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mercoledì 29 luglio 2020

Cessione di sostanza stupefacente e fattispecie di lieve entità: è possibile qualificare diversamente la condotta di venditore e acquirente? La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sull'importante tema della configurabilità di differenti titoli di responsabilità in relazione ai diversi concorrenti nel reato.

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 16598, pronunciata all'udienza del 20 febbraio 2020 (deposito motivazioni in data 3 giugno 2020), ha preso in esame il delitto di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 73 comma 1 D.P.R. 309/90, relativamente alla fattispecie di lieve entità di cui al comma 5 della medesima disposizione; la sentenza ha, inoltre, avuto ad oggetto il tema relativo alla possibile differenziazione tra il titolo di responsabilità dei singoli concorrenti in tale fattispecie incriminatrice.

Il giudizio di legittimità è stato introdotto dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Roma ne aveva confermato la penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 73 commi 1 e 1 bis D.P.R. 309/90, poichè, quale fornitore di sostanza stupefacente del tipo cocaina, ne cedeva in diverse occasioni plurime dosi al promotore e ad altri partecipi di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.

Tramite uno dei propri motivi di ricorso, l'imputato contestava la qualificazione giuridica della propria condotta, effettuata ai sensi del comma 1 dell'art. 73 D.P.R. 309/90, anziché ai sensi del comma 5 della medesima disposizione, con riferimento alla fattispecie c.d. di lieve entità.
In particolare, egli lamentava come la motivazione dei giudici di merito fosse stata illogica e contraddittoria, nella parte in cui aveva inflitto al medesimo un trattamento sanzionatorio maggiormente grave, rispetto a quello riservato ad altri partecipi dell'associazione a delinquere, sebbene anch'essi fossero rivenditori della sostanza stupefacente, ed avessero detenuto un quantitativo della medesima pari al suo.

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dall'imputato, sulla base di un principio di diritto enunciato in materia dalla Sesta Sezione Penale della Suprema Corte (Sent. n. 2157/2019), a mente del quale il medesimo fatto storico di cessione di sostanze stupefacenti può essere ascritto a ciascun correo ai sensi di disposizioni incriminatrici differenti, a seconda del contesto in cui la singola condotta si collochi: 
"In tema di concorso di persone nel reato di cessione di stupefacenti, il medesimo fatto storico può essere ascritto ad un imputato ai sensi dell'art. 73 comma 1, e ad un altro imputato a norma del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 comma 5, qualora il contesto complessivo nel quale si collochi la condotta assuma caratteri differenziali per ciascun correo. In siffatta valutazione, infatti, non assume rilevanza solo il dato qualitativo o quantitativo della sostanza detenuta o ceduta, bensì il disvalore complessivo del fatto di reato, delineato dalle modalità dell'azione".

Ai giudici della Terza Sezione Penale non è tuttavia sfuggito che, sempre nel corso del 2019, la Quarta Sezione Penale della Suprema Corte aveva affermato, in proposito, il principio esattamente opposto, sostenendo come il medesimo fatto storico non possa essere qualificato ai sensi del comma 1 e del comma 5 della disposizione citata nei confronti dell'uno e dell'altro concorrente nel reato: ciò alla luce del principio dell'unicità del reato, come espresso dall'art. 110 c.p., il quale non permette che esso si atteggi in modo diverso rispetto ai singoli concorrenti.
Inoltre, le successive disposizioni del codice sono volte ad assicurare, anche in presenza di elementi di differenziazione tra i vari concorrenti nel reato, la parificazione del titolo di responsabilità, fatta salva la possibilità di adeguare il trattamento sanzionatorio nei confronti di ciascun soggetto. 
In particolare, la Corte ha fatto riferimento:

-  alla circostanza attenuante generale di cui all'art. 114 c.p.;
- all'art. 116 c.p., il quale prevede che, qualora taluno dei concorrenti voglia la commissione di un reato diverso da quello poi commesso, anch'egli risponda di quest'ultimo, qualora l'evento sia conseguenza della sua azione od omissione (salva la diminuzione della pena nei confronti di chi aveva voluto la commissione del reato meno grave);
- all'art. 117 c.p., ove si afferma che, se per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti tra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato (ma anche in questo caso il giudice può, qualora tale ultimo reato sia più grave, diminuire la pena nei confronti di coloro per i quali non sussistano tali condizioni, qualità o rapporti). 

Alla luce di tali argomentazioni, i giudici della Quarta Sezione Penale avevano affermato come non fosse possibile attribuire reati diversi ai singoli concorrenti, in assenza di specifiche previsioni di segno opposto, non risultanti tuttavia in relazione alla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90, ove la minore gravità del fatto è definita in modo "oggettivo e globale".

