La Prima Sezione Penale della Suprema Corte, con la Sentenza n. 10190, pronunciata all'udienza del 26 ottobre 2017 (deposito motivazioni in data 6 marzo 2018), ha preso in esame il tema relativo alla competenza a decidere sulla richiesta di rito abbreviato o di applicazione della pena che sia proposta successivamente alla rinnovazione della notifica del decreto di giudizio immediato disposta dal Tribunale a seguito del rilievo di una causa di nullità del decreto stesso.
Il giudizio di legittimità è stato introdotto dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Napoli aveva confermato la condanna ad anni dieci di reclusione emessa a suo carico, all'esito di giudizio abbreviato, dal G.U.P. presso il Tribunale della medesima città, per i reati di cui agli artt. 56, 575, 577 n. 4 in relazione all'art. 61 n.1 c.p., 7 l. 203/91 e 110, 112 n. 1, 61 n. 2 c.p., 10, 12, 14 l. 497/67, 23 l. 110/75, 7 l. 203/91.
Con uno dei motivi di ricorso, l'imputato denunciava violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. c, in relazione agli artt. 178 comma 1 lett. a, 179 comma 1, 458, 438 c.p.p. e 143 disp. att. c.p.p..
Con tale motivo si evidenziava come, una volta emesso il decreto di giudizio immediato, la cui udienza di trattazione era stata fissata innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il Tribunale, accolta un'eccezione difensiva circa il decreto, aveva disposto la rinnovazione della notifica, nei confronti del difensore, dell'avviso della data di fissazione del giudizio immediato, rinviando la trattazione del processo. Nelle more del rinvio, il difensore aveva depositato richiesta di giudizio abbreviato; all'udienza in precedenza fissata, il Tribunale, dopo aver inizialmente respinto la richiesta di giudizio abbreviato, aveva revocato la propria ordinanza, ritenendo ammissibile la richiesta dell'imputato di essere giudicato con il rito speciale. Infine, aveva disposto lo stralcio della posizione dell'imputato nonché la trasmissione degli atti al Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Napoli per competenza.
Secondo l'imputato, tale procedura aveva violato gli artt. 458 e 438 comma 4 c.p.p. e l'art. 143 disp. att. c.p.p. e la Sentenza di primo grado era da ritenersi affetta da nullità, ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p., in quanto non emessa dal giudice naturale precostituito per legge ex art. 25 Cost..
La Suprema Corte ha innanzitutto osservato che la categoria della c.d. competenza funzionale, non prevista espressamente dal codice di rito, riguarda i vari gradi del giudizio e non le fasi dello stesso: al riguardo, si è evidenziato come si esprima "nella diversità del grado la specifica idoneità dell'organo di trattare determinate parti del processo; mentre quando si tratti di fasi differenti del medesimo grado, la questione della competenza integra una ipotesi di natura funzionale allorché l'ordinamento individui anche per implicito una competenza stretta e tipica di quel giudice, connaturata alle sue attribuzioni".
Tanto premesso, i giudici di legittimità hanno quindi affermato come sia il Giudice dell'Udienza Preliminare sia il Tribunale rappresentino organi entrambi abilitati, nell'ambito della fase del giudizio, allo svolgimento del rito abbreviato, in via alternativa tra di loro e secondo il fisiologico sviluppo del processo, non emergendo al riguardo "specifiche e indeclinabili idoneità del giudice".
Dunque, quando la competenza si afferma secondo una relazione biunivoca in base alla quale, a seconda della fase in cui si trova il processo, la prima può essere radicata in capo al primo o al secondo giudice, non si può parlare di competenza funzionale come manifestazione del corretto esercizio della funzione giurisdizionale.
La Corte ha quindi osservato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, "la competenza a decidere sulle richieste di applicazione della pena e di giudizio abbreviato, avanzate dall'imputato rispettivamente in via principale e in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della prima istanza, appartiene al G.I.P., atteso che solo dopo l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 458 comma 1 c.p.p., e dal combinato disposto di tale articolo e dell'art. 446 comma 1 c.p.p., il giudice si spoglia del procedimento, disponendo, ex art. 457 c.p.p., la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento".
Sulla base di tali motivazioni, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso in oggetto, rilevando come la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di trasmettere gli atti al Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Napoli affinché provvedesse circa la richiesta di giudizio abbreviato fosse legittima; essa infatti non aveva comportato un'indebita regressione del processo, non incidendo sul passaggio dalla fase del giudizio a quella delle indagini.
In esito a tale pronuncia, è stato dunque stabilito il principio di diritto per cui "la competenza a decidere in ordine alla richiesta di applicazione della pena o di rito abbreviato, proposta successivamente alla rinnovazione della notificazione del decreto di giudizio immediato disposta dal tribunale in conseguenza del rilievo di una causa di nullità, appartiene al giudice per le indagini preliminari, cui pertanto il tribunale deve trasmettere gli atti, senza che ciò realizzi un'indebita regressione del processo, non determinandosi alcun passaggio "a ritroso" dalla fase del giudizio a quella delle indagini preliminari".