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venerdì 28 luglio 2023

Furto in abitazione: ammessa la sospensione del procedimento con messa alla prova.

 La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 31757, pronunciata all'udienza del 17 maggio 2023 (deposito motivazioni in data 20 luglio 2023), ha affrontato la questione relativa all'ammissibilità della sospensione del procedimento con messa alla prova in relazione al reato di furto in abitazione e furto con strappo di cui all'art. 624 bis c.p..

Il fatto.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza proponeva ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari presso il locale Tribunale aveva disposto la sospensione del procedimento con messa alla prova nei confronti di un soggetto imputato del delitto di cui all'art. 624-bis c.p..

Tramite il proprio ricorso, il Procuratore lamentava come l' istituto della messa alla prova non fosse applicabile nel caso di specie, atteso che, a seguito della riforma apportata dalla L. n. 103 del 2017, dell'aggravamento sanzionatorio operato, in relazione alla fattispecie di reato di furto in abitazione, dalla L. n. 36 del 2019 e, infine, a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 150 del 2022, il delitto medesimo non poteva ritenersi incluso tra quelli per i quali si procede con citazione diretta, ai sensi dell'art. 550 c.p.p..

La decisione.

I giudici di legittimità hanno, in primo luogo, rilevato come, in merito alla questione prospettata, si registri l'orientamento espresso dalla stessa Quinta Sezione Penale, con la Sentenza Verdicchio, n. 43958 del 12 maggio 2017, a mente del quale la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 624-bis c.p. rientra nel novero dei reati per i quali è ammessa l'operatività dell' istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, atteso che esso è applicabile ai reati per i quali si procede con citazione diretta. Tale orientamento ha, più di recente, trovato conferma, ancora in seno alla Quinta Sezione, tramite la Sentenza D'Orazio, n. 37251 del 16 giugno 2022.

La Corte ha quindi osservato come l'incremento sanzionatorio operato, in relazione all'art. 624 bis c.p., dall'art. 5 comma 1 lett. a della L. n. 36 del 2019, non conduca, anche con riguardo all' ipotesi aggravata di cui al comma 3, ad una pena detentiva massima superiore a quella prevista dall'ultimo comma dell'art. 625 c.p., ossia dieci anni di reclusione. 

Ciò posto, si è rilevato, sulla scia di quanto affermato dalla Sentenza Nastasi n. 1792 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, come la selezione dei reati operata dal comma 2 dell'art. 550 c.p.p. tragga origine non tanto da una minore gravità degli stessi, stante la varietà dei livelli sanzionatori corrispondenti alle diverse fattispecie e l'apice dei medesimi raggiunto con l' inclusione, in tale norma, del delitto di cui agli artt. 624 e 625 c.p., ma da valutazioni di tipo economicistico e di funzionalità organizzativa: tali esigenze sono infatti ritenute esposte al pericolo di compromissione, in caso di adozione generalizzata del procedimento previsto per i reati attribuiti al Tribunale in composizione collegiale. Sul punto, hanno infatti osservato i giudici di legittimità che: "non sembra agevolmente superabile l'obiezione secondo la quale non è possibile stabilire alcun rapporto di proporzionalità diretta tra entità della pena e complessità dell'accertamento del reato. Ne consegue che una ricostruzione che aspiri ad un minimo di realismo non può escludere che l'assenza di un preventivo vaglio giudiziale sull'esercizio dell'azione penale sia motivata dalla volontà di limitare l'utilizzo delle risorse, da ottimizzare a favore di reati che il legislatore ha ritenuto meritevoli di un più meditato accesso al dibattimento".

Da tali considerazioni deriva, pertanto, come limitate variazioni della pena non possano incidere su tali valutazioni, le quali si fondano sull'identità tipologica del reato, nel caso di specie inteso come furto, indicato dall'art. 550 c.p.p. nel genus tramite il richiamo all'art. 625 c.p.. Tale identità, si è osservato, è frutto non solo di profili tecnici, ma anche di aspetti sociali o criminologici ritenuti meritevoli di considerazione da parte del legislatore.

Le considerazioni sistematiche tratte dal Procuratore, sulla base del mancato inserimento del delitto in discorso tra quelli per i quali si procede con citazione diretta, nonostante il criterio di delega previsto dalla L. n. 134 del 2021, non sono state, pertanto, condivise dalla Corte. L'art. 1 comma 22 lett. a) L. n. 134 del 2021 ha, infatti, attribuito al legislatore delegato il potere di estendere l'ambito di applicabilità della sospensione del procedimento con messa alla prova dell' imputato, oltre ai casi previsti dall'art. 550, comma 2 c.p.p., anche ad ulteriori, specifici reati, puniti con pena edittale detentiva non superiore nel massimo a sei anni, i quali si prestino a percorsi risocializzanti o riparatori, da parte dell'autore, compatibili con l'istituto.

