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sabato 3 febbraio 2024

Sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato: la buona fede della persona estranea al reato nell'ipotesi dell'amministratore di un'associazione non riconosciuta.

In materia di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 3468, pronunciata all'udienza del 24 novembre 2023 (deposito motivazioni in data 29 gennaio 2024), ha preso in esame il tema relativo alla qualità di persona estranea al reato ex art. 240 comma 3 c.p. in capo all'amministratore di un'associazione non riconosciuta.

Il fatto.

Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa proponeva ricorso avverso l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva annullato il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. nei confronti dell'amministratrice di un'associazione non riconosciuta, per la somma di Euro 48.000, eseguito su titoli, disponibilità di conto corrente e carta di credito; la donna era stata ritenuta soggetto "terzo non estraneo al reato" di cui agli artt. 81 cpv., 110 c.p., 223 co. 2 n. 2 R.D. n. 267/42, attribuito ai liquidatori di una Srl, dichiarata fallita, all'amministratore di una ASD, associazione non riconosciuta, in concorso tra loro, e ad un altro soggetto, ideatore dell'operazione criminosa, socio di maggioranza della società dichiarata fallita e titolare di fatto della ASD. A tali soggetti era stato contestato di aver contribuito a cagionare il dissesto della società poi fallita, realizzando condotte finalizzate a dare in godimento sostanzialmente gratuito alla ASD un immobile costituente una foresteria collegata ad un centro sportivo, di proprietà della società fallita, consentendo a tale associazione di sublocarlo, a sua volta, a titolo oneroso, senza mai direttamente incassarne i frutti civili, in evidente pregiudizio per i creditori.

In particolare, in un primo tempo, il primo dei liquidatori della società fallita, l'amministratore della ASD ed il titolare di fatto di quest'ultima avevano stipulato, per conto della affittuaria ASD stessa, un fittizio contratto di locazione, con la società fallita proprietaria, di un immobile di foresteria, per un canone irrisorio (7500 Euro annui), poi sostanzialmente mai corrisposto; contestualmente, avevano permesso alla ASD di sublocare il bene ad un terzo (una cooperativa sociale), per un canone annuo di Euro 84.000.

Successivamente, una volta divenuto inefficace, per cause giudiziarie, il predetto contratto di locazione, il nuovo liquidatore della fallita, sempre su decisivo input del socio di maggioranza, aveva consentito alla ASD di riappropriarsi dell'immobile tramite una reviviscenza "di fatto" dell'ormai risolto contratto di locazione; si era così permesso alla medesima associazione, ora rappresentata dalla donna successivamente destinataria del decreto di sequestro preventivo, in quanto amministratrice unica, di nuovamente sublocarlo a titolo oneroso a terzi, per un canone annuo di Euro 48.000, sottraendo ancora, in tal modo,  risorse destinabili al soddisfacimento dei creditori della società fallita.

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Il Tribunale del riesame, ravvisato il fumus boni iuris del predetto reato ed il periculum in mora, aveva preso in esame la posizione dell'amministratrice della ASD nell'ambito della vicenda, rilevando che:

- ella, in qualità di amministratrice della ASD, aveva sottoscritto il contratto di sublocazione dell'immobile della foresteria in una data in cui la conduttrice precedente, la cooperativa sociale, non aveva ancora firmato la dichiarazione di recesso dal contratto di locazione in essere, relativo al medesimo immobile, stipulato con la fallita; tale nuovo contratto di locazione , concluso con una Srl, aveva consentito di incassare i canoni della pigione "in luogo" della società fallita, con ulteriore, conseguente, danno per quest'ultima;

- la preordinata illiceità dell'operazione poteva desumersi dalla delibera dell'assemblea dei soci della fallita, con cui si dava conto, singolarmente, della maturata scelta della cooperativa di rilasciare l'immobile, perché in condizioni asseritamente "disastrose"; il medesimo, rientrato nella disponibilità "di fatto" della ASD, era già stato da quest'ultima precedentemente subaffittato ad altra società, per un significativo canone di locazione; tale circostanza era, dunque, incompatibile con le presunte condizioni di estrema fatiscenza;

