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martedì 17 ottobre 2023

Si applica anche al giudizio di cassazione la condizione di ammissibilità dell'impugnazione di cui all'art. 581 comma 1 quater c.p.p.. La genesi e la ratio della norma ricostruite dai giudici della Sesta Sezione Penale della Suprema Corte.

 La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 41309, pronunciata all'udienza del 20 settembre 2023 (deposito motivazioni in data 11 ottobre 2023), ha affermato l'applicabilità al ricorso per cassazione della previsione di cui all'art. 581 comma 1 quater c.p.p., a mente della quale: "Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio".

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Nella fattispecie, un imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne aveva confermato la penale responsabilità per i delitti di cui agli artt. 570 c.p., 3 L. n. 54 del 2006 e 12 sexies L. n. 989 del 1970. 

La Suprema Corte, in via preliminare, ha preso in esame il profilo di possibile inammissibilità del ricorso inerente all'omesso deposito, da parte del difensore dell'imputato, unitamente all'atto di impugnazione, dello specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza impugnata, come previsto dall'art. 581 comma 1 quater c.p.p., introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2022.

I giudici di legittimità hanno ritenuto come tale disposizione sia applicabile al giudizio di cassazione, esaminando, a tal fine, diversi ordini di ragioni, quali la formulazione letterale, la collocazione sistematica della norma, i principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega, i lavori preparatori e la normativa intertemporale.

Il criterio letterale e la collocazione sistematica della norma.

In primo luogo, sotto il profilo del criterio letterale, il Collegio ha rilevato come la disposizione sia formulata in termini generali per tutte le "impugnazioni" presentate da imputati giudicati in assenza e sia collocata nell'ambito di una norma avente ad oggetto la "forma dell'impugnazione" in via generale, ma nel cui contesto il legislatore delegato ha anche inserito, tramite il  comma 1-bis, una norma riguardante, specificamente, il solo appello.

Ciononostante - si è osservato - autorevole dottrina ha fatto notare come tali elementi di carattere formale perdano di significatività, a fronte del riferimento, contenuto in disposizioni apparentemente generali quali il comma 1 ter e quello 1 quater dell'art. 581 c.p.p., alla "notificazione del decreto di citazione a giudizio", indicata quale finalità dell'ulteriore onere, imposto alla parte impugnante, di dichiarazione o elezione di domicilio. Come noto, infatti, tale formalità risulta applicabile al solo grado di appello, e non invece al giudizio di cassazione, ove non si prevede alcuna citazione a giudizio, attesa altresì la non equiparabilità in senso tecnico a quest'ultima dell'avviso ex art. 613 c.p.p. all'imputato, difeso d'ufficio.

Principi e criteri direttivi della legge delega.

A fronte delle predette osservazioni, si è quindi ritenuto necessario ricorrere ad altri strumenti esegetici, quale, in primis, quello costituito dalla legge delega.

In merito a tale criterio, la Corte ha preliminarmente osservato come, secondo i principi più volte affermati dalla Corte Costituzionale in ordine ai rapporti tra legge delega e norma delegata, in linea generale debba essere attribuita alla legge delega rilevanza su quest'ultima anche sul piano ermeneutico. Più in particolare, il processo di interpretazione della norma delegata dev'essere condotto, in primo luogo, esaminando la norma delegante, al fine di individuarne l'esatto contenuto, nel quadro dei principi e criteri direttivi e del contesto in cui questi si collocano, nonché delle ragioni e finalità della medesima; solo a seguito dell'effettuazione di siffatto esame, sarà quindi possibile interpretare la norma delegata "nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega" (Corte Cost. n. 112 del 2008).

I principi stabiliti dal legislatore delegante, ha infatti rilevato la Corte, costituiscono non solo il fondamento ed il limite delle norme delegate, ma anche un criterio per la loro interpretazione, dovendo le medesime essere lette, fin quando ciò appaia possibile, nel significato compatibile con i principi della legge di delega (Corte Cost. n. 176 del 2000). Tale criterio - c.d. di interpretazione "conforme" della norma delegata - inoltre, risulta non solo preminente nell'ipotesi in cui si tratti di vagliare la costituzionalità per "eccesso di delega" della medesima, ma altresì rilevante allorché il legislatore delegato non abbia espressamente optato per l'esercizio incompleto della delega (detto "eccesso di delega in minus"), scelta del Governo non qualificabile, di per sé, come violazione degli artt. 76 e 77 Cost., a condizione che tale esercizio non comporti uno stravolgimento della legge delega.

La legge n. 132 del 2021.

Ciò posto, si è quindi rilevato come la L. n. 132 del 2021 contenga principi e criteri direttivi di riforma del codice di rito, con riguardo sia alle notificazioni per le impugnazioni sia al processo in assenza.

Sotto il primo profilo, la legge ha previsto che, nel caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, "la notificazione dell'atto di citazione a giudizio" nei suoi confronti debba essere effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto con l'atto di impugnazione. Per quanto invece concerne le impugnazioni, si è introdotto l'onere, a pena di inammissibilità, a carico dell'impugnante (dunque non solo l'imputato) di depositare, con l'atto di impugnazione, una "dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione".

In riferimento al processo in assenza, la legge dedica, invece, un'apposita parte alla finalità di "rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché modificare il codice di procedura penale in materia di processo in assenza", dettando, a tal fine, una serie di principi e criteri direttivi tra i quali: "prevedere che il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che con lo specifico mandato a impugnare l'imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio di impugnazione; prevedere, per il difensore dell'imputato assente, un ampliamento del termine per impugnare".

La legge delega, pertanto, ha osservato la Corte, nel contesto della riforma del procedimento in assenza, ha indicato la necessità di prevedere il rilascio di un mandato specifico al difensore che proponga impugnazione nell'interesse dell'imputato assente. A tale onere ha inoltre aggiunto, come detto, quello dell'elezione o dichiarazione di domicilio "per il giudizio di impugnazione"; tale ultima formalità è tenuta distinta, quanto a finalità, dal più generale onere, imposto alla parte privata impugnante, di depositare "dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione".

I lavori preparatori.

