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venerdì 28 luglio 2023

Sicurezza sul lavoro: riconoscibile la particolare tenuità del fatto nell'ipotesi di adempimento alle prescrizioni impartite con il verbale di accertamento delle violazioni.

 La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 32435, pronunciata all'udienza del 9 giugno 2023 (deposito motivazioni in data 26 luglio 2023) ha preso in esame il tema concernente il riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto con riferimento agli illeciti in materia di sicurezza sul lavoro, nell'ipotesi di adempimento alle prescrizioni impartite con il verbale di accertamento delle violazioni.

Il fatto.

Un imputato proponeva ricorso avverso la sentenza con cui il Tribunale di L'Aquila ne aveva affermato la penale responsabilità in relazione ai reati di cui agli artt. 108, 122 e 159, comma 2, lett. a e b) D.Lgs. n. 81 del 2008.

Tramite uno dei propri motivi di ricorso, la difesa lamentava la violazione di cui all'art. 606 comma 1, lett. b) ed e) c.p.p., stante l'omessa considerazione dell richiesta di applicazione della causa di non punibilità ex art. 131 bis c.p., alla luce del fatto che l'imputato aveva adempiuto alle prescrizioni, eliminando le conseguenze del reato.

La decisione.

La Corte di Cassazione ha dapprima rilevato come il Tribunale, dopo avere dato atto che l'imputato aveva ottemperato alle prescrizioni impartite con il verbale di accertamento delle violazioni, con conseguente eliminazione delle violazioni contestate, aveva respinto la richiesta di applicazione della causa di non punibilità, non sussistendo, a suo dire, i presupposti di cui all'art. 131 bis c.p..

Ciò posto, i giudici di legittimità hanno ritenuto la decisione di diniego di riconoscimento della causa di non punibilità come meramente assertiva, non considerando essa, quale circostanza, la predetta eliminazione delle violazioni contestate. Sul punto, si è in primo luogo osservato come tale statuizione si ponga in contrasto con quanto affermato dalla stessa Terza Sezione Penale con la pronuncia n. 893 del 28/06/2017, ove, in un caso analogo, l'eliminazione delle conseguenze pericolose del reato era stata giudicata rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 131 bis c.p.., affermandosi come l'esiguità del disvalore derivi da una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza. 

Il Collegio ha ritenuto di dover dare seguito a tale orientamento giurisprudenziale, a maggior ragione, in seguito alla modifica dell'art. 131 bis c.p. ad opera dell'art. 1, comma 1, lett. c), n. 1) D.Lgs. n. 150/2022. Tramite tale riforma si è, infatti, prevista non solo l'applicabilità generalizzata della causa di non punibilità a tutti i reati puniti con pena minima pari o inferiore a due anni, ma, con specifico riferimento ai parametri di valutazione, si è introdotto quello concernente la "condotta susseguente al reato".

La Corte ha, quindi, rilevato come tale norma, entrata in vigore, secondo quanto previsto dall'art. 6 D.L. n. 162 del 2022, il 30 dicembre 2022, abbia natura sostanziale, e sia dunque applicabile, per i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 16 marzo 2015, n. 28, anche ai procedimenti pendenti innanzi alla Corte di cassazione; solo per questi ultimi, inoltre, la relativa questione, in applicazione degli artt. 2 comma 4 c.p. e 129 c.p.p., è deducibile e rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 609 comma 2 c.p.p., anche nel caso di ricorso inammissibile (Sez. U, n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj). 

Tale norma, si è ancora rilevato, troverà applicazione anche ai fatti di reato commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, in ossequio alla regola generale di cui all'art. 2 comma 4 c.p., trattandosi di legge più favorevole rispetto a quella previgente (sul punto, Sez. 4, n. 9466 del 15/02/2023, Castrignano).

Tanto premesso, i giudici di legittimità hanno rilevato come assuma, dunque, particolare rilevanza, ai fini della valutazione della gravità dell'offesa, la considerazione anche della condotta susseguente al reato; elemento, questo, che la giurisprudenza di legittimità, nel vigore della precedente formulazione della norma, escludeva dall'ambito dei parametri da prendere in considerazione, stante la sua mancata espressa previsione, dovendosi valutare, si sosteneva in precedenza, la misura dell'offesa nel solo momento di consumazione del reato.

A seguito della predetta modifica, invece, la condotta post factum, si è affermato, costituisce uno, ma non certamente l'unico, né il principale, degli elementi valutabili, da parte del giudice ai fini del giudizio inerente alla gravità dell'offesa. Egli potrà perciò considerare "una vasta gamma di condotte definite solo dal punto di vista cronologico-temporale, dovendo essere "susseguenti" al reato, ed evidentemente in grado di incidere sulla misura dell'offesa".

Ciò sarà possibile, tuttavia, non solo nel caso in cui le condotte susseguenti riducano il grado dell'offesa - come nell'ipotesi di restituzioni, risarcimento del danno, condotte riparatorie, condotte di ripristino dello stato dei luoghi, accesso a programmi di giustizia riparativa, o intervenuta eliminazione delle violazioni accertate dagli organi ispettivi - ma anche, e specularmente, quando condotte successive aggravino la lesione - inizialmente "tenue" - del bene protetto (Sez. 3, n. 18029 del 04/04/2023, Hu).

Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Cassazione ha pertanto annulato la sentenza, con rinvio al Tribunale di L'Aquila.

mercoledì 12 ottobre 2022

Responsabilità per infortuni sul lavoro: la delega di specifiche attribuzioni per lo svolgimento di una funzione determinata non fa assurgere il delegato a soggetto in posizione di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità produttiva.

In materia di responsabilità penale per gli infortuni sul lavoro, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 34943, pronunciata all'udienza del 24 maggio 2022, ha espresso il principio secondo cui non può riconoscersi rilievo decisivo al conferimento, mediante atto di delega, di specifiche attribuzioni per lo svolgimento di una funzione determinata, anche se nevralgica dell'azienda - come quella prevenzionistica, attinente alla prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi implicati dal processo produttivo e al rispetto delle misure di sicurezza adottate sul luogo di lavoro - per fare assurgere il delegato a soggetto in posizione di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità produttiva, secondo la previsione dell'art. 5 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 231 del 2001.

  • Il fatto.

Un ente proponeva ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Bologna ne aveva confermato la responsabilità in relazione al reato di lesioni colpose gravissime. Nell'ambito del procedimento penale, era stato contestato all'imputato, in qualità di delegato alla sicurezza di tale ditta, operante nel settore alimentare, di avere messo a disposizione dei lavoratori, nel reparto "cucina formaggi", una macchina, utilizzata per il taglio di pezzature di formaggio, pericolosa per l' incolumità degli stessi, in quanto priva di dispositivi meccanici o elettronici che impedissero alle mani dei lavoratori l'accesso alle parti taglienti in movimento dell'apparato. Lo specifico addebito era quindi consistito nel non aver adottato alcuna misura idonea ad eliminare i predetti rischi (artt. 71 comma 1 e 18 comma 1 D.Lgs. n. 81 del 2008 ), nonchè di non avere adottato provvedimenti organizzativi tali da limitare l' impiego di tale macchina al personale appositamente addestrato. Di conseguenza, un'operaia, priva di formazione nell'uso del predetto macchinario, e nonostante la pericolosità dello stesso, era venuta in contatto con le lame rotanti dell'apparato, ancora in movimento pur dopo l'azionamento del comando di arresto, procurandosi l'amputazione della prima falange del secondo e del terzo dito della mano destra e la sub-amputazione della seconda falange del primo dito della mano destra, con indebolimento permanente dell'organo della prensione.