- il profitto del delitto di bancarotta fraudolenta impropria - realizzato attraverso l'indebita interposizione della ASD nei rapporti negoziali che avrebbero dovuto essere gestiti dalla fallita, tramite il corretto incameramento dei proventi da parte di quest'ultima, a salvaguardia dei diritti dei creditori, era stato quantificato in Euro 48.000, rispondente all'entità del credito dei canoni di affitto che la società fallita avrebbe ottenuto se avesse direttamente stipulato il contratto di locazione con la srl; 

- non poteva dirsi sussistente alcun ostacolo a che il provvedimento ablativo colpisse il profitto del reato "inteso in termini di credito", essendo esso certo, liquido ed esigibile, e tale doveva ritenersi quello oggetto della pattuita sublocazione;

- il provvedimento di sequestro può interessare il patrimonio delle persone fisiche che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, assumendo l'obbligazione dalla quale è derivata la percezione del profitto del reato, ai sensi dell'art. 38 c.c..

Il Tribunale del Riesame aveva, tuttavia, concluso affermando come l'amministratrice della ASD dovesse essere considerata "persona estranea al reato", atteso che il rapporto di parentela (cognata) con il dominus della ASD medesima (nonché socio di maggioranza della fallita) e l'indisponibilità di documentazione utile al momento dell'attività ispettiva non erano sufficienti a dimostrare, in capo alla medesima, la "conoscenza dell' intero progetto fraudolento architettato alle sue spalle" dagli indagati. Ella, in nome e per conto della ASD - e "magari suggerita o pilotata" dal socio di maggioranza della fallita - aveva stipulato il contratto di sublocazione con la Srl, vantaggioso per l'associazione non riconosciuta; non sussistevano, dunque, elementi per riconoscere, in capo alla donna, una mala fede, traibile dalla prova della "conoscenza delle vicende pregresse che avevano interessato la società fallita", e con ciò appropriandosi della foresteria a seguito di riesumazione del contratto di locazione.

Tramite il proprio ricorso, il Pubblico ministero lamentava violazione di legge per la mera apparenza ed intrinseca contraddittorietà della motivazione, in quanto il Tribunale del riesame aveva escluso la mala fede in capo all'amministratrice della ASD, pur sostenendo che ella si era fatta "pilotare" dal cognato, socio di maggioranza della fallita, nella stipulazione del contratto di sublocazione con la Srl. Il ricorrente, pertanto, denunciava erronea applicazione dell'art. 240 terzo comma c.p., in riferimento all'art. 321 comma 2 c.p.p., in quanto "terzo estraneo al reato" può essere considerato soltanto il soggetto che non abbia tratto vantaggi od utilità dal reato, e sia in buona fede, non potendo conoscere, con la diligenza richiesta dalla situazione concreta, l'utilizzo del bene per fini illeciti. Il Tribunale, invece, nel sostenere l'assenza della prova della consapevolezza dell'amministratrice della ASD a riguardo della condotta delittuosa ad altri contestata, aveva confuso il "terzo non estraneo al reato" con il concorrente nel reato, svuotando così, la portata applicativa del comma 3 dell'art. 240 c.p.. La circostanza, infatti, che la donna si fosse lasciata strumentalizzare dal cognato nella stipulazione del contratto costituiva un elemento di colpa, in quanto dimostrativo della noncuranza dell'amministratrice nel compimento degli atti di interesse per l'ente rappresentato.

La decisione.

La Suprema Corte ha, in primis, evidenziato come il sequestro preventivo disposto dal giudice per le indagini preliminari nei confronti dell'amministratrice della ASD fosse stato effettuato ai sensi dell'art. 321 comma 2 c.p.p., secondo il quale "il giudice può disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca", in quanto avente per oggetto, secondo l'ipotesi accusatoria, il "profitto", facoltativamente confiscabile, ex art. 240 comma 1 c.p., del contestato delitto di bancarotta fraudolenta impropria. 