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, a fronte di tale contrasto giurisprudenziale, ha ritenuto di condividere l'orientamento espresso dai giudici della Sesta Sezione.
La configurabilità di differenti titoli di responsabilità in relazione ai diversi concorrenti nel reato sarebbe infatti possibile, attraverso la combinazione delle norme di parte speciale con quelle sul concorso di persone nel reato, combinazione da cui discenderebbero tante fattispecie plurisoggettive quanti sono i singoli concorrenti. Tali fattispecie, inoltre, avrebbero in comune un nucleo di accadimento materiale, ma si distinguerebbero tra di loro sulla base dell'atteggiamento psichico di ciascun compartecipe e di altri aspetti esteriori, i quali riguardano la condotta del singolo compartecipe.

La Corte ha quindi osservato come nell'ordinamento penale non manchino esempi di responsabilità a diverso titolo per taluni dei concorrenti nel reato:

1) in tema di autoriciclaggio, è stato affermato dalla giurisprudenza di legittimità (II Sez., Sent. n. 17245/18) come il soggetto che non sia concorso nel reato presupposto, qualora dia un contributo alla realizzazione, da parte dell'autore del medesimo, di condotte di autoriciclaggio, non risponda di tale delitto, ma di quello di riciclaggio;

2) l'art. 117 c.p. (rubricato "mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti") parifica la responsabilità dei singoli concorrenti nel reato nel senso di un potenziale aggravamento. Esso però - hanno osservato i giudici di legittimità - non opera una generale equiparazione tra le loro posizioni, in caso di mutamento del titolo del reato per taluno di essi; tale equiparazione è infatti limitata all'ipotesi in cui il mutamento del reato sia determinato, per taluno dei concorrenti, dalle sue condizioni o qualità personali, o dai rapporti intercorrenti tra il medesimo e l'offeso. Al di fuori di questa ipotesi, non v'è alcuna equiparazione, di modo che i concorrenti nello stesso fatto ben possono risponderne a diverso titolo;

3) l'art. 116 c.p. (rubricato "reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti") svolge a sua volta una funzione "aggravatrice": esso stabilisce sì una medesima responsabilità ed un medesimo trattamento per tutti coloro che sono concorsi nel reato, nell'ipotesi di reato diverso da quello voluto da taluno dei soggetti concorsi nel reato; al contempo, tuttavia, stabilisce una diminuzione di pena per colui che abbia voluto il reato meno grave, differenziando, ancora una volta, le singole posizioni.

Gli istituti di cui agli artt. 116 e 117 c.p., pertanto, confermano indirettamente la ragionevolezza, in caso di loro inapplicabilità,  della scelta di "correlare il titolo della responsabilità penale, per ciascun agente, al fatto al medesimo riferibile, oggettivamente e soggettivamente".

Alla luce di tali osservazioni, i giudici di legittimità hanno ritenuto legittimo differenziare il titolo della responsabilità penale dei singoli concorrenti nel fatto storico di cessione (o detenzione) di una sostanza stupefacente, con qualificazione ai sensi del comma 1 dell'art. 73 D.P.R. 309/90 per uno di essi ed ai sensi del comma 5 della medesima disposizione per altri.
A questi fini, infatti, devono essere considerati, da un lato, "il contesto complessivo nel quale la condotta si colloca", contesto oggettivamente e soggettivamente ascrivibile ad uno solo dei soggetti, ma non ad altri; dall'altro, i mezzi, le modalità e le circostanze dell'azione, menzionati dal comma 5 dell'art. 73 D.P.R. 309/90.

Nel valutare una possibile differenziazione dei titoli di responsabilità penale ai sensi dell'art. 73 D.P.R. 309/90, è tuttavia necessario tenere in considerazione un altro fattore, ossia l'identità o meno delle condotte tenute da ciascuno dei concorrenti nel reato, nel novero di quelle enumerate nei commi 1 e 1 bis dell'art. 73 cit..
Nella fattispecie in esame, infatti, l'imputato non era stato in realtà condannato a titolo di concorso: egli era il venditore dello stupefacente, e l'art. 110 si riferiva alle posizioni dei singoli coimputati, concorrenti nell'acquisto della sostanza. 
Tale osservazione è stata valorizzata dal Collegio quale ulteriore argomento a favore di una differente qualificazione giuridica del medesimo fatto storico in relazione ai diversi coimputati: con ciò si intende la qualificazione ai sensi dell'art. 73 comma 1 cit. della condotta di vendita della sostanza stupefacente, ed ai sensi dell'art. 73 comma 5 cit. della condotta di acquisto della sostanza medesima. 
Tra acquirente e venditore, invero, difetta un concorso: essi hanno tenuto condotte diverse, pur aventi ad oggetto lo stesso quantitativo di stupefacente.
La Corte di Cassazione è quindi giunta ad enunciare il seguente principio di diritto:
"Lo stesso quantitativo di droga può essere oggetto di più reati, qualificati a diverso titolo, da parte di più soggetti, cosicché la condotta del venditore, soggetto dotato di maggiori contatti e canali di approvvigionamento, il quale svolge professionalmente e reiteratamente la sua attività, può essere ritenuta più grave, mentre quella dell'acquirente, in quanto limitata a quantitativi singoli, più sporadica nel tempo e sganciata da stabili rapporti con i grandi canali di approvvigionamento della criminalità organizzata, può essere qualificata di minore gravità".

