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venerdì 3 novembre 2023

Art. 581 commi 1 ter e 1 quater c.p.p.: la Suprema Corte dichiara manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale.

In materia di impugnazioni, la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 43718, pronunciata all'udienza dell'11 ottobre 2023 (deposito motivazioni in data 30 ottobre 2023), ha preso in esame una questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento alle norme di cui ai commi 1 ter e 1 quater dell'art. 581 c.p.p., a mente delle quali: "Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio". "Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio".

La questione di legittimità.

Nella fattispecie, un imputato proponeva ricorso avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma ne aveva confermato la penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73 comma 5 D.P.R. n. 309 del 1990. Tramite uno dei propri motivi di ricorso, il medesimo chiedeva sollevarsi questione di legittimità costituzionale dell'art. 581 c.p.p., commi 1 ter e 1 quater, introdotti dal D.Lgs. n. 150 del 2022, in relazione agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost.. Secondo il ricorrente, infatti, tali norme - prevedendo l'obbligo di sottoscrizione di una dichiarazione o elezione di domicilio e un mandato ad impugnare a pena di inammissibilità dell'impugnazione -  avrebbero creato una disparità di trattamento in capo agli imputati dichiarati assenti, rispetto agli imputati presenti, creando così le condizioni per la violazione del diritto di difesa degli imputati assenti, specialmente nell'ipotesi in cui gli stessi siano assistiti da difensori d'ufficio, i quali si trovano sovente gravati da un difficoltoso onere di reperimento del proprio assistito.

La decisione.

La Suprema Corte ha, in primis, ritenuto rilevante la questione di legittimità costituzionale, affermando di condividere l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla Sentenza Nappi, n. 39166, pronunciata dalla Quinta Sezione Penale lo scorso 4 luglio, secondo cui sono applicabili al ricorso per cassazione proposto dall'imputato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza, gli specifici oneri formali previsti dall'art. 581 comma 1 quater c.p.p.. Secondo tale orientamento, la norma in oggetto rientra, infatti, tra le disposizioni generali relative alle impugnazioni, valevoli, in mancanza di indici normativi di segno contrario, anche per il ricorso per cassazione; essa non può quindi essere intesa nel senso di consentire l'impugnazione di legittimità nell'interesse dell'imputato assente secondo un regime meno rigoroso di quello vigente per l'appello, essendo infatti funzionale a garantire a quest'ultimo l'esercizio consapevole del diritto di impugnazione. D'altra parte, si è osservato, le stesse SS.UU. Galtelli (n. 8825 del 27/10/2016 - dep. 2017) avevano, a tal riguardo, posto in evidenza come gli artt. 581 e 591 c.p.p., disciplinanti i requisiti formali e sostanziali cui deve sottostare l'atto introduttivo del giudizio di impugnazione, si collochino entrambi nel Titolo I ("Disposizioni generali"") del Libro IX ("Impugnazioni") e siano, perciò, senz'altro applicabili sia all'appello che al ricorso per cassazione.

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Ciò premesso, i giudici di legittimità, prendendo in esame la dedotta questione di legittimità costituzionale, hanno ritenuto generica, e non connotata da concreta specificità e pertinenza censoria, la doglianza secondo cui l'introduzione delle norme oggetto di scrutinio stravolgerebbe il sistema delle impugnazioni, con riguardo, in primo luogo, alla  legittimazione all'impugnazione disciplinata dall'art. 571 c.p.p..

Sul punto, si è, innanzitutto, ricordato come il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sia stato adottato sulla base della delega legislativa conferita dalla L. 27 settembre 2021, n. 134 e come la nuova disposizione dell'art. 581 comma 1 ter c.p.p. riproduca pedissequamente quanto previsto dall'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega: "Fermo restando il criterio di cui al comma 7, lett. h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione".

Nella Relazione illustrativa al D.Lgs. n. 150 del 2022 si legge, invece: "l'art. 581 c.p.p., comma 1 ter, in attuazione del criterio di cui all'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega, introduce un'ulteriore condizione di ammissibilità dell'impugnazione: con l'atto d'impugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione. In caso di impugnazione del difensore dell'imputato assente, per attuare la delega sono aumentati di quindici giorni i termini per impugnare previsti dall'art. 585, comma 1". Analogo riscontro vi è, inoltre, nella relazione che ha accompagnato la legge, in relazione all'art. 581 comma 1 quater c.p.p..

Ciò posto, il Collegio ha evidenziato come lo scopo della riforma consista nella selezione, in entrata, delle impugnazioni, al fine di caducare quelle che: "non siano espressione di una scelta ponderata e rinnovata, in limine impugnationis, ad opera della parte". Così qualificata la ratio della norma, si è affermato come essa appaia del tutto ragionevole, ed esercizio di una legittima scelta discrezionale attribuita al legislatore, escludendo qualsivoglia contrasto con alcuna delle norme costituzionali invocate dal ricorrente.