Il terzo comma dell'art. 240 c.p., ha ricordato il Collegio, stabilisce, tuttavia, che tale disposizione non si applica se il bene - in quanto costituente il profitto del reato - appartiene a persona estranea al reato. Tale "profitto del reato" confiscabile, secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, è costituito dal vantaggio economico derivante, in via diretta ed immediata, dalla commissione dell' illecito (Cass. pen., Sez. Un., n. 31617 del 26/06/2015 , Lucci; Cass. pen., Sez. 2, n. 53650 del 05/10/2016, P.M. in proc. Maiorano; Sez. 5, n. 11981 del 07/12/2017, P.M. in proc. Scuto); si è, inoltre, osservato come la confisca a cui è finalizzato il sequestro rientri, nel caso di specie, tra le misure di sicurezza patrimoniali, e la sua ratio non sia, pertanto, quella di infliggere un'ulteriore sanzione, di natura patrimoniale, ma quella di evitare che chi abbia consumato un illecito penalmente rilevante possa beneficiare del profitto, strettamente inteso, che ne è derivato. Essa, dunque, non possiede natura recuperatoria o risarcitoria, se non entro tali limiti, strumentali alla sottrazione, in una prospettiva di prevenzione speciale, con l'espropriazione ad opera dello Stato, dell'accrescimento economico derivato dalla commissione del reato.

I giudici di legittimità hanno, quindi, posto in evidenza come - qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro od equipollente valore numerario - la confisca delle disponibilità bancarie o delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto sia titolare, debba essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessiti della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato. Da ciò consegue che condizione necessaria della legittimità del sequestro è che il denaro sequestrato, di pertinenza del terzo (come tale non indagato) possa corrispondere, secondo il suo valore numerario, al "profitto del reato" della bancarotta fraudolenta oggetto della contestazione provvisoria, ad ulteriore condizione che sia stato tale soggetto - in quanto terzo "non estraneo" - ad incamerare il profitto, vedendo in pari misura incrementare il proprio patrimonio monetario. La confisca diretta, si è infatti osservato, non inseguendo le singole banconote, ma il corrispondente valore numerario, deve comunque avere per oggetto una entità fungibile che abbia incrementato il patrimonio del reo. Il profitto del reato, in questo senso delineato, può, pertanto, pacificamente, consistere in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato adempimento di una controprestazione (Cass. sez.4, n. 29397 del 08/06/2022, Torregrossa).

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Ciò posto, la Corte ha rilevato, come premesso, che nei confronti dell'amministratrice dell'associazione non riconosciuta ASD, non indagata, era stato eseguito il sequestro preventivo della somma di Euro 48.000, rappresentante il profitto del reato di bancarotta impropria per effetto di operazioni dolose, ad altri ascritto, in quanto relativa all'ammontare (del credito) dei canoni di locazione dell'immobile della foresteria che avrebbero dovuto essere veicolati sulla società fallita, a tutela delle aspettative dei creditori, e non invece fraudolentemente dirottati a vantaggio dell'associazione sportiva, di fatto di titolarità del cognato dell'amministratrice. 

Alla luce degli elementi di fatto, in precedenza esposti, la Suprema Corte ha ritenuto sussistere il fumus commissi delicti - pur nell'accezione propria della fase delibativa incidentale che riguarda la verifica della legittimità della misura cautelare reale - limitata ad una complessiva loro compatibilità con la consumazione della fattispecie di reato oggetto dell' incolpazione (sez. Un. n. 7 del 23/02/2000, Mariano).

Sul punto, i giudici di legittimità hanno osservato come l'art. 38 cod. civ., che regolamenta i rapporti obbligatori, di diritto privato, assunti dalle persone che rappresentano un'associazione non riconosciuta, sancisce la loro responsabilità personale e solidale nei confronti dei creditori qualora abbiano, in suo nome e per suo conto, assunto l'obbligazione da cui è derivato il profitto illecito; il Tribunale del riesame, in ragione di ciò, aveva ritenuto oggettivamente riconducibili le risorse in denaro appartenenti all'amministratrice al profitto dell' ipotizzato reato di bancarotta, ritenendo, tuttavia, che la destinataria del vincolo fosse qualificabile come "persona estranea al reato", ex art. 240 comma 3 c.p., stante la mancata dimostrazione della di lei consapevolezza delle vicende negoziali che avevano dato causa al perfezionamento degli illeciti.

Più in particolare, il Tribunale di Siracusa aveva affermato come l'amministratrice della ASD potesse, al più, essere stata "pilotata", o aver seguito i "suggerimenti" del cognato, e che in ogni caso il contratto di sublocazione da lei firmato era stato economicamente vantaggioso per l'associazione dalla medesima rappresentata.