I giudici di legittimità hanno quindi preso in esame i lavori preparatori per l'emanazione della legge delega, i quali hanno preso l'avvio dal DDL n. 2435, che, con riferimento alle deleghe per l'efficienza del processo penale, proponeva, tra l'altro, la riforma del sistema delle notificazioni - in particolare quelle all'imputato - nonché taluni interventi per il giudizio di appello. Con riguardi a questi ultimi, il disegno di legge prevedeva che il difensore, per impugnare la sentenza, dovesse munirsi di "specifico mandato a impugnare, rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza stessa". Tale modifica, pur se formulata in termini generali, si rivolgeva in realtà al difensore dell'imputato e aveva la finalità di evitare l'inutile celebrazione di procedimenti ("in appello e in cassazione") nei confronti di imputati incolpevolmente ignari del processo, cui poteva conseguire la rescissione del giudicato.

Il successivo Governo aveva, quindi, insediato una Commissione di studio (c.d. Commissione Lattanzi) per elaborare proposte di emendamenti a tale disegno di legge di riforma. Tale Commissione aveva introdotto un'ampia parte nuova, dedicata alla riforma del processo in assenza (art. 2-ter), in cui aveva proposto di: "prevedere che il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che con lo specifico mandato a impugnare l'imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio di impugnazione; prevedere, per il difensore dell'imputato assente, un allungamento del termine per impugnare".

La ratio di tale proposta di riforma era stata così spiegata dalla Relazione di accompagnamento: "Nel contesto delle innovazioni proposte, va rimarcato che l'intervento sulla legittimazione del difensore ad impugnare costituisce uno snodo essenziale, sia in chiave di effettiva garanzia dell'imputato, sia in chiave di razionale e utile impiego. delle risorse giudiziarie: la misura, infatti, è volta ad assicurare la celebrazione delle impugnazioni solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato giudicato in assenza e ad evitare - senza alcun pregiudizio del diritto di difesa dell'interessato, tutelato dai rimedi "restitutori" contestualmente assicurati, l'inutile celebrazione di gradi di giudizio destinati ad essere travolti dalla rescissione del giudicato".

Tale esigenza, ha rilevato il Collegio, veniva dunque ad iscriversi nella proposta di riformare il processo in assenza dell'imputato in modo che esso potesse svolgersi solo in presenza di elementi idonei a dare "ragionevole certezza" della conoscenza da parte di questi della pendenza del processo e che l'assenza fosse dovuta ad una scelta volontaria e consapevole, prevedendo in particolare che: "il diritto di impugnare ogni sentenza possa essere esercitato dall'imputato giudicato in assenza solo personalmente o a mezzo di difensore munito di mandato specifico, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, unitamente alla dichiarazione ed elezione di domicilio per il giudizio di impugnazione".

La Commissione Lattanzi aveva quindi ripreso la proposta contenuta nell'originario disegno di legge, relativa al solo appello, attribuendo, da un lato, ad essa un'applicazione più ampia (riferendosi alle "impugnazioni" in generale) ed ancorandola, dall'altro, espressamente alla posizione dell'imputato assente, in linea con la finalità del  testo originario.

Dunque, la finalità della proposta consisteva, in particolare, nell'evitare "l'inutile celebrazione di gradi di giudizio destinati ad essere travolti dalla rescissione del giudicato". Tale esigenza veniva, così, a riguardare non solo l'appello, ma, come si era già osservato nella Relazione del disegno di legge, anche il giudizio di cassazione, destinato anch'esso, infatti, a poter essere travolto dai rimedi restitutori accordati all'imputato giudicato in assenza.

Il Collegio ha, inoltre, ricordato come altrettanto significativo, ai fini della ricostruzione dell'iter normativo che ha condotto alla approvazione della legge delega, sia il fatto che tale proposta della Commissione Lattanzi sia rifluita nel testo degli emendamenti presentati dal Governo il 14 luglio 2021 al disegno di legge e approvati dal Parlamento.

Inoltre, si è osservato, tra le proposte della Commissione Lattanzi vi erano anche disposizioni emendative delle parti del disegno di legge dedicate alle notificazioni (il testo originario semplificava le notifiche all'imputato anche per le impugnazioni da lui proposte con la consegna di copia al difensore; la Commissione prevedeva invece di escludere la notifica al difensore per la "citazione a giudizio" anche nel caso di impugnazione, limitando tale forma semplificata ad ogni altro atto "diretto all' imputato") e all'appello (l'articolato veniva esteso al ricorso per cassazione e alle impugnazioni straordinarie).

Gli emendamenti presentati dal Governo contenevano proposte ulteriori e diverse per le impugnazioni, tra le quali la generale previsione di imporre, con l'atto di impugnazione, il deposito, a pena di inammissibilità, della "dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione"; la modalità di notificazione dell'atto di "citazione a giudizio" dell'imputato per le impugnazioni da lui proposte o nel suo interesse (ovvero presso il domicilio dichiarato o eletto di cui sopra). Proposte, queste, poi rifluite nel testo approvato dal Parlamento.

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Sulla base di tali rilievi, la Corte ha quindi rilevato come, anche alla luce dei lavori preparatori, possa concludersi che la legge delega abbia inteso, da un lato, riformare il giudizio di assenza anche con riferimento ai singoli gradi di impugnazione, per evitarne la celebrazione nell'inconsapevole assenza dell'imputato (e quindi il possibile successivo travolgimento a mezzo dei rimedi restitutori) - tramite il duplice onere imposto all'imputato, in caso di impugnazione proposta nel suo interesse, di rilasciare al difensore il mandato specifico, e dell'elezione o dichiarazione di domicilio, presso il quale in ogni caso effettuare la sua citazione a giudizio (così da rendere effettiva e non formale la conoscenza degli atti introduttivi del giudizio); dall'altro, facilitare la celebrazione dei giudizi di impugnazione, semplificando sia in via generale la "notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione" attraverso l'onere imposto all'impugnante di dichiarare o eleggere domicilio, sia in modo specifico "la notificazione dell'atto di citazione a giudizio" per l'impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, utilizzando la predetta dichiarazione o elezione.

La legge delegata.

Successivamente, il D.Lgs. n. 150 del 2022, rispetto ai predetti criteri direttivi contenuti nella legge delega, non ha operato - ha osservato il Collegio - una attuazione "in minus", atteso che la Relazione di accompagnamento non presenta argomenti espliciti per sostenere la scelta del Governo di un parziale adempimento della delega.

La Suprema Corte ha quindi esaminato le norme del decreto legislativo rilevanti per la questione in esame.