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Il contrasto con i principi costituzionali ipotizzato dal ricorrente poggiava, in particolare, su di una possibile restrizione della facoltà d'impugnazione che deriverebbe dal chiedere all'imputato - assente per sua scelta al processo che lo ha riguardato, e di cui pure era stato posto a conoscenza - di indicare un domicilio che renda più agevole il processo di notificazione dell'atto d'impugnazione e, soprattutto, di rinnovare la propria volontà di proseguire in un ulteriore grado di giudizio, con possibili conseguenze negative per lui, quanto meno sotto il profilo della possibile condanna ad ulteriori spese.

Sotto il profilo concernente la parità tra accusa e difesa, la Suprema Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 34 del 26 febbraio 2020, la quale si pronunciò nel senso della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come sostituito dal D.Lgs. n. 11 del 2018, nella parte in cui prevede che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di condanna "solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato". In tale pronuncia, il Giudice delle leggi fece propria la costante affermazione per cui: "Nel processo penale, il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato: potendo una disparità di trattamento "risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia". Si ribadiva, inoltre, come il processo penale sia caratterizzato da una asimmetria "strutturale" tra i due antagonisti principali, con la conseguenza per cui le differenze che connotano le rispettive posizioni impediscono di ritenere che il principio di parità debba (e possa) indefettibilmente tradursi, nella cornice di ogni singolo segmento dell'iter processuale, in un'assoluta simmetria di poteri e facoltà.

Con riguardo, invece, alla garanzia del doppio grado di giurisdizione, si è rilevato come la Consulta abbia ribadito che la medesima non gode, di per sé, di riconoscimento costituzionale, sebbene la riconducibilità del potere d'impugnazione al diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. renda meno disponibile tale potere a interventi limitativi; mentre a livello sovranazionale, l'art. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, e l'art. 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, prevedono il diritto a far riesaminare la decisione da una giurisdizione superiore, o di seconda istanza, a favore della persona dichiarata colpevole o condannata per un reato.

Nel caso di specie, tuttavia, ha affermato la Corte, le norme tacciate d'incostituzionalità non prevedono affatto un restringimento della facoltà di impugnazione, ma perseguono il legittimo scopo di far sì che le impugnazioni vengano celebrate solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato; lo scopo di tali previsioni è quello, infatti, di evitare la pendenza di regiudicande nei confronti di imputati non consapevoli del processo, e di far sì che l'impugnazione sia espressione del personale interesse dell'imputato medesimo e non si traduca invece in una sorta di automatismo difensivo.

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Sotto ulteriore profilo, la Corte ha ritenuto altrettanto condivisibile, ragionevole e logica la ratio legis di operare una diversa scelta tra l'imputato presente nel processo e quello che ha deciso di non parteciparvi, se non attraverso la sua difesa tecnica.

I giudici di legittimità non hanno condiviso la tesi del ricorrente secondo cui dalla predetta disciplina deriverebbe un aggravio di tempo che potrebbe stridere con i tempi a disposizione per poter proporre l'impugnazione: il legislatore, infatti, proprio al fine di evitare tale rischio, e garantire la compatibilità costituzionale della nuova disciplina, ha previsto tutele compensative rispetto alla nuova previsione, tramite l'ampliamento di quindici giorni del termine per impugnare per l'imputato assente e l'estensione del rimedio della restituzione in termini per impugnare.

In particolare, il nuovo art. 585 comma 1-bis c.p.p. prevede che i termini, previsti a pena di decadenza, per proporre impugnazione di cui al comma 1 (15, 30 e 45 giorni a seconda dei casi) sono aumentati di quindici giorni (30, 45 e 60 giorni) per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza. 

Per quanto, invece, riguarda, la disciplina della restituzione in termini, si è rilevato come il nuovo comma 2.1 dell'art. 175 c.p.p. preveda che l'imputato giudicato in assenza sia restituito, a richiesta, nel termine per proporre impugnazione, qualora dia prova di non aver avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo e di non aver potuto proporre impugnazione nei termini senza sua colpa.

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La Corte di Cassazione ha, inoltre, rilevato l'erroneità dell'equiparazione, operata dal ricorrente, tra imputato assente ed imputato irreperibile. La norma in oggetto riguarda, infatti, solo l'imputato assente, ovvero quello che, a conoscenza del processo a suo carico, sceglie, qualunque sia la ragione, di essere assente e di farsi rappresentare dal difensore, ex art. 420 bis comma 4 c.p.p.. Tale scelta, come noto, deve essere volontaria e consapevole, ed è oggetto di accertamento da parte del giudice, ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo art. 420-bis. Circostanze, queste, che, ha osservato la Corte, comportano che il difensore non incontri, di norma, "soverchie difficoltà a farsi rilasciare, dopo la sentenza di primo grado, il mandato specifico ad appellare". In tal senso deporrebbe, altresì, la circostanza per cui già il testo dell'art. 571, comma 3 c.p.p. soppresso dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 46 stabiliva che, contro una sentenza contumaciale, il difensore potesse proporre impugnazione solo se munito di specifico mandato, anche se tale mandato poteva essere rilasciato con la nomina o anche successivamente nelle forme per questa previste.

In ogni caso, ha rilevato altresì il Collegio, il difensore, qualora abbia motivo di ritenere che non riuscirà a farsi rilasciare il mandato specifico in tempo utile, potrà suggerire all'imputato, anche prima dell'emissione della sentenza, di nominare un procuratore speciale, come previsto dall'art. 571 comma 1 c.p.p., il quale abbia il potere di proporre l'impugnazione.