Tale previsione, si è rilevato, fa espressamente salve le ipotesi previste dall'art. 550, comma 2 del codice di procedura penale, tra le quali, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, rientra il reato previsto dall'art. 624-bis c.p..

Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Cassazione ha pertanto rigettato il ricorso.

sabato 12 febbraio 2022

Particolare tenuità del fatto e messa alla prova: i reati estinti ex art. 168 ter c.p. non rilevano ai fini della valutazione del presupposto ostativo del comportamento abituale.

In materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la Seconda Sezione Penale della Suprema Corte, con la Sentenza n. 46064, pronunciata all'udienza del 30.11.2021, ha affermato come i reati estinti per esito positivo della messa alla prova non costituiscano indice di comportamento abituale, ostativo al riconoscimento dell'esimente ai sensi dell'art. 131 bis comma 3 c.p.. Tale effetto è infatti impedito dall'estinzione del reato conseguente al proficuo svolgimento del procedimento speciale.

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Nella fattispecie, un imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Genova aveva confermato la condanna del medesimo per i reati di cui agli artt. 474 e 648 cpv. c.p..

I giudici del gravame avevano ritenuto di escludere il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., a causa dell'abitualità del comportamento dell'imputato, dovuta ad un reato commesso in data successiva a quello oggetto del processo, e dichiarato estinto per esito positivo della messa alla prova.  

I giudici della Corte Suprema non hanno condiviso tale statuizione, attesa l'impossibilità di ritenere sussistente l'abitualità, ostativa ex art. 131 bis c.p., sulla sola base della commissione di un successivo reato il quale, come nel caso di specie, sia stato dichiarato estinto ai sensi dell'art. 464 septies c.p.p.

A sostegno di tale principio, si è richiamato quanto espresso da differenti sezioni della Corte di Cassazione con riferimento all'affine questione, attinente agli effetti dell'estinzione del reato conseguente all'emissione del decreto penale di condanna, alle condizioni previste dall'art. 460 comma 5c.p.p.. A tal riguardo, è stato infatti ritenuto come non debba tenersi conto, ai fini dell'accertamento del presupposto ostativo del comportamento abituale di cui all'art. 131 bis comma 3 c.p., dei reati estinti, stante il fatto che all'estinzione del reato consegue anche l'elisione di ogni effetto penale della condanna (la Corte ha richiamato le Sentenze n. 11732 del 1/7/2021 e n. 22078 del 20/2/2019, pronunciate dalla Sez. Quarta, e n. 11709 del 15/10/2019, pronunciata dalla Sez. Quinta).

Siffatto principio è stato ritenuto estendibile anche alla fattispecie dell'esito positivo della messa alla prova, istituto  avente carattere sostanziale e costituente, a tutti gli effetti, una causa di estinzione del reato.  Tale assunto, secondo i giudici di legittimità, è derivabile, in primo luogo, dalla collocazione sistematica della messa alla prova dell'imputato nell'ambito del Titolo VI ("Della estinzione del reato e della pena"), Capo I ("Della estinzione del reato") del codice penale, oltre che dal disposto dell'art. 168-ter c.p. ("l'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede"). La Corte ha inoltre posto in evidenza, al riguardo, "la funzione di carattere preventivo e risocializzante demandata a tale istituto", costituente una "causa di estinzione della c.d. punibilità in astratto": il medesimo, sotto il profilo processuale, interviene, infatti, anteriormente all'emissione della sentenza di condanna (l'applicazione può, anzi, essere chiesta nel corso delle indagini preliminari), prescindendo, perciò, da un accertamento sul merito della res iudicanda e sulla responsabilità dell'imputato, fatta salva l'ipotesi dell'evidente sussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.. Nessun effetto di giudicato può, pertanto, conseguire alla sentenza di estinzione del reato pronunciata ai sensi dell'art. 168 ter c.p. nel successivo giudizio di accertamento del danno in sede civile.

La Corte Suprema non ha infine mancato di rilevare come - a mente della Sentenza n. 13681 del 2016 delle SS.UU. - il presupposto ostativo del comportamento abituale ricorre solamente quando l'autore, anche successivamente al reato per cui è processo, abbia commesso almeno altri due reati della stessa indole, incidentalmente accertabili da parte del giudice procedente.  

All'esito di tali osservazioni, la sentenza impugnata è stata dunque annullata con rinvio, per nuovo giudizio in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p..

sabato 17 luglio 2021

Messa alla prova e inesatta contestazione del reato: la richiesta può essere presentata deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto, ma esclusivamente entro il termine di legge.