In conclusione, la Corte ha approvato la motivazione delle sentenze di merito, volta a differenziare le forme di responsabilità dei singoli coimputati, e fondata sulle evidenze rappresentate:

- dal maggior disvalore della condotta di vendita rispetto a quella di acquisto, essendo la prima manifestazione dell'inserimento dell'imputato nel mercato del narcotraffico;

- l'abitualità e la frequenza dell'attività di spaccio cui era dedito l'imputato, costituente addirittura la sua unica fonte di sostentamento;

- i contatti stabili e continuativi con i grandi canali di approvvigionamento, che consentivano all'imputato di rivendere la sostanza in diversi contesti;

- il rilevante giro d'affari, malgrado la riscontrata cattiva qualità dello stupefacente. 

Infine, l'equiparazione delle singole posizioni dei coimputati fondata sull'uguale quantitativo di sostanza venduta dall'imputato e comprata dagli acquirenti è stata giudicata infondata anche sulla base dell'ulteriore evidenza rappresentata dal maggior quantitativo di sostanza posseduta dal medesimo, il quale era infatti il principale fornitore della zona.

Sulla base di tali motivazioni, la Corte ha pertanto rigettato il ricorso proposto dall'imputato, confermandone la responsabilità ai sensi dei commi 1 e 1 bis dell'art. 73 D.P.R. 309/90.

domenica 5 aprile 2020

Giurisprudenza penale del primo trimestre 2020: le pronunce della Corte di Cassazione in tema di violenza sessuale, peculato ed applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva.

In relazione alla giurisprudenza penale sostanziale del primo trimestre 2020, si segnalano le seguenti pronunce della Corte di Cassazione.


Con riguardo al delitto di violenza sessuale, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 10596, pronunciata all'udienza del 19 marzo 2020 (deposito motivazioni in data 24 marzo 2020), ha preso in esame la questione relativa alla possibile rilevanza dell'assunzione volontaria, da parte della vittima, di sostanze alcoliche, ai fini del riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 609 ter, comma 1 n. 2 c.p..

Il giudizio di legittimità ha avuto origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Palermo aveva condannato il medesimo per i delitti di violenza sessuale aggravata dall'uso di sostanze alcoliche e stupefacenti e di sottrazione consensuale di minorenni.
Nella fattispecie, era stato accertato come l'imputato avesse indotto la persona offesa a subire atti sessuali di vario genere, anche orali ed anali, mediante un abuso delle condizioni di inferiorità psichica della stessa, in quanto affetta da un deficit psichico e cognitivo dovuto all'assunzione di bevande alcoliche e stupefacenti; inoltre, egli aveva minacciato ed allettato la vittima.

Con il proprio ricorso, l'imputato lamentava violazione di legge in relazione alla configurabilità, nella fattispecie, della circostanza aggravante dell'uso di sostanze alcoliche o stupefacenti.
Nel giudizio di merito, infatti, si era sì accertato un uso di sostanze di tal genere da parte della vittima, ma non contro la sua volontà, con la conseguente contrarietà del riconoscimento della circostanza di cui all'art. 609 ter, comma 1 n. 2 c.p. a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione alla circostanza medesima.
L'imputato, inoltre, evidenziava come lo spinello assunto dalla persona offesa fosse stato alla medesima offerto da un'altra persona, senza che vi fossero elementi per ritenere che tale iniziativa fosse stata con lui concordata; come non vi fossero infine elementi per sostenere che l'assunzione della sostanza stupefacente da parte della vittima, che aveva avuto luogo molte ore prima del rapporto sessuale, fosse avvenuta per costrizione.  

La Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dall'imputato.
I giudici di legittimità hanno premesso, infatti, come risulti sì indiscutibile che la volontaria assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti determini la condizione di "inferiorità fisica o psichica" prevista dall'art. 609 bis comma 2 n. 1 c.p. al fine dell'integrazione del delitto di violenza sessuale, "in quanto anche in tali casi la situazione di menomazione della vittima, a prescindere da chi l'abbia provocata, può essere strumentalizzata per il soddisfacimento degli impulsi sessuali dell'agente".
Altrettanto indiscutibile - si è però affermato - è che tale evenienza non sia affatto idonea ad integrare la circostanza aggravante di cui all'art. 609 ter comma 1 n. 2 c.p. (che prevede la commissione della violenza "con l'uso di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti").

In primo luogo, infatti, la giurisprudenza di legittimità ha stabilito come la circostanza aggravante in discorso si riferisca a fattispecie in cui l'assunzione delle sostanze alcoliche o stupefacenti sia stata indotta dall'autore del reato. In particolare, l'uso delle medesime "deve essere necessariamente strumentale alla violenza sessuale, ovvero deve essere il soggetto attivo del reato che usa l'alcol per la violenza, somministrandolo alla vittima" (o agevolandone la somministrazione), laddove, invece, l'uso volontario non incide sulla sussistenza dell'aggravante.

Tale affermazione - ha affermato il Collegio - si fonda su ragioni di ordine sia letterale sia sistematico.
L'art. 609 ter c.p., infatti, nel fare riferimento ai fatti commessi con l'uso di sostanze, accosta tale uso a quello delle armi, permettendo così di inferire come il legislatore abbia voluto porre ad oggetto di tale circostanza aggravante un utilizzo di tali sostanze atto a "costringere o indurre la vittima a compiere o subire atti sessuali", dando quindi luogo "ad una situazione diversa, e più grave, rispetto a quella in cui l'agente "si limita" ad approfittare di una situazione di inferiorità della persona offesa".

Stanti le circostanze di fatto accertate nel giudizio di merito - e sopra riportate con riferimento al contenuto del ricorso dell'imputato - la Corte di Cassazione ha pertanto ritenuto di escludere la circostanza aggravante di cui all'art. 609 ter comma 1 n. 2 c.p., annullando senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento a tale circostanza, e rinviando gli atti alla Corte d'Appello di Palermo per la sola rideterminazione della pena. 



In tema di continuazione, la Prima Sezione Penale della Suprema Corte, con la Sentenza n. 9528, pronunciata in data 14 gennaio 2020 (deposito motivazioni in data 10 marzo 2020), è tornata a pronunciarsi sul tema dell'applicazione di tale istituto in sede esecutiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p..

Il giudizio di legittimità ha tratto origine dal ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica di Rimini avverso la sentenza con cui il G.I.P. presso il Tribunale della medesima città, quale giudice dell'esecuzione, aveva accolto un'istanza volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra due sentenze.
Il motivo di ricorso avanzato dal Procuratore era il seguente: il giudice dell'esecuzione, nell'accogliere l'istanza, aveva sì correttamente individuato la pena più grave nell'ambito di una sentenza di condanna per due delitti (già a loro volta unificati ex art. 81 c.p.); tuttavia, nell'unificare a tali reati un terzo delitto separatamente giudicato con altra pronuncia di condanna, aveva, a detta del ricorrente, commesso un errore nella determinazione della pena. Egli non aveva, infatti, rispettato l'aumento per il reato satellite già stabilito dal giudice della cognizione con la prima sentenza, riducendo l'entità del corrispondente aumento di pena; aveva, poi, aggiunto l'aumento di pena per il delitto separatamente giudicato, riducendo, anche in questo caso, l'importo della sanzione in precedenza stabilita. L'effetto di tale forma di applicazione della continuazione era stato così quello, giudicato "aberrante" dal Procuratore della Repubblica, di aver stabilito una pena finale corrispondente a quella determinata dal giudice della cognizione nella sola sentenza avente ad oggetto la violazione più grave. 

La Corte di Cassazione ha stabilito come l'istituto processuale del riconoscimento della continuazione in sede esecutiva non consenta al giudice competente di prescindere dal giudizio espresso dal giudice della cognizione, nel caso in cui "il reato più gravemente punito, tra quelli da unificare, sia stato già riconosciuto dallo stesso giudice in continuazione con altre violazioni con la corrispondente determinazione di aumenti non più revocabili".
In altri termini, nell'applicazione della disciplina del reato continuato in sede esecutiva, il giudice è vincolato:
1) a considerare come violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave, ai sensi dell'art. 187 disp. att. c.p.p.;
2) a rispettare gli aumenti di pena determinati nella sentenza di condanna per la violazione più grave, allorché essa sia già stata riconosciuta in continuazione con altri reati.