La disposizione in oggetto non riguarda, dunque, l'ipotesi dell'imputato che, dopo il primo impatto con le forze di polizia (con la designazione di un difensore d'ufficio ed i successivi incombenti), sparisca senza lasciare traccia alcuna di sé. Tale soggetto, si è infatti osservato, non potrà mai essere legittimamente dichiarato assente, atteso che la relativa posizione processuale sarà di regola oggetto di sentenza di non luogo a procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo di cui all'art. 420-quater c.p.p..

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La Suprema Corte ha, infine, escluso che possa rinvenirsi alcun contrasto tra la norma oggetto di scrutinio e le norme costituzionali, per il fatto di aver imposto all'imputato assente la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

La nuova disposizione dell'art. 581 comma 1 ter c.p.p., infatti, al pari dell'incombenza imposta dall'art. 581 comma 1 quater c.p.p., si coordina perfettamente con il novellato art. 157-ter comma 3 c.p.p., secondo cui: "In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'art. 581, commi 1 ter e 1 quater", nonché con l'art. 164 c.p.p., rubricato "Durata del domicilio dichiarato o eletto", ove si prevede che: "La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'art. 156, comma 1". Il nuovo testo di tale norma, infatti, sostituendo l'inciso contenuto nell'art. 164 c.p.p. in base al quale la dichiarazione o l'elezione di domicilio era valida per ogni stato e grado del procedimento, ha escluso che la dichiarazione o l'elezione di domicilio, già presente in atti, possa esonerare l'impugnante dal deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio.

Le predette considerazioni circa il fatto che l'imputato assente non è affatto irreperibile - ha infatti osservato la Corte - valgono anche per l'ulteriore onere richiestogli di indicare il domicilio ove indirizzargli la notifica del nuovo decreto di citazione.

Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Cassazione ha pertanto ritenuto costituzionalmente legittime le norme di cui ai commi 1 ter e 1 quater dell'art. 581 c.p.p., dichiarando, pertanto, inammissibile il ricorso, in quanto proposto da difensore privo dello specifico mandato ad impugnare richiesto da tale norma.

martedì 17 ottobre 2023

Si applica anche al giudizio di cassazione la condizione di ammissibilità dell'impugnazione di cui all'art. 581 comma 1 quater c.p.p.. La genesi e la ratio della norma ricostruite dai giudici della Sesta Sezione Penale della Suprema Corte.

 La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 41309, pronunciata all'udienza del 20 settembre 2023 (deposito motivazioni in data 11 ottobre 2023), ha affermato l'applicabilità al ricorso per cassazione della previsione di cui all'art. 581 comma 1 quater c.p.p., a mente della quale: "Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l’atto d’impugnazione del difensore è depositato, a pena d’inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l’elezione di domicilio dell’imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio".

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Nella fattispecie, un imputato proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ne aveva confermato la penale responsabilità per i delitti di cui agli artt. 570 c.p., 3 L. n. 54 del 2006 e 12 sexies L. n. 989 del 1970. 

La Suprema Corte, in via preliminare, ha preso in esame il profilo di possibile inammissibilità del ricorso inerente all'omesso deposito, da parte del difensore dell'imputato, unitamente all'atto di impugnazione, dello specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza impugnata, come previsto dall'art. 581 comma 1 quater c.p.p., introdotto dal D.Lgs. n. 150 del 2022.

I giudici di legittimità hanno ritenuto come tale disposizione sia applicabile al giudizio di cassazione, esaminando, a tal fine, diversi ordini di ragioni, quali la formulazione letterale, la collocazione sistematica della norma, i principi e criteri direttivi contenuti nella legge delega, i lavori preparatori e la normativa intertemporale.

Il criterio letterale e la collocazione sistematica della norma.

In primo luogo, sotto il profilo del criterio letterale, il Collegio ha rilevato come la disposizione sia formulata in termini generali per tutte le "impugnazioni" presentate da imputati giudicati in assenza e sia collocata nell'ambito di una norma avente ad oggetto la "forma dell'impugnazione" in via generale, ma nel cui contesto il legislatore delegato ha anche inserito, tramite il  comma 1-bis, una norma riguardante, specificamente, il solo appello.

Ciononostante - si è osservato - autorevole dottrina ha fatto notare come tali elementi di carattere formale perdano di significatività, a fronte del riferimento, contenuto in disposizioni apparentemente generali quali il comma 1 ter e quello 1 quater dell'art. 581 c.p.p., alla "notificazione del decreto di citazione a giudizio", indicata quale finalità dell'ulteriore onere, imposto alla parte impugnante, di dichiarazione o elezione di domicilio. Come noto, infatti, tale formalità risulta applicabile al solo grado di appello, e non invece al giudizio di cassazione, ove non si prevede alcuna citazione a giudizio, attesa altresì la non equiparabilità in senso tecnico a quest'ultima dell'avviso ex art. 613 c.p.p. all'imputato, difeso d'ufficio.

Principi e criteri direttivi della legge delega.

A fronte delle predette osservazioni, si è quindi ritenuto necessario ricorrere ad altri strumenti esegetici, quale, in primis, quello costituito dalla legge delega.