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 19673, pronunciata all'udienza dell'8 aprile 2021 (deposito motivazioni in data 15 aprile 2021), ha preso in esame la questione concernente la possibilità, per l'imputato, di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova nel caso in cui la qualificazione giuridica del fatto non consenta l'accesso a tale rito speciale.


  • Il fatto

Un imputato proponeva ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Palermo, all'esito di un giudizio di rinvio, aveva modificato la qualificazione giuridica del fatto ad egli ascritto dal reato di tentata estorsione a quello di tentata violenza privata. 

Tramite uno dei propri motivi di ricorso, l'imputato lamentava violazione di legge e carenza di motivazione, in relazione all'art. 168 bis c.p. ed all'art. 6, par. 3, lett. a) e b) Cedu.

Secondo la tesi propugnata dal ricorrente, nell'ipotesi in cui la sentenza di annullamento preveda la riqualificazione della condotta in una fattispecie - come quella di cui all'art. 610 c.p. - che consente l'accesso al rito alternativo della sospensione del procedimento con messa alla prova, la sede naturale per avanzare la relativa richiesta sarebbe il giudizio di rinvio innanzi alla Corte d'Appello.

Nella fattispecie, l'imputato aveva presentato la richiesta di messa alla prova nelle fasi preliminari all'apertura del dibattimento in grado di appello, ma la Corte aveva - a suo dire erroneamente - rigettato tale istanza, giudicando la medesima tardiva e quindi inammissibile. 

Tale statuizione, secondo il ricorrente, era da considerarsi contrastante con la garanzia del contraddittorio che la giurisprudenza EDU riconosce all'imputato, anche con riguardo alla diversa definizione giuridica del fatto che il giudice operi d'ufficio.

In tal senso deporrebbe, secondo tale tesi, la Sentenza n. 14/2020 della Corte costituzionale che, sul presupposto dell'intrinseca dimensione processuale dell'istituto di cui all'art. 168 bis c.p., ha riconosciuto, nel caso di mutamenti patologici o fisiologici del capo di imputazione, il diritto dell'imputato di richiedere l'ammissione al rito speciale, per mezzo di una rimessione in termini a suo favore, in deroga a quanto previsto dall'art. 464 bis comma 2 c.p.p..


  • La decisione

La Corte di Cassazione ha, innanzitutto, osservato come, a livello testuale, l'art. 464 bis c.p.p. non consenta la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova successivamente all'apertura del dibattimento.

La previsione di tale termine è coerente con quanto previsto dalla disciplina propria degli altri riti alternativi, la quale, analogamente, prevede termini ultimi per la richiesta, in limite litis, fatta salva la possibilità, per l'imputato, di ottenere comunque il beneficio della riduzione di pena nell'ipotesi in cui la mancata ammissione al rito sia risultata ingiustificata, e laddove ciò sia previsto da un'espressa disposizione di legge.

Tuttavia, hanno rilevato i giudici di legittimità, poiché la richiesta di riti alternativi costituisce un precipuo interesse difensivo, la Corte costituzionale, in più occasioni, ha introdotto alcuni correttivi a tale disciplina, con specifico riferimento all'ipotesi in cui, nel corso del processo, si verifichi una modificazione della contestazione senza che siano mutate le condizioni di fatto iniziali.

Tale ipotesi ricorre nel caso di contestazioni suppletive, ossia quando emerge un "fatto nuovo o un reato concorrente che risultava già dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, e che pertanto il pubblico ministero ben avrebbe potuto contestargli già in quel momento, sì da porlo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa in merito alla scelta del rito". 

In tali fattispecie, come osservato dalla predetta pronuncia del Giudice delle leggi n. 14 del 2020, la Consulta ha posto rimedio con la Sentenza n. 265 del 1994, in relazione al patteggiamento, e con la Sentenza n. 333 del 2009 in relazione al rito abbreviato. 

La Corte, con riferimento all'ipotesi delle contestazioni suppletive ha, quindi, di volta in volta dichiarato illegittimi gli artt. 516 e 517 c.p.p., nella parte in cui non prevedevano "la facoltà dell'imputato di essere ammesso a un rito speciale a contenuto premiale allorché, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, fosse emerso - rispettivamente - un fatto diverso da quello originariamente contestato, ovvero un reato connesso, o una circostanza aggravante non previamente contestati all'imputato".

Il Collegio ha quindi osservato come vi sia una ragione specifica che giustifica l'ammissione dell'imputato al rito speciale nell'ipotesi di contestazioni suppletive, e non invece allorché il  giudice operi una riqualificazione giuridica della condotta

Soltanto nel primo caso, infatti, l'imputato era "... irragionevolmente discriminato, ai fini dell'accesso ai procedimenti speciali, in dipendenza dalla maggiore o minore esattezza o completezza della discrezionale valutazione delle risultanze delle indagini preliminari operata dal pubblico ministero".

