Visualizzazione post con etichetta giudizio immediato. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta giudizio immediato. Mostra tutti i post

venerdì 25 gennaio 2019

Giudizio immediato: la violazione del termine a comparire di cui all'art. 456 comma 3 c.p.p. dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio, soggetta ai limiti di deducibilità di cui all'art. 182 c.p.p. ed alla sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p..

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 37196, pronunciata all'udienza del 18 luglio 2018 (deposito motivazioni in data 1 agosto 2018), ha preso in esame la questione relativa al regime della nullità derivante dalla violazione del termine per la notifica all'imputato del decreto di giudizio immediato, individuato, dall'art. 456 comma 3 c.p.p., in almeno trenta giorni prima della data fissata per il giudizio.

Il giudizio di legittimità ha tratto origine dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Napoli aveva rideterminato la pena ad egli inflitta dal Tribunale della medesima città per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. 309/90.

Con uno dei motivi di ricorso, l'imputato contestava violazione di legge ex artt. 606 comma 1 lett. c, 179, 178 lett. c, 157 comma 8 e 456 comma 3 c.p.p..
L'imputato contestava, in particolare, come la notifica fosse stata effettuata senza il rispetto del termine di comparizione di cui all'art. 456 comma 3 c.p.p.; tale eccezione, tuttavia, era stata respinta, per non essere stata dedotta nei termini, e stante, in ogni caso, l'avvenuta sanatoria della contestata nullità ai sensi dell'art. 184 c.p.p..

La Suprema Corte, con riguardo alla questione relativa alle conseguenze processuali derivanti dalla tardività della notifica del decreto di giudizio immediato, ha passato in rassegna differenti tesi, sostenute in seno alla giurisprudenza di legittimità.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale la tardività della notifica del decreto di giudizio immediato non darebbe luogo ad alcuna nullità, in quanto non prevista dalla legge.

Un diverso e più recente orientamento, invece, afferma come il mancato rispetto dei termini a comparire, compresi dunque anche quelli previsti per il giudizio immediato, determinerebbe sempre una nullità di ordine generale a regime intermedio.

I giudici di legittimità hanno invece osservato come si debba escludere che la fattispecie in oggetto dia luogo ad una nullità assoluta, in quanto, ai sensi dell'art. 179 c.p.p., tale regime è previsto solo nell'ipotesi di omessa citazione dell'imputato.

Il terzo, e prevalente, orientamento giurisprudenziale afferma invece come la tardività della notifica del decreto di giudizio immediato comporti una nullità relativa: essa dovrebbe pertanto essere eccepita dopo la costituzione delle parti nel giudizio di primo grado, come previsto dall'art. 491 c.p.p..

Tanto premesso, i Giudici della Sesta Sezione Penale hanno innanzitutto affermato come debba essere disattesa la tesi secondo la quale nella fattispecie in esame non si determinerebbe alcuna nullità: il termine di comparizione - è stato infatti osservato - riveste una funzione primaria di garanzia e deve essere ricondotto, anche in virtù di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina in esame, nell'alveo dell'intervento dell'imputato di cui all'art. 178 lett. c c.p.p..
Per le stesse ragioni, la Corte ha quindi qualificato tale nullità come di ordine generale di tipo intermedio, ex art. 180 c.p.p.. 
Essa è tuttavia sottoposta ai limiti di deducibilità di cui agli artt. 180 e 182 c.p.p. nonché alle sanatorie di cui agli artt. 183 e 184 c.p.p.: la giurisprudenza di legittimità ha infatti escluso
l'operatività degli artt. 182 e 184 c.p.p. nella sola ipotesi in cui siano contemporaneamente assenti sia la parte sia il suo difensore, non essendo presente, o nominato, neppure un sostituto.

Dunque, l'orientamento giurisprudenziale considerato preferibile dalla Corte sostiene la configurabilità della preclusione di cui all'art. 182 comma 2 c.p.p., che prevede l'onere della formulazione dell'eccezione di nullità, ad opera della parte presente, prima del compimento dell'atto o, se ciò non è possibile, immediatamente dopo: come anticipato, tuttavia, una pronuncia della Suprema Corte (n. 3366/17) ha affermato come sia necessaria, affinché tale preclusione possa dirsi operativa, la presenza, quantomeno, del difensore. Solo al verificarsi di tale condizione, opera infatti l'onere di formulare l'eccezione in oggetto, prima dell'apertura del dibattimento e della dichiarazione di assenza dell'imputato.

Con riferimento alla fattispecie in esame, i giudici di legittimità hanno osservato come alla prima udienza, pur in assenza dell'imputato e dei suoi difensori di fiducia, fosse comunque presente il difensore nominato quale sostituto degli stessi; egli avrebbe dovuto, in tale sede, opporsi alla declaratoria di contumacia dell'imputato e, contestualmente, formulare  l'eccezione di tardività della citazione del medesimo.
La proposizione di tale eccezione, per la prima volta, solo in una successiva udienza dibattimentale era quindi stata correttamente ritenuta tardiva, e pertanto disattesa, dal giudice di merito.

Il motivo di ricorso proposto dall'imputato è stato dunque, per tali ragioni, ritenuto infondato da parte della Suprema Corte.

mercoledì 21 novembre 2018

Giurisprudenza di legittimità 2018 in tema di giudizio abbreviato, parte 9: l'inammissibilità dell'istanza di rito abbreviato a seguito di emissione del decreto di giudizio immediato consegue soltanto dall'intempestività del deposito e non anche dall'inosservanza di altre formalità di legge.

La Prima Sezione Penale della Suprema Corte, con la Sentenza n. 28807, pronunciata all'udienza del 4 giugno 2018 (deposito motivazioni in data 21 giugno 2018) ha preso in esame la seguente questione di diritto: se possa rientrare tra le cause d'inammissibilità della richiesta di giudizio abbreviato il deposito della relativa istanza, presentata a seguito di decreto di giudizio immediato, nella cancelleria del giudice dibattimentale anziché in quella del giudice per le indagini preliminari.

La pronuncia della Corte è stata emessa in esito al conflitto di competenza sollevato dal Tribunale di Lecce nei confronti del Giudice per le Indagini Preliminari di Lecce. 
Quest'ultimo aveva infatti emesso decreto di giudizio immediato nei confronti di un imputato per reati in materia di armi e per il delitto di ricettazione. L'imputato, attraverso il proprio difensore, aveva quindi proposto richiesta di giudizio abbreviato, ma aveva depositato la stessa presso la cancelleria del Tribunale e non presso quella del G.I.P.; ciò era avvenuto in quanto il fascicolo del procedimento, tenuto presso la cancelleria del Giudice per le Indagini Preliminari, era sprovvisto del fascicolo del Pubblico Ministero.
La cancelleria, pervenuto il fascicolo in seguito alla trasmissione da parte del Giudice per le Indagini Preliminari, aveva inserito la richiesta e trasmesso tutto al Tribunale, pochi giorni prima dell'udienza dibattimentale.

In occasione dell'udienza dibattimentale, il Tribunale aveva disposto la trasmissione degli atti al G.I.P.; quest'ultimo, tuttavia, li aveva in seguito restituiti, ai fini della prosecuzione del giudizio immediato, affermando come la richiesta di giudizio abbreviato andasse depositata, a pena di decadenza, nella cancelleria del Giudice per le Indagini Preliminari entro quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato.

Il Tribunale, dal canto suo, aveva poi rilevato la propria incompetenza, osservando come  la sanzione di decadenza sia stabilita con riferimento non già al luogo fisico in cui l'istanza deve essere depositata ma al termine entro cui essa deve essere presentata, considerando, peraltro, come ufficio del dibattimento e ufficio del giudice per le indagini preliminari siano due articolazioni dello stesso Tribunale e non due uffici diversi. Il Tribunale aggiungeva inoltre come un tale disguido di cancelleria non potesse in alcun modo incidere negativamente sul diritto di difesa. Per tali ragioni, veniva sollevato conflitto negativo di competenza con il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce.

La Suprema Corte ha innanzitutto rilevato come non sussista alcun conflitto negativo di competenza. Esso - si è infatti osservato - si origina allorché due giudici rifiutino contemporaneamente di prendere cognizione dello stesso fatto in riferimento ad una stessa persona; nel caso all'esame della Corte, invece, il Giudice per le indagini preliminari non si era astenuto dal decidere, avendo provveduto, in merito alla richiesta dell'imputato di rito abbreviato, con una pronuncia di inammissibilità. Egli aveva quindi in tal modo esercitato il potere decisorio, pur se in modo non corretto: ciò ha quindi impedito di rilevare l'effettiva sussistenza dei presupposti di un conflitto di competenza.

