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martedì 7 giugno 2022

Sicurezza sul lavoro: responsabilità del datore di lavoro e prevedibilità dell'evento nell'ambito di un'organizzazione complessa.

In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte, con la Sentenza n. 16813, pronunciata all'udienza del 5 aprile 2022, ha preso in esame il tema concernente la prevedibilità dell'evento in capo al datore di lavoro.

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Nella fattispecie, la Corte d'Appello di Torino aveva confermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 590 commi 1, 2 e 3 c.p. in capo ad un'imputata, Presidente del Consiglio di Amministrazione di un'impresa affidataria di lavori di manutenzione straordinaria di un immobile e datore di lavoro della persona offesa, sulla base - tra gli altri - dei seguenti profili di colpa: 

violazione dell'art. 146, comma 1 D.Lgs. 81/08, per aver consentito che nell'area di lavoro venisse pericolosamente lasciato aperto un vano nel suolo, in assenza di normale parapetto e tavola fermapiede, o di copertura con tavolato solidamente fissato, e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio; in particolare, per aver consentito che nell'area di fronte ad una banchina di scarico del piazzale antistante l'ingresso principale dell'edificio i lavoratori operassero in presenza di un'apertura nel suolo conseguente alla rimozione delle grate di protezione in ferro, per un fronte di almeno 1,30 m. di larghezza e 22,20 m. di lunghezza, in assenza di qualsiasi tipo di copertura;

violazione dell'art. 96, comma 1, lett. a), in relazione all'Allegato XIII punto 7.2 D.Lgs. 81/08, per aver consentito che il lavoratore infortunato operasse nel cantiere in presenza della predetta apertura nel suolo in assenza di adeguate misure atte a segnalare il pericolo.

Il lavoratore aveva riportato lesioni personali gravi, in quanto, nel rialzarsi dalla seduta dopo una breve pausa, perdeva l'equilibrio e cadeva dentro l'apertura, nella zona ove stava svolgendo la propria attività lavorativa.

Nel corso del giudizio, era emerso come le grate di copertura fossero state oggetto di furto in ben due occasioni: il ripristino delle condizioni di sicurezza, avvenuto dopo il primo di tali fatti delittuosi, era perciò risultato vano.

Il Tribunale di Torino aveva affermato la penale responsabilità dell'imputata, ritenendo che: "La circostanza di avere consentito che l'attività lavorativa si svolgesse senza alcuna cautela presso un luogo di lavoro che presentava delle palesi caratteristiche di elevata pericolosità integra le violazioni di legge (...) facenti riferimento, rispettivamente, all'omessa apprestazione di difese dalle aperture nei solai o nelle piattaforme di lavoro (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 146, comma 1)." Il Giudice aveva inoltre rilevato la "riconducibilità soggettiva di eventuali inosservanze alla normativa antinfortunistica...alla persona del datore di lavoro che (...) ricopriva la carica di presidente del c.d.a. dell'impresa".

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Tramite i propri motivi di ricorso, l'imputata contestava la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, affermando la propria totale inconsapevolezza circa l'effettiva situazione del cantiere, con specifico riguardo alle aperture presenti sul sito, per i predetti ripetuti furti delle grate di protezione da parte di ignoti. Ella poneva, inoltre, in evidenza, a tal fine, la complessa organizzazione imprenditoriale della società del cui C.d.A. era presidente, contando tale impresa, al momento dei fatti, 216 dipendenti e 23 commesse su tutto il territorio nazionale, con conseguente inesigibilità della condotta.

L'imputata lamentava, inoltre, la mancata considerazione della natura del rischio, sopravvenuto ed esogeno, a causa del furto delle grate di copertura. Il primo furto, ed il seguente provvisorio ripristino delle condizioni di sicurezza, era stato riferito dal responsabile di cantiere al responsabile di commessa, mentre il secondo era stato comunicato a quest'ultimo solo dopo l'infortunio occorso alla persona offesa. Di tale situazione, comunque, l'imputata non era mai stata messa al corrente, con conseguente impossibilità, per la medesima, di attivarsi per prevenire l'evento. Infine, ogni possibilità di prevedibilità dell'evento era da ritenersi ulteriormente compromessa dalla decisione autonoma del preposto di far svolgere mansioni lavorative di sabato, giorno contrattualmente non previsto.