In merito a tale criterio, la Corte ha preliminarmente osservato come, secondo i principi più volte affermati dalla Corte Costituzionale in ordine ai rapporti tra legge delega e norma delegata, in linea generale debba essere attribuita alla legge delega rilevanza su quest'ultima anche sul piano ermeneutico. Più in particolare, il processo di interpretazione della norma delegata dev'essere condotto, in primo luogo, esaminando la norma delegante, al fine di individuarne l'esatto contenuto, nel quadro dei principi e criteri direttivi e del contesto in cui questi si collocano, nonché delle ragioni e finalità della medesima; solo a seguito dell'effettuazione di siffatto esame, sarà quindi possibile interpretare la norma delegata "nel significato compatibile con i principi ed i criteri direttivi della delega" (Corte Cost. n. 112 del 2008).

I principi stabiliti dal legislatore delegante, ha infatti rilevato la Corte, costituiscono non solo il fondamento ed il limite delle norme delegate, ma anche un criterio per la loro interpretazione, dovendo le medesime essere lette, fin quando ciò appaia possibile, nel significato compatibile con i principi della legge di delega (Corte Cost. n. 176 del 2000). Tale criterio - c.d. di interpretazione "conforme" della norma delegata - inoltre, risulta non solo preminente nell'ipotesi in cui si tratti di vagliare la costituzionalità per "eccesso di delega" della medesima, ma altresì rilevante allorché il legislatore delegato non abbia espressamente optato per l'esercizio incompleto della delega (detto "eccesso di delega in minus"), scelta del Governo non qualificabile, di per sé, come violazione degli artt. 76 e 77 Cost., a condizione che tale esercizio non comporti uno stravolgimento della legge delega.

La legge n. 132 del 2021.

Ciò posto, si è quindi rilevato come la L. n. 132 del 2021 contenga principi e criteri direttivi di riforma del codice di rito, con riguardo sia alle notificazioni per le impugnazioni sia al processo in assenza.

Sotto il primo profilo, la legge ha previsto che, nel caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, "la notificazione dell'atto di citazione a giudizio" nei suoi confronti debba essere effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto con l'atto di impugnazione. Per quanto invece concerne le impugnazioni, si è introdotto l'onere, a pena di inammissibilità, a carico dell'impugnante (dunque non solo l'imputato) di depositare, con l'atto di impugnazione, una "dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione".

In riferimento al processo in assenza, la legge dedica, invece, un'apposita parte alla finalità di "rendere il procedimento penale più celere ed efficiente nonché modificare il codice di procedura penale in materia di processo in assenza", dettando, a tal fine, una serie di principi e criteri direttivi tra i quali: "prevedere che il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che con lo specifico mandato a impugnare l'imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio di impugnazione; prevedere, per il difensore dell'imputato assente, un ampliamento del termine per impugnare".

La legge delega, pertanto, ha osservato la Corte, nel contesto della riforma del procedimento in assenza, ha indicato la necessità di prevedere il rilascio di un mandato specifico al difensore che proponga impugnazione nell'interesse dell'imputato assente. A tale onere ha inoltre aggiunto, come detto, quello dell'elezione o dichiarazione di domicilio "per il giudizio di impugnazione"; tale ultima formalità è tenuta distinta, quanto a finalità, dal più generale onere, imposto alla parte privata impugnante, di depositare "dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione".

I lavori preparatori.

I giudici di legittimità hanno quindi preso in esame i lavori preparatori per l'emanazione della legge delega, i quali hanno preso l'avvio dal DDL n. 2435, che, con riferimento alle deleghe per l'efficienza del processo penale, proponeva, tra l'altro, la riforma del sistema delle notificazioni - in particolare quelle all'imputato - nonché taluni interventi per il giudizio di appello. Con riguardi a questi ultimi, il disegno di legge prevedeva che il difensore, per impugnare la sentenza, dovesse munirsi di "specifico mandato a impugnare, rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza stessa". Tale modifica, pur se formulata in termini generali, si rivolgeva in realtà al difensore dell'imputato e aveva la finalità di evitare l'inutile celebrazione di procedimenti ("in appello e in cassazione") nei confronti di imputati incolpevolmente ignari del processo, cui poteva conseguire la rescissione del giudicato.

Il successivo Governo aveva, quindi, insediato una Commissione di studio (c.d. Commissione Lattanzi) per elaborare proposte di emendamenti a tale disegno di legge di riforma. Tale Commissione aveva introdotto un'ampia parte nuova, dedicata alla riforma del processo in assenza (art. 2-ter), in cui aveva proposto di: "prevedere che il difensore dell'imputato assente possa impugnare la sentenza solo se munito di specifico mandato, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza; prevedere che con lo specifico mandato a impugnare l'imputato dichiari o elegga il domicilio per il giudizio di impugnazione; prevedere, per il difensore dell'imputato assente, un allungamento del termine per impugnare".