In primis, nell'ambito del sistema delle notificazioni nei confronti dell'imputato, il decreto ha introdotto l'art. 157 ter c.p.p., al fine di disciplinare le notifiche "degli atti introduttivi del giudizio" all'imputato non detenuto: tale disposizione, al comma 3, ha ad oggetto le impugnazioni proposte dall'imputato o nel suo interesse, ed ha recepito il criterio della legge delega, stabilendo che "la notificazione dell'atto di citazione a giudizio" nei suoi confronti sia eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto con l'atto di impugnazione.

Con riguardo al giudizio in assenza, il decreto legislativo ha invece dato attuazione alla delega per il giudizio di impugnazione, sia riformando la disciplina dell'assenza nella fase dell'appello (art. 598-ter c.p.p.), sia prevedendo, tramite l'art. 581 c.p.p., specifiche formalità per la presentazione della impugnazione da parte dell'imputato giudicato in assenza (ossia depositare con l'atto d'impugnazione congiuntamente lo specifico mandato conferito al difensore ad impugnare e la dichiarazione o l'elezione di domicilio "ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio").

In riferimento al primo di tali profili, il decreto legislativo ha tenuto distinti il rito cosiddetto cartolare (art. 598-bis c.p.p.) da quello a trattazione orale in pubblica udienza (602 c.p.p.) o "in camera di consiglio con la partecipazione delle parti" (art. 599 c.p.p.), dettando una specifica disciplina a seconda della parte appellante. Essa prevede che, se l'imputato non è presente alle udienze a trattazione orale, si procede "sempre" in assenza, verificata la sola regolarità delle notificazioni, se è appellante; se l'imputato non è appellante, alle medesime udienze per giudicarlo in assenza occorre che siano soddisfatte anche le più stringenti condizioni previste per procedere in assenza di cui all'art. 420-bis c.p.p.; nel rito non partecipato (nel quale non può, quindi, farsi riferimento alla "presenza" dell'imputato), se l'imputato è appellante, il giudice si limita a controllare la regolarità delle notificazioni, mentre se non è appellante, il giudice è tenuto a verificare anche "le condizioni per procedere in assenza".

Tale disciplina dell'assenza in appello, a seconda che l'imputato sia appellante o meno - si è osservato - è giustificata dalla Relazione illustrativa in riferimento a quanto previsto dall'art. 581 c.p.p.: imponendo, infatti, all'appellante l'onere di depositare procura speciale e elezione di domicilio successivi alla sentenza, si è fornita per le udienze che si svolgono in presenza la "certezza circa la conoscenza del processo e della sentenza". La stessa Relazione ha, inoltre, evidenziato che, laddove l'imputato non sia appellante, anche nel caso di udienze "non partecipate", sussiste invece la necessità di garantire l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato non appellante (da cui la verifica delle condizioni per procedere in assenza).

Tuttavia, hanno rilevato i giudici di legittimità - la Relazione illustrativa non fornisce elementi per chiarire la portata generale o meno dell'art. 581 comma 1-quater c.p.p., ed in particolare del riferimento al "decreto di citazione a giudizio".

Per quanto invece concerne la disciplina delle impugnazioni, il decreto delegato, nel dare attuazione ai principi in tema di semplificazione delle notificazioni, ha previsto all'art. 581, comma 1-ter c.p.p., uno specifico onere imposto a tutte le parti private impugnanti di depositare con l'atto d'impugnazione, a pena d'inammissibilità, "la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio". Anche in tal caso, tuttavia, la Relazione illustrativa non chiarisce la lettura della novella rispetto alla legge delega, che fa riferimento piuttosto alla "notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione".

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Tutto ciò premesso, con riguardo alla questione in esame, la Corte ha rilevato come nella disciplina riformata del giudizio in assenza, nella sua formulazione a "regime", "l'esigenza di assicurare la celebrazione del giudizio nei confronti dell'imputato assente "consapevole" mantenga la sua concretezza anche per il grado di cassazione".

Ciò si verifica, in primo luogo, nell'ipotesi in cui l'imputato non era appellante ed è stato giudicato in appello in assenza (compresi i casi di rito non partecipato, secondo quanto prescritto dal comma 4 dell'art. 598-ter c.p.p.). Sul punto, si è osservato che, anche laddove l'imputato sia appellante, la previsione di un mandato specifico conferito dall'imputato per impugnare la sentenza di primo grado in cui era stato dichiarato assente, congiuntamente alle modalità di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, attenuano, ma non eliminano del tutto le possibilità della celebrazione inconsapevole del grado, atteso che la conoscenza del procedimento di appello è acquisita solo con la notificazione della relativa citazione a giudizio.

La Corte ha preso, inoltre, in considerazione il caso in cui manchi il giudizio di appello, allorché il ricorso per cassazione sia proposto dall'imputato, assente in primo grado, che intenda impugnare una sentenza non appellabile o per saltum.

Tutte queste ipotesi - accumunate dalla mancanza della certa conoscenza del processo da parte dell'imputato assente - giustificano - in linea con i criteri direttivi della delega - la portata generale della disposizione contenuta nell'art. 581, comma 1-quater, non limitata al solo appello.

I giudici di legittimità hanno aggiunto come, nel contesto della disciplina del processo in assenza, possa risultare privo di rilevanza per il giudizio di cassazione l'onere imposto al difensore dell'imputato impugnante di depositare la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione della "citazione a giudizio dell'imputato".

Peraltro, si è ancora osservato, poiché nel giudizio di cassazione è prevista la notificazione ex art. 613, comma 4 c.p.p. dell'avviso dell'udienza all'imputato difeso di ufficio, può comunque venire in rilievo l'esigenza di semplificare le notificazioni nei gradi di impugnazione, posta alla base della direttiva contenuta nel comma 13 dell'art. 1, e quindi l'onere per tutte le parti private impugnanti di dichiarare o eleggere domicilio per la notificazione dell'atto introduttivo. Vero è, infatti, che l'art. 581 comma 1-ter c.p.p., nel dare attuazione a tale direttiva, ha, anche in tal caso, ancorato siffatto onere alla finalità della "notificazione del decreto di citazione a giudizio". In un'ottica, tuttavia, di valorizzazione delle finalità della legge delega, che venivano a trascendere le esigenze del giudizio di merito, la Corte ha ritenuto non irrazionale un'interpretazione volta a giustificare un'applicazione estesa della norma delegata ad ogni grado di impugnazione, e quindi una lettura non strettamente letterale della norma, ferma restando, nel giudizio in assenza, la preponderante rilevanza della ratio sottesa alla necessità del mandato.