La carenza delle informazioni pervenute all'imputata - secondo la Difesa di quest'ultima - aveva comportato, come diretta conseguenza, l'impossibilità di pervenire a una sufficiente individualizzazione della responsabilità penale, specialmente sotto il profilo della prevedibilità del rischio sopravvenuto e dell'evitabilità dell'evento. Tale argomentazione era stata rigettata dai giudici d'appello, secondo i quali invece, nel caso di specie, non era corretto parlare di inesigibilità della condotta da parte dell'imputata, quanto di una "violazione da parte della stessa delle regole che devono presiedere alla sicurezza di cantiere e di una colpevole negligenza nella gestione del rischio, del quale la posizione di garanzia rivestita la onerava".

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La Corte di Cassazione ha, in primis, ritenuto di sicura rilevanza la circostanza per cui la condizione di pericolo, conseguente al secondo furto delle grate, e causativa dell'infortunio, non fosse stata comunicata dal preposto ai propri superioriEgli, come detto, non aveva provveduto a sospendere le lavorazioni, assumendo autonomamente la decisione di far lavorare gli operai in un giorno - il sabato - non previsto contrattualmente come lavorativo.

I giudici di legittimità hanno, infatti, ricordato, in punto di diritto, come costituisca principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui:

"Nei reati colposi la causalità dell'azione (o dell'omissione) che ha condizionato l'evento va esclusa non soltanto qualora risulti, con valutazione ex post, che sopravvenute concause qualificate siano state da sole sufficienti a determinare l'evento, ma anche qualora l'evento non sia ex ante prevedibileSotto quest'ultimo profilo, l'individualizzazione della responsabilità penale impone di verificare non soltanto se la condotta colposa abbia concorso a determinare l'evento, ma se l'autore della stessa potesse prevedere quello specifico sviluppo causale (cfr. Sez. U, n. 38343 del 24.04.2014, Espenhahn)."

Ciò premesso, nel caso di specie era emerso dagli atti come il responsabile di cantiere gestisse in autonomia i rischi: egli, infatti, si era occupato personalmente del riposizionamento delle grate, rimosse a seguito del primo furto occorso in cantiere; il medesimo aveva, inoltre, autonomia di spesa, ed aveva perciò provveduto a reperire le griglie. Nell'ambito del cantiere, erano, inoltre, a tutti noti gli specifici compiti assegnati e le effettive responsabilità delegate.

L'organizzazione aziendale era, inoltre, articolata in modo da prevedere anche ulteriori figure professionali, ossia il responsabile di commessa, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il responsabile di cantiere, quest'ultimo rivestente anche la posizione di garanzia del preposto, pur se  di fatto. A queste professionalità era, dunque, de facto, affidata la gestione del rischio in cantiere.

La Corte, richiamando le Sezioni Unite Espenhahn, ha quindi rilevato, come nell'ambito di una organizzazione complessa, la veste datoriale e la correlata posizione di garanzia non possano essere attribuita solo sulla base di un criterio formale.

Tali principi, secondo i giudici di legittimità, non sono stati osservati dalla Corte d'Appello: il giudice del gravame, infatti, malgrado fosse emerso come l'imputata non avesse mai avuto conoscenza dei furti delle grate né, tantomeno, del fatto che i lavori fossero proseguiti in assenza di adeguate protezioni, aveva fondato la prova della responsabilità sull'assenza di adeguata prova documentale circa l'idoneità delle grate a fungere da valida misura di protezione rispetto all'area interessata. Tale argomentazione - giudicata dal Collegio quale una non giustificata inversione dell'onere della prova - si presentava, peraltro, del tutto inconferente rispetto all'evento, atteso che quest'ultimo si era verificato non per la inadeguatezza delle protezioni, ma per la assenza delle stesse.

La Corte di Cassazione ha, inoltre, escluso che la responsabilità dell'imputata possa essere riconducibile ad un omesso controllo del soggetto cui risultava affidato il compito di vigilare sull'osservanza delle misure di prevenzione adottate (ossia il responsabile di cantiere), attesa la natura del tutto occasionale ed imprevedibile degli eventi che avevano determinato il venir meno delle condizioni di sicurezza.

