 

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I giudici di legittimità hanno dapprima osservato come, secondo quanto affermato con la nota pronuncia delle Sezioni unite "Tushaj" della Suprema Corte (n. 13681 del 25/02/2016), ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richieda una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta; tale valutazione deve necessariamente tener conto, ai sensi dell'art. 133 comma 1 c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo.

Tale principio, ha osservato la Corte, deve considerarsi applicabile anche in relazione alle ipotesi in cui l'imputato sia chiamato a rispondere di fatti di reato per i quali siano state riconosciute circostanze attenuanti quali quelle indicate dall'art. 131 bis comma 5 c.p., consistenti nella particolare tenuità del danno o del pericolo. Da ciò consegue, pertanto, l'esclusione di ogni automatismo nel riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. anche nell'ipotesi in cui ricorra la fattispecie di ricettazione attenuata di cui all'art. 648 comma 2 c.p., prevista proprio per il caso in cui il fatto risulti di particolare tenuità.

La qualificazione del reato di ricettazione in termini di fatto di particolare tenuità non implica, dunque, necessariamente il ricorrere della causa di non punibilità. In tal senso si era già pronunciata la Corte Costituzionale con le Sentenze n. 207/2017 e 156/2020, ove si era rilevato come la disposizione di cui all'art. 131 bis comma 5 c.p. implica solo che l'esistenza di un'attenuante, di cui la particolare tenuità del danno o del pericolo sia elemento costitutivo, di per sé non impedisce l'applicazione della causa di non punibilità, ma neppure la comporta automaticamente: ciò in quanto la particolare tenuità del danno o del pericolo è cosa diversa dalla "particolare tenuità del fatto", oggetto della circostanza attenuante di cui all'art. 648 comma 2 c.p. 

La Consulta, con la Sentenza n. 156, aveva, in particolare, affermato che:

"In linea astratta (...), per effetto dell'art. 131 bis c.p., comma 5, la particolare tenuità del fatto quale attenuante della ricettazione, come definita dall'art. 648 c.p., comma 2, potrebbe concorrere a integrare l'esimente di cui al medesimo art. 131 bis, qualora, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133 c.p., comma 1, l'offesa sia di particolare tenuità e il comportamento risulti non abituale"; specularmente, "anche nell'ipotesi di ricettazione attenuata ex art. 648 c.p., comma 2, (...) l'esimente non potrà essere riconosciuta quando la valutazione giudiziale di cui all'art. 133 c.p., comma 1, sia negativa per l'autore del fatto o la condotta di questi risulti abituale" .

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Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto come il giudizio sulla sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità sia stato effettuato dai giudici trentini nell'osservanza delle direttrici tracciate dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità, avendo essi rilevato come, pur a fronte del riconoscimento dell'ipotesi attenuata della ricettazione, non poteva tuttavia ritenersi che il pericolo derivante dalla condotta  fosse esiguo, stanti i pregiudizi connessi all'utilizzazione dell'assegno ricettato e le ricadute sulla sicurezza della circolazione dei titoli di credito. Le argomentazioni della Corte di merito non si erano, dunque, poste in contraddizione con l'accoglimento del motivo di appello inerente alla qualificazione del fatto nei termini previsti dall'art. 648 c.p., comma 2. Sulla base di tali motivazioni, il Collegio ha dunque dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza il motivo di ricorso. 

sabato 12 febbraio 2022

Particolare tenuità del fatto e messa alla prova: i reati estinti ex art. 168 ter c.p. non rilevano ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale.

In materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la Seconda Sezione Penale della Suprema Corte, con la Sentenza n. 46064, pronunciata all'udienza del 30.11.2021, ha affermato come i reati estinti per esito positivo della messa alla prova non costituiscano indice di comportamento abituale, ostativo al riconoscimento dell'esimente ai sensi dell'art. 131 bis comma 3 c.p.. Tale effetto è infatti impedito dall'estinzione del reato conseguente al proficuo svolgimento del procedimento speciale.

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Nella fattispecie, un imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Genova aveva confermato la condanna del medesimo per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cpv. c.p..

I giudici del gravame avevano ritenuto di escludere il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., a causa dell'abitualità del comportamento dell'imputato, dovuta ad un reato commesso in data successiva a quello oggetto del processo, e dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova.  