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La Suprema Corte ha infine osservato come la normativa intertemporale abbia, di fatto, disallineato la riforma sulla assenza, rendendo operative soltanto alcune limitate disposizioni e riservandone l'entrata in vigore della gran parte ai soli procedimenti pendenti, in cui si è disposto procedersi in assenza dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo. Nel caso all'esame del Collegio, non ricorrendo tale ultima evenienza, il riferimento dell'art. 581 comma 1 quater c.p.p. ai procedimenti in cui si è "proceduto in assenza" comporta, si è affermato, che la definizione di assenza vada vagliata alla luce della previgente normativa.

Nella fattispecie, l'imputato era stato giudicato in primo grado in assenza, mentre il grado di appello era stato celebrato, su impugnazione del difensore dell'imputato, con il rito a "trattazione scritta", previsto dalla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid 19. Pertanto, malgrado la mancata partecipazione personale della parte al giudizio di appello che si è svolto con contraddittorio cartolare non possa essere di per sé qualificata come assenza in senso tecnico (non trovando applicazione le previsioni degli artt. 420-bis e 420 ter c.p.p.), la Corte ha ritenuto dirimente, ai fini dell'applicazione della norma in esame, la circostanza che il giudizio sia stato caratterizzato dall'assenza dell'imputato, non compensata, diversamente da quanto previsto dalle norme "a regime", dal conferimento di apposito mandato. Si è, dunque, ritenuto che, in presenza di un procedimento in cui l'appello sia stato celebrato con la normativa pre-riforma, l'onere di far dotare il difensore del mandato ad impugnare per cassazione risulti tutt'altro che superfluo rispetto alla finalità della norma, nella misura che viene ad evitare la inutile celebrazione di un grado di giudizio nei confronti di un imputato inconsapevole.

Sulla base di tali osservazioni, la Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso.

mercoledì 2 agosto 2023

Impugnazione da parte dell'imputato detenuto: non è necessario il deposito della dichiarazione od elezione di domicilio, ex art. 581 comma 1 ter c.p.p., ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 33355, pronunciata all'udienza del 4 ottobre 2022 (deposito motivazioni in data 28 luglio 2023) ha preso in esame la questione se la disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2022 - la quale richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto d'impugnazione, della dichiarazione od elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio - operi anche nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto.

Il fatto.

Un imputato proponeva ricorso avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Messina aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore del medesimo, stante la mancanza dell'elezione di domicilio prescritta a pena d'inammissibilità dall'art. 581 comma 1-ter c.p.p.. Egli lamentava violazione degli artt. 581 comma 1-ter, 156 e 161 c.p.p., poichè tale adempimento non era, in realtà, dovuto, essendo stato chiaramente indicato, nell'atto di appello, che l'imputato era detenuto nell'ambito del procedimento; ciò comportava che le notificazioni prescritte andavano eseguite, nei confronti del medesimo, nel luogo di detenzione, con conseguente superfluità del deposito previsto dall'art. 581 comma 1 ter c.p.p..

La decisione.

La Suprema Corte ha osservato come, prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, l'art. 156 c.p.p., rubricato "Notificazioni all'imputato detenuto" stabilisse:

- nel comma 1, che: "Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona";

- nel comma 3, che: "Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma dell'art. 157".

Nella vigenza di tali disposizioni, le Sezioni Unite, con la Sentenza n. 12778 del 27/02/2020, avevano affermato come le notificazioni all'imputato detenuto andassero sempre eseguite mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, dovendo tale disciplina trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risultasse dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa".

Il D.Lgs. n. 150/2022 ha quindi introdotto, come noto, all'interno dell'art. 581 c.p.p., il comma 1-ter, ove si prescrive, a pena d'inammissibilità dell'impugnazione, il deposito, unitamente all'atto d'impugnazione, della dichiarazione od elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Contestualmente, hanno rilevato i giudici di legittimità, il predetto Decreto, all'art. 10, ha altresì modificato i commi 1 e 3 dell'art. 156 c.p.p., ed in particolare:

1) al comma 1, dopo la parola: "detenuto" sono state aggiunte le seguenti: ", anche successive alla prima," e dopo la parola: "sono" è inserita la seguente: "sempre";

2) al comma 3, dopo la parola: "penitenziari" sono inserite le seguenti: ", anche successive alla prima," e dopo la parola: "157" sono inserite le seguenti: ", con esclusione delle modalità di cui all'art. 148, comma 1".

Ancora, il medesimo art. 10, ha, inoltre, inserito il nuovo art. 157-ter c.p.p. (rubricato: "Notifiche degli atti introduttivi del giudizio"), il cui comma 3 prevede che:

"In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater.".

Infine, nell'art. 164 c.p.p.*, rubricato "Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio", le parole: "per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli artt. 156 e 613 comma 2" sono state sostituite dalle seguenti: "per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonchè del decreto penale, salvo quanto previsto dall'art. 156, comma 1." 

Ricostruito il nuovo quadro normativo di riferimento, il Collegio ha osservato come potrebbe, in astratto, apparire legittimo ritenere che la nuova disposizione di cui al comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p. abbia natura di lex specialis rispetto all'art. 156 c.p.p., con conseguente applicabilità della medesima anche nell'ipotesi in cui l'imputato impugnante sia detenuto.

Tuttavia, si è rilevato, a tale conclusione sarebbe consentito pervenire se la riforma operata con il D.Lgs. n. 150 del 2022 si fosse limitata all'introduzione del predetto comma 1-ter; gli ulteriori interventi novellatori, concernenti la disciplina delle notificazioni, conducono, invece, ad una soluzione opposta.

In primo luogo, l'art. 157-ter comma 3, c.p.p., riguardante le notificazioni degli atti introduttivi dei giudizi agli imputati non detenuti, stabilisce che "In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater.".

Ciò posto, ha rilevato la Corte, se la disposizione di cui all'art. 581 comma 1-ter c.p.p., rispetto al sistema generale delle notificazioni delineato dagli artt. 156 e seguenti c.p.p., avesse natura di lex specialis universalmente applicabile, la predetta disposizione di cui all'art. 157-ter comma 3, sarebbe inutile, in quanto priva di portata precettiva; tuttavia, tale conclusione interpetativa è, come noto, non consentita.