La ratio di tale proposta di riforma era stata così spiegata dalla Relazione di accompagnamento: "Nel contesto delle innovazioni proposte, va rimarcato che l'intervento sulla legittimazione del difensore ad impugnare costituisce uno snodo essenziale, sia in chiave di effettiva garanzia dell'imputato, sia in chiave di razionale e utile impiego. delle risorse giudiziarie: la misura, infatti, è volta ad assicurare la celebrazione delle impugnazioni solo quando si abbia effettiva contezza della conoscenza della sentenza emessa da parte dell'imputato giudicato in assenza e ad evitare - senza alcun pregiudizio del diritto di difesa dell'interessato, tutelato dai rimedi "restitutori" contestualmente assicurati, l'inutile celebrazione di gradi di giudizio destinati ad essere travolti dalla rescissione del giudicato".

Tale esigenza, ha rilevato il Collegio, veniva dunque ad iscriversi nella proposta di riformare il processo in assenza dell'imputato in modo che esso potesse svolgersi solo in presenza di elementi idonei a dare "ragionevole certezza" della conoscenza da parte di questi della pendenza del processo e che l'assenza fosse dovuta ad una scelta volontaria e consapevole, prevedendo in particolare che: "il diritto di impugnare ogni sentenza possa essere esercitato dall'imputato giudicato in assenza solo personalmente o a mezzo di difensore munito di mandato specifico, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza, unitamente alla dichiarazione ed elezione di domicilio per il giudizio di impugnazione".

La Commissione Lattanzi aveva quindi ripreso la proposta contenuta nell'originario disegno di legge, relativa al solo appello, attribuendo, da un lato, ad essa un'applicazione più ampia (riferendosi alle "impugnazioni" in generale) ed ancorandola, dall'altro, espressamente alla posizione dell'imputato assente, in linea con la finalità del  testo originario.

Dunque, la finalità della proposta consisteva, in particolare, nell'evitare "l'inutile celebrazione di gradi di giudizio destinati ad essere travolti dalla rescissione del giudicato". Tale esigenza veniva, così, a riguardare non solo l'appello, ma, come si era già osservato nella Relazione del disegno di legge, anche il giudizio di cassazione, destinato anch'esso, infatti, a poter essere travolto dai rimedi restitutori accordati all'imputato giudicato in assenza.

Il Collegio ha, inoltre, ricordato come altrettanto significativo, ai fini della ricostruzione dell'iter normativo che ha condotto alla approvazione della legge delega, sia il fatto che tale proposta della Commissione Lattanzi sia rifluita nel testo degli emendamenti presentati dal Governo il 14 luglio 2021 al disegno di legge e approvati dal Parlamento.

Inoltre, si è osservato, tra le proposte della Commissione Lattanzi vi erano anche disposizioni emendative delle parti del disegno di legge dedicate alle notificazioni (il testo originario semplificava le notifiche all'imputato anche per le impugnazioni da lui proposte con la consegna di copia al difensore; la Commissione prevedeva invece di escludere la notifica al difensore per la "citazione a giudizio" anche nel caso di impugnazione, limitando tale forma semplificata ad ogni altro atto "diretto all' imputato") e all'appello (l'articolato veniva esteso al ricorso per cassazione e alle impugnazioni straordinarie).

Gli emendamenti presentati dal Governo contenevano proposte ulteriori e diverse per le impugnazioni, tra le quali la generale previsione di imporre, con l'atto di impugnazione, il deposito, a pena di inammissibilità, della "dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione"; la modalità di notificazione dell'atto di "citazione a giudizio" dell'imputato per le impugnazioni da lui proposte o nel suo interesse (ovvero presso il domicilio dichiarato o eletto di cui sopra). Proposte, queste, poi rifluite nel testo approvato dal Parlamento.

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Sulla base di tali rilievi, la Corte ha quindi rilevato come, anche alla luce dei lavori preparatori, possa concludersi che la legge delega abbia inteso, da un lato, riformare il giudizio di assenza anche con riferimento ai singoli gradi di impugnazione, per evitarne la celebrazione nell'inconsapevole assenza dell'imputato (e quindi il possibile successivo travolgimento a mezzo dei rimedi restitutori) - tramite il duplice onere imposto all'imputato, in caso di impugnazione proposta nel suo interesse, di rilasciare al difensore il mandato specifico, e dell'elezione o dichiarazione di domicilio, presso il quale in ogni caso effettuare la sua citazione a giudizio (così da rendere effettiva e non formale la conoscenza degli atti introduttivi del giudizio); dall'altro, facilitare la celebrazione dei giudizi di impugnazione, semplificando sia in via generale la "notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione" attraverso l'onere imposto all'impugnante di dichiarare o eleggere domicilio, sia in modo specifico "la notificazione dell'atto di citazione a giudizio" per l'impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, utilizzando la predetta dichiarazione o elezione.

La legge delegata.

Successivamente, il D.Lgs. n. 150 del 2022, rispetto ai predetti criteri direttivi contenuti nella legge delega, non ha operato - ha osservato il Collegio - una attuazione "in minus", atteso che la Relazione di accompagnamento non presenta argomenti espliciti per sostenere la scelta del Governo di un parziale adempimento della delega.

La Suprema Corte ha quindi esaminato le norme del decreto legislativo rilevanti per la questione in esame.

