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mercoledì 14 febbraio 2024

Notifica del decreto di citazione a giudizio nella casella P.E.C. satura del difensore domiciliatario ed effettiva conoscenza del processo.

La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 5093, pronunciata all'udienza del 9 gennaio 2024 (deposito motivazioni in data 5 febbraio 2024), ha preso in esame il tema relativo alla legittimità della dichiarazione di assenza dell'imputato, nell'ipotesi di notifica del decreto di citazione a giudizio effettuata nella casella di posta elettronica certificata, satura, del difensore domiciliatario.

Il fatto.

Un imputato proponeva ricorso avverso l'ordinanza con cui la Corte d'Appello di Bari aveva rigettato l'istanza di rescissione del giudicato da egli proposta, in relazione ad una sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 337 c.p.. 

Tramite i propri motivi, egli rilevava di aver avuto conoscenza di tale sentenza di condanna solo a seguito della notifica della cartella volta ad ottenere il pagamento delle spese di giustizia. La Corte d'Appello, tuttavia, aveva rigettato l' istanza di rescissione del giudicato, in quanto l'imputato avrebbe avuto conoscenza del processo per effetto della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini e del decreto di citazione a giudizio, eseguite al difensore domiciliatario a mezzo di posta elettronica certificata.

Ad avviso del ricorrente, la Corte d'Appello aveva violato il principio dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell' imputato: la notifica del decreto di citazione a giudizio, eseguita a mezzo posta elettronica, era, infatti, da considerarsi nulla, atteso che la consegna della mail non era avvenuta, a causa della "casella piena", e non vi era, perciò, stata la prova certa della ricezione della notifica.

Sul punto, si segnalava, peraltro, l'evoluzione della giurisprudenza civile sulla questione dell'efficacia della notifica a mezzo posta elettronica non ricevuta per effetto della saturazione della casella di posta elettronica, e l'orientamento secondo il quale tale evenienza non esonera dall'eseguire la notifica in forma cartacea presso il domicilio fisico. Inoltre, il destinatario del messaggio p.e.c non avrebbe alcun onere di mantenere la casella libera; né spetterebbe all' istante dimostrare il malfunzionamento della posta elettronica, spettando invece all'autorità giudiziaria provare di aver informato l'accusato, ex art. 6 comma 3 CEDU, e che il medesimo sia stato a conoscenza dell'accusa rivolta nei suoi confronti.

La Corte d'Appello di Bari aveva, dunque, invertito l'onere probatorio, essendo stata raggiunta solo la prova dell' invio del decreto di citazione a giudizio mediante posta elettronica certificata, senza alcuna certezza della sua avvenuta consegna. Il principio dell'effettiva consegna (e, dunque, della certezza della conoscenza dell'atto) sarebbe, invece, da ritenersi inviolabile, stante la necessità di tutelare i diritti di difesa ed al contraddittorio.

La decisione.

La Suprema Corte ha, in primis, rilevato l'impossibilità di affermare che, nel caso di specie, la ricezione del decreto di citazione a giudizio fosse stata impedita dalla saturazione della casella di posta elettronica del difensore; mancava, infatti, l'attestazione, apposta in calce all'atto dal cancelliere trasmittente, dell'avvenuto invio del testo originale, e che l'atto notificato a mezzo di messaggio di posta elettronica fosse stato restituito al mittente con l'indicazione "casella piena".

I giudici di legittimità hanno, quindi, affermato come, in tale fattispecie, non possa ritenersi integrato il perfezionamento della notifica a mezzo pec, alla luce di quanto previsto dalla relativa disciplina di legge. Sul punto, infatti, l'art. 16 comma 6 D.L. 179/2012 prevede che: "Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario".

Nell'ipotesi, invece, in cui non sia stato possibile effettuare telematicamente la notificazione, per causa non imputabile al destinatario, ai sensi del comma 8 dello stesso art. 16, si applica l'art. 148 del codice di procedura penale e la notificazione deve essere eseguita nelle forme ordinarie previste dal codice di rito (Sez. 5, n. 41697 del 13 maggio 2019, Carbone; Sez. 5, n. 45384 del 13 settembre 2018, M.; Sez. 3, n. 54141 del 24 novembre 2017, Mariani).

Nell'ipotesi, dunque, di saturazione della casella di posta elettronica, imputabile al destinatario, la notifica al difensore deve considerarsi regolarmente perfezionata con la comunicazione o la notificazione mediante deposito in cancelleria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, D.L. 16 ottobre 2012, n. 179.

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Ciò posto, la Corte ha ricordato come la verifica del valido perfezionamento della notifica all'imputato non esaurisca i profili che la Corte di appello deve verificare, nel giudizio di fondatezza dell'istanza di rescissione del giudicato.

Le Sezioni Unite Penali "Innaro", infatti, chiamate a pronunciarsi sulla nozione di "effettiva conoscenza del procedimento" - alla quale l'art. 175, comma 2, c.p.p., nella previgente formulazione (introdotta dal D.L. 17/2005, conv. dalla l. 60/2005, e poi modificata dalla l. 67/2014), ricollegava effetti preclusivi alla restituzione in termini per l' impugnazione - hanno stabilito che, ai fini della restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale ex art. 175, comma 2 c.p.p., nella formulazione antecedente alla modifica operata con l. 67/2014, l'effettiva conoscenza del procedimento deve essere riferita all'accusa contenuta in un provvedimento formale di vocatio in iudicium, sicché tale non può ritenersi la conoscenza dell'accusa contenuta nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, fermo restando che l' imputato non deve avere rinunciato a comparire, ovvero a proporre impugnazione oppure non deve essersi deliberatamente sottratto a tale conoscenza (Sez. U, n. 28912 del 28/02/2019, Innaro).

Le Sezioni Unite hanno dunque, innanzitutto, affermato - ha rilevato la Corte - la necessità che l'accusato abbia conoscenza del processo, e non soltanto dell'esistenza di un' indagine penale a suo carico, e perciò che egli sia destinatario di un provvedimento formale di vocatio in iudicium, contenente l' indicazione dell'accusa formulatagli, nonché della data e del luogo di svolgimento del giudizio. Esse hanno, inoltre, statuito che tale conoscenza dev'essere effettiva, e non soltanto presunta né, tantomeno, meramente legale. Il processo può, dunque, ritenersi legittimamente celebrato in assenza dell'imputato soltanto nel caso