La ditta era stata riconosciuta responsabile dell' illecito amministrativo di cui all'art. 25 septies comma 3 D.Lgs. n. 231 del 2001, in relazione al predetto delitto, essendo stato il medesimo commesso da soggetto che rivestiva la qualifica di rappresentanza e di amministrazione dell'ente, e a vantaggio e nell' interesse del medesimo. La Corte di Appello di Bologna aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, mentre aveva confermato le statuizioni emesse nei confronti dell'ente. 

La Corte d'Appello, con riguardo alla riferibilità della responsabilità dell'infortunio a soggetto investito di posizione apicale dell'ente, ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001 art. 5 comma 1 lett. a), aveva evidenziato come l'imputato fosse stato investito, mediante procura speciale, del potere di compiere scelte decisionali in piena autonomia in materia di sicurezza, esclusa ogni ingerenza dell'organo amministrativo, e dotato di mezzi finanziari per l'adempimento dei compiti stessi, nei limiti dell' importo di Euro 25.000; pertanto, esso accentrava poteri gestionali e di spesa che gli conferivano una veste di soggetto posto al vertice dell'azienda, tanto che aveva sottoscritto il Documento di Valutazione dei Rischi in qualità di datore di lavoro. Non risultava pertanto applicabile l'art. 7 D.Lgs. 231/01, che esclude la responsabilità dell'ente in presenza di adozione ed attuazione, da parte di questo, di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati quali quello verificatosi, in quanto tale esimente rileva soltanto in ipotesi di fatti commessi da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di una delle figure indicate dal precedente art. 5.

Tramite uno dei propri motivi di ricorso, l'ente lamentava la violazione del D.Lgs. n. 81 del 2008, artt. 5 lett. a), 7 comma 2 e 66, con riguardo al riconoscimento dell' imputato quale figura apicale, come presupposto per il riconoscimento della responsabilità dell'ente. In particolare, si contestava come l'argomento sviluppato dalla Corte di Appello, in base al quale l'imputato era titolare di autonomia gestionale e decisionale, fondate su di una procura speciale che lo aveva investito di poteri del tutto assimilabili a quelli del legale rappresentante dell'ente, si scontrava con le previsioni del documento, da cui risultava che il soggetto delegato era un dipendente della società, che la delega veniva meno in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro, che i poteri oggetto di delega erano confinati in un ambito specifico e ausiliario (al settore della sicurezza sul luogo di lavoro), che il delegato era tenuto a riferire al mandante ed era assistito da un potere di spesa limitato e che la delega risultava conferita con procura speciale e non generale. L'ente denunciava, pertanto, un'incoerenza tra il valore probatorio assegnato dai giudici di merito al conferimento della procura all'imputato rispetto a quanto risultante dal contenuto del documento e, nel minimizzare il dato della sottoscrizione del DVR da parte dell'imputato quale delegato alla sicurezza, rappresentava come la figura del RSPP, se da un lato poteva concorrere con quella datoriale nell'ambito della responsabilità penale per fatto illecito con riferimento all' inosservanza degli obblighi sugli stessi rispettivamente gravanti, non poteva, tuttavia, essere confusa con quella apicale, titolare di effettivi poteri gestionali, ai fini della configurazione della responsabilità dell'ente ai sensi del D.Lgs. n.231 del 2001 art. 5 lett. a). Sarebbe, infatti, da considerarsi pacifico, per costante giurisprudenza sul punto, che il delegato alla sicurezza nella protezione e prevenzione degli infortuni costituisce una figura ausiliaria e consultiva rispetto a quella gestionale, di talchè la sua azione avrebbe dovuto essere ricondotta alla ipotesi di cui all'art. 5 lett. b) stesso testo, e cioè ai soggetti sottoposti al controllo e alla direzione di un soggetto apicale. Ciò avrebbe ricondotto la fattispecie nell'alveo del D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 7 comma 2, essendo pacifico che l'ente, prima dell' infortunio aveva adottato ed attuato un adeguato sistema di gestione e controllo, con conseguente esclusione della responsabilità a carico dell'ente.

  • La decisione. Il sistema della responsabilità degli Enti di cui al D. Lgs. 231/2001; le nozioni di soggetto in posizione apicale, di sottoposto all'altrui direzione e controllo e di rappresentanza, amministrazione e direzione dell'ente.

La Suprema Corte ha, in primis, osservato come il D.Lgs. n. 231 del 2001, all'art. 5 comma 1 lett. a), preveda che la società è responsabile per i reati commessi "da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonchè da persone che esercitano anche di fatto, la gestione o il controllo dello stesso".

Il giudice di appello, aveva, come detto, ritenuto che il conferimento di una ampia delega in via esclusiva nel settore della sicurezza sul lavoro, con autonomia gestionale in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e potere di spesa circoscritto all' importo di Euro 25.000 fosse sufficiente a comprendere il delegato nel novero delle figure apicali indicate dalla norma, in quanto aveva posto il delegato in una posizione di sovraordinazione assimilabile a quelle ivi specificamente contemplate (amministrazione, rappresentanza e direzione dell'ente ovvero di una unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale).

I giudici di legittimità hanno, invece, ritenuto come tale giudizio derivi da un'errata interpretazione dell'art. 5 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 231 del 2001. Essi hanno innanzitutto rilevato che, come evidenziato dalle Sezioni Unite Espenhahn, il sistema normativo introdotto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, coniugando i tratti dell'ordinamento penale e di quello amministrativo, configura un tertium genus di responsabilità, compatibile con i principi costituzionali di responsabilità per fatto proprio e di colpevolezza, fondato sul principio di legalità in ordine ai criteri di imputazione della responsabilità dell'ente e delle sanzioni applicabili (art. 2) e con specifica individuazione dei soggetti in grado di determinare la responsabilità dell'ente in virtù dei reati da essi commessi (art. 5). Il principio di stretta legalità richiamato impone, inoltre, una verifica puntuale dei tratti della fattispecie produttiva di responsabilità che, nella specie, ha nella relazione tra gli autori dei reati e l'ente un presupposto indefettibile dell'imputazione all'ente degli effetti del loro operato.

Il Collegio ha quindi rilevato come il decreto 231/01 distingua i soggetti apicali da coloro che a questi sono sottoposti (art. 5). Rammentato che la responsabilità dell'ente trova giustificazione in una colpa di organizzazione, ovvero in un deficit dell'organizzazione che si pone quale causa del reato, l'operato dei soggetti apicali è ritenuto ex se espressivo di una colpa di organizzazione. Pertanto, si è osservato, l'adozione e l'efficace attuazione di un idoneo modello di organizzazione e gestione, unite alla elusione fraudolenta del medesimo, ha la funzione di dimostrare che, nonostante la compenetrazione tra operato dell'apicale ed ente, il reato commesso dal primo non è attribuibile al secondo. Per i soggetti sottoposti all'altrui direzione e controllo, il legislatore ha ritenuto non operante un tale meccanismo di trasposizione, e pertanto ha individuato un diverso fattore di riconduzione del reato all'ente, rappresentato dalla violazione degli obblighi di direzione e di controllo facenti capo alla figura apicale. Tale violazione ha la funzione di assicurare che il reato del sottoposto metta radici nella colpa di organizzazione dell'ente; tanto che, ove sia stato adottato un idoneo modello di organizzazione e gestione, e lo stesso sia stato anche efficacemente attuato, la violazione degli obblighi di controllo e di gestione perde la sua valenza indiziaria, e degrada a fatto dell'apicale non espressivo della colpa di organizzazione dell'ente.