I giudici della Corte Suprema non hanno condiviso tale statuizione, attesa l'impossibilità di ritenere sussistente l'abitualità, ostativa ex art. 131 bis c.p., sulla sola base della commissione di un successivo reato il quale, come nel caso di specie, sia stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 464 septies c.p.p.. 

A sostegno di tale principio, si è richiamato quanto espresso da differenti sezioni della Corte di Cassazione con riferimento all'affine questione, attinente agli effetti dell'estinzione del reato conseguente all'emissione del decreto penale di condanna, alle condizioni previste dall'art. 460 comma 5c.p.p.. A tal riguardo, è stato infatti ritenuto come non debba tenersi conto, ai fini dell'accertamento del presupposto ostativo del comportamento abituale di cui all'art. 131 bis comma 3 c.p., dei reati estinti, stante il fatto che all'estinzione del reato consegue anche l'elisione di ogni effetto penale della condanna (la Corte ha richiamato le Sentenze n. 11732 del 1/7/2021 e n. 22078 del 20/2/2019, pronunciate dalla Sez. Quarta, e n. 11709 del 15/10/2019, pronunciata dalla Sez. Quinta).

Siffatto principio è stato ritenuto estendibile anche alla fattispecie dell'esito positivo della messa alla prova, istituto  avente carattere sostanziale e costituente, a tutti gli effetti, una causa di estinzione del reato.  Tale assunto, secondo i giudici di legittimità, è derivabile, in primo luogo, dalla collocazione sistematica della messa alla prova dell'imputato nell'ambito del Titolo VI ("Della estinzione del reato e della pena"), Capo I ("Della estinzione del reato") del codice penale, oltre che dal disposto dell'art. 168-ter c.p. ("l'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede"). La Corte ha inoltre posto in evidenza, al riguardo, "la funzione di carattere preventivo e risocializzante demandata a tale istituto", costituente una "causa di estinzione della c.d. punibilità in astratto": il medesimo, sotto il profilo processuale, interviene, infatti, anteriormente all'emissione della sentenza di condanna (l'applicazione può, anzi, essere chiesta nel corso delle indagini preliminari), prescindendo, perciò, da un accertamento sul merito della res iudicanda e sulla responsabilità dell'imputato, fatta salva l'ipotesi dell'evidente sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. Nessun effetto di giudicato può, pertanto, conseguire alla sentenza di estinzione del reato pronunciata ai sensi dell'art. 168 ter c.p. nel successivo giudizio di accertamento del danno in sede civile.

La Corte Suprema non ha infine mancato di rilevare come - a mente della Sentenza n. 13681 del 2016 delle SS.UU. - il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre solamente quando l'autore, anche successivamente al reato per cui è processo, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente.  

All'esito di tali osservazioni, la sentenza impugnata è stata dunque annullata con rinvio, per nuovo giudizio in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p..

lunedì 1 marzo 2021

Particolare tenuità del fatto e condanna al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dalla parte civile.

La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 5433, pronunciata all'udienza del 18 dicembre 2020 (deposito motivazioni in data 11 febbraio 2021) ha preso in esame il tema relativo alla decisione sulla domanda della parte civile nell'ipotesi di sentenza di proscioglimento per particolare tenuità del fatto.

Il fatto.

Un imputato proponeva ricorso avverso la Sentenza con cui la Corte d'Appello di Salerno, in riforma della pronuncia di primo grado, nel dichiarare il medesimo non punibile per particolare tenuità del fatto di minaccia, aveva confermato la condanna generica al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese di giudizio nei confronti della parte civile.

La decisione della Corte: le ragioni di carattere normativo e i precedenti giurisprudenziali.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato. 

Con riguardo alla questione in oggetto - ha osservato il Collegio - la giurisprudenza di legittimità aveva peraltro già affermato come la declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto non consenta di decidere sulla domanda di liquidazione delle spese proposta dalla parte civile, in quanto "si può far luogo alle statuizioni civili nel giudizio penale solo in presenza di una sentenza di condanna o nelle ipotesi previste dall'art. 578 c.p.p., tra le quali non rientra quella di cui all'art. 131-bis c.p.".

Alla base di tale assunto sono individuabili, innanzitutto, ragioni di carattere strettamente normativo. 