In primis, nell'ambito del sistema delle notificazioni nei confronti dell'imputato, il decreto ha introdotto l'art. 157 ter c.p.p., al fine di disciplinare le notifiche "degli atti introduttivi del giudizio" all'imputato non detenuto: tale disposizione, al comma 3, ha ad oggetto le impugnazioni proposte dall'imputato o nel suo interesse, ed ha recepito il criterio della legge delega, stabilendo che "la notificazione dell'atto di citazione a giudizio" nei suoi confronti sia eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto con l'atto di impugnazione.

Con riguardo al giudizio in assenza, il decreto legislativo ha invece dato attuazione alla delega per il giudizio di impugnazione, sia riformando la disciplina dell'assenza nella fase dell'appello (art. 598-ter c.p.p.), sia prevedendo, tramite l'art. 581 c.p.p., specifiche formalità per la presentazione della impugnazione da parte dell'imputato giudicato in assenza (ossia depositare con l'atto d'impugnazione congiuntamente lo specifico mandato conferito al difensore ad impugnare e la dichiarazione o l'elezione di domicilio "ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio").

In riferimento al primo di tali profili, il decreto legislativo ha tenuto distinti il rito cosiddetto cartolare (art. 598-bis c.p.p.) da quello a trattazione orale in pubblica udienza (602 c.p.p.) o "in camera di consiglio con la partecipazione delle parti" (art. 599 c.p.p.), dettando una specifica disciplina a seconda della parte appellante. Essa prevede che, se l'imputato non è presente alle udienze a trattazione orale, si procede "sempre" in assenza, verificata la sola regolarità delle notificazioni, se è appellante; se l'imputato non è appellante, alle medesime udienze per giudicarlo in assenza occorre che siano soddisfatte anche le più stringenti condizioni previste per procedere in assenza di cui all'art. 420-bis c.p.p.; nel rito non partecipato (nel quale non può, quindi, farsi riferimento alla "presenza" dell'imputato), se l'imputato è appellante, il giudice si limita a controllare la regolarità delle notificazioni, mentre se non è appellante, il giudice è tenuto a verificare anche "le condizioni per procedere in assenza".

Tale disciplina dell'assenza in appello, a seconda che l'imputato sia appellante o meno - si è osservato - è giustificata dalla Relazione illustrativa in riferimento a quanto previsto dall'art. 581 c.p.p.: imponendo, infatti, all'appellante l'onere di depositare procura speciale e elezione di domicilio successivi alla sentenza, si è fornita per le udienze che si svolgono in presenza la "certezza circa la conoscenza del processo e della sentenza". La stessa Relazione ha, inoltre, evidenziato che, laddove l'imputato non sia appellante, anche nel caso di udienze "non partecipate", sussiste invece la necessità di garantire l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato non appellante (da cui la verifica delle condizioni per procedere in assenza).

Tuttavia, hanno rilevato i giudici di legittimità - la Relazione illustrativa non fornisce elementi per chiarire la portata generale o meno dell'art. 581 comma 1-quater c.p.p., ed in particolare del riferimento al "decreto di citazione a giudizio".

Per quanto invece concerne la disciplina delle impugnazioni, il decreto delegato, nel dare attuazione ai principi in tema di semplificazione delle notificazioni, ha previsto all'art. 581, comma 1-ter c.p.p., uno specifico onere imposto a tutte le parti private impugnanti di depositare con l'atto d'impugnazione, a pena d'inammissibilità, "la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio". Anche in tal caso, tuttavia, la Relazione illustrativa non chiarisce la lettura della novella rispetto alla legge delega, che fa riferimento piuttosto alla "notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione".

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Tutto ciò premesso, con riguardo alla questione in esame, la Corte ha rilevato come nella disciplina riformata del giudizio in assenza, nella sua formulazione a "regime", "l'esigenza di assicurare la celebrazione del giudizio nei confronti dell'imputato assente "consapevole" mantenga la sua concretezza anche per il grado di cassazione".

Ciò si verifica, in primo luogo, nell'ipotesi in cui l'imputato non era appellante ed è stato giudicato in appello in assenza (compresi i casi di rito non partecipato, secondo quanto prescritto dal comma 4 dell'art. 598-ter c.p.p.). Sul punto, si è osservato che, anche laddove l'imputato sia appellante, la previsione di un mandato specifico conferito dall'imputato per impugnare la sentenza di primo grado in cui era stato dichiarato assente, congiuntamente alle modalità di notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, attenuano, ma non eliminano del tutto le possibilità della celebrazione inconsapevole del grado, atteso che la conoscenza del procedimento di appello è acquisita solo con la notificazione della relativa citazione a giudizio.

La Corte ha preso, inoltre, in considerazione il caso in cui manchi il giudizio di appello, allorché il ricorso per cassazione sia proposto dall'imputato, assente in primo grado, che intenda impugnare una sentenza non appellabile o per saltum.

Tutte queste ipotesi - accumunate dalla mancanza della certa conoscenza del processo da parte dell'imputato assente - giustificano - in linea con i criteri direttivi della delega - la portata generale della disposizione contenuta nell'art. 581, comma 1-quater, non limitata al solo appello.

I giudici di legittimità hanno aggiunto come, nel contesto della disciplina del processo in assenza, possa risultare privo di rilevanza per il giudizio di cassazione l'onere imposto al difensore dell'imputato impugnante di depositare la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione della "citazione a giudizio dell'imputato".