Ciò comporta, hanno rilevato i giudici di legittimità, come vi sia un'importante implicazione nella qualità della persona fisica autrice del reato: ove, infatti, si tratti di uno dei soggetti indicati dalla lettera a) dell'art. 5 del decreto 231, l'adozione e la efficace attuazione di idoneo MOG non è sufficiente ad escludere la responsabilità dell'ente, ancora occorrendo che esso sia stato fraudolentemente eluso. Nel caso, invece, di soggetto sottoposto, secondo la nozione ricavabile dall'art. 5 lett. b) del decreto, l'adozione e l'efficace attuazione di idoneo MOG è di per sè sufficiente ad escludere la responsabilità dell'ente, anche quando il reato sia stato reso possibile dalla violazione degli obblighi di direzione e controllo gravanti sui soggetti apicali.

Tale distinzione, ha osservato la Corte, rende evidente la scelta del legislatore di porre su un diverso piano le due categorie di soggetti in grado di impegnare la responsabilità amministrativa dell'ente: laddove la prima si sostanzia nell'ente stesso, la seconda è in grado di impegnare l'ente soltanto quando concorra un difetto di gestione e di controllo ascrivibile all'ente nelle sue diramazioni apicali, e manchi il modello organizzativo suddetto. In presenza, inoltre, del principio di autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato presupposto, non risulta necessario il definitivo e completo accertamento della responsabilità penale individuale, essendo sufficiente un mero accertamento incidentale, ma è indispensabile una puntuale individuazione della categoria, tra quelle indicate, agli art. 6 e 7 D.Lgs. n. 231 del 2001, a cui appartenga l'autore del fatto.

Ciò premesso, si è rilevato come, ai fini di tale verifica, debba essere attentamente esaminato il dato letterale della disposizione (art. 5, comma 1 lett. a), la quale non è rivolta ad individuare le posizioni apicali del settore lavoristico (datore di lavoro, dirigente, preposto), bensì a indicare, in termini generali e omnicomprensivi, la massima espressione di rappresentanza e di gestione dell'ente-persona giuridica, la cui responsabilità è determinata dalla commissione dei reati presupposto.

In primo luogo, il principio di legalità, che informa anche il sistema di accertamento della responsabilità degli enti, impone al giudice di attenersi alla precisa dizione della norma, senza indulgere ad interpretazioni analogiche o estensive e, quando la norma non sia chiara, di attenersi alla interpretazione giurisprudenziale vigente, e ad evitare interpretazioni in malam partem.

Se, dunque, "la nozione di rappresentanza evoca, sotto il profilo sostanziale e processuale, un insieme di poteri in forza dei quali l'organo esprime all'esterno la volontà dell'ente in relazione agli atti che rientrano nell'esercizio delle sue funzioni ed essa costituisce, indipendentemente dal conferimento di specifiche procure, una conseguenza del ruolo dallo stesso rivestito all' interno della compagine, in quanto strumentale al perseguimento dei fini dell'ente", le nozioni di amministrazione e di direzione dell'ente o di una singola unità organizzativa "richiamano, seppure sotto il profilo funzionale, la struttura stessa dell'ente, evocando la massima espressione dei poteri di indirizzo, di elaborazione delle scelte strategiche, della organizzazione aziendale, della assunzione delle decisioni e dei deliberati attraverso i quali l'ente persegue le proprie finalità". La direzione implica quindi, di regola, un atto di prepositura con la quale il dirigente viene indirizzato all' intera organizzazione aziendale, ovvero ad una branca o settore autonomo di essa, e viene investito di attribuzioni che, per ampiezza e per i poteri di iniziativa e di discrezionalità che comportano, pure nel rispetto delle direttive programmatiche dell'ente, sono tali da imprimere un indirizzo o un orientamento al governo complessivo dell'azienda assumendo la corrispondente responsabilità ad alto livello.

Ciò posto, in relazione al caso di specie, la Corte ha osservato come le stesse decisioni di merito avessero escluso che una delle funzioni apicali sopra indicate potesse essere riconosciuta all'imputato, in ragione delle mansioni di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione che gli erano state espressamente attribuite nell'organigramma aziendale. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione assume, infatti, una funzione di ausilio diretta a supportare e non a sostituire il datore di lavoro nella individuazione dei fattori di rischio nella lavorazione, nella scelta delle procedure di sicurezza e nelle pratiche di informazione e di formazione dei dipendenti. Per tale motivo, la sua nomina non vale a sollevare il datore di lavoro e i dirigenti dalle rispettive responsabilità in tema di violazione degli obblighi dettati per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Perciò, se al RSPP viene riconosciuta una funzione di ausilio al datore di lavoro, ne consegue che una prestazione di collaborazione resa in ragione del rapporto di ausiliarietà e di subordinazione al datore di lavoro non può essere ricondotta ad alcuna delle figure comprese nella categoria delle persone dotate di veste apicale, come delineata dal D.Lgs. n.vo 231 del 2001 art. 5 comma 1 lett. a).

Con riguardo, invece, ai poteri attribuiti all'imputato per mezzo di una delega prepositurale da parte del datore di lavoro, da tale circostanza era stata tratta l'inferenza che egli avesse accentrato nel suo agire funzioni gestionali e rappresentative nel settore della sicurezza del lavoro; in sostanza, era stata ad egli attribuita la qualità di datore di lavoro, secondo la definizione di cui all'art. 2, lett. b) D.Lgs. n. 81 del 2008, ("il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa". Entrambi i giudici di merito, nell' interpretare il contenuto della delega di funzioni assegnate all'imputato mediante procura speciale, avevano infatti rimarcato l'autonomia gestionale (piena autonomia di scelta decisionale) per l'assolvimento dei compiti assegnati, l'esclusività della delega, il riconoscimento di un potere di spesa nei limiti di Euro 25.000 e, ai fini della rappresentanza, il fatto che egli avesse sottoscritto il DVR anche quale datore di lavoro. Sulla base di tali elementi, avevano ritenuto come il trasferimento di poteri così ampi, assistiti da autonomia operativa e gestionale e mancanza di interferenze (esclusa ogni ingerenza dell'organo amministrativo dell'azienda) avessero determinato il conferimento di una posizione verticistica, assimilabile a quella di un dirigente che, pure sottoposto al potere di vigilanza e condizionato dal potere di revoca della investitura da parte dell'amministrazione, è comunque posto in una posizione sovraordinata e indipendente nell'ambito di uno specifico settore al pari di un direttore tecnico o di stabilimento.