L'art. 538 c.p.p., infatti, applicabile al giudizio d'appello ex art. 598 c.p.p., prevede la possibilità, per il giudice, di decidere sulla domanda di risarcimento del danno nella sola ipotesi in cui egli pronunci sentenza di condanna. Con riferimento, invece, alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile, essa è consentita dall'art. 541 c.p.p. nel solo caso in cui sia pronunciata la sentenza prevista dall'art. 538 c.p.p..

La sentenza di condanna, a sua volta, è definibile, ai sensi dell'art. 533 c.p.p., come un "provvedimento giurisdizionale che irroga una pena all'imputato, provata la sua responsabilità penale per il reato ascrittogli oltre ogni ragionevole dubbio".

Pertanto, la sentenza che riconosce la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis c.p., non rientra nell'ambito delle pronunce di condanna: essa, infatti, pur accertando il reato, dispone il proscioglimento dell'imputato per tale causa di non punibilità.

Un analogo precedente giurisprudenziale - ha osservato la Corte - si è registrato in tema di responsabilità medica: una pronuncia della Quarta Sezione Penale della Suprema Corte affermò infatti come fosse illegittima la sentenza che, nell'assolvere l'imputato in applicazione dell'art. 3 comma 1 D.L. 158/12, condannasse il responsabile civile al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituita: in tal caso, si osservò come il giudice penale potesse decidere sulla domanda risarcitoria proposta dalla parte civile nella sola ipotesi di pronuncia di sentenza di condanna, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 578 c.p.p. (su questo Blog, cfr., con riguardo a tale pronuncia: 

https://ordinamentopenale.blogspot.com/2020/06/responsabilita-sanitaria-lassoluzione.html)

Ancora, la Suprema Corte ha ritenuto che al giudice penale sia precluso di pronunciarsi sulle statuizioni civili nell'ipotesi di proscioglimento per vizio totale di mente (Sez. I, Sent. n. 45228/13) o per avere l'imputato agito in stato di legittima difesa (Sez. 4, Sent. n. 33178/12).

Viceversa, hanno osservato i giudici di legittimità, quando il legislatore ha voluto prevedere la permanenza delle statuizioni civili a fronte di una sentenza diversa rispetto a quella di condanna, lo ha disposto espressamente.

Il riferimento, a tal riguardo, è quello del disposto di cui all'art. 578 c.p.p.. Tale norma, da sempre ritenuta di stretta interpretazione, in quanto espressiva di un'eccezione alla regola generale di cui agli artt. 538 e 533 c.p.p., prevede, come noto, che, in caso di proscioglimento dell'imputato per estinzione del reato dovuta ad amnistia o prescrizione, il giudice dell'impugnazione debba decidere sulle statuizioni civili,  qualora vi sia stata una condanna nel grado precedente.

Pertanto, nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato per prescrizione nel giudizio d'appello, l'imputato può essere condannato al pagamento delle spese in favore della parte civile, atteso che la prescrizione non può essere apprezzata quale indice di soccombenza (Sez. VI, Sent. n. 24768/16). 

Lo stesso non può invece avvenire in caso di accertamento, da parte del giudice di primo grado, già in fase predibattimentale, della maturazione della prescrizione, con conseguente pronuncia di sentenza ex art. 469 c.p.p.: in tale ipotesi, non è consentita né una pronuncia sulle richieste della parte civile costituita, né una condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. La decisione ex art. 469 c.p.p. è infatti incompatibile con tali statuizioni, che, come detto, devono fondarsi sull'accertamento della responsabilità dell'imputato (Sez. V, Sent. n. 28569/17).

Ad analoghe conclusioni, ancora, deve giungersi nell'ipotesi in cui la prescrizione sia maturata anteriormente alla condanna di primo grado, ma venga dichiarata solo in appello (Sez. V, Sent. n. 32636/18).

Le Sezioni Unite Schirru.

La Suprema Corte ha quindi richiamato quanto affermato nel 2016 dalla Sentenza Schirru, pronunciata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Sent. n. 46688/16).

In tale ipotesi, la Corte si trovò a prendere in esame la fattispecie relativa ad una sentenza di condanna per un reato successivamente abrogato e qualificato come illecito civile. I giudici di legittimità affermarono, in tal caso, come il giudice dell'impugnazione, nel dichiarare che il fatto non era più previsto dalla legge come reato, dovesse revocare anche i capi della sentenza concernenti gli interessi civili; la parte civile, dal canto suo, conservava il diritto, in tale fattispecie, di agire "ex novo" nella sede naturale per il risarcimento del danno e per l'eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria civile. 