In secondo luogo, è necessario considerare che la disposizione di cui all'art. 157-ter comma 3 c.p.p. non è stata riproposta anche in riferimento alle notificazioni all'imputato detenuto (l'art. 156 c.p.p. non è stato, infatti, analogamente modificato); da ciò consegue che, in caso di impugnazione proposta dall'imputato detenuto o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti non va eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p..

Sulla base di tale ricostruzione, si è quindi osservato, il nuovo sistema delle notificazioni all'imputato detenuto risulta, nel suo complesso, del tutto coerente: la predetta conclusione consente, infatti, di ritenere, altresì, non meramente descrittivi due interventi novellatori ulteriori aventi ad oggetto l'art. 156, comma 1 c.p.p., ove ora si stabilisce che "Le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di una copia alla persona".

L'inserimento dell'avverbio "sempre" in riferimento a tutte le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, significa, infatti, che la disposizione ha portata generale ed inderogabile; assunto che trova conferma ulteriore nella salvezza di "quanto previsto dall'art. 156, comma 1.", a sua volta espressamente inserita all'interno del testo novellato dell'art. 164 c.p.p.. Inoltre, il combinato disposto degli artt. 157-ter, comma 3, e 581, comma 1-ter c.p.p. conduce alla conclusione che quest'ultima disposizione opera unicamente nei confronti degli imputati non detenuti.

Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Cassazione ha pertanto annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Messina per l'ulteriore corso, affermando il seguente principio di diritto:

"La nuova disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (introdotta dall'art. 33, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 150 del 2023, ed in vigore per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato D.Lgs. n.) - che richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto d'impugnazione, della dichiarazione od elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio - non opera anche nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto".

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* L'art. 164 c.p.p., nella sua precedente formulazione, rubricato "Durata del domicilio dichiarato o eletto", prevedeva che: "La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli artt. 156 e 613 comma 2". 

sabato 17 novembre 2018

Giurisprudenza di legittimità 2018 in tema di rito abbreviato, parte 8: contrasto giurisprudenziale circa la notifica della sentenza all'imputato che non sia comparso per tutto il corso del giudizio abbreviato.

In tema di giudizio abbreviato, la Corte di Cassazione, con due diverse pronunce delle Sezioni Terza e Prima Penale, pervenute ad esiti opposti, si è espressa nel corso del 2018 sulla seguente questione di diritto: se la sentenza emessa all'esito di rito abbreviato debba essere notificata all'imputato che non sia comparso per tutto il corso del giudizio.

La prima di tali sentenze (n. 32505), pronunciata dalla Terza Sezione Penale in data 19 gennaio 2018 (deposito motivazioni in data 16 luglio 2018), è stata emessa in seguito al ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Genova aveva dichiarato inammissibile l'appello da egli proposto nei confronti della sentenza del Tribunale di Savona, pronunciata il 23 settembre 2016 all'esito di giudizio abbreviato.
La Corte d'Appello aveva rilevato come l'impugnazione fosse tardiva: la sentenza era stata infatti depositata tempestivamente entro il termine, previsto nel dispositivo, di novanta giorni, mentre l'atto d'appello era stato depositato in data 2 marzo 2017; né l'imputato poteva essere stato rimesso in termini dalla notifica dell'avviso di deposito da parte della cancelleria.

Con il proprio ricorso, l'imputato lamentava violazione di legge ex art. 442 comma 3 c.p.p.. Egli sosteneva infatti come, in base a tale norma (ancora relativa al precedente regime della contumacia), le sentenze emesse in seguito a giudizio abbreviato debbano essere notificate all'imputato assente lungo tutto il corso del giudizio. Pertanto, il termine per impugnare, nel caso in cui il giudice si sia riservato un periodo superiore ai quindici giorni, dovrebbe essere considerato di quarantacinque giorni decorrenti dalla notifica dell'avviso di deposito, simile al precedente estratto contumaciale. Tale termine sarebbe inoltre valido sia per il difensore sia per l'imputato, ai sensi dell'art. 585 comma 3 c.p.p..
L'imputato chiedeva quindi l'annullamento dell'ordinanza impugnata, essendo stato, nel giudizio in esame, regolarmente effettuato il predetto avviso di deposito. Inoltre - sosteneva il ricorrente - il comma 3 dell'art. 442 c.p.p. dev'essere considerato tuttora in vigore, pur dopo la riforma del processo in assenza.
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dal canto suo, aderiva a tale motivo di ricorso, chiedendo anch'egli l'annullamento dell'ordinanza con rinvio alla Corte d'Appello per la trattazione dell'impugnazione.

In questa prima pronuncia, la Suprema Corte ha ritenuto che la sentenza emessa in esito a giudizio abbreviato debba in effetti essere notificata all'imputato assente e non invece all'imputato già presente che non sia comparso all'atto di lettura del dispositivo, con conseguente decorso dei termini per impugnare a partire dalla data di tale notifica.

I giudici di legittimità hanno innanzitutto osservato come l'ordinanza della Corte d'Appello intendesse rilevare che, dopo la riforma della disciplina del processo in assenza, l'avviso previsto dagli artt. 442 comma 3 c.p.p. e 134 disp. att. c.p.p. non sia più necessario, essendo ormai l'imputato rappresentato dal difensore. Tale tesi sostiene quindi l'abrogazione implicita di tali due norme; peraltro, già con riferimento al giudizio d'appello, la Suprema Corte, con la Sentenza n. 49164/15, aveva al riguardo affermato che "nel giudizio di appello contro le sentenze pronunciate con rito abbreviato non si applica l'istituto della contumacia, con la conseguenza che l'imputato ritualmente citato e non comparso non ha diritto alla notificazione del rinvio dell'udienza ad altra data, essendo rappresentato dal difensore".