In definitiva, la Corte ha ritenuto come i giudici torinesi non abbiano fatto buon governo dei principi giuridici che regolano l'individuazione della colpa ai sensi dell'art. 43 c.p.: essi hanno, infatti, omesso di considerare l'assenza, nel caso concreto, del requisito della prevedibilità dell'evento. Sulla base di tali motivazioni, la sentenza d'appello è stata dunque annullata con rinvio.

giovedì 16 luglio 2020

Sicurezza sul lavoro: subappalto e responsabilità dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori circa l'osservanza delle norme antinfortunistiche.

In materia di sicurezza sul lavoro, la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte, con la Sentenza n. 1682, pronunciata all'udienza del 24 settembre 2019 (deposito motivazioni in data 17 gennaio 2020), ha preso in esame il tema della responsabilità - nell'ipotesi di subappalto dei lavori in un cantiere - del datore di lavoro dell'impresa affidataria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Il giudizio di legittimità ha tratto origine dal ricorso presentato da due imputati avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Roma ne aveva confermato la penale responsabilità per il delitto di omicidio colposo commesso, ai danni di un lavoratore, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Uno di essi aveva rivestito il ruolo di legale rappresentante di un'impresa appaltatrice di lavori, oggetto di subappalto, presso un cantiere; il secondo aveva ricoperto l'incarico di coordinatore in fase di esecuzione dei lavori presso il medesimo cantiere. 

Il lavoratore, dipendente dell'impresa subappaltatrice, aveva perso la vita dopo essere stato colpito da blocchetti di tufo - caduti da un'altezza di sei metri - contenuti all'interno di una vasca di una carriola, la quale si era rovesciata, durante il trasporto dei blocchetti, a mezzo argano a cavalletto, installato alla sommità dell'ultimo ponteggio. Nel corso del giudizio di merito, era emerso come la vittima si fosse recata sotto il tiro del materiale caduto, in quanto altri operai situati sul ponteggio lo avevano chiamato, chiedendogli di posizionare della calce; era inoltre risultato come la zona ove si era verificato l'evento, nella quale erano transitati anche altri operai, non fosse stata recintata.
La Corte d'Appello aveva ritenuto la sussistenza di un'ipotesi di coordinamento tra lavorazioni delle due società, essendo emerso dalle escussioni testimoniali come fossero presenti in cantiere operai di entrambe le ditte.

Per quanto concerne le omissioni rimproverate agli imputati, la Corte d'Appello aveva innanzitutto evidenziato, in primo luogo, la mancanza di un piano di sicurezza e coordinamento, atto a regolamentare tutte le fasi lavorative da svolgere in sinergia tra le maestranze della società, nonché la circostanza per cui gli operai non avessero ricevuto disposizioni in ordine alle modalità di invio della calce e dei blocchetti di tufo ai piani sovrastanti. 
Inoltre, il coordinatore per la sicurezza non aveva acquisito il P.O.S. dell'impresa subappaltatrice né adottato alcuna misura prima dell'inizio dei lavori, quale la delimitazione dell'area di carico o la predisposizione di argini idonei a scongiurare la caduta di materiale al passaggio sotto l'impalcatura.
Infine, gli operai, che non indossavano il casco, non erano stati adeguatamente formati circa l'operazione, da eseguire con particolare cautela, di caricamento della carriola e non erano stati loro impediti la permanenza ed il transito sotto i carichi sospesi.

La Corte di Cassazione, con la propria motivazione, ha innanzitutto ripercorso i più importanti principi giurisprudenziali in materia, rilevando che:

a) con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto d'appalto o di prestazione d'opera, (richiamando la Sentenza n. 4644/19, della stessa Quarta Sezione) "committenti e datori di lavoro delle imprese esecutrici sono entrambi titolari di obblighi partitamente assegnati e contenutisticamente differenziati, di talché le trasgressioni dell'uno non si riflettono in un esonero dell'altro, salva un'eventuale risolutiva incidenza sul piano causale";

b) in caso di subappalto, "il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, la congruenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio, nonché l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento"; in assenza di tale ultimo piano, egli ha il dovere di "attivarsi, richiedendolo immediatamente al committente oppure rifiutandosi di conferire il subappalto" (IV Sez., 10544/18);

c) qualora i lavori in subappalto siano eseguiti all'interno di un unico cantiere edile, predisposto dall'appaltatore, il dovere di osservanza delle norme antinfortunistiche è posto a capo di "tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore, interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, il quale ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali" (III Sez, 19505/13).