Da ciò deriva, secondo la Corte, come non sia consentito avanzare tardivamente la richiesta di messa alla prova dopo la modifica della qualificazione giuridica della condotta, senza che ciò determini alcun dubbio di costituzionalità.

A questo punto, tuttavia, i giudici di legittimità hanno osservato come, nella fattispecie in cui il Pubblico ministero operi una qualificazione giuridica del fatto non corretta, che impedisca l'accesso alla messa alla prova, l'imputato non resti comunque privo di tutela. Tramite, infatti, una corretta interpretazione delle norme vigenti, si è ritenuto che egli possa tutelare, agendo con la dovuta diligenza, tale, fondamentale, interesse.

Come, infatti, già affermato dalla Corte costituzionale con la Sentenza n. 131 del 2019 - avente ad oggetto un'ipotesi di giudizio abbreviato instaurato innanzi al G.U.P. - l'imputato può - e deve - chiedere entro il termine di legge la messa alla prova, deducendo l'erronea qualificazione giuridica. In tale ipotesi, il giudice, qualora, all'esito del giudizio, ritenga effettivamente erronea la qualificazione operata dal pubblico ministero, deve ammettere la messa alla prova. 

E' dunque necessario - ha rimarcato il Collegio - che, in tale ipotesi, la richiesta di rito speciale sia avanzata nei termini di legge - atteso che "la disposizione non lascia alcuna elasticità - e sia intervenuta, in seguito, una valutazione di erroneità della contestazione, con conseguente modificazione in diversa fattispecie incriminatrice che consenta la messa alla prova.

Da ultimo, la Corte ha osservato come tale ragionamento non valga, tuttavia, qualora la diversa qualificazione dipenda dall'accertamento dei fatti - ad esempio, se cade la prova della violenza e la rapina diventa furto - o qualora non venga raggiunta la prova del reato connesso che impediva l'accesso alla messa alla prova, ed ipotesi simili.

Nel caso di specie - hanno rilevato gli Ermellini - l'imputato non aveva chiesto tempestivamente l'ammissione al rito speciale, con conseguente preclusione all'accesso al medesimo in sede di giudizio di rinvio. La Corte ha dunque respinto il motivo di ricorso proposto dall'imputato.

martedì 25 dicembre 2018

Messa alla prova: la Suprema Corte ribadisce come il provvedimento di revoca della sospensione del procedimento possa essere fondato su fatti costitutivi di un'ipotesi di reato, ancorché non accertati in via definitiva.

Con la Sentenza n. 22066, pronunciata all'udienza del 6 aprile 2018 (deposito motivazioni in data 18 maggio 2018), la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione ha preso in esame il tema relativo ai presupposti per la revoca dell'ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, con riferimento, in particolare, all'apprezzamento, da parte del giudice, di un procedimento penale ancora in corso.

Il giudizio di legittimità è stato introdotto dal ricorso presentato da un'imputata avverso l'ordinanza con la quale il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Treviso aveva revocato la sospensione del procedimento con messa alla prova disposta a beneficio della ricorrente, con contestuale restituzione degli atti al Pubblico Ministero.

Con uno dei motivi di ricorso, l'imputata contestava violazione di legge ed illegittimità dell'Ordinanza impugnata, stante la violazione, da parte del provvedimento di revoca, dell'art. 168 quater c.p., concernente le ipotesi tassative al ricorrere delle quali tale decisione può essere adottata. 
Il G.I.P. aveva infatti disposto la revoca dell'ordinanza di sospensione basandosi unicamente sulla documentazione, pervenuta da una Stazione dei Carabinieri, con cui si attestava la contestazione all'imputata, a seguito di un incidente stradale, del reato di cui all'art. 186 comma 7 C.d.S.. Il Giudice aveva pertanto attribuito rilievo, ai fini della propria decisione, ad una notizia di reato non ancora verificata giudizialmente, con conseguente violazione del principio di non colpevolezza; al contempo, non aveva tenuto in debita considerazione né l'occasionalità della condotta da parte dell'imputata né la relazione stessa dell'Uepe, in cui si attestava il buon esito della prova da parte della medesima.
Inoltre, il G.I.P. non aveva correttamente valutato la documentazione, prodotta dalla ricorrente, concernente il ricorso da essa depositato, presso il Giudice di Pace di Treviso, avverso il predetto verbale di contestazione elevato nei suoi confronti dai Carabinieri, nonché il provvedimento dello stesso Giudice con cui era stata sospesa l'efficacia di tale verbale.