Pertanto - hanno stabilito i giudici di legittimità - nell'ipotesi in cui il riconoscimento della continuazione rispetto a reati separatamente giudicati si innesti su di una precedente continuazione, già riconosciuta in sede cognitiva, restano fermi gli aumenti di pena relativi ai reati satelliti già giudicati in continuazione con la violazione più grave, e l'autonoma determinazione della pena effettuata dal giudice dell'esecuzione avrà ad oggetto i soli "nuovi" reati, unificati ai precedenti dallo stesso giudice.

La Prima Sezione ha pertanto stabilito, in tema di continuazione, il seguente principio di diritto: "In sede di applicazione della disciplina del reato continuato, a norma dell'art. 671  c.p.p., quando la pena più grave è inerente ad una violazione già ritenuta nella sentenza di condanna in continuazione con altri reati, il giudice dell'esecuzione non può determinare aumenti di pena diversi da quelli stabiliti dal giudice della cognizione nella medesima sentenza, fermo restando il suo potere di autonoma determinazione degli incrementi di pena per gli ulteriori reati satelliti, separatamente giudicati e riconosciuti in continuazione con i primi, nel rispetto dei limiti statuiti in materia dagli artt. 81 e 671 c.p.p.".


Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Cassazione ha disposto l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Rimini.



In tema di peculato, la Sesta Sezione Penale della Suprema Corte, con la Sentenza n. 11003, pronunciata in data 4 febbraio 2020 (deposito motivazioni in data 1 aprile 2020), ha preso in esame la questione relativa alla sussistenza di tale reato nell'ipotesi in cui la fattispecie abbia ad oggetto un'entità irrisoria di beni oggetto di appropriazione.

Il giudizio di legittimità è stato introdotto dal ricorso di un imputato, dirigente medico di un presidio ospedaliero, il quale era stato condannato in entrambi i giudizi di merito per il reato di peculato continuato, per essersi appropriato, ricoprendo la posizione di incaricato di pubblico servizio, di somme di denaro, di importo oscillante tra i 50 ed i 200 euro, non fatturate e ricevute direttamente da alcuni pazienti per le sue prestazioni professionali, ed omettendone poi il versamento nelle casse dell'Azienda sanitaria; egli aveva infatti concordato con il Presidio ospedaliero lo svolgimento di attività libero-professionale cd. "intra-moenia" in forma "allargata", ai sensi dell'art. 72 comma 7 l. 448/98.

Con uno dei motivi di ricorso, l'imputato lamentava violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo del reato di peculato: alla luce di quanto emerso dal dibattimento, infatti, in soli tre casi, su di un totale di circa seicento interventi, aveva avuto luogo la condotta di appropriazione, per un valore comunque non superiore a poche centinaia di euro.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'imputato, affermando l'effettiva carenza di motivazione con riferimento all'elemento psicologico del delitto di cui all'art. 314 c.p.. In presenza, infatti, di quella che appariva quale una mera negligenza, i giudici di merito avrebbero dovuto escludere la coscienza e volontà delle condotte appropriative, tenendo conto, in particolare, delle seguenti circostanze:
- la provata esiguità delle somme di denaro non versate;
- il fatto che solo tre pazienti avessero dichiarato di aver saldato quanto dovuto senza ricevere alcuna fattura per le somme corrisposte;
- l'assenza di adeguati riscontri circa il comportamento tenuto dall'imputato in relazione ai compensi percepiti da tutti gli altri pazienti destinatari delle sue prestazioni professionali; la Corte d'Appello di Catania, a questo riguardo, aveva infatti, da un lato, ammesso l'assenza di qualsiasi elemento di riscontro, in un senso o nell'altro, con riguardo a tutti gli altri pazienti visitati e, dall'altro, non aveva, illogicamente, escluso la presenza di un eventuale riscontro di anomalie in tali altri casi.

I giudici di legittimità hanno inoltre ritenuto come i colleghi di merito avessero ricavato la prova del dolo attraverso il travisamento delle dichiarazioni rese dall'imputato, il quale si era limitato ad affermare come "potesse capitare di omettere il versamento di quanto ricevuto, trattandosi di tre persone in tre anni": tale omissione da parte del sanitario corrispondeva, infatti, ad una quantità insignificante dei casi trattati dal medesimo, con la conseguente impossibilità di ricavare da tali asserzioni elementi a sostegno della sussistenza di una coscienza e volontà del medesimo nel tenere tali condotte.

Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Cassazione ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'Appello di Catania.