Sul punto, la Suprema Corte ha ritenuto come una siffatta interpretazione sia in contrasto con il dettato del D.Lgs. n. 231 del 2001 art. 5 comma 1 lett. a) e non appaia neppure rispettosa del complessivo articolato contenuto nella procura con la quale era stata realizzata la delega di poteri. Tale norma fa, infatti, espresso richiamo alla persona che assume funzioni di "direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale", con conseguente rilevanza della questione della ricorrenza di un trasferimento di una posizione apicale in relazione al complesso aziendale o ad una singola ripartizione organizzativa dello stesso, mediante una delega di funzioni che comprenda soltanto un ambito circoscritto di poteri in un settore determinato del complesso aziendale come quello della sicurezza sul luogo di lavoro. A tal proposito, si è osservato, la legge ammette che gli obblighi prevenzionistici gravanti sul datore di lavoro possano essere trasferiti ad un delegato (salvo quelli espressamente indicati come non delegabili dall'art. 17 D.Lgs. n. 81 del 2008), ma ciò determina l'attribuzione di un ben definito novero di competenze e non l' intera gestione aziendale (come affermato dalle SS.UU. Espnenhahn) nè la preposizione, in guisa di datore di lavoro, ad una unità produttiva.

A tal riguardo, i giudici di legittimità hanno dunque ritenuto opportuno rimarcare come:

"non possa riconoscersi rilievo decisivo al conferimento mediante atto di delega di specifiche attribuzioni per lo svolgimento di una funzione determinata, anche se nevralgica dell'azienda (come quella prevenzionistica, attinente alla prevenzione e protezione dei lavoratori dai rischi implicati dal processo produttivo e al rispetto delle misure di sicurezza adottate sul luogo di lavoro), per fare assurgere il delegato a soggetto in posizione di amministrazione o di direzione dell'ente odi una sua unità produttiva, secondo la previsione del citato art. 5 lett. a). Ciò in quanto il delegato rimane sottoposto al più ampio potere del delegante, che viene esercitato anche sotto forma di vigilanza; il delegato inoltre è tenuto a rapportarsi e a riferire al delegante (nella specie il datore di lavoro amministratore della società) ai fini dell'adozione di quelle misure di prevenzione o di protezione che sfuggano al suo potere di gestione o di spesa".

A tal proposito, si è infatti rilevato come la giurisprudenza della Suprema Corte a S.U. abbia avuto modo di rimarcare che "è diffusa l'opinione (e la si rinviene spesso negli atti giudiziari) che i poteri e le responsabilità del dirigente e del preposto nascano necessariamente da una delega. Al contrario, le figure dei garanti hanno una originaria sfera di responsabilità che non ha bisogno di deleghe per essere operante, ma deriva direttamente dall'investitura o dal fatto. La delega è invece qualcosa di diverso: essa, nei limiti in cui è consentita dalla legge, opera la traslazione dal delegante al delegato di poteri e responsabilità che sono proprie del delegante medesimo. Questi, per così dire, si libera di poteri e responsabilità che vengono assunti a titolo derivativo dal delegato. La delega, quindi, determina la riscrittura della mappa dei poteri e delle responsabilità. Residua, in ogni caso, tra l'altro, come l'art. 16 del T.U. ha chiarito, un obbligo di vigilanza "alta" a carico del delegante (S.U. Espenhahn). Si è inoltre affermato che: "E' sempre il datore di lavoro, poi, ad assumere la responsabilità in ordine alla valutazione dei rischi e all'adozione del Documento di Valutazione dei Rischi (sez.4, n. 27295 del 2/12/2016, Furlan, laddove la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento viene espressamente riconosciuta come attività non delegabile da parte del datore di lavoro". 

La Corte di Cassazione ha inoltre evidenziato come il cumulare i ruoli di responsabile del servizio di prevenzione e protezione e di delegato alla sicurezza non faccia, per ciò solo, assumere il ruolo di chi gestisce o dirige l'ente o una ripartizione rilevante di essa come indicata dalla norma. Nel caso di specie, pertanto, i giudici di merito, nella verifica delle condizioni per l'affermazione della responsabilità dell'ente, avrebbero dovuto accertare se all'imputato fosse stato riconosciuto in origine, ovvero attribuito con delega, un complessivo assetto di poteri tali da definirne la veste apicale nel senso delineato dall'art. 5 lett. a) D. Lgs. 231/01, non limitandosi a considerare se all'esercizio delle specifiche funzioni delegate fossero stati assicurati i correlati poteri, di per sè implicanti una certa misura di indipendenza gestionale, di organizzazione e controllo, e di autonomia di spesa, necessaria ma anche limitata allo svolgimento delle funzioni delegate; si tratta, infatti, ha osservato il Collegio, di poteri che costituiscono nulla più che le premesse dell'esercizio della delega, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 art. 16 comma 1 lett. c), e dell'esonero di responsabilità del datore di lavoro, ma non indici della ricorrenza di una posizione apicale in capo al delegato.

La Corte ha quindi ritenuto come il principale vizio della sentenza impugnata sia stato quello di avere operato una sorta di equiparazione tra "il potere di compiere scelte decisionali in piena autonomia in materia di sicurezza" ed il riconoscimento di una veste apicale, secondo la previsione dell'art. 5 lett. a) D.Lgs. n. 231 del 2001; la piena autonomia di decisione costituisce, infatti, il presupposto di operatività della delega di funzioni in materia di prevenzione sul lavoro, ma non implica il riconoscimento di poteri di amministrazione, di gestione e di rappresentanza che coinvolgono l'ente nel suo complesso ovvero una articolazione organizzativa dello stesso. Il Collegio ha inoltre ritenuto come non possa affermarsi fondatamente che tale delega determini nel delegato una relazione di immedesimazione organica, così da riferire, nel caso di specie, all'imputato le funzioni gestorie richieste dal citato art. 5 lett. a), come era stato ritenuto dal giudice di appello quale ineluttabile conseguenza della procura.

La Corte di Cassazione ha dunque accolto il motivo di ricorso dell'Ente, il quale, nel mettere in rilievo l'illogicità di una tale equiparazione, aveva, al contempo, segnalato una serie di riferimenti, pure contenuti nella delega, che avrebbero dovuto essere considerati ai fini di una compiuta ricostruzione del panorama probatorio nell'attribuzione della veste apicale in capo all'imputato, quali la ricorrenza di una procura speciale, limitata a un circoscritto ambito operativo, e non generale, l'obbligo in capo al delegato di riferire al proprio mandante e il riconoscimento di un limite di spesa di cui andava valutata la compatibilità con l'assolvimento di compiti che si assume possiedano rilevanza gestionale o direttiva almeno di una unità produttiva. Certamente, si è quindi ritenuto, era onere del giudice di appello provvedere a saggiare la portata indiziaria degli elementi sopra indicati e confrontarli con gli ulteriori indici considerati, e non già limitarsi a fondare il proprio ragionamento probatorio sull'unico suggestivo, ma non contestualizzato, argomento dell'autonomia decisionale in materia di sicurezza conferita al delegato; elemento, questo, certamente idoneo a determinare, tutt'al più, il trasferimento della funzione prevenzionistica, nel rispetto di quanto indicato dall'art. 16 D.Lgs. n. 81 del 2008, ma da solo insufficiente a fare emergere i caratteri della sovraordinazione apicale.