La Suprema Corte, esaminando il ricorso in oggetto, ha innanzitutto osservato come il Giudice abbia adottato il provvedimento di revoca per aver ritenuto l'imputata, in seguito ai fatti sopra descritti, non più meritevole del beneficio della sospensione del procedimento. Egli aveva infatti osservato come "a prescindere dall'esito positivo della messa alla prova attestato nella relazione conclusiva trasmessa dall'UEPE, la medesima aveva tenuto, ancora sottoposta a prova, una condotta esplicitamente riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7, così dimostrando di non aver colto il disvalore della condotta già in pregresso tenuta (guida in stato di ebbrezza nel più elevato grado - lett. c) - e causazione di sinistro), ma, al contrario, assumendo un contegno, oltreché in violazione del disposto di cui all'art. 186 C.d.S., comma 7, altresì irrispettoso degli operanti intervenuti in loco su richiesta di terzi".
I giudici di legittimità hanno ritenuto legittima tale motivazione del provvedimento impugnato: il G.I.P. non si è infatti limitato ad attribuire rilievo ad una mera notitia criminis, ma ha invece valutato gli atti di causa relativi alla circostanza oggettiva del rifiuto, da parte dell'imputata, di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici, tenendo altresì conto di tutte le emergenze probatorie acquisite. Inoltre, quest'ultime non sono state ritenute in alcun modo inficiate dalla presentazione, da parte dell'interessata, del ricorso avverso il verbale di contestazione dell'illecito ex art. 186 comma 7 C.d.S..
Con specifico riferimento al disposto dell'art. 168 quater c.p., la Corte di Cassazione ha rilevato come esso preveda la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova "in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole rispetto a quello per cui si procede"; tale disposizione non richiede, tuttavia, che in relazione a tale reato sia stata pronunciata una condanna definitiva. 
La Corte ha quindi ritenuto di dover confermare il principio di diritto per cui "in tema di revoca dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova, ai sensi dell'art. 168 quater c.p., il giudice può valutare anche un procedimento penale in corso, in quanto, ove la violazione di obblighi sia costitutiva di un'ipotesi di reato, possono essere apprezzati i fatti storicamente accertati e non è necessario attendere il passaggio in giudicato dell'eventuale condanna per stabilire se il condannato sia ancora meritevole del beneficio ottenuto".
Peraltro, si è altresì osservato come tale principio possa essere applicato anche in relazione alle misure alternative alla detenzione: la revoca delle stesse, se fondata su di un'adeguata motivazione, può conseguire da qualsiasi elemento probatorio, come un rapporto di polizia giudiziaria o le risultanze di un procedimento penale ancora in corso; possono quindi essere valutati, a tal fine "fatti storicamente accertati, costituenti ipotesi di reato riferibili all'interessato, senza necessità di attendere la definizione del relativo procedimento penale, assumendo rilievo esclusivamente la valutazione della condotta dell'interessato al fine di stabilire se lo stesso sia meritevole del beneficio ottenuto".

Sulla base di tali motivazioni, la Suprema Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputata.

sabato 1 dicembre 2018

Reati stradali: è competente il Prefetto, e non invece il giudice penale, ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato a seguito dell'esito positivo della messa alla prova applicata nel procedimento penale per il reato di guida in stato di ebbrezza.

La Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 52795, pronunciata all'udienza dell'8 novembre 2018 (deposito motivazioni in data 23 novembre 2018), si è pronunciata sul tema relativo alla competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida nell'ipotesi di declaratoria di estinzione del reato a seguito di sospensione del procedimento con messa alla prova, applicata al reato di guida in stato di ebbrezza.


Il giudizio di legittimità è stato introdotto dal ricorso presentato da un imputato avverso la sentenza con cui il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Catania, contestualmente alla dichiarazione di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per l'esito positivo della messa alla prova, aveva applicato la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Con il proprio ricorso, l'imputato contestava l'esercizio, da parte del giudice, di una potestà riservata dalla legge ad un organo amministrativo, ossia il Prefetto, cui è attribuito il compito di applicare la sanzione amministrativa della sospensione della patente nella fattispecie di declaratoria di estinzione del reato che non sia dovuta alla morte del reo, come previsto dall'art. 224 comma 3 D. Lgs. 285/92.