Peraltro, si è ancora osservato, poiché nel giudizio di cassazione è prevista la notificazione ex art. 613, comma 4 c.p.p. dell'avviso dell'udienza all'imputato difeso di ufficio, può comunque venire in rilievo l'esigenza di semplificare le notificazioni nei gradi di impugnazione, posta alla base della direttiva contenuta nel comma 13 dell'art. 1, e quindi l'onere per tutte le parti private impugnanti di dichiarare o eleggere domicilio per la notificazione dell'atto introduttivo. Vero è, infatti, che l'art. 581 comma 1-ter c.p.p., nel dare attuazione a tale direttiva, ha, anche in tal caso, ancorato siffatto onere alla finalità della "notificazione del decreto di citazione a giudizio". In un'ottica, tuttavia, di valorizzazione delle finalità della legge delega, che venivano a trascendere le esigenze del giudizio di merito, la Corte ha ritenuto non irrazionale un'interpretazione volta a giustificare un'applicazione estesa della norma delegata ad ogni grado di impugnazione, e quindi una lettura non strettamente letterale della norma, ferma restando, nel giudizio in assenza, la preponderante rilevanza della ratio sottesa alla necessità del mandato.

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La Suprema Corte ha infine osservato come la normativa intertemporale abbia, di fatto, disallineato la riforma sulla assenza, rendendo operative soltanto alcune limitate disposizioni e riservandone l'entrata in vigore della gran parte ai soli procedimenti pendenti, in cui si è disposto procedersi in assenza dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo. Nel caso all'esame del Collegio, non ricorrendo tale ultima evenienza, il riferimento dell'art. 581 comma 1 quater c.p.p. ai procedimenti in cui si è "proceduto in assenza" comporta, si è affermato, che la definizione di assenza vada vagliata alla luce della previgente normativa.

Nella fattispecie, l'imputato era stato giudicato in primo grado in assenza, mentre il grado di appello era stato celebrato, su impugnazione del difensore dell'imputato, con il rito a "trattazione scritta", previsto dalla disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid 19. Pertanto, malgrado la mancata partecipazione personale della parte al giudizio di appello che si è svolto con contraddittorio cartolare non possa essere di per sé qualificata come assenza in senso tecnico (non trovando applicazione le previsioni degli artt. 420-bis e 420 ter c.p.p.), la Corte ha ritenuto dirimente, ai fini dell'applicazione della norma in esame, la circostanza che il giudizio sia stato caratterizzato dall'assenza dell'imputato, non compensata, diversamente da quanto previsto dalle norme "a regime", dal conferimento di apposito mandato. Si è, dunque, ritenuto che, in presenza di un procedimento in cui l'appello sia stato celebrato con la normativa pre-riforma, l'onere di far dotare il difensore del mandato ad impugnare per cassazione risulti tutt'altro che superfluo rispetto alla finalità della norma, nella misura che viene ad evitare la inutile celebrazione di un grado di giudizio nei confronti di un imputato inconsapevole.

Sulla base di tali osservazioni, la Corte ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso.

mercoledì 2 agosto 2023

Impugnazione da parte dell'imputato detenuto: non è necessario il deposito della dichiarazione od elezione di domicilio, ex art. 581 comma 1 ter c.p.p., ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

La Seconda Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 33355, pronunciata all'udienza del 4 ottobre 2022 (deposito motivazioni in data 28 luglio 2023) ha preso in esame la questione se la disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., introdotta dal D.Lgs. n. 150 del 2022 - la quale richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto d'impugnazione, della dichiarazione od elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio - operi anche nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto.

Il fatto.

Un imputato proponeva ricorso avverso l'ordinanza con cui la Corte di appello di Messina aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto dal difensore del medesimo, stante la mancanza dell'elezione di domicilio prescritta a pena d'inammissibilità dall'art. 581 comma 1-ter c.p.p.. Egli lamentava violazione degli artt. 581 comma 1-ter, 156 e 161 c.p.p., poichè tale adempimento non era, in realtà, dovuto, essendo stato chiaramente indicato, nell'atto di appello, che l'imputato era detenuto nell'ambito del procedimento; ciò comportava che le notificazioni prescritte andavano eseguite, nei confronti del medesimo, nel luogo di detenzione, con conseguente superfluità del deposito previsto dall'art. 581 comma 1 ter c.p.p..

La decisione.

La Suprema Corte ha osservato come, prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia, l'art. 156 c.p.p., rubricato "Notificazioni all'imputato detenuto" stabilisse:

- nel comma 1, che: "Le notificazioni all'imputato detenuto sono eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di copia alla persona";

- nel comma 3, che: "Le notificazioni all'imputato detenuto in luogo diverso dagli istituti penitenziari sono eseguite a norma dell'art. 157".

Nella vigenza di tali disposizioni, le Sezioni Unite, con la Sentenza n. 12778 del 27/02/2020, avevano affermato come le notificazioni all'imputato detenuto andassero sempre eseguite mediante consegna di copia alla persona, nel luogo di detenzione, anche in presenza di dichiarazione od elezione di domicilio, dovendo tale disciplina trovare applicazione anche nei confronti dell'imputato detenuto in luogo diverso da un istituto penitenziario e, qualora lo stato di detenzione risultasse dagli atti, anche nei confronti del detenuto "per altra causa".

