venerdì 22 dicembre 2023

Responsabilità sanitaria: la posizione di garanzia dell'infermiere in relazione al controllo del decorso postoperatorio.

In materia di responsabilità sanitaria, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 48054, pronunciata all'udienza del 16 novembre 2023 (deposito motivazioni in data 4 dicembre 2023) ha preso in esame il tema concernente la posizione di garanzia dell'infermiere, con specifico riferimento al controllo del decorso postoperatorio del paziente.

Il fatto.

Un'imputata proponeva ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Messina, in riforma della pronuncia di primo grado, ne aveva affermato la responsabilità, ai soli effetti civili, in ordine al reato di cui agli artt. 113 e 589 c.p..

All'imputata era contestato, nella sua qualità di infermiera professionale in servizio presso il reparto di cardiochirurgia pediatrica, cardiologia pediatrica ed emodinamica di un presidio ospedaliero - ed unitamente ad una collega - di avere omesso di rilevare, nel corso del proprio turno di servizio, l'incremento della frequenza cardiaca, da 140 bpm a 160 bpm, di un paziente reduce da due interventi cardiochirurgici, nonché l'insorgenza di altri sintomi, quali la sudorazione e la dispnea, e di allertare conseguentemente il medico reperibile, nonostante le ripetute richieste in tal senso da parte dei genitori del paziente. In tal modo, era stato impedito  allo stesso medico reperibile di porre in essere con tempestività gli interventi necessari, i quali - sopravvenuti a distanza di tempo dall'insorgenza dei sintomi - avevano determinato la necessità di procedere a un successivo intervento chirurgico, all'esito del quale il paziente era andato incontro a pregiudizi irreversibili che ne avevano determinato la morte cerebrale.

In ordine alla posizione delle due infermiere di turno, la Corte territoriale aveva rilevato come le medesime non avessero effettuato i dovuti ingressi periodici presso la stanza di degenza (come dimostrato dalla mancata annotazione dei parametri vitali nella cartella clinica) e, con specifico riguardo all'imputata ricorrente, come la stessa, pur allertata più volte dai genitori del paziente, non avesse ritenuto necessario approfondire la situazione del degente, ovvero allertare il medico reperibile nella struttura, il quale sarebbe stato in grado di intervenire in pochi minuti. Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, i giudici d'appello avevano, inoltre, rilevato come dovesse ritenersi provato il nesso causale tra la condotta omissiva colposa tenuta dalle infermiere e il decesso del paziente, atteso che l'omissione dei dovuti periodici controlli aveva determinato un ritardo nel successivo accertamento delle condizioni del paziente stesso; ritardo decisivo in relazione al decesso, o comunque tale da ridurre considerevolmente le probabilità di sopravvivenza.

Tramite uno dei propri motivi di ricorso, l'imputata lamentava un'erronea applicazione della legge penale in relazione al carattere colposo della propria condotta.

La decisione.

La Suprema Corte ha in primis osservato, con riguardo alla responsabilità dell'infermiere che il medesimo è titolare di una posizione di garanzia nei confronti del paziente, gravando sullo stesso un obbligo di assistenza effettiva e continuativa del soggetto ricoverato, atta a fornire tempestivamente al medico competente un quadro preciso delle condizioni cliniche ed orientarlo verso le più adeguate scelte terapeutiche (Sez. 4 n. 2192 del 10/12/2014, dep. 2015, Leonardi; Sez. 4, n. 39256 del 29/03/2019, Parkhomenko).

Rientra, infatti, nel proprium dell'infermiere - hanno rilevato i giudici di legittimità - controllare il decorso postoperatorio del paziente ricoverato in reparto, in modo da poter porre le condizioni, in caso di dubbio, di un tempestivo intervento del medico: "Difatti, proprio in forza delle competenze professionali dell'infermiere (a propria volta delineate nel regolamento emesso con D.P.R. 14 marzo 1974, n. 225 e, successivamente, dal D.M. 14 settembre 1994, n. 739), è evidente il compito cautelare essenziale che lo stesso svolge nella salvaguardia della salute del paziente; essendo, come detto, l'infermiere onerato di vigilare sul decorso postoperatorio, proprio ai fini di consentire, nel caso, il tempestivo intervento del medico".

Tali compiti, si è aggiunto, sono ravvisabili pur in carenza di una autonomia valutativa, diagnostica e medica dell'infermiere, rispetto al sanitario; non è infatti in discussione, anche tenendo conto dei diversi spazi decisionali dell'infermiere rispetto al medico, che sussiste comunque un obbligo in capo all'infermiere - espressione dell'obbligo di solidarietà costituzionalmente imposto ex artt. 2 e 32 Cost. - nei confronti dei pazienti, la cui salute il medesimo deve tutelare contro qualsivoglia pericolo che ne minacci l'integrità; obbligo di protezione che perdura, inoltre, per l'intero tempo del turno di lavoro (Sez. 4, n. 21449 del 25/05/2022, Bisogni).

Sulla base di tali premesse, in relazione al caso in esame, la Corte di Cassazione ha ritenuto logica, ed immune dal contestato vizio di violazione di legge, la motivazione dei giudici di merito. L'imputata aveva, infatti, omesso, per tutto il periodo del turno alla stessa affidato, di effettuare i periodici accessi presso la stanza del degente; malgrado i segnali del monitor inerenti all'aumento della frequenza cardiaca e gli evidenti segni di sofferenza palesati dal paziente, la medesima non aveva, inoltre, come detto, ritenuto di dover manifestare tale situazione al medico competente, al fine di procedere ai più opportuni approfondimenti diagnostici. 

In considerazione di tale quadro sintomatico, gravava, invece sulla medesima, quale infermiera professionale, il preciso obbligo, conseguente al concreto contenuto della propria posizione di garanzia - di segnalare la situazione al sanitario.

Sulla base di tali motivazioni, la Suprema Corte ha pertanto rigettato il ricorso proposto dall'imputata.