La Suprema Corte non ha condiviso tali rilievi; la qualità di persona estranea al reato - si è infatti rilevato - comporta che, accanto al dato dell'assenza di un vantaggio derivante dall'altrui attività criminosa, sia apprezzabile il profilo soggettivo della buona fede, intesa come "non conoscibilità, con l'uso della diligenza richiesta dalla situazione concreta, del predetto rapporto di derivazione della propria posizione soggettiva dal reato commesso dal condannato". Tale buona fede dev'essere, anche se non dimostrata, quantomeno allegata dall' interessato. 

Per quanto concerne il concetto di buona fede, il Collegio ha osservato come il medesimo, nel diritto penale, sia diverso da quello inquadrato nella sede civile dall'art. 1147 c.c., dal momento che anche la colposa inosservanza delle doverose regole di cautela esclude che il soggetto che vanti un titolo sui beni sequestrati e da confiscare, o già confiscati, sia meritevole di tutela (Cass. Sez. Un., n. 11170, del 25.9.2014).

Con riferimento all'amministratore di un ente, quand'anche di un'associazione non riconosciuta, egli risponde verso quest'ultima secondo le regole del mandato (perché a lui sono di norma applicabili, analogicamente, le disposizioni in materia di associazioni riconosciute e società: Cass. civ. sez. 1, ord. n. 664 del 12/01/2023), è tenuto ad eseguire i propri compiti con la diligenza del buon padre di famiglia e deve sorvegliare sugli atti di gestione eventualmente realizzati da altri, quand'anche titolari di fatto, tanto più se illeciti, dolosi e pregiudizievoli nei confronti dei terzi (artt. 2392, 2395 cod. civ.).

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Nel caso di specie,  si è osservato come l'amministratrice della ASD avesse sottoscritto il contratto di sublocazione di un bene immobile di cui l'associazione non avrebbe potuto disporre, attestando falsamente di averne invece mantenuto la disponibilità fin da diversi anni prima; ciò posto, il fatto che tale condotta rappresentasse l'esito di una passiva sequela delle direttive del cognato non è stato, di per sé, ritenuto idoneo ad escludere il rimprovero nei confronti della donna, quantomeno sotto il profilo del difetto di vigilanza sulla trasparenza delle strategie altrui; né tale da esigere, per tali ragioni, l'assicurazione della prova che ella fosse perfettamente a conoscenza delle vicende pregresse che avevano interessato la società fallita.

Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Cassazione ha pertanto annullato con rinvio l'Ordinanza pronunciata dal Tribunale del Riesame.

mercoledì 31 gennaio 2024

Diritto penale d'impresa: i criteri per l'individuazione dell'amministratore di fatto e la corresponsabilità del medesimo, ex art. 40 comma 2 c.p., per le condotte illecite riferibili all'amministratore di diritto.

In materia di diritto penale societario, la Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 2514, pronunciata all'udienza del 4 dicembre 2023 (deposito motivazioni in data 19 gennaio 2024) ha preso in esame il tema relativo ai criteri per l'individuazione dell'amministratore di fatto ed alla corresponsabilità del medesimo, ex art. 40 comma 2 c.p., in relazione alle condotte illecite riferibili all'amministratore di diritto.

Il fatto.

Un imputato proponeva ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Bologna ne aveva confermato la penale responsabilità per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 216 comma 1 n. 2 e 223 Legge fall..

All'imputato, in qualità di amministratore di fatto di una s.r.l., dichiarata fallita, era stato contestato, in concorso con la moglie, di avere tenuto le scritture contabili in maniera tale da non consentire la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio, anche mediante l'utilizzo di fatture false, nonché di avere distratto somme di denaro dell'ammontare di 385.700 euro, per mezzo di prelievi, qualificati dall'imputato come spese vive sostenute dall'amministratore e contabilizzate nei bilanci, pur in assenza di alcun verbale assembleare autorizzativo dei compensi e di alcuna riconciliazione con la contabilità societaria; di prelevamenti indicati nel mastrino cassa, di cui era risultata ignota la destinazione finale ed il loro utilizzo; di prestiti erogati ai dipendenti, ma nella realtà mai corrisposti, nonché di un pagamento di in contanti a tre società, per presunti lavori effettuati dalle stesse presso la fallita, ma in realtà mai eseguiti.