La Corte ha quindi proceduto all'analisi della ratio delle due disposizioni in discorso, le quali tutelano diritti fondamentali dell'imputato, in particolare quello alla piena conoscenza dei risultati del processo, ai fini della valutazione dell'eventuale impugnazione. Secondo il Collegio sarebbe "oltremodo inconsueto" che il legislatore si sia dimenticato di abrogare due norme tanto importanti con la l. 67/2014, la quale ha previsto una riforma organica e completa del codice di rito in tema di assenza.
Peraltro, si è osservato come la disciplina di cui all'art. 442 comma 3 c.p.p. non sia stata interessata né dalle modifiche apportate a tale articolo dalla l. 479/99, che introdusse il comma 1 bis né da quelle introdotte dal D.L. 341/00 convertito in l. 4/01, che riguardarono il comma 2. Secondo la Corte, quindi, la mancata modifica del comma 3 dell'articolo in oggetto non può essere considerata frutto di una svista o di un mancato coordinamento tra norme succedutesi nel tempo. Tale tesi è stata sostenuta anche in relazione al giudizio abbreviato d'appello dalla stessa Terza Sezione Penale con la Sentenza n. 29286/15: "In tema di giudizio abbreviato in grado di appello, l'imputato non comparso nel procedimento in camera di consiglio ha diritto alla notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento che definisce il giudizio, ai sensi dell'art. 128 c.p.p., anche se dello stesso è stata data lettura in udienza, sicché il termine per proporre impugnazione decorre solo dalla data della notificazione e non già da quella in cui sia avvenuta la pubblicazione della sentenza".

I giudici di legittimità hanno infine osservato come far dipendere una sanzione produttiva di effetti negativi per l'imputato, quali quelli conseguenti ad una possibile declaratoria di inammissibilità dell'atto di impugnazione, da un'interpretazione che ritiene solo tacitamente abrogata una disciplina di favore relativa al diritto ad impugnare una sentenza di condanna, sarebbe in contrasto con la CEDU. In particolare, ne risulterebbero violati i principi del giusto processo, il quale richiede sempre per le norme penali un'interpretazione in favor rei, e quelli di interpretazione ragionevole e prevedibilità della norma.
D'altra parte - ha rilevato ancora la Corte - con riferimento alla figura del latitante - rappresentato anch'egli dal difensore ex art. 165 comma 3  c.p.p. - non è mai stata messa in dubbio la notifica dell'estratto della sentenza emessa all'esito di giudizio abbreviato: da ciò si può quindi dedurre come la rappresentanza del difensore, da sola, non sia idonea a far ritenere non dovuta la notifica della sentenza.

La Corte ha quindi ritenuto, nel caso di specie, come fosse necessario procedere alla notifica all'imputato della sentenza emessa in esito a rito abbreviato, con conseguente annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e trasmissione degli atti alla Corte d'Appello di Genova per lo svolgimento del giudizio.

La seconda Sentenza (n. 31049) è stata invece emessa dalla Prima Sezione Penale della Suprema Corte all'udienza del 22 maggio 2018 (deposito motivazioni in data 9 luglio 2018).
Il giudizio di legittimità è stato introdotto dal ricorso presentato da un condannato avverso l'ordinanza con cui il Giudice dell'Udienza Preliminare del Tribunale di Pesaro, in qualità di giudice dell'esecuzione, aveva rigettato la richiesta di declaratoria di ineseguibilità della sentenza pronunciata dal medesimo giudice, con conseguente rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione e di rinnovazione della notifica della sentenza nei confronti dell'imputato dichiarato assente.

Con il proprio ricorso, l'imputato contestava violazione della legge penale e vizio di motivazione: egli rilevava infatti come, dopo aver conferito procura speciale al proprio difensore ai fini della richiesta di rito abbreviato, fosse poi rimasto assente lungo il corso del processo e fino alla lettura del dispositivo; in seguito, non era mai stata effettuata nei suoi confronti la notificazione della sentenza di condanna, con conseguente violazione dell'art. 442 comma 3 c.p.p., né essa era stata ricevuta dal difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p..
Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza sulla base dell'argomentazione per cui la previsione di cui all'art. 442 comma 3 c.p.p. sarebbe da ritenersi ormai implicitamente abrogata dalla riforma apportata dalla l. 67/2014. Secondo  quanto sostenuto dal condannato, invece, le sentenze emesse in esito a giudizio abbreviato andrebbero notificate all'imputato assente, pur dopo la novella introdotta dalla legge entrata in vigore nel 2014. Tale notifica potrebbe, in alternativa, essere effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. e, nel caso in cui il giudice si sia riservato un termine superiore a quindici giorni per la motivazione, il termine per l'impugnazione decorrerebbe dalla notifica dell'avviso di deposito sia per il difensore sia per l'imputato.
D'altra parte, secondo il ricorrente, la disposizione in oggetto sarebbe posta a tutela di diritti fondamentali dell'imputato quali, su tutti, il diritto ad una conoscenza consapevole ed effettiva dei procedimenti penali pendenti a proprio carico. Inoltre, sarebbe necessario considerare, a tal fine, come l'art. 548 comma 3 c.p.p. sia stato parzialmente abrogato, nella parte in cui prevedeva la notifica dell'estratto contumaciale, solo in relazione al rito dibattimentale e non anche a quello abbreviato, che manterrebbe invece una regolamentazione speciale e caratteri suoi propri. 
La stessa Corte Costituzionale, infine, affermò al riguardo, con l'Ordinanza n. 125/2005, come l'espressione "in sua assenza", ex art. 420 bis c.p.p., non possa considerarsi sovrapponibile all'espressione "non sia comparso" di cui all'art. 442 comma 3 c.p.p., equivalente invece all'istituto dell'assenza nella forma precedente alla riforma del 2014. Da ciò si può quindi affermare che, allorché il codice preveda che "la sentenza è notificata all'imputato che non sia comparso", intende qualcosa di diverso dal soggetto "assente", non potendo infatti le due espressioni considerarsi omologhe, per ragioni sia letterali sia di ordine sistematico. 
Infine, a sostegno del proprio ricorso, l'imputato menzionava anche l'orientamento favorevole, sopra esposto, della Corte di Cassazione, espresso con le sentenze n. 29286/2015 e 33540/2016.