La Suprema Corte ha, ancora, ritenuto manifestamente contraddittorio, se non frutto di travisamento, l'argomento secondo il quale la sottoscrizione del DVR da parte del RSPP delegato alla sicurezza, fosse indice di esercizio di poteri rappresentativi, laddove la valutazione dei rischi collegati alla prestazione di lavoro è invece compito non delegabile del datore di lavoro. La Corte di appello avrebbe dunque dovuto dimostrare, preliminarmente, come l'imputato fosse stato costituito datore di lavoro, fatto, nella specie, non verificatosi. Inoltre, il documento di valutazione dei rischi era stato sottoscritto dall'imputato nella sua qualità di RSPP, e quindi quale collaboratore ausiliario del datore di lavoro; sicchè la Corte ha ritenuto manifestamente illogico fare perno su tale circostanza per dedurne che egli avesse esercitato, quantomeno di fatto, un potere proprio dell'organo decisionale.

La Corte ha dunque pronunciato l'annullamento della sentenza  limitatamente al punto concernente l'individuazione nell'imputato di una delle figure apicali contemplate dall'art. 5 comma 1 lett.a) D.Lgs. n. 231 del 2001, affermando, in conclusione, come:

- la disciplina in esame abbia portata generale e si riferisca a tutti i soggetti giuridici, con o senza personalità giuridica indicati dall'art. 1 del suddetto testo normativo; 

- ai fini della individuazione delle persone dotate di funzioni di rappresentanza, di gestione e di direzione dell'ente e di una unità organizzativa provvista di autonomia finanziaria, non può prescindersi dai criteri identificativi fissati dagli istituti dell'ordinamento giuridico ge- nerale e non quelli di un particolare settore come quello lavoristico, ivi compresi gli strumenti deputati alla costituzione ovvero al trasferimento di funzioni da soggetti verticistici, quali la procura;

- a tale fine, non può costituire elemento sintomatico della costituzione di una posizione verticistica, ovvero direzionale, lo strumento delineato dall'art. 16 D.Lgs. 81/2008 che attiene al diverso ambito della delega di funzioni nel settore della prevenzione dei rischi in ambito lavorativo, che non determina il trasferimento della funzione datoriale, nella sua accezione gestionale e di indirizzo, nè, di regola, la costituzione di una posizione verticistica, ma risulta strutturato per sollevare il datore di lavoro da singoli incombenti in materia di sicurezza nel limitato ambito delle funzioni trasferite.

sabato 25 giugno 2022

Sicurezza sul lavoro: i casi di esclusione della responsabilità del committente.

In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 23109, pronunciata all'udienza del 4 novembre 2021, ha preso in esame il tema concernente la responsabilità del committente.

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Nella fattispecie, la Corte d'Appello di Catanzaro aveva assolto un imputato dal reato di omicidio colposo, ad egli contestato in quanto, nella qualità di committente dei lavori di una ditta, ed assumendo, in tale veste, la qualifica di datore di lavoro, aveva cagionato la morte di un lavoratore per colpa consistita nell'inosservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro. In particolare, secondo la tesi accusatoria, egli aveva omesso di applicare le necessarie armature di sostegno al muro oggetto di lavori di scavo; pertanto, la vittima, nell'effettuare tali lavori, finalizzati alla posa di una conduttura per lo scarico delle acque, nella zona retrostante l'abitazione dell'imputato, aveva trovato la morte dopo essere stata seppellita in seguito alla caduta di una parete, a causa del terreno non sufficientemente stabile e della mancanza di un muro di sostegno.

La Corte d'Appello, in particolare, aveva osservato come l'imputato dovesse essere qualificato come "committente di opera edile", anziché come "committente datore di lavoro" - e che egli, in tale veste, aveva rispettato gli obblighi previsti dall'art. 90, comma 1 D.Lgs. n. 81 del 2008.

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La Suprema Corte ha, dapprima, rilevato come la responsabilità del committente debba essere esclusa sia laddove l'evento dannoso non sia causalmente collegato ad un'omissione colposa, specificamente determinata, che possa ritenersi direttamente imputabile alla sua sfera di controllo, sia nel caso in cui egli non disponga di una specifica competenza tecnica sulle procedure precauzionali da adottare in determinate lavorazioni, nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine.

Nel caso di specie, i giudici di legittimità hanno osservato come l'imputato non fosse titolare di alcuna posizione di garanzia nei confronti del lavoratore autonomo, assumendo questi il rischio rispetto alle attività svolte in autonomia e con attrezzatura propria. Inoltre, i giudici d'appello avevano correttamente qualificato l'imputato come un privato, mero committente di opera edile, e sprovvisto delle specifiche competenze tecniche relative alla realizzazione di un'armatura a consolidamento del terreno, mediante la c.d. puntellatura. Il medesimo, inoltre, esercitante la professione di insegnante, non aveva attuato, nelle attività proprie dell'impresa appaltatrice, la c.d. "ingerenza", espressiva di una partecipazione attiva nella conduzione e realizzazione dell'opera, e tale da renderlo destinatario degli obblighi assunti dall'appaltatore, tra i quali quello di controllare direttamente le condizioni di sicurezza del cantiere. 

Tale ingerenza, considerata fattore idoneo a coinvolgere il committente nella responsabilità per eventi lesivi occorsi agli addetti, si distingue per il fatto di aver causato - unitamente ad eventuali altri fattori, come la condotta illecita dell'appaltatore - l'evento di danno, e deve consistere in una attività di concreta interferenza sul lavoro altrui, tale da modificarne le modalità di svolgimento e da stabilire comunque con gli addetti ai lavori un rapporto idoneo ad influire sull'esecuzione degli stessi.

Ciò non aveva avuto luogo nel caso in esame, con conseguente insussistenza, in capo all'imputato, di una culpa in vigilando, e stante, altresì, l'assenza di rischi interferenziali, non ricorrendo un'ipotesi di convergenza di più imprese.

La Corte di Cassazione, infine, ha ritenuto congrua e corretta in diritto l'affermazione della Corte d'Appello secondo cui il privato, che abbia affidato l'esecuzione di alcune opere ad un lavoratore, non può essere ritenuto datore di lavoro, come definito dall'art. 2 D.Lgs. n. 81 del 2008, difettando i presupposti dell'attività e della sua organizzazione (atteso che in un'abitazione privata non si producono beni né si erogano servizi) nonché dei relativi poteri decisionali. Da ciò consegue, quindi, con riguardo a tale figura, l'inapplicabilità dell'art. 26  D.Lgs. n. 81/08. 

Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, confermando la pronuncia assolutoria.

martedì 7 giugno 2022

Sicurezza sul lavoro: responsabilità del datore di lavoro e prevedibilità dell'evento nell'ambito di un'organizzazione complessa.

In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte, con la Sentenza n. 16813, pronunciata all'udienza del 5 aprile 2022, ha preso in esame il tema concernente la prevedibilità dell'evento in capo al datore di lavoro.

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Nella fattispecie, la Corte d'Appello di Torino aveva confermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 590 commi 1, 2 e 3 c.p. in capo ad un'imputata, Presidente del Consiglio di Amministrazione di un'impresa affidataria di lavori di manutenzione straordinaria di un immobile e datore di lavoro della persona offesa, sulla base - tra gli altri - dei seguenti profili di colpa: 

violazione dell'art. 146, comma 1 D.Lgs. 81/08, per aver consentito che nell'area di lavoro venisse pericolosamente lasciato aperto un vano nel suolo, in assenza di normale parapetto e tavola fermapiede, o di copertura con tavolato solidamente fissato, e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio; in particolare, per aver consentito che nell'area di fronte ad una banchina di scarico del piazzale antistante l'ingresso principale dell'edificio i lavoratori operassero in presenza di un'apertura nel suolo conseguente alla rimozione delle grate di protezione in ferro, per un fronte di almeno 1,30 m. di larghezza e 22,20 m. di lunghezza, in assenza di qualsiasi tipo di copertura;

violazione dell'art. 96, comma 1, lett. a), in relazione all'Allegato XIII punto 7.2 D.Lgs. 81/08, per aver consentito che il lavoratore infortunato operasse nel cantiere in presenza della predetta apertura nel suolo in assenza di adeguate misure atte a segnalare il pericolo.