I giudici di legittimità hanno quindi osservato come la decisione di inammissibilità emessa dal G.I.P. sia errata, in quanto la sanzione della decadenza prevista dall'art. 458 comma 1 c.p.p. deriva soltanto dall'intempestività della richiesta del rito alternativo e non già dall'inosservanza di altre formalità previste dalla legge. 
A questo proposito, nell'ambito della giurisprudenza di legittimità, è stato peraltro affermato, a fronte di una questione simile a quella in esame, che "la decadenza dalla presentazione della relativa richiesta, allorché all'imputato sia stato notificato il decreto di giudizio immediato, ricorre solo in caso di deposito intempestivo dell'istanza, dovendosi escludere che la decadenza consegua anche all'omessa notifica al Pubblico Ministero, non più chiamato ad esprimere il proprio consenso sulla richiesta e titolare di un limitato potere di interferenza solo nel caso di un'istanza subordinata ad un'integrazione probatoria" (Sent. n. 4985/09, VI Sez.).

Dunque, esclusa la sussistenza di un conflitto, la Corte ha affermato come il Tribunale possa porre rimedio all'errata dichiarazione di inammissibilità mediante il recupero del rito alternativo in fase dibattimentale. E' noto, infatti, come le Sezioni Unite della Suprema Corte abbiano affermato, con la Sentenza "Frija" del 27.03.14, che la lacuna normativa relativa ai rimedi nei confronti di un'illegittima ed ingiustificata ordinanza negativa può dirsi superata, innanzitutto, con riguardo al giudizio abbreviato condizionato, dall'intervento additivo della Consulta (Sent. n. 169/03), il quale ha accordato all'imputato la possibilità di ripresentare la richiesta anteriormente alla dichiarazione di apertura del dibattimento. Un'altra e più risalente pronuncia delle Sezioni Unite, inoltre ("Wajib", 27.10.04), affermò invece che l'imputato ha diritto al recupero della riduzione di pena anche quando, all'esito del dibattimento o nei successivi gradi di giudizio, si sia riconosciuto che il diniego del rito abbreviato non era giustificato.
Tali rimedi - affermarono le Sezioni Unite - sono altresì esperibili quando la richiesta abbia ad oggetto il rito alternativo non condizionato: all'imputato deve infatti essere sempre riconosciuto il diritto di recuperare la situazione di vantaggio illegittimamente negatagli, mediante la reiterazione dell'istanza nella fase degli atti preliminari al dibattimento

La Suprema Corte ha quindi dichiarato insussistente il conflitto, restituendo gli atti al Tribunale di Lecce per la prosecuzione del giudizio nell'osservanza di quanto affermato dal Collegio.

domenica 11 novembre 2018

Giurisprudenza di legittimità 2018 in tema di giudizio abbreviato, parte 7: il giudice per le indagini preliminari è competente a decidere sulla richiesta di rito abbreviato proposta in seguito alla rinnovazione della notificazione del decreto di giudizio immediato disposta dal Tribunale.

La Prima Sezione Penale della Suprema Corte, con la Sentenza n. 10190, pronunciata all'udienza del 26 ottobre 2017 (deposito motivazioni in data 6 marzo 2018), ha preso in esame il tema relativo alla competenza a decidere sulla richiesta di rito abbreviato o di applicazione della pena che sia proposta successivamente alla rinnovazione della notifica del decreto di giudizio immediato disposta dal Tribunale a seguito del rilievo di una causa di nullità del decreto stesso.

Il giudizio di legittimità è stato introdotto dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Napoli aveva confermato la condanna ad anni dieci di reclusione emessa a suo carico, all'esito di giudizio abbreviato, dal G.U.P. presso il Tribunale della medesima città, per i reati di cui agli artt. 56, 575, 577 n. 4 in relazione all'art. 61 n.1 c.p., 7 l. 203/91 e 110, 112 n. 1, 61 n. 2 c.p., 10, 12, 14 l. 497/67, 23 l. 110/75, 7 l. 203/91.