Tramite alcuni dei propri motivi di ricorso, l'imputato contestava un vizio di motivazione con riferimento al proprio presunto ruolo di amministratore di fatto, ed in particolare in ordine alla "sfera gestionale". La prova del ruolo di amministratore di fatto, sosteneva il ricorrente, implica l'accertamento di una serie di indici sintomatici tipizzati dalla prassi giurisprudenziale, dei quali i giudici di merito non avevano tenuto conto; essi, infatti, pur riconoscendo che la coniuge dell'imputato "aveva sempre l'ultima parola" in materia amministrativa, avevano affermato come tale circostanza non fosse incompatibile con l'attribuzione all'imputato di un ruolo di primo piano nella sfera gestionale dell'impresa. Sul punto, si contestava, altresì, la mancata motivazione sulla precisazione di quali sarebbero stati i compiti asseritamente svolti dal ricorrente con riferimento alla sfera gestionale che, ai fini della bancarotta contestata, non attiene, tanto, alla gestione del personale, quanto ad un potere di spesa (rilevante ai fini di una condotta di distrazione).

Ancora, si poneva in evidenza come la circostanza per cui non vi fosse disaccordo tra i membri della famiglia dell'imputato non fosse, di per sé, sufficiente ad affermare, come aveva fatto la Corte territoriale, che il medesimo fosse l'amministratore di fatto della società. Inoltre, quanto all'estensione della punibilità dei fatti di bancarotta fraudolenta all'amministratore di fatto, si evidenziava che la circostanza per cui la coniuge avesse l'ultima parola escludeva un ruolo di preminenza assoluta nella gestione della società da parte dell'imputato. Inoltre, non era emerso che fosse lui l'unico responsabile della contabilità, e che fosse dotato di autonomia decisionale, non essendo questa a lui attribuibile neppure pensando alla figura dell'institore, in considerazione del potere decisionale che aveva invece la coniuge.

La decisione.

La Suprema Corte ha ritenuto tali motivi di ricorso affetti da genericità estrinseca ed  intrinseca. I giudici di legittimità non hanno condiviso la doglianza fondata, in sostanza, sulla circostanza per cui la moglie dell'imputato, alla quale i fatti erano contestati nella qualità di amministratrice formale della società fallita, avrebbe avuto "l'ultima parola", ossia un potere decisionale assorbente tale da escludere la riconducibilità dell'amministrazione - di fatto - al coniuge. Tale "ultima parola", si è infatti osservato, era relativa alla gestione amministrativa, e non afferiva, quindi, a tutti gli ambiti gestionali, rispetto ai quali poteva dispiegarsi la gestione societaria. Nel corso del giudizio di merito, infatti, nel ricostruire la qualifica attribuita all'imputato, era stato accertato il ruolo centrale che egli aveva rivestito nella società, curando, lui, i rapporti con la clientela e con i dipendenti, ed essendo a lui riconducibile anche la decisione in merito al licenziamento di alcuni dipendenti e la scelta degli approvvigionamenti.

Ciò posto, la Corte ha osservato come la posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici della bancarotta fraudolenta, vada determinata con riferimento alle disposizioni civilistiche che, regolando l'attribuzione della qualifica di imprenditore e di amministratore di diritto, oltre che quella di amministratore di fatto, tramite l'estensione delle qualifiche soggettive disciplinata dall'art. 2639 c.c., costituiscono la parte precettiva di norme  sanzionate dalla legge penale. Sul punto, si è rilevato che, a mente della giurisprudenza di legittimità: "La disciplina sostanziale si traduce, in via processuale, nell'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto, quale " intraneus" che svolge funzioni gerarchiche e direttive, in qualsiasi momento dell'"iter" di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti - in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare (Sez. 1, n. 18464 del 12/05/2006).