Il lavoratore aveva riportato lesioni personali gravi, in quanto, nel rialzarsi dalla seduta dopo una breve pausa, perdeva l'equilibrio e cadeva dentro l'apertura, nella zona ove stava svolgendo la propria attività lavorativa.

Nel corso del giudizio, era emerso come le grate di copertura fossero state oggetto di furto in ben due occasioni: il ripristino delle condizioni di sicurezza, avvenuto dopo il primo di tali fatti delittuosi, era perciò risultato vano.

Il Tribunale di Torino aveva affermato la penale responsabilità dell'imputata, ritenendo che: "La circostanza di avere consentito che l'attività lavorativa si svolgesse senza alcuna cautela presso un luogo di lavoro che presentava delle palesi caratteristiche di elevata pericolosità integra le violazioni di legge (...) facenti riferimento, rispettivamente, all'omessa apprestazione di difese dalle aperture nei solai o nelle piattaforme di lavoro (D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 146, comma 1)." Il Giudice aveva inoltre rilevato la "riconducibilità soggettiva di eventuali inosservanze alla normativa antinfortunistica...alla persona del datore di lavoro che (...) ricopriva la carica di presidente del c.d.a. dell'impresa".

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Tramite i propri motivi di ricorso, l'imputata contestava la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, affermando la propria totale inconsapevolezza circa l'effettiva situazione del cantiere, con specifico riguardo alle aperture presenti sul sito, per i predetti ripetuti furti delle grate di protezione da parte di ignoti. Ella poneva, inoltre, in evidenza, a tal fine, la complessa organizzazione imprenditoriale della società del cui C.d.A. era presidente, contando tale impresa, al momento dei fatti, 216 dipendenti e 23 commesse su tutto il territorio nazionale, con conseguente inesigibilità della condotta.

L'imputata lamentava, inoltre, la mancata considerazione della natura del rischio, sopravvenuto ed esogeno, a causa del furto delle grate di copertura. Il primo furto, ed il seguente provvisorio ripristino delle condizioni di sicurezza, era stato riferito dal responsabile di cantiere al responsabile di commessa, mentre il secondo era stato comunicato a quest'ultimo solo dopo l'infortunio occorso alla persona offesa. Di tale situazione, comunque, l'imputata non era mai stata messa al corrente, con conseguente impossibilità, per la medesima, di attivarsi per prevenire l'evento. Infine, ogni possibilità di prevedibilità dell'evento era da ritenersi ulteriormente compromessa dalla decisione autonoma del preposto di far svolgere mansioni lavorative di sabato, giorno contrattualmente non previsto.

La carenza delle informazioni pervenute all'imputata - secondo la Difesa di quest'ultima - aveva comportato, come diretta conseguenza, l'impossibilità di pervenire a una sufficiente individualizzazione della responsabilità penale, specialmente sotto il profilo della prevedibilità del rischio sopravvenuto e dell'evitabilità dell'evento. Tale argomentazione era stata rigettata dai giudici d'appello, secondo i quali invece, nel caso di specie, non era corretto parlare di inesigibilità della condotta da parte dell'imputata, quanto di una "violazione da parte della stessa delle regole che devono presiedere alla sicurezza di cantiere e di una colpevole negligenza nella gestione del rischio, del quale la posizione di garanzia rivestita la onerava".

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La Corte di Cassazione ha, in primis, ritenuto di sicura rilevanza la circostanza per cui la condizione di pericolo, conseguente al secondo furto delle grate, e causativa dell'infortunio, non fosse stata comunicata dal preposto ai propri superiori. Egli, come detto, non aveva provveduto a sospendere le lavorazioni, assumendo autonomamente la decisione di far lavorare gli operai in un giorno - il sabato - non previsto contrattualmente come lavorativo.

I giudici di legittimità hanno, infatti, ricordato, in punto di diritto, come costituisca principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello per cui:

"Nei reati colposi la causalità dell'azione (o dell'omissione) che ha condizionato l'evento va esclusa non soltanto qualora risulti, con valutazione ex post, che sopravvenute concause qualificate siano state da sole sufficienti a determinare l'evento, ma anche qualora l'evento non sia ex ante prevedibile. Sotto quest'ultimo profilo, l'individualizzazione della responsabilità penale impone di verificare non soltanto se la condotta colposa abbia concorso a determinare l'evento, ma se l'autore della stessa potesse prevedere quello specifico sviluppo causale (cfr. Sez. U, n. 38343 del 24.04.2014, Espenhahn)."

Ciò premesso, nel caso di specie era emerso dagli atti come il responsabile di cantiere gestisse in autonomia i rischi: egli, infatti, si era occupato personalmente del riposizionamento delle grate, rimosse a seguito del primo furto occorso in cantiere; il medesimo aveva, inoltre, autonomia di spesa, ed aveva perciò provveduto a reperire le griglie. Nell'ambito del cantiere, erano, inoltre, a tutti noti gli specifici compiti assegnati e le effettive responsabilità delegate.

L'organizzazione aziendale era, inoltre, articolata in modo da prevedere anche ulteriori figure professionali, ossia il responsabile di commessa, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il responsabile di cantiere, quest'ultimo rivestente anche la posizione di garanzia del preposto, pur se  di fatto. A queste professionalità era, dunque, de facto, affidata la gestione del rischio in cantiere.

La Corte, richiamando le Sezioni Unite Espenhahn, ha quindi rilevato, come nell'ambito di una organizzazione complessa, la veste datoriale e la correlata posizione di garanzia non possano essere attribuita solo sulla base di un criterio formale.

Tali principi, secondo i giudici di legittimità, non sono stati osservati dalla Corte d'Appello: il giudice del gravame, infatti, malgrado fosse emerso come l'imputata non avesse mai avuto conoscenza dei furti delle grate né, tantomeno, del fatto che i lavori fossero proseguiti in assenza di adeguate protezioni, aveva fondato la prova della responsabilità sull'assenza di adeguata prova documentale circa l'idoneità delle grate a fungere da valida misura di protezione rispetto all'area interessata. Tale argomentazione - giudicata dal Collegio quale una non giustificata inversione dell'onere della prova - si presentava, peraltro, del tutto inconferente rispetto all'evento, atteso che quest'ultimo si era verificato non per la inadeguatezza delle protezioni, ma per la assenza delle stesse.

La Corte di Cassazione ha, inoltre, escluso che la responsabilità dell'imputata possa essere riconducibile ad un omesso controllo del soggetto cui risultava affidato il compito di vigilare sull'osservanza delle misure di prevenzione adottate (ossia il responsabile di cantiere), attesa la natura del tutto occasionale ed imprevedibile degli eventi che avevano determinato il venir meno delle condizioni di sicurezza.