Tanto premesso, il Collegio ha ritenuto di dover confermare la penale responsabilità di entrambi i ricorrenti. 
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi degli artt. 89 comma 1, lett. f e 92 D. Lgs. 81/08, era infatti tenuto a verificare l'idoneità del P.O.S. di ciascuna impresa, sia in relazione al P.S.C. sia in rapporto ai lavori da eseguirsi, senza che la sua responsabilità potesse dirsi esclusa a causa della mancata redazione del piano di sicurezza e coordinamento.

Il coimputato, invece, in qualità di legale rappresentante della società affidataria dei lavori, era stato correttamente ritenuto responsabile dai giudici di merito per non aver provveduto, da un lato, a delimitare l'area in cui si verificò il sinistro, onde impedire la permanenza ed il transito di operai sotto i carichi sospesi, predisponendo inoltre un meccanismo di protezione avverso cadute accidentali di materiali dall'alto nella zona in cui si operava con l'argano.
Inoltre, l'appaltatore avrebbe dovuto, stante l'obiettiva pericolosità dei lavori, pianificare i medesimi all'interno del cantiere in modo da evitare che durante l'esecuzione del piano potessero crearsi situazioni di rischio per gli operai delle due ditte; la circostanza, infatti, per cui la persona offesa dovesse stazionare nella zona di operatività dell'argano non aveva fatto venir meno l'obbligo dell'appaltatore di predisporre una barriera protettiva avverso il rischio di caduta accidentale di materiale dall'alto.

martedì 23 giugno 2020

Sicurezza sul lavoro: la posizione di garanzia del direttore di stabilimento.

In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte, con la Sentenza n. 8168, pronunciata all'udienza del 13 febbraio 2020 (deposito motivazioni in data 2 marzo 2020), ha preso in esame il tema relativo alla posizione di garanzia del direttore di stabilimento.

Il giudizio di legittimità ha tratto origine dal ricorso presentato da un imputato, che ricopriva il ruolo di direttore di stabilimento di un'impresa, avverso la Sentenza con cui la Corte d'Appello di Bologna ne aveva confermato la penale responsabilità per il delitto di lesioni colpose, commesse ai danni di un lavoratore dipendente di tale impresa.
La persona offesa, nell'utilizzare un abrasimetro, aveva riportato delle lesioni conseguenti allo schiacciamento dell'apice del dito medio all'interno del macchinario; tale evento aveva determinato l'individuazione, a carico dell'imputato, di un profilo di colpa relativo alla violazione degli artt. 70 e 71 D. Lgs. 81/08, concernenti l'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme legislative e regolamentari e adeguate al lavoro da svolgere.

Tramite uno dei propri motivi di ricorso, l'imputato contestava la sussistenza, in capo a se medesimo, quale direttore di stabilimento, di una posizione di garanzia.
Il ricorrente osservava infatti come l'infortunio si fosse verificato all'interno di un laboratorio costituente un'unità totalmente autonoma, rispetto alla quale egli non aveva assunto alcuna posizione di effettivo governo del rischio; non gli erano stati, d'altro canto, attribuiti compiti attinenti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed i necessari poteri di spesa, né una delega con riferimento alla materia antinfortunistica in azienda.

La Corte di Cassazione ha innanzitutto ribadito alcuni fondamentali principi giurisprudenziali concernenti gli obblighi del datore di lavoro.
Innanzitutto, egli ha l'obbligo "non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 c.c., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro".
Con riferimento, invece, alla ripartizione degli obblighi di prevenzione tra le diverse figure di garanti all'interno delle organizzazioni complesse, la Corte ha ricordato quanto statuito al riguardo dalle Sezioni Unite Espenhahn n. 33343/14: "gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere sì trasferiti (con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante), a condizione che il relativo atto di delega, ex art. 16 D.Lgs. 81/08, riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa".
Tuttavia, nell'ipotesi in cui vi siano più titolari della posizione di garanzia, resta inteso che "ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione".