La Suprema Corte ha innanzitutto ricostruito le innovazioni apportate al sistema processuale, ed in particolare all'istituto della contumacia, negli artt. 420 bis-quinquies c.p.p., mediante l'introduzione del processo "in assenza" dell'imputato e della "sospensione del procedimento nei confronti degli imputati irreperibili". Come noto, la disciplina della contumacia è stata infatti eliminata, mentre si è previsto come, al ricorrere delle situazioni di cui agli artt. 420 bis comma 1 e 2 c.p.p., oppure quando l'imputato rinunci a presenziare all'udienza o siano comunque acquisiti elementi certi in relazione alla sua conoscenza del processo, egli sia rappresentato dal proprio difensore.
In sintesi, quindi, la disciplina della partecipazione dell'imputato al processo ha conosciuto un radicale cambio di prospettiva: nel precedente regime, infatti, la dichiarazione di contumacia conseguiva alla rituale notificazione all'imputato dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare ed alla mancata comparsa di questi all'udienza, senza allegazione e documentazione di un impedimento a presenziare o manifestazione di una volontà espressa di non partecipare al processo a suo carico. Dopo la riforma, invece, la dichiarazione di assenza dipende dalla certa intenzione dell'imputato di non essere presente in quanto, sussistendo anche solo un dubbio circa l'effettiva conoscenza della data dell'udienza o della pendenza del procedimento penale, si procede alla sospensione del medesimo ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p..

La Corte ha poi rilevato come in effetti, pur a fronte dell'abrogazione parziale dell'art. 548 c.p.p. in tema di notificazione dell'avviso di deposito della sentenza all'imputato contumace, sia invece rimasto invariato l'art. 442 comma 3 c.p.p. nel prevedere la notifica della sentenza all'imputato non comparso nel corso del giudizio abbreviato.
I giudici di legittimità, esaminando il regime precedente all'introduzione dell'istituto dell'assenza, hanno quindi osservato come la precedente giurisprudenza di legittimità fosse orientata ad ammettere la notifica dell'avviso di deposito della sentenza anche all'imputato non comparso al momento della decisione, pur in assenza di una specifica regolamentazione. A questo proposito, infatti, le Sezioni Unite "Tuzzolino" (Sent. n. 1/00), chiamate a pronunciarsi circa la pretesa inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato avverso una sentenza emessa in esito a rito abbreviato, considerando la mancata riproduzione nel testo dell'art. 599 c.p.p. di una previsione analoga a quella dell'art. 442 comma 3 c.p.p., avevano così ricostruito la decisione di introdurre tale ultimo comma nel nuovo codice di rito: "dal momento che la disciplina della contumacia non può trovare applicazione per l'udienza preliminare, ma considerato che quest'ultima e il correlativo giudizio abbreviato possono ritualmente celebrarsi anche in assenza dell'imputato, è sembrato opportuno prevedere espressamente che la sentenza debba essere notificata all'imputato non comparso".
Si era quindi affermato come la ratio della previsione di cui all'art. 442 comma 3 c.p.p. fosse rintracciabile nell'esigenza di assicurare anche nel rito abbreviato le garanzie previste per il processo ordinario contumaciale, così da agevolare il diritto d'impugnazione; ciò a fronte  delle circostanze per cui, in origine, non era estensibile la disciplina della contumacia, né era applicabile l'art. 548 comma 3 c.p.p., relativo alla notifica dell'avviso di deposito con l'estratto della sentenza contumaciale, sebbene l'art. 442 comma 1 c.p.p. operasse, e operi tuttora, un rinvio agli artt. 529 ss. c.p.p..

In un secondo momento, a seguito dell'estensione dell'istituto della contumacia all'udienza preliminare, operato con la l. 479/99 attraverso l'introduzione degli artt. 420 bis-quinquies c.p.p., la giurisprudenza di legittimità si orientò nel senso di ritenere come tali nuove disposizioni fossero applicabili anche al rito abbreviato; diveniva dunque superflua la distinzione tra imputato "non comparso" e "contumace"; gli artt. 442 comma 3 c.p.p. e 134 disp. att. c.p.p. erano da considerarsi assorbiti nella disciplina prevista per la fase dibattimentale dall'art. 548 c.p.p., in quanto - si disse - "riguardanti una situazione giuridico - processuale superata dalla successiva e più recente normativa".
Si escluse, pertanto, l'obbligo di notificazione della sentenza nei confronti dell'imputato non comparso al momento della decisione, se questi non era stato precedentemente dichiarato contumace; d'altro canto, il rinvio all'art. 529 c.p.p. effettuato dall'art. 442 c.p.p. era da considerarsi riferito anche all'art. 548 c.p.p., con la conseguenza per cui "là dove vi sia stata lettura del dispositivo, la notifica dell'estratto vada effettuata solo all'imputato contumace e non anche all'imputato altrimenti non comparso". Peraltro - ha osservato la Corte - anche una recente pronuncia, emessa nel corso del 2017, ha aderito a tale tesi, in una fattispecie in cui risultava applicabile la disciplina previgente la l. 67/14, per effetto della norme di diritto transitorio.

Ciononostante, la Corte ha rilevato come tale orientamento interpretativo non sia affatto granitico, essendo stato anzi seguito da diverse e più recenti pronunce di legittimità secondo le quali la circostanza per cui la disciplina di cui all'art. 442 comma 3 c.p.p. sia rimasta inalterata, anche a seguito delle riforme apportate con la l. 479/99 e con il D.L. 341/00, sarebbe indicativa del fatto che la persistenza di tale disciplina non costituisca "frutto di una svista o di un mancato coordinamento tra norme succedutesi nel tempo".
Tuttavia - ha osservato il collegio - tale ultimo orientamento giurisprudenziale è antecedente alla riforma apportata all'art. 548 comma 3 c.p.p. dalla l. 67/2014 e, dunque, non ha potuto confrontarsi con il profilo relativo all'eliminazione della ratio che aveva in origine determinato la modifica dell'art. 442 comma 3 c.p.p., mediante l'estensione di garanzie previste per il rito ordinario, ma oggi ormai superate con l'introduzione della nuova disciplina dell'assenza.
Quest'ultima, infatti, è volta a garantire l'effettiva conoscenza del processo, riducendo contestualmente la mancata partecipazione dell'imputato ad una determinazione consapevole e volontaria, presupposto dell'eliminazione dell'obbligo di notifica della sentenza. Dunque, si può ritenere che sia venuta meno anche la ragione giustificatrice dell'art. 442 comma 3 c.p.p., considerando altresì che nel giudizio abbreviato l'imputato non comparso è rappresentato dal difensore investito dei poteri a lui conferiti mediante la procura speciale, necessaria per richiedere il rito alternativo.
Il difensore - ha osservato ancora la Corte - è certamente "in contatto con il proprio assistito e può fornirgli tutte le informazioni necessarie sulla definizione del procedimento e sugli adempimenti da porre in essere per poter contestare la decisione sfavorevole mediante proposizione dell'impugnazione". 
L'interpretazione opposta sortirebbe invece, secondo i giudici di legittimità, effetti incostituzionali, producendo un'ingiustificata disparità di trattamento tra chi sia giudicato con il rito abbreviato e chi invece opti per il giudizio ordinario: a fronte, infatti, della pari condizione di assenza, solo il primo avrebbe diritto alla notificazione dell'estratto della sentenza, malgrado sia rappresentato ed assistito da un difensore cui è stata conferita procura speciale, il quale contribuisce ad assicurare al proprio assistito una conoscenza certa del processo, cui l'imputato ha scelto di non partecipare.