Le Sezioni Unite ricordarono, al riguardo, la Sentenza della Corte Costituzionale n. 12 del 2016, allorché la Consulta fu interrogata circa la legittimità costituzionale dell'art. 538 c.p.p. nella parte in cui, al comma 1, collega, in via esclusiva, la decisione sulla domanda della parte civile alla condanna dell'imputato. 

La questione di legittimità costituzionale fu giudicata infondata: la Corte osservò infatti come il sistema adottato nel codice di rito fosse coerente con la scelta di rendere tendenzialmente autonomo il giudizio penale da quello civile sullo stesso fatto; la costituzione di parte civile nel processo penale ha infatti natura accessoria, ed è da ritenersi subordinata alla finalità del processo penale, consistente nell'accertamento della responsabilità penale dell'imputato.

Le disposizioni di cui agli artt. 578 e 576 c.p.p. esprimono norme di carattere eccezionale, le quali costituiscono una deroga alla regola generale che consente la decisione sulla domanda della parte civile nella sola ipotesi di condanna dell'imputato; tali norme sono, perciò, inapplicabili oltre i casi e i tempi considerati, ai sensi dell'art. 14 preleggi.

L'art. 578 c.p.p., tuttavia - osservarono ancora le Sezioni Unite - consente al giudice di pronunciarsi sulla domanda di parte civile non sulla base del presupposto di una pronuncia di assoluzione dal reato, ma di riconoscimento di una causa di estinzione del medesimo dopo una sentenza di condanna. Per tale ragione, la norma in discorso non permette di condannare l'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile qualora tale pronuncia avvenga contestualmente alla declaratoria di sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, come conseguenza della riforma, ad opera del giudice d'appello, e su impugnazione del pubblico ministero, della sentenza di assoluzione di primo grado. In caso contrario, infatti, la decisione sulla domanda di parte civile sarebbe adottata in assenza di una sentenza di condanna che abbia accertato la responsabilità dell'imputato nel primo grado di giudizio, ed al di fuori dello specifico caso di impugnazione proposta dalla parte civile ex art. 576 c.p.p..

Sulla base di tali motivazioni, le Sezioni Unite stabilirono la la regola generale del "collegamento in via esclusiva della decisione sulla domanda della parte civile alla formale condanna dell'imputato, espressamente richiesta dall'art. 538 c.p.p., soluzione che dà attuazione al combinato disposto dell'art. 538 con l'art. 74 c.p.p. e con l'art. 185 c.p. - imposta, oltre che dalla sistematica, anche dal testuale rimando della prima alla seconda e della seconda alla terza -, norme dalle quali si desume che la domanda della parte civile nel processo penale è legittimata con riferimento ai danni e alle restituzioni cagionati da un fatto integrante reato, e che la risposta ad essa viene fatta dipendere da una sentenza che formalmente dichiari la responsabilità, non essendo sufficiente, di regola, una sentenza di proscioglimento, pur se includente l'accertamento del fatto reato. Diversamente ragionando, come ribadito anche nella sentenza n. 12 della Corte costituzionale citata, il risarcimento del danno verrebbe ancorato non già alla fattispecie prevista dall'art. 185 c.p., ma a quella prevista dall'art. 2043 c.c., in ordine alla quale manca la competenza del giudice penale".

Le Sezioni Unite, inoltre, ribadirono il carattere di eccezionalità dell'art. 578 c.p.p., disposizione da considerarsi non applicabile né alle diverse fattispecie di estinzione del reato per oblazione o per morte dell'imputato né ad altre cause estintive, diverse da quelle espressamente previste, quali la remissione di querela o la sanatoria edilizia.

Per converso, quando il legislatore ha voluto consentire la pronuncia sulla domanda di parte civile, lo ha fatto espressamente, richiamando l'art. 578 c.p.p.: ciò avviene, ad esempio, nella fattispecie di cui all'art. 448 comma 3 c.p.p., ove si prevede la pronuncia sulle statuizioni civili da parte del giudice dell'impugnazione, avverso sentenza di condanna, qualora egli ritenga che siano state ingiustamente non riconosciute, dal giudice di primo grado, le condizioni per accogliere la richiesta di patteggiamento, in assenza del consenso del pubblico ministero. 