La Suprema Corte ha ribadito, a questo riguardo, un orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi negli ultimi due anni. Con riferimento, infatti, al reato di guida in stato di ebbrezza, si è infatti affermato come il giudice che dichiari l'estinzione del reato per l'esito positivo della messa alla prova, ex art. 168 ter c.p., non può applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. Essa rimane infatti di competenza del Prefetto ai sensi dell'art. 224 comma 3 D. Lgs. 285/92; tale assunto è stato motivato sulla base della sostanziale differenza tra l'istituto della messa alla prova, che prescinde dell'accertamento di penale responsabilità, e le ipotesi di applicazione della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, previste dagli artt. 186 comma 9 bis e 187 comma 8 bis D. Lgs. 285/92. Anche in tali ipotesi, infatti, il positivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità determina la declaratoria di estinzione del reato, ma la relativa disciplina attribuisce al giudice, in deroga a quanto previsto dall'art. 224 comma 3 D. Lgs. 285/92, la competenza ad applicare la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Pertanto, i giudici di legittimità hanno osservato come, pur essendo vero, ai sensi dell'art. 168 ter comma 2 c.p., che l'estinzione del reato in seguito al positivo svolgimento della messa alla prova non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie allorché siano previste dalla legge, non possa tuttavia essere trascurato quanto espressamente previsto dall'art. 224 comma 3 D. Lgs. 285/92, in tema di competenza ad applicare la sanzione amministrativa. Essa è, come detto, assegnata al Prefetto nell'ipotesi di dichiarazione di estinzione del reato diversa dalla morte del reo, dunque anche se conseguente all'esito favorevole della messa alla prova.

Sulla base di tali motivazioni, la Suprema Corte ha pertanto annullato senza rinvio la sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari di Catanialimitatamente alla pronuncia della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, che ha provveduto direttamente ad eliminare. Contestualmente, la Corte ha disposto la trasmissione di copia della Sentenza al Prefetto di Catania, per quanto di sua competenza. 

domenica 14 ottobre 2018

Giurisprudenza di legittimità 2018 in tema di giudizio abbreviato, parte 1: contrasto giurisprudenziale sul tema del rapporto con l'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova.

In tema di giudizio abbreviato, la Corte di Cassazione ha preso in esame, nel corso del 2018, il tema relativo al rapporto tra tale rito speciale e quello di sospensione del procedimento con messa alla prova.
Con due pronunce, pervenute ad esiti opposti, i giudici di legittimità si sono interrogati sulla possibile alternatività tra l'istanza di rito abbreviato e quella di sospensione con messa alla prova e sulla parallela questione relativa alla deducibilità, nel giudizio d'appello, del carattere ingiustificato del diniego, da parte del giudice di primo grado, dell'istanza di sospensione con messa alla prova. 

Per quanto concerne la prima di tali pronunce (n. 9398), emessa dalla Quinta Sezione Penale il 21.12.2017 (deposito motivazioni in data 1.3.2018), il giudizio di legittimità ha tratto origine dal ricorso presentato da due imputati avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Bologna aveva confermato la sentenza di condanna del Tribunale della stessa città per il reato di tentato furto aggravato.
Con uno dei motivi di ricorso, i due imputati avevano contestato violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 464 bis c.p.p.: la sospensione del procedimento con messa alla prova non era infatti stata ammessa, pur essendo stata proposta nei termini di legge, ossia nella sede dell'udienza fissata per la discussione del giudizio abbreviato  in seguito alla trasformazione del rito direttissimo ex art. 452 comma 2 c.p.p..

La Suprema Corte ha ritenuto tardiva tale richiesta. I giudici di legittimità hanno infatti osservato come l'art. 464 bis comma 2 c.p.p. preveda, in relazione ai termini per proporre istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, che, in caso di instaurazione del giudizio immediato, la richiesta debba essere formulata entro il termine previsto dall'art. 458 comma 1 c.p.p.; si tratta, cioè, del termine di quindici giorni previsto altresì ai fini della proposizione della richiesta di rito abbreviato. 
Sulla base di tale osservazione, la Corte ha affermato come la norma di cui all'art. 464 bis comma 2 c.p.p. fondi pertanto "un regime di alternatività tra il giudizio abbreviato e la sospensione del procedimento con messa alla prova".
La Sentenza n. 9398 ha dunque ribadito quanto già affermato dalla Sesta Sezione Penale della Suprema Corte nella Sentenza n. 22545 pronunciata in data 28 marzo 2017. In essa si era stabilito come, in seguito alla celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato, l'imputato non possa dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del diniego, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova. Ciò in quanto la connotazione di rito alternativo riconoscibile in capo all'istituto di cui all'art. 168 bis c.p., da un lato, e l'analogia tra i termini per proporre richiesta di sospensione con messa alla prova e di rito abbreviato, dall'altro, precludono la possibilità di esperire differenti forme di definizione del giudizio, stante la mancanza di un'espressa previsione di convertibilità di un rito nell'altro.

Attesa dunque la manifesta infondatezza di tale motivo, così come degli altri proposti dai ricorrenti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile dalla Suprema Corte.