Tanto premesso, la Corte ha quindi confermato la sussistenza di una posizione di garanzia in capo all'imputato. 
I giudici di legittimità hanno infatti osservato come, al fine di individuare la figura del garante all'interno delle strutture aziendali complesse, sia necessario fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio. Il direttore di stabilimento è quindi un soggetto alla cui sfera gestionale deve essere ricondotto l'obbligo di sottoporre gli impianti a regolare manutenzione, al fine di rilevare ed eliminare eventuali difetti pericolosi per la sicurezza e salute dei lavoratori.
L'affermazione circa la responsabilità dell'imputato non è inoltre stata ritenuta in contrasto con la circostanza relativa all'autonomia del solo laboratorio cui era addetta la persona offesa rispetto all'intera realtà produttiva: la Corte ha infatti rilevato come dal mansionario aziendale sia stato possibile evincere la posizione apicale propria dell'imputato rispetto a tale realtà produttiva, all'interno della quale era inserito tale laboratorio.

Infine, la Corte ha osservato come alla sfera di gestione del preposto possa essere ricondotto l'infortunio determinato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo.

Sulla base di tali motivazioni, il Collegio ha quindi ritenuto di confermare la posizione di garanzia e la responsabilità penale dell'imputato.

lunedì 1 giugno 2020

Sicurezza sul lavoro: l'obbligo di tutela dell'incolumità dei lavoratori, in caso di dubbio circa la resistenza di lucernari, tetti e coperture.

In materia di sicurezza sul lavoro, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 12161, pronunciata all'udienza del 18 febbraio 2020 (deposito motivazioni in data 15 aprile 2020), ha preso in esame il tema relativo all'obbligo, previsto dall'art. 148 D.Lgs. 81/08, di adozione dei necessari apprestamenti atti a garantire l'incolumità degli operai, in caso di lavori su lucernari, tetti o coperture, qualora vi siano dubbi circa la resistenza sufficiente di quest'ultimi per sostenere il peso delle persone addette e garantirne in questo modo l'incolumità.

Il giudizio di legittimità è stato introdotto dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Venezia ne aveva confermato la penale responsabilità per il delitto di omicidio colposo. Secondo la contestazione, egli, in qualità di amministratore di una ditta, aveva omesso di apprestare idonee cautele atte a garantire l'incolumità dei lavoratori in relazione al rischio di caduta, nel corso di lavori da svolgersi su di un tetto, violando il disposto dell'art. 148 comma 2 D. Lgs. 81/08. A causa di tale omissione, un dipendente dell'imputato era caduto da un'altezza di sette metri, mentre era intento ad eseguire dei lavori di installazione di cupolini metallici sul tetto di un fabbricato, a causa del cedimento di un cupolino in cemento, ed era in seguito deceduto.

Con uno dei propri motivi di ricorso, l'imputato contestava la sentenza d'appello, nella parte in cui essa aveva ritenuto che vi fosse, nella fattispecie, un dubbio in ordine alla resistenza della struttura: l'edificio, infatti, costruito nel 1995, era stato collaudato nel 1996, nel rispetto delle disposizioni di legge. Egli poteva, pertanto, fare legittimo affidamento sulla resistenza della struttura e non era tenuto ad apprestare alcun dispositivo di prevenzione, quali tavole sopra le orditure, sottopalchi o d.p.i. anticaduta.

La Corte di Cassazione ha ritenuto di rigettare tale motivo di ricorso. I giudici di legittimità hanno infatti osservato come l'art. 148 D. Lgs. 81/08, nell'imporre l'adozione di strumenti idonei a garantire l'incolumità dei lavoratori in caso di un mero dubbio circa la resistenza delle superfici, esclude che possa, a questo riguardo, ingenerarsi, in capo al datore di lavoro, un legittimo affidamento sulla sola base di un collaudo avvenuto molti anni prima. Tale collaudo, pertanto, non esonera il medesimo dal verificare, in concreto, la resistenza della copertura, adottando, se del caso, le necessarie cautele a tutela della salute dei lavoratori.
La Corte ha, altresì, osservato come la consapevolezza, in capo al datore di lavoro, dello stato di deterioramento della superficie del tetto era stata comunque determinata anche dalla conoscenza circa il logoramento dei cupolini in fibrocemento, a causa delle infiltrazioni d'acqua cui era soggetta, costantemente, la copertura del fabbricato, costringendo l'imputato, nel corso degli anni, ad intervenire ripetutamente per sostituire i cupolini deteriorati.

Sulla base di tali motivazioni, e stante l'infondatezza delle ulteriori doglianze proposte, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'imputato.