Lo stesso si è previsto con la disposizione transitoria prevista, per gli illeciti penali depenalizzati, e non ricondotti ad illecito civile, dal D.Lgs. n. 8/16, ove si è espressamente previsto che il giudice che dichiara l'intervenuta depenalizzazione, in sede di appello a seguito di sentenza di condanna, è tenuto a decidere sull'impugnazione ai soli effetti civili.

Le conclusioni.

I giudici della Quinta Sezione hanno, in conclusione, rilevato come il legislatore non abbia previsto una norma analoga all'art. 578 c.p.p. in relazione all'ipotesi di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis c.p.: la sentenza d'appello è stata quindi annullata in relazione alle statuizioni civili.

Naturalmente, si è osservato, il danneggiato può tutelare i propri diritti, in tale fattispecie, tramite l'azione in sede civile: a questo proposito, infatti, l'art. 651 bis c.p.p. prevede che la decisione irrevocabile di proscioglimento per particolare tenuità del fatto ha efficacia di giudicato in ordine all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno.

venerdì 3 luglio 2020

Sicurezza sul lavoro: la particolare tenuità del fatto di lesioni colpose commesso nei confronti di un lavoratore che subisce l'amputazione della falange di una mano.

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 6566, pronunciata all'udienza del 17 ottobre 2019 (deposito motivazioni in data 20 febbraio 2020), ha preso in esame il tema relativo all'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p., al delitto di lesioni colpose commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

Il giudizio di legittimità ha tratto origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano ne aveva confermato la penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 590 commi 2 e 3 c.p., con condanna alla pena di euro duecento di multa.
Al ricorrente era stato contestato di aver cagionato ad un operaio meccanico, in qualità di datore di lavoro del medesimo, una lesione personale consistente in un'amputazione, a livello dell'articolazione interfalangea distale terzo dito della mano sinistra.
La persona offesa, mentre era intenta a tagliare mezzi metallici mediante l'impiego di una sega a nastro orizzontale, aveva urtato infatti, con la mano sinistra, la lama in movimento in un tratto non protetto. Tale evento era stato ritenuto conseguenza dell'omissione, da parte dell'imputato, della messa a disposizione dei lavoratori di un'attrezzatura conforme alle disposizioni normative, in violazione dell'art. 70 comma 1 D. Lgs. 81/08: la sega a nastro orizzontale utilizzata dall'operaio era infatti risultata priva dei necessari requisiti di protezione e sicurezza.

Tramite uno dei propri motivi di ricorso, l'imputato lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., evidenziando, a tal proposito, l'assoluta genericità del richiamo operato alla gravità del fatto da parte della Corte d'Appello, senza indicare quali fossero i veri e propri indici di lesività del medesimo, idonei ad impedire di ritenere la non punibilità della condotta contestata.

La Corte di Cassazione, accogliendo tale motivo di ricorso, ha svolto le seguenti osservazioni.
I giudici di legittimità hanno innanzitutto posto in evidenza alcuni recenti arresti giurisprudenziali in tema di particolare tenuità del fatto, a mente dei quali:
- "in tema di particolare tenuità del fatto, la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 c.p., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado" (V Sez., 15658/19);
- "ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 comma 1 c.p., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti" (VI Sez., 55107/18);
- "la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131 bis c.p., nel giudizio di legittimità, può essere rilevata d'ufficio, in presenza di un ricorso ammissibile (…), a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine" (III Sez., 12906/19).

Tanto premesso, la Corte ha ritenuto come la sentenza dei giudici d'appello non abbia fornito un'adeguata argomentazione circa l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 131 bis c.p., ma si sia invece limitata a negare la sussistenza dei parametri di cui all'art. 133 c.p., esclusivamente con riferimento al trattamento sanzionatorio.
I giudici di legittimità, al contrario, hanno riconosciuto nei fatti, come ricostruiti nel giudizio di merito, le condizioni per l'applicazione della causa di non punibilità, fondando tale valutazione, in particolare:
- nel merito, sull'"acclarata esclusione della possibilità di qualificare la perdita della falange come indebolimento permanente", nonché sulla "valutazione di non eccessiva entità del fatto, tenuto conto della condanna ad una pena solo pecuniaria, in entità estremamente ridotta già con la sentenza di primo grado";
- infine, sull'incensuratezza dell'imputata e sull'intervenuto risarcimento del danno da parte della medesima.

Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Cassazione ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Milano, per essere il reato non punibile per particolare tenuità del fatto.