Come anticipato, ad un'opposta conclusione sul punto è giunta la seconda delle pronunce in oggetto, la n. 29622, emessa dalla Terza Sezione Penale della Suprema Corte il 15.02.2018 (deposito motivazioni in data 2.7.2018). 
Il giudizio di legittimità è stato introdotto dal ricorso presentato dall'imputato avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Ancona aveva confermato la sentenza di condanna del Tribunale della medesima città per il reato di cui agli artt. 73 D.P.R. 309/90 e 99 comma 2 n.1 c.p.
L'imputato aveva contestato, tra gli altri motivi, violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 168 bis c.p., 24 e 25 Cost. e 125 comma 3, 586 c.p.p.. La Corte d'Appello, secondo tale motivo di ricorso, aveva illogicamente dichiarato inammissibile l'appello proposto dal ricorrente avverso l'ordinanza con cui il Tribunale aveva rigettato l'istanza di messa alla prova (oltre all'istanza di revoca della misura cautelare degli arresti domiciliari), fondando la propria decisione sull'assunto per cui tale provvedimento fosse unicamente ricorribile per cassazione.
Al contrario, l'ordinanza di rigetto dell'istanza di messa alla prova, come quella di revoca delle misure cautelari, andrebbe considerata appellabile, a condizione che contestualmente venga proposto appello avverso la sentenza di merito emessa dal giudice di primo grado, la quale contenga una statuizione circa la responsabilità dell'imputato, come accaduto nel caso di specie.

La Corte ha ritenuto fondato tale motivo di ricorso. 
E' stato innanzitutto osservato come le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la Sentenza n. 33216/16, abbiano affermato la non immediata impugnabilità dell'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione con messa alla prova mediante ricorso per cassazione, essendo essa solo appellabile unitamente alla sentenza di primo grado ex art. 586 c.p.p.. L'art. 464 quater comma 7 c.p.p., infatti, secondo cui "contro l'ordinanza che decide sull'istanza di messa alla prova possono ricorrere per cassazione l'imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa", deve essere interpretato come riferito al solo provvedimento di accoglimento della richiesta dell'imputato da parte del giudice, con conseguente sospensione del procedimento con messa alla prova.
I giudici di legittimità hanno quindi osservato come il sistema di rimedi avverso le ordinanze che decidono sull'istanza di sospensione con messa alla prova risulta strutturato nel seguente modo:
1) ricorso per cassazione in via autonoma ed immediata contro l'ordinanza di accoglimento;
2) non impugnabilità del provvedimento negativo fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, in quanto è offerta all'imputato la possibilità di rinnovare la richiesta;
3) impugnabilità del provvedimento di rigetto "predibattimentale", soltanto unitamente alla sentenza di primo grado, secondo la regola generale fissata dall'art. 586 c.p.p..

Venendo al tema già affrontato dalla Sentenza n. 9398, la Corte ha quindi affermato come non possa ritenersi preclusa l'impugnazione dell'ordinanza di rigetto a causa della circostanza per cui l'imputato, a seguito del rigetto dell'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova, abbia scelto il rito abbreviato, come accaduto nella fattispecie in oggetto.
La Corte non ha infatti ritenuto condivisibile quanto affermato dalla predetta Sentenza n. 22545/17, e posto alla base delle conclusioni raggiunte dalla Quinta Sezione Penale nella prima delle pronunce qui esaminate.
Il principio di diritto, sopra riportato, su cui si è fondata la Sentenza n. 22545, riassumibile con il brocardo "electa una via, non datur recursus ad alteram", e già applicato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione ai rapporti tra rito abbreviato e patteggiamento, condurrebbe, secondo i giudici della Terza Sezione Penale, "ad una compressione ingiustificata del diritto dell'imputato ad avvalersi dei riti alternativi e, con esso, del diritto di difesa costituzionalmente garantito" , ex art. 24 Cost..
D'altro canto, secondo la Corte, non risulta fondata neppure l'applicazione, alla fattispecie processuale in oggetto, della medesima preclusione già affermata in relazione ai rapporti tra rito abbreviato e patteggiamento. L'istituto della sospensione del procedimento con messa alla prova, causa speciale di estinzione del reato, si pone infatti in alternativa, secondo i giudici di legittimità, rispetto ad ogni tipo di giudizio di merito, compreso quello celebrato nelle forme del giudizio abbreviato, senza che si possa affermare la sussistenza di una preclusione sul punto, in assenza di una specifica previsione in questo senso.
Dunque, il parallelismo con il rapporto tra rito abbreviato e patteggiamento, procedimenti volti entrambi a definire il giudizio di merito, non risulta applicabile in relazione all'istituto della sospensione con messa alla prova, funzionale alla successiva estinzione del reato; la richiesta di tale procedimento assume quindi valenza prioritaria, e non è possibile ritenere che ad essa l'imputato abbia implicitamente rinunciato per effetto della richiesta di ammissione al rito abbreviato, la quale deve essere intesa come effettuata con riserva.