In definitiva, la Corte ha ritenuto come i giudici torinesi non abbiano fatto buon governo dei principi giuridici che regolano l'individuazione della colpa ai sensi dell'art. 43 c.p.: essi hanno, infatti, omesso di considerare l'assenza, nel caso concreto, del requisito della prevedibilità dell'evento. Sulla base di tali motivazioni, la sentenza d'appello è stata dunque annullata con rinvio.

giovedì 16 luglio 2020

Sicurezza sul lavoro: subappalto e responsabilità dei datori di lavoro delle imprese esecutrici e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori circa l'osservanza delle norme antinfortunistiche.

In materia di sicurezza sul lavoro, la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte, con la Sentenza n. 1682, pronunciata all'udienza del 24 settembre 2019 (deposito motivazioni in data 17 gennaio 2020), ha preso in esame il tema della responsabilità - nell'ipotesi di subappalto dei lavori in un cantiere - del datore di lavoro dell'impresa affidataria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Il giudizio di legittimità ha tratto origine dal ricorso presentato da due imputati avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Roma ne aveva confermato la penale responsabilità per il delitto di omicidio colposo commesso, ai danni di un lavoratore, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Uno di essi aveva rivestito il ruolo di legale rappresentante di un'impresa appaltatrice di lavori, oggetto di subappalto, presso un cantiere; il secondo aveva ricoperto l'incarico di coordinatore in fase di esecuzione dei lavori presso il medesimo cantiere. 

Il lavoratore, dipendente dell'impresa subappaltatrice, aveva perso la vita dopo essere stato colpito da blocchetti di tufo - caduti da un'altezza di sei metri - contenuti all'interno di una vasca di una carriola, la quale si era rovesciata, durante il trasporto dei blocchetti, a mezzo argano a cavalletto, installato alla sommità dell'ultimo ponteggio. Nel corso del giudizio di merito, era emerso come la vittima si fosse recata sotto il tiro del materiale caduto, in quanto altri operai situati sul ponteggio lo avevano chiamato, chiedendogli di posizionare della calce; era inoltre risultato come la zona ove si era verificato l'evento, nella quale erano transitati anche altri operai, non fosse stata recintata.
La Corte d'Appello aveva ritenuto la sussistenza di un'ipotesi di coordinamento tra lavorazioni delle due società, essendo emerso dalle escussioni testimoniali come fossero presenti in cantiere operai di entrambe le ditte.

Per quanto concerne le omissioni rimproverate agli imputati, la Corte d'Appello aveva innanzitutto evidenziato, in primo luogo, la mancanza di un piano di sicurezza e coordinamento, atto a regolamentare tutte le fasi lavorative da svolgere in sinergia tra le maestranze della società, nonché la circostanza per cui gli operai non avessero ricevuto disposizioni in ordine alle modalità di invio della calce e dei blocchetti di tufo ai piani sovrastanti. 
Inoltre, il coordinatore per la sicurezza non aveva acquisito il P.O.S. dell'impresa subappaltatrice né adottato alcuna misura prima dell'inizio dei lavori, quale la delimitazione dell'area di carico o la predisposizione di argini idonei a scongiurare la caduta di materiale al passaggio sotto l'impalcatura.
Infine, gli operai, che non indossavano il casco, non erano stati adeguatamente formati circa l'operazione, da eseguire con particolare cautela, di caricamento della carriola e non erano stati loro impediti la permanenza ed il transito sotto i carichi sospesi.

La Corte di Cassazione, con la propria motivazione, ha innanzitutto ripercorso i più importanti principi giurisprudenziali in materia, rilevando che:

a) con riguardo ai lavori svolti in esecuzione di un contratto d'appalto o di prestazione d'opera, (richiamando la Sentenza n. 4644/19, della stessa Quarta Sezione) "committenti e datori di lavoro delle imprese esecutrici sono entrambi titolari di obblighi partitamente assegnati e contenutisticamente differenziati, di talché le trasgressioni dell'uno non si riflettono in un esonero dell'altro, salva un'eventuale risolutiva incidenza sul piano causale";

b) in caso di subappalto, "il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati, la congruenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio, nonché l'applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza e coordinamento"; in assenza di tale ultimo piano, egli ha il dovere di "attivarsi, richiedendolo immediatamente al committente oppure rifiutandosi di conferire il subappalto" (IV Sez., 10544/18);

c) qualora i lavori in subappalto siano eseguiti all'interno di un unico cantiere edile, predisposto dall'appaltatore, il dovere di osservanza delle norme antinfortunistiche è posto a capo di "tutti coloro che esercitano i lavori e, quindi, anche sul subappaltatore, interessato all'esecuzione di un'opera parziale e specialistica, il quale ha l'onere di riscontrare ed accertare la sicurezza dei luoghi di lavoro, sebbene l'organizzazione del cantiere sia direttamente riconducibile all'appaltatore, che non cessa di essere titolare dei poteri direttivi generali" (III Sez, 19505/13).

Tanto premesso, il Collegio ha ritenuto di dover confermare la penale responsabilità di entrambi i ricorrenti. 
Il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ai sensi degli artt. 89 comma 1, lett. f e 92 D. Lgs. 81/08, era infatti tenuto a verificare l'idoneità del P.O.S. di ciascuna impresa, sia in relazione al P.S.C. sia in rapporto ai lavori da eseguirsi, senza che la sua responsabilità potesse dirsi esclusa a causa della mancata redazione del piano di sicurezza e coordinamento.

Il coimputato, invece, in qualità di legale rappresentante della società affidataria dei lavori, era stato correttamente ritenuto responsabile dai giudici di merito per non aver provveduto, da un lato, a delimitare l'area in cui si verificò il sinistro, onde impedire la permanenza ed il transito di operai sotto i carichi sospesi, predisponendo inoltre un meccanismo di protezione avverso cadute accidentali di materiali dall'alto nella zona in cui si operava con l'argano.
Inoltre, l'appaltatore avrebbe dovuto, stante l'obiettiva pericolosità dei lavori, pianificare i medesimi all'interno del cantiere in modo da evitare che durante l'esecuzione del piano potessero crearsi situazioni di rischio per gli operai delle due ditte; la circostanza, infatti, per cui la persona offesa dovesse stazionare nella zona di operatività dell'argano non aveva fatto venir meno l'obbligo dell'appaltatore di predisporre una barriera protettiva avverso il rischio di caduta accidentale di materiale dall'alto.

venerdì 3 luglio 2020

Sicurezza sul lavoro: la particolare tenuità del fatto di lesioni colpose commesso nei confronti di un lavoratore che subisce l'amputazione della falange di una mano.

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 6566, pronunciata all'udienza del 17 ottobre 2019 (deposito motivazioni in data 20 febbraio 2020), ha preso in esame il tema relativo all'applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, ex art. 131 bis c.p., al delitto di lesioni colpose commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 

Il giudizio di legittimità ha tratto origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Milano ne aveva confermato la penale responsabilità per il delitto di cui all'art. 590 commi 2 e 3 c.p., con condanna alla pena di euro duecento di multa.
Al ricorrente era stato contestato di aver cagionato ad un operaio meccanico, in qualità di datore di lavoro del medesimo, una lesione personale consistente in un'amputazione, a livello dell'articolazione interfalangea distale terzo dito della mano sinistra.
La persona offesa, mentre era intenta a tagliare mezzi metallici mediante l'impiego di una sega a nastro orizzontale, aveva urtato infatti, con la mano sinistra, la lama in movimento in un tratto non protetto. Tale evento era stato ritenuto conseguenza dell'omissione, da parte dell'imputato, della messa a disposizione dei lavoratori di un'attrezzatura conforme alle disposizioni normative, in violazione dell'art. 70 comma 1 D. Lgs. 81/08: la sega a nastro orizzontale utilizzata dall'operaio era infatti risultata priva dei necessari requisiti di protezione e sicurezza.