Pertanto, la ricostruzione del profilo di amministratore di fatto deve condursi, in ambito penalistico, alla stregua di specifici indicatori, individuati non soltanto rapportandosi alle qualifiche formali ovvero alla mera rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta, bensì sulla base delle concrete attività dispiegate in riferimento alla società oggetto d'analisi, riconducibili - secondo validate massime di esperienza - ad indici sintomatici, quali la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria, la generalizzata identificazione nelle funzioni amministrative da parte dei dipendenti e dei terzi, l'intervento nella declinazione delle strategie d'impresa e nelle fasi nevralgiche dell'ente economico. Ne consegue, si è ancora evidenziato, come non si debba porre l'accento unicamente sulla formale assegnazione della qualifica di amministratore, ma anche sulla sostanziale allocazione interna all'organizzazione societaria delle competenze proprie di tale figura. Lo svolgimento di fatto di funzioni gestorie, infatti, può derivare non solo dal caso in cui il soggetto eserciti, pur in assenza di una formale investitura, le funzioni ed i poteri tipici delle corrispondenti figure di diritto - tra le quali vi è anche quella dell'institore, riguardo alla quale, ai sensi dell'art. 227 l.f., si applicano le disposizioni di cui all'art. 216 l.f. - ma anche dalle ipotesi in cui l'atto di nomina sia per qualsiasi ragione invalido (ad esempio perché adottato in presenza di cause di ineleggibilità) oppure revocato.

Ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto", si è dunque rilevato, è sufficiente la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019).

Ancora, la Corte ha osservato come, ai fini dell'attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore "di fatto" non occorre - così come per i casi di amministrazione formale - l'esercizio di "tutti" i poteri tipici dell'organo di gestione, potendosi verificare ipotesi di cogestione, anche di fatto, ma è necessaria, e sufficiente, una significativa e continua attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale, tale da fornire elementi sintomatici dell'organico inserimento del soggetto, quale intraneus, nell'assetto societario. Indici dimostrativi di tale posizione di fatto, sono individuabili, tra gli altri, nell'intervento nella declinazione delle strategie d'impresa e nelle fasi nevralgiche dell'ente economico, e tali sono da ritenere certamente proprio quelle attività involgenti la gestione, con potere decisionale, dei dipendenti e delle commesse cui è conseguita la identificazione nelle funzioni amministrative da parte dei dipendenti e dei terzi.

Non può, inoltre, ritenersi estraneo a tale accertamento il contesto illecito in cui si inseriscono i comportamenti di fatto assunti dall'agente, potendo assumere valenza corroborativa, unitamente agli altri elementi, le stesse condotte criminose poste in essere dal soggetto agente che, per l'incidenza che esse possono avere sull'assetto e sulla stessa vita della società, sono diretta esplicazione di un potere decisionale assoluto, proprio di chi svolge attività quale dominus indiscusso delle stesse sorti della società.

In altri termini, quindi, hanno rilevato i giudici di legittimità, l'apprezzamento de quo non può ritenersi limitato alla fisionomia delineata dal codice civile, che declina lo status di amministratore, anche di fatto, nella dimensione fisiologica dell'attività d'impresa, ma va riguardato nel più ampio contesto delle ingerenze e degli interessi antigiuridici che possono contaminare il ruolo svolto e che finiscono con il colorarlo ulteriormente attraverso la sua devianza illecita. 

Ciò posto, il Collegio ha osservato come, ai fini della esclusione della qualifica di amministratore di fatto, non potrebbe assumere, di per sé, rilievo decisivo la circostanza che i poteri di fatto esercitati dal soggetto agente non involgano direttamente le condotte criminose fallimentari, quali - come si era verificato nel caso di specie - quelle distrattive implicanti poteri di spesa (che secondo la difesa dell'imputato non erano stati accertati in capo al medesimo), dal momento che, una volta riconosciuta la qualifica di amministratore di fatto, in base a plurimi elementi convergenti in tal senso, ne deriva che:

1) delle condotte distrattive - oltre che di quelle documentali - ne debba rispondere l'amministratore di fatto, se del caso in concorso con quello formale, a prescindere dal fatto che esse siano direttamente collegabili o meno ai settori in cui si è esplicata l'attività gestoria dell'amministratore di fatto; 

2) questi potrebbe andare esente da responsabilità solo nel caso in cui dovesse risultare che la sottrazione dei beni sia avvenuta per evento del tutto imprevedibile a lui non imputabile; con la conseguenza che il profilo della settorializzazione dell'amministrazione, circoscritta, cioè, solo a determinati ambiti, potrebbe al più rilevare sul piano dell'integrazione, in concreto, della fattispecie criminosa, ma giammai di per sé ai fini della configurazione della qualifica di amministratore, che, come detto, si acquisisce anche nel caso in cui l'amministrazione si esplica solo in determinati settori e prescinde dal fatto che le condotte illecite interessino proprio quei settori o altri. Nel caso di specie, peraltro, le attività gestorie del ricorrente erano state individuate anche proprio in relazione ad aspetti involgenti il "potere di spesa" e la tenuta della contabilità.