Con uno dei motivi di ricorso, l'imputato denunciava violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett. c, in relazione agli artt. 178 comma 1 lett. a, 179 comma 1, 458, 438 c.p.p. e 143 disp. att. c.p.p..
Con tale motivo si evidenziava come, una volta emesso il decreto di giudizio immediato, la cui udienza di trattazione era stata fissata innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il Tribunale, accolta un'eccezione difensiva circa il decreto, aveva disposto la rinnovazione della notifica, nei confronti del difensore, dell'avviso della data di fissazione del giudizio immediato, rinviando la trattazione del processo. Nelle more del rinvio, il difensore aveva depositato richiesta di giudizio abbreviato; all'udienza in precedenza fissata, il Tribunale, dopo aver inizialmente respinto la richiesta di giudizio abbreviato, aveva revocato la propria ordinanza, ritenendo ammissibile la richiesta dell'imputato di essere giudicato con il rito speciale. Infine, aveva disposto lo stralcio della posizione dell'imputato nonché la trasmissione degli atti al Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Napoli per competenza.
Secondo l'imputato, tale procedura aveva violato gli artt. 458 e 438 comma 4 c.p.p. e l'art. 143 disp. att. c.p.p. e la Sentenza di primo grado era da ritenersi affetta da nullità, ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p., in quanto non emessa dal giudice naturale precostituito per legge ex art. 25 Cost..

La Suprema Corte ha innanzitutto osservato che la categoria della c.d. competenza funzionale, non prevista espressamente dal codice di rito, riguarda i vari gradi del giudizio e non le fasi dello stesso: al riguardo, si è evidenziato come si esprima "nella diversità del grado la specifica idoneità dell'organo di trattare determinate parti del processo; mentre quando si tratti di fasi differenti del medesimo grado, la questione della competenza integra una ipotesi di natura funzionale allorché l'ordinamento individui anche per implicito una competenza stretta e tipica di quel giudice, connaturata alle sue attribuzioni".
Tanto premesso, i giudici di legittimità hanno quindi affermato come sia il Giudice dell'Udienza Preliminare sia il Tribunale rappresentino organi entrambi abilitati, nell'ambito della fase del giudizio, allo svolgimento del rito abbreviato, in via alternativa tra di loro e secondo il fisiologico sviluppo del processo, non emergendo al riguardo "specifiche e indeclinabili idoneità del giudice".
Dunque, quando la competenza si afferma secondo una relazione biunivoca in base alla quale, a seconda della fase in cui si trova il processo, la prima può essere radicata in capo al primo o al secondo giudice, non si può parlare di competenza funzionale come manifestazione del corretto esercizio della funzione giurisdizionale.

La Corte ha quindi osservato come, secondo la giurisprudenza di legittimità, "la competenza a decidere sulle richieste di applicazione della pena e di giudizio abbreviato, avanzate dall'imputato rispettivamente in via principale e in via subordinata, in caso di mancato accoglimento della prima istanza, appartiene al G.I.P., atteso che solo dopo l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 458 comma 1 c.p.p., e dal combinato disposto di tale articolo e dell'art. 446 comma 1 c.p.p., il giudice si spoglia del procedimento, disponendo, ex art. 457 c.p.p., la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento".

Sulla base di tali motivazioni, la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso in oggetto, rilevando come la decisione del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere di trasmettere gli atti al Giudice per l'Udienza Preliminare del Tribunale di Napoli affinché provvedesse circa la richiesta di giudizio abbreviato fosse legittima; essa infatti non aveva comportato un'indebita regressione del processo, non incidendo sul passaggio dalla fase del giudizio a quella delle indagini.
In esito a tale pronuncia, è stato dunque stabilito il principio di diritto per cui "la competenza a decidere in ordine alla richiesta di applicazione della pena o di rito abbreviato, proposta successivamente alla rinnovazione della notificazione del decreto di giudizio immediato disposta dal tribunale in conseguenza del rilievo di una causa di nullità, appartiene al giudice per le indagini preliminari, cui pertanto il tribunale deve trasmettere gli atti, senza che ciò realizzi un'indebita regressione del processo, non determinandosi alcun passaggio "a ritroso" dalla fase del giudizio a quella delle indagini preliminari".