Sulla base di tali motivazioni, la Corte, pervenendo ad opposta conclusione rispetto alla Sentenza n. 32505 della Terza Sezione Penale, ha ritenuto infondato e quindi rigettato il ricorso proposto dal condannato nei confronti dell'Ordinanza  pronunciata dal giudice dell'esecuzione.


domenica 11 novembre 2018

Giurisprudenza di legittimità 2018 in tema di giudizio abbreviato, parte 7: il giudice per le indagini preliminari è competente a decidere sulla richiesta di rito abbreviato proposta in seguito alla rinnovazione della notificazione del decreto di giudizio immediato disposta dal Tribunale.

La Prima Sezione Penale della Suprema Corte, con la Sentenza n. 10190, pronunciata all'udienza del 26 ottobre 2017 (deposito motivazioni in data 6 marzo 2018), ha preso in esame il tema relativo alla competenza a decidere sulla richiesta di rito abbreviato o di applicazione della pena che sia proposta successivamente alla rinnovazione della notifica del decreto di giudizio immediato disposta dal Tribunale a seguito del rilievo di una causa di nullità del decreto stesso.

Il giudizio di legittimità è stato introdotto dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Napoli aveva confermato la condanna ad anni dieci di reclusione emessa a suo carico, all'esito di giudizio abbreviato, dal G.U.P. presso il Tribunale della medesima città, per i reati di cui agli artt. 56, 575, 577 n. 4 in relazione all'art. 61 n.1 c.p., 7 l. 203/91 e 110, 112 n. 1, 61 n. 2 c.p., 10, 12, 14 l. 497/67, 23 l. 110/75, 7 l. 203/91.

Con uno dei motivi di ricorso, l'imputato denunciava violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. c, in relazione agli artt. 178 comma 1 lett. a, 179 comma 1, 458, 438 c.p.p. e 143 disp. att. c.p.p..
Con tale motivo si evidenziava come, una volta emesso il decreto di giudizio immediato, la cui udienza di trattazione era stata fissata innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il Tribunale, accolta un'eccezione difensiva circa il decreto, aveva disposto la rinnovazione della notifica, nei confronti del difensore, dell'avviso della data di fissazione del giudizio immediato, rinviando la trattazione del processo. Nelle more del rinvio, il difensore aveva depositato richiesta di giudizio abbreviato; all'udienza in precedenza fissata, il Tribunale, dopo aver inizialmente respinto la richiesta di giudizio abbreviato, aveva revocato la propria ordinanza, ritenendo ammissibile la richiesta dell'imputato di essere giudicato con il rito speciale. Infine, aveva disposto lo stralcio della posizione dell'imputato nonché la trasmissione degli atti al Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Napoli per competenza.
Secondo l'imputato, tale procedura aveva violato gli artt. 458 e 438 comma 4 c.p.p. e l'art. 143 disp. att. c.p.p. e la Sentenza di primo grado era da ritenersi affetta da nullità, ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p., in quanto non emessa dal giudice naturale precostituito per legge ex art. 25 Cost..

La Suprema Corte ha innanzitutto osservato che la categoria della c.d. competenza funzionale, non prevista espressamente dal codice di rito, riguarda i vari gradi del giudizio e non le fasi dello stesso: al riguardo, si è evidenziato come si esprima "nella diversità del grado la specifica idoneità dell'organo di trattare determinate parti del processo; mentre quando si tratti di fasi differenti del medesimo grado, la questione della competenza integra una ipotesi di natura funzionale allorché l'ordinamento individui anche per implicito una competenza stretta e tipica di quel giudice, connaturata alle sue attribuzioni".
Tanto premesso, i giudici di legittimità hanno quindi affermato come sia il Giudice dell'Udienza Preliminare sia il Tribunale rappresentino organi entrambi abilitati, nell'ambito della fase del giudizio, allo svolgimento del rito abbreviato, in via alternativa tra di loro e secondo il fisiologico sviluppo del processo, non emergendo al riguardo "specifiche e indeclinabili idoneità del giudice".
Dunque, quando la competenza si afferma secondo una relazione biunivoca in base alla quale, a seconda della fase in cui si trova il processo, la prima può essere radicata in capo al primo o al secondo giudice, non si può parlare di competenza funzionale come manifestazione del corretto esercizio della funzione giurisdizionale.

La Corte ha quindi osservato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, "la competenza a decidere sulle richieste di applicazione della pena e di giudizio abbreviato, avanzate dall'imputato rispettivamente in via principale e in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della prima istanza, appartiene al G.I.P., atteso che solo dopo l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 458 comma 1 c.p.p., e dal combinato disposto di tale articolo e dell'art. 446 comma 1 c.p.p., il giudice si spoglia del procedimento, disponendo, ex art. 457 c.p.p., la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento".

Sulla base di tali motivazioni, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso in oggetto, rilevando come la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di trasmettere gli atti al Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Napoli affinché provvedesse circa la richiesta di giudizio abbreviato fosse legittima; essa infatti non aveva comportato un'indebita regressione del processo, non incidendo sul passaggio dalla fase del giudizio a quella delle indagini.
In esito a tale pronuncia, è stato dunque stabilito il principio di diritto per cui "la competenza a decidere in ordine alla richiesta di applicazione della pena o di rito abbreviato, proposta successivamente alla rinnovazione della notificazione del decreto di giudizio immediato disposta dal tribunale in conseguenza del rilievo di una causa di nullità, appartiene al giudice per le indagini preliminari, cui pertanto il tribunale deve trasmettere gli atti, senza che ciò realizzi un'indebita regressione del processo, non determinandosi alcun passaggio "a ritroso" dalla fase del giudizio a quella delle indagini preliminari".