Tramite uno dei propri motivi di ricorso, l'imputato lamentava la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., evidenziando, a tal proposito, l'assoluta genericità del richiamo operato alla gravità del fatto da parte della Corte d'Appello, senza indicare quali fossero i veri e propri indici di lesività del medesimo, idonei ad impedire di ritenere la non punibilità della condotta contestata.

La Corte di Cassazione, accogliendo tale motivo di ricorso, ha svolto le seguenti osservazioni.
I giudici di legittimità hanno innanzitutto posto in evidenza alcuni recenti arresti giurisprudenziali in tema di particolare tenuità del fatto, a mente dei quali:
- "in tema di particolare tenuità del fatto, la motivazione può risultare anche implicitamente dall'argomentazione con la quale il giudice d'appello abbia considerato gli indici di gravità oggettiva del reato e il grado di colpevolezza dell'imputato, alla stregua dell'art. 133 c.p., per stabilire la congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal giudice di primo grado" (V Sez., 15658/19);
- "ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133 comma 1 c.p., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti" (VI Sez., 55107/18);
- "la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131 bis c.p., nel giudizio di legittimità, può essere rilevata d'ufficio, in presenza di un ricorso ammissibile (…), a condizione che i presupposti per la sua applicazione siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali a tal fine" (III Sez., 12906/19).

Tanto premesso, la Corte ha ritenuto come la sentenza dei giudici d'appello non abbia fornito un'adeguata argomentazione circa l'applicabilità della disposizione di cui all'art. 131 bis c.p., ma si sia invece limitata a negare la sussistenza dei parametri di cui all'art. 133 c.p., esclusivamente con riferimento al trattamento sanzionatorio.
I giudici di legittimità, al contrario, hanno riconosciuto nei fatti, come ricostruiti nel giudizio di merito, le condizioni per l'applicazione della causa di non punibilità, fondando tale valutazione, in particolare:
- nel merito, sull'"acclarata esclusione della possibilità di qualificare la perdita della falange come indebolimento permanente", nonché sulla "valutazione di non eccessiva entità del fatto, tenuto conto della condanna ad una pena solo pecuniaria, in entità estremamente ridotta già con la sentenza di primo grado";
- infine, sull'incensuratezza dell'imputata e sull'intervenuto risarcimento del danno da parte della medesima.

Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Cassazione ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello di Milano, per essere il reato non punibile per particolare tenuità del fatto.

martedì 23 giugno 2020

Sicurezza sul lavoro: la posizione di garanzia del direttore di stabilimento.

In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte, con la Sentenza n. 8168, pronunciata all'udienza del 13 febbraio 2020 (deposito motivazioni in data 2 marzo 2020), ha preso in esame il tema relativo alla posizione di garanzia del direttore di stabilimento.

Il giudizio di legittimità ha tratto origine dal ricorso presentato da un imputato, che ricopriva il ruolo di direttore di stabilimento di un'impresa, avverso la Sentenza con cui la Corte d'Appello di Bologna ne aveva confermato la penale responsabilità per il delitto di lesioni colpose, commesse ai danni di un lavoratore dipendente di tale impresa.
La persona offesa, nell'utilizzare un abrasimetro, aveva riportato delle lesioni conseguenti allo schiacciamento dell'apice del dito medio all'interno del macchinario; tale evento aveva determinato l'individuazione, a carico dell'imputato, di un profilo di colpa relativo alla violazione degli artt. 70 e 71 D. Lgs. 81/08, concernenti l'obbligo di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalle norme legislative e regolamentari e adeguate al lavoro da svolgere.

Tramite uno dei propri motivi di ricorso, l'imputato contestava la sussistenza, in capo a se medesimo, quale direttore di stabilimento, di una posizione di garanzia.
Il ricorrente osservava infatti come l'infortunio si fosse verificato all'interno di un laboratorio costituente un'unità totalmente autonoma, rispetto alla quale egli non aveva assunto alcuna posizione di effettivo governo del rischio; non gli erano stati, d'altro canto, attribuiti compiti attinenti alla prevenzione degli infortuni sul lavoro ed i necessari poteri di spesa, né una delega con riferimento alla materia antinfortunistica in azienda.

La Corte di Cassazione ha innanzitutto ribadito alcuni fondamentali principi giurisprudenziali concernenti gli obblighi del datore di lavoro.
Innanzitutto, egli ha l'obbligo "non solo di predisporre le misure antinfortunistiche, ma anche di sorvegliare continuamente sulla loro adozione da parte degli eventuali preposti e dei lavoratori, in quanto, in virtù della generale disposizione di cui all'art. 2087 c.c., egli è costituito garante dell'incolumità fisica dei prestatori di lavoro".
Con riferimento, invece, alla ripartizione degli obblighi di prevenzione tra le diverse figure di garanti all'interno delle organizzazioni complesse, la Corte ha ricordato quanto statuito al riguardo dalle Sezioni Unite Espenhahn n. 33343/14: "gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere sì trasferiti (con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante), a condizione che il relativo atto di delega, ex art. 16 D.Lgs. 81/08, riguardi un ambito ben definito e non l'intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa".
Tuttavia, nell'ipotesi in cui vi siano più titolari della posizione di garanzia, resta inteso che "ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione".

Tanto premesso, la Corte ha quindi confermato la sussistenza di una posizione di garanzia in capo all'imputato. 
I giudici di legittimità hanno infatti osservato come, al fine di individuare la figura del garante all'interno delle strutture aziendali complesse, sia necessario fare riferimento al soggetto espressamente deputato alla gestione del rischio. Il direttore di stabilimento è quindi un soggetto alla cui sfera gestionale deve essere ricondotto l'obbligo di sottoporre gli impianti a regolare manutenzione, al fine di rilevare ed eliminare eventuali difetti pericolosi per la sicurezza e salute dei lavoratori.
L'affermazione circa la responsabilità dell'imputato non è inoltre stata ritenuta in contrasto con la circostanza relativa all'autonomia del solo laboratorio cui era addetta la persona offesa rispetto all'intera realtà produttiva: la Corte ha infatti rilevato come dal mansionario aziendale sia stato possibile evincere la posizione apicale propria dell'imputato rispetto a tale realtà produttiva, all'interno della quale era inserito tale laboratorio.

Infine, la Corte ha osservato come alla sfera di gestione del preposto possa essere ricondotto l'infortunio determinato dalla concreta esecuzione della prestazione lavorativa, a quella del dirigente il sinistro riconducibile al dettaglio dell'organizzazione dell'attività lavorativa e a quella del datore di lavoro l'incidente derivante da scelte gestionali di fondo.

Sulla base di tali motivazioni, il Collegio ha quindi ritenuto di confermare la posizione di garanzia e la responsabilità penale dell'imputato.