Il D.Lgs. n. 150/2022 ha quindi introdotto, come noto, all'interno dell'art. 581 c.p.p., il comma 1-ter, ove si prescrive, a pena d'inammissibilità dell'impugnazione, il deposito, unitamente all'atto d'impugnazione, della dichiarazione od elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio.

Contestualmente, hanno rilevato i giudici di legittimità, il predetto Decreto, all'art. 10, ha altresì modificato i commi 1 e 3 dell'art. 156 c.p.p., ed in particolare:

1) al comma 1, dopo la parola: "detenuto" sono state aggiunte le seguenti: ", anche successive alla prima," e dopo la parola: "sono" è inserita la seguente: "sempre";

2) al comma 3, dopo la parola: "penitenziari" sono inserite le seguenti: ", anche successive alla prima," e dopo la parola: "157" sono inserite le seguenti: ", con esclusione delle modalità di cui all'art. 148, comma 1".

Ancora, il medesimo art. 10, ha, inoltre, inserito il nuovo art. 157-ter c.p.p. (rubricato: "Notifiche degli atti introduttivi del giudizio"), il cui comma 3 prevede che:

"In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater.".

Infine, nell'art. 164 c.p.p.*, rubricato "Efficacia della dichiarazione e dell'elezione di domicilio", le parole: "per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli artt. 156 e 613 comma 2" sono state sostituite dalle seguenti: "per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli artt. 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonchè del decreto penale, salvo quanto previsto dall'art. 156, comma 1." 

Ricostruito il nuovo quadro normativo di riferimento, il Collegio ha osservato come potrebbe, in astratto, apparire legittimo ritenere che la nuova disposizione di cui al comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p. abbia natura di lex specialis rispetto all'art. 156 c.p.p., con conseguente applicabilità della medesima anche nell'ipotesi in cui l'imputato impugnante sia detenuto.

Tuttavia, si è rilevato, a tale conclusione sarebbe consentito pervenire se la riforma operata con il D.Lgs. n. 150 del 2022 si fosse limitata all'introduzione del predetto comma 1-ter; gli ulteriori interventi novellatori, concernenti la disciplina delle notificazioni, conducono, invece, ad una soluzione opposta.

In primo luogo, l'art. 157-ter comma 3, c.p.p., riguardante le notificazioni degli atti introduttivi dei giudizi agli imputati non detenuti, stabilisce che "In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti è sempre eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater.".

Ciò posto, ha rilevato la Corte, se la disposizione di cui all'art. 581 comma 1-ter c.p.p., rispetto al sistema generale delle notificazioni delineato dagli artt. 156 e seguenti c.p.p., avesse natura di lex specialis universalmente applicabile, la predetta disposizione di cui all'art. 157-ter comma 3, sarebbe inutile, in quanto priva di portata precettiva; tuttavia, tale conclusione interpetativa è, come noto, non consentita.

In secondo luogo, è necessario considerare che la disposizione di cui all'art. 157-ter comma 3 c.p.p. non è stata riproposta anche in riferimento alle notificazioni all'imputato detenuto (l'art. 156 c.p.p. non è stato, infatti, analogamente modificato); da ciò consegue che, in caso di impugnazione proposta dall'imputato detenuto o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti non va eseguita presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p..

Sulla base di tale ricostruzione, si è quindi osservato, il nuovo sistema delle notificazioni all'imputato detenuto risulta, nel suo complesso, del tutto coerente: la predetta conclusione consente, infatti, di ritenere, altresì, non meramente descrittivi due interventi novellatori ulteriori aventi ad oggetto l'art. 156, comma 1 c.p.p., ove ora si stabilisce che "Le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, sono sempre eseguite nel luogo di detenzione mediante consegna di una copia alla persona".

L'inserimento dell'avverbio "sempre" in riferimento a tutte le notificazioni all'imputato detenuto, anche successive alla prima, significa, infatti, che la disposizione ha portata generale ed inderogabile; assunto che trova conferma ulteriore nella salvezza di "quanto previsto dall'art. 156, comma 1.", a sua volta espressamente inserita all'interno del testo novellato dell'art. 164 c.p.p.. Inoltre, il combinato disposto degli artt. 157-ter, comma 3, e 581, comma 1-ter c.p.p. conduce alla conclusione che quest'ultima disposizione opera unicamente nei confronti degli imputati non detenuti.

Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Cassazione ha pertanto annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Messina per l'ulteriore corso, affermando il seguente principio di diritto:

"La nuova disposizione di cui all'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. (introdotta dall'art. 33, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 150 del 2023, ed in vigore per le impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del citato D.Lgs. n.) - che richiede, a pena d'inammissibilità, il deposito, unitamente all'atto d'impugnazione, della dichiarazione od elezione di domicilio della parte privata, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio - non opera anche nel caso in cui l'imputato impugnante sia detenuto".

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* L'art. 164 c.p.p., nella sua precedente formulazione, rubricato "Durata del domicilio dichiarato o eletto", prevedeva che: "La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto è previsto dagli artt. 156 e 613 comma 2".