La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 52795, pronunciata all'udienza dell'8 novembre 2018 (deposito motivazioni in data 23 novembre 2018), si è pronunciata sul tema relativo alla competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato a seguito di sospensione del procedimento con messa alla prova, applicata al reato di guida in stato di ebbrezza.
Il giudizio di legittimità è stato introdotto dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza con cui il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catania, contestualmente alla dichiarazione di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per l'esito positivo della messa alla prova, aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Con il proprio ricorso, l'imputato contestava l'esercizio, da parte del giudice, di una potestà riservata dalla legge ad un organo amministrativo, ossia il Prefetto, cui è attribuito il compito di applicare la sanzione amministrativa della sospensione della patente nella fattispecie di declaratoria di estinzione del reato che non sia dovuta alla morte del reo, come previsto dall'art. 224 comma 3 D. Lgs. 285/92.
La Suprema Corte ha ribadito, a questo riguardo, un orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi negli ultimi due anni. Con riferimento, infatti, al reato di guida in stato di ebbrezza, si è infatti affermato come il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova, ex art. 168 ter c.p., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Essa rimane infatti di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224 comma 3 D. Lgs. 285/92; tale assunto è stato motivato sulla base della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis D. Lgs. 285/92. Anche in tali ipotesi, infatti, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità determina la declaratoria di estinzione del reato, ma la relativa disciplina attribuisce al giudice, in deroga a quanto previsto dall'art. 224 comma 3 D. Lgs. 285/92, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
Pertanto, i giudici di legittimità hanno osservato come, pur essendo vero, ai sensi dell'art. 168 ter comma 2 c.p., che l'estinzione del reato in seguito al positivo svolgimento della messa alla prova non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie allorché siano previste dalla legge, non possa tuttavia essere trascurato quanto espressamente previsto dall'art. 224 comma 3 D. Lgs. 285/92, in tema di competenza ad applicare la sanzione amministrativa. Essa è, come detto, assegnata al Prefetto nell'ipotesi di dichiarazione di estinzione del reato diversa dalla morte del reo, dunque anche se conseguente all'esito favorevole della messa alla prova.
Sulla base di tali motivazioni, la Suprema Corte ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari di Catania, limitatamente alla pronuncia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che ha provveduto direttamente ad eliminare. Contestualmente, la Corte ha disposto la trasmissione di copia della Sentenza al Prefetto di Catania, per quanto di sua competenza.