La Terza Sezione Penale ha quindi affermato come la celebrazione del giudizio di primo grado nelle forme del rito abbreviato non precluda all'imputato la possibilità di dedurre, in sede di appello, il carattere ingiustificato del diniego, da parte del giudice di primo grado, della richiesta di sospensione con messa alla prova.

I giudici di legittimità hanno pertanto ritenuto in contrasto con tale principio la declaratoria di inammissibilità pronunciata dalla Corte d'Appello, annullando sul punto la Sentenza di merito, con conseguente rinvio alla Corte d'Appello di Perugia.

sabato 11 agosto 2018

Messa alla prova: profili relativi al consenso dell'imputato ed all'integrale risarcimento del danno

Con la Sentenza n. 5784, pronunciata all'udienza del 26 ottobre 2017 (deposito motivazioni in data 7 febbraio 2018), la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha preso in esame alcuni temi relativi all'istituto della messa alla prova, di cui agli artt. 168 bis ss. c.p.p..

Il giudizio di legittimità ha tratto origine dall'impugnazione proposta dall'imputata avverso un'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Isernia con la quale veniva accolta la richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova in relazione al reato di cui all'art. 10 ter D. Lgs. 74/00.

La ricorrente lamentava, in particolare, la violazione e falsa applicazione dell'art. 464 quater comma 4 c.p.p., dal momento che il programma di trattamento elaborato dall'U.E.P.E. era stato oggetto di modifica da parte del Giudice senza il consenso dell'imputata; egli aveva infatti disposto, in aggiunta alla messa alla prova della durata di nove mesi, la restituzione, da parte di quest'ultima della somma di 278.497 euro, oltre interessi, da lei dovuta a titolo di debito tributario, nel termine massimo di sospensione del procedimento, pari a due anni. 
Inoltre, l'imputata sosteneva come il Giudice non avesse tenuto in debito conto il fatto che ella fosse ancora in termini per chiedere, ai sensi del D.L. 193/2016, la c.d. rottamazione della cartella di riscossione emessa nei suoi confronti.

Con il secondo motivo di ricorso, l'imputata affermava invece l'avvenuta violazione, da parte del Tribunale, dell'art. 168 bis c.p., dovendosi ritenere impropria la subordinazione della messa alla prova all'integrale risarcimento del danno. L'art. 168 bis comma 2 c.p. avrebbe infatti contenuto prescrittivo, ma non assoluto, da ciò derivando come la mancanza dell'integrale risarcimento non debba ritenersi ostativa all'accesso a tale istituto.

La Suprema Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso, pur ritenendo il primo assorbente rispetto al secondo, riguardo al quale ha comunque effettuato alcune osservazioni.

In primo luogo, i giudici di legittimità hanno affermato come sia illegittima la modifica del programma di trattamento, elaborato ai sensi dell'art. 464 bis c.p.p., comma 2, che venga disposta dal giudice senza la consultazione delle parti e in assenza del consenso dell'imputato. Tale consenso deve infatti ritenersi vincolante, stante, innanzitutto, il tenore della disposizione di cui all'art. 464 quater comma 4 c.p.p., che, al riguardo, non lascia spazio ad alcun dubbio. 
Inoltre, secondo la Corte, tale conclusione può essere affermata anche sulla base della struttura stessa dell'istituto, che "è rimesso alla iniziativa dell'imputato e nell'ambito del quale il programma di trattamento deve essere elaborato d'intesa con l'ufficio esecuzione penale esterna, cosicché deve ritenersi che, in caso di mancanza di consenso alle modifiche o integrazioni, il programma, come elaborato d'intesa tra l'imputato richiedente e l'ufficio esecuzione penale esterna, non possa essere modificato, sicché il giudice dovrà decidere su di esso nella sua originaria formulazione".

Con riferimento invece al secondo motivo di ricorso proposto dall'imputata, la Suprema Corte ha affermato come la previsione relativa al risarcimento del danno (da effettuarsi "ove possibile") contenuta nell'art. 168 bis comma 2 c.p. abbia effettivamente natura prescrittiva ma non assoluta, con la conseguenza per cui è da ritenersi ingiustificato ritenere che la sospensione del procedimento con messa alla prova sia necessariamente subordinata all'integrale risarcimento.
A questo proposito, deve infatti in concreto verificarsi se il risarcimento del danno sia o meno possibile, se un'eventuale impossibilità derivi da fattori oggettivi estranei alla sfera di dominio dell'imputato e ancora se, in tale ultima ipotesi, sia relativa o assoluta e riconducibile o meno a condotte volontarie dell'imputato; solo in questo caso, infatti, l'impossibilità potrà essere ritenuta ingiustificata e quindi ostativa all'ammissione alla messa alla prova.

Il ricorso è stato dunque ritenuto fondato, con conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio al Tribunale di Isernia.