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Tutto ciò premesso, la Corte ha quindi affermato come, una volta appurato il ruolo di amministratore di fatto in capo ad un soggetto, sul versante della responsabilità penale, discende che questi, gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore di diritto, assume, ricorrendo le altre condizioni di ordine oggettivo o soggettivo, la penale responsabilità per tutti i comportamenti penalmente rilevanti a quest'ultimo addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, c.p. (sez. 5, sentenza n. 15065 del 02/03/2011, Guadagnoli e altri; sez. 5, sentenza n. 39593 del 20/05/2011, Assello; sez. 5, sentenza n. 7203 del 11/01/2008, Salamida); con la conseguenza che, ove pure si dovesse ritenere riferibile all'amministratore di diritto la condotta illecita, quello di fatto, ricorrendo le altre condizioni di ordine oggettivo o soggettivo, non andrebbe essente da responsabilità ai sensi dell'art. 40 citato; a lui una corresponsabilità può essere, infatti, imputata in base alla posizione di garanzia di cui agli artt. 2392 e 2394 cod. civ., in forza dei quali l'amministratore deve conservare il patrimonio sociale ed impedire che si verifichino danni per la società e per i terzi.

Il soggetto il quale abbia assunto, in base all'art. 2639 c.c., la qualifica di amministratore di fatto, essendo tenuto ad impedire, ai sensi dell'art. 40 comma 2 c.p., le condotte illecite riguardanti la gestione della società, o a pretendere l'esecuzione degli adempimenti previsti dalla legge, è responsabile di tutti i comportamenti, sia omissivi che commissivi, posti in essere dall'amministratore di diritto, al quale è sostanzialmente equiparato ai sensi della citata disposizione del codice civile, come sostituita ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs 11 aprile 2002 n. 61, che, peraltro, ha prevalentemente natura interpretativa di precedenti, consolidati, approdi giurisprudenziali (Sez. 3, 5 luglio 2012, n. 33385); a parti invertite, ha rilevato il Collegio, vale la medesima regola (fermo restando che si tratta poi in concreto di stabilire le effettive responsabilità in base ai parametri oggettivi e soggettivi che governano l'accertamento del reato).

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Con riferimento al caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato come la sentenza impugnata avesse descritto gli indicatori dell'effettiva riconducibilità all'imputato delle scelte gestionali ed operative relative alla società fallita, alla stregua delle prove acquisite, ed in particolare delle dichiarazioni dei dipendenti e dei fornitori delle società, oltre che della ricostruzione svolta dal curatore nelle relazioni ex art. 33 l.f.; nell'imputato era stato, perciò, individuato il reale dominus dell'impresa all'epoca dei fatti, avendo, tra l'altro, il curatore evidenziato che le scelte gestionali, operative e finanziarie della società erano state assunte, dal 2007 al 2012, dal medesimo, ivi comprese quelle sfociate nelle condotte illecite ascritte esclusivamente alla coniuge nell'ambito di un diverso procedimento penale per reati tributari per false fatturazioni (risoltesi, nell'ambito del procedimento a carico dell'imputato, in condotte penalmente rilevanti sul versante della tenuta delle scritture contabili in modo da non rendere possibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio). Non rilevante è stato, invece, considerato che nell'ambito del procedimento penale tributario, svoltosi contro la coniuge dell'imputato, non si fosse accertata l'amministrazione di fatto di quest'ultimo, atteso che i reati tributari erano stati accertati dalla G.d.F. nei confronti dell'amministratore formale che all'epoca era la predetta coniuge.

Ciò posto, la Corte ha ritenuto inconducenti i rilievi difensivi volti a screditare l'accertamento della qualifica di amministratore di fatto in capo all'imputato, a cagione del ruolo che avrebbe anche di fatto assunto l'amministratrice formale - circostanza, questa, che non esclude a rigore, come detto, il concorso nel reato di chi si è ingerito nell'amministrazione societaria - giungendo a circoscrivere il ruolo dell'imputato ad aspetti irrilevanti, laddove esso non si era affatto esaurito nel rapporto di coniugio con l'amministratrice di diritto e nell'assenza di disaccordi in ambito familiare.

Sulla base di tali motivazioni, la Corte di Cassazione ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso.