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sabato 12 febbraio 2022

Particolare tenuità del fatto e messa alla prova: i reati estinti ex art. 168 ter c.p. non rilevano ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale.

In materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la Seconda Sezione Penale della Suprema Corte, con la Sentenza n. 46064, pronunciata all'udienza del 30.11.2021, ha affermato come i reati estinti per esito positivo della messa alla prova non costituiscano indice di comportamento abituale, ostativo al riconoscimento dell'esimente ai sensi dell'art. 131 bis comma 3 c.p.. Tale effetto è infatti impedito dall'estinzione del reato conseguente al proficuo svolgimento del procedimento speciale.

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Nella fattispecie, un imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Genova aveva confermato la condanna del medesimo per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cpv. c.p..

I giudici del gravame avevano ritenuto di escludere il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., a causa dell'abitualità del comportamento dell'imputato, dovuta ad un reato commesso in data successiva a quello oggetto del processo, e dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova.  

I giudici della Corte Suprema non hanno condiviso tale statuizione, attesa l'impossibilità di ritenere sussistente l'abitualità, ostativa ex art. 131 bis c.p., sulla sola base della commissione di un successivo reato il quale, come nel caso di specie, sia stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 464 septies c.p.p.. 

A sostegno di tale principio, si è richiamato quanto espresso da differenti sezioni della Corte di Cassazione con riferimento all'affine questione, attinente agli effetti dell'estinzione del reato conseguente all'emissione del decreto penale di condanna, alle condizioni previste dall'art. 460 comma 5c.p.p.. A tal riguardo, è stato infatti ritenuto come non debba tenersi conto, ai fini dell'accertamento del presupposto ostativo del comportamento abituale di cui all'art. 131 bis comma 3 c.p., dei reati estinti, stante il fatto che all'estinzione del reato consegue anche l'elisione di ogni effetto penale della condanna (la Corte ha richiamato le Sentenze n. 11732 del 1/7/2021 e n. 22078 del 20/2/2019, pronunciate dalla Sez. Quarta, e n. 11709 del 15/10/2019, pronunciata dalla Sez. Quinta).

Siffatto principio è stato ritenuto estendibile anche alla fattispecie dell'esito positivo della messa alla prova, istituto  avente carattere sostanziale e costituente, a tutti gli effetti, una causa di estinzione del reato.  Tale assunto, secondo i giudici di legittimità, è derivabile, in primo luogo, dalla collocazione sistematica della messa alla prova dell'imputato nell'ambito del Titolo VI ("Della estinzione del reato e della pena"), Capo I ("Della estinzione del reato") del codice penale, oltre che dal disposto dell'art. 168-ter c.p. ("l'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede"). La Corte ha inoltre posto in evidenza, al riguardo, "la funzione di carattere preventivo e risocializzante demandata a tale istituto", costituente una "causa di estinzione della c.d. punibilità in astratto": il medesimo, sotto il profilo processuale, interviene, infatti, anteriormente all'emissione della sentenza di condanna (l'applicazione può, anzi, essere chiesta nel corso delle indagini preliminari), prescindendo, perciò, da un accertamento sul merito della res iudicanda e sulla responsabilità dell'imputato, fatta salva l'ipotesi dell'evidente sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. Nessun effetto di giudicato può, pertanto, conseguire alla sentenza di estinzione del reato pronunciata ai sensi dell'art. 168 ter c.p. nel successivo giudizio di accertamento del danno in sede civile.

La Corte Suprema non ha infine mancato di rilevare come - a mente della Sentenza n. 13681 del 2016 delle SS.UU. - il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre solamente quando l'autore, anche successivamente al reato per cui è processo, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente.  

All'esito di tali osservazioni, la sentenza impugnata è stata dunque annullata con rinvio, per nuovo giudizio in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p..

sabato 1 dicembre 2018

Reati stradali: è competente il Prefetto, e non invece il giudice penale, ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato a seguito dell'esito positivo della messa alla prova applicata nel procedimento penale per il reato di guida in stato di ebbrezza.

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 52795, pronunciata all'udienza dell'8 novembre 2018 (deposito motivazioni in data 23 novembre 2018), si è pronunciata sul tema relativo alla competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato a seguito di sospensione del procedimento con messa alla prova, applicata al reato di guida in stato di ebbrezza.


Il giudizio di legittimità è stato introdotto dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza con cui il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catania, contestualmente alla dichiarazione di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per l'esito positivo della messa alla prova, aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Con il proprio ricorso, l'imputato contestava l'esercizio, da parte del giudice, di una potestà riservata dalla legge ad un organo amministrativo, ossia il Prefetto, cui è attribuito il compito di applicare la sanzione amministrativa della sospensione della patente nella fattispecie di declaratoria di estinzione del reato che non sia dovuta alla morte del reo, come previsto dall'art. 224 comma 3 D. Lgs. 285/92.

La Suprema Corte ha ribadito, a questo riguardo, un orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi negli ultimi due anni. Con riferimento, infatti, al reato di guida in stato di ebbrezza, si è infatti affermato come il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova, ex art. 168 ter c.p., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Essa rimane infatti di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224 comma 3 D. Lgs. 285/92; tale assunto è stato motivato sulla base della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis D. Lgs. 285/92. Anche in tali ipotesi, infatti, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità determina la declaratoria di estinzione del reato, ma la relativa disciplina attribuisce al giudice, in deroga a quanto previsto dall'art. 224 comma 3 D. Lgs. 285/92, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Pertanto, i giudici di legittimità hanno osservato come, pur essendo vero, ai sensi dell'art. 168 ter comma 2 c.p., che l'estinzione del reato in seguito al positivo svolgimento della messa alla prova non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie allorché siano previste dalla legge, non possa tuttavia essere trascurato quanto espressamente previsto dall'art. 224 comma 3 D. Lgs. 285/92, in tema di competenza ad applicare la sanzione amministrativa. Essa è, come detto, assegnata al Prefetto nell'ipotesi di dichiarazione di estinzione del reato diversa dalla morte del reo, dunque anche se conseguente all'esito favorevole della messa alla prova.

Sulla base di tali motivazioni, la Suprema Corte ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari di Catania,  limitatamente alla pronuncia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che ha provveduto direttamente ad eliminare. Contestualmente, la Corte ha disposto la trasmissione di copia della Sentenza al Prefetto di Catania, per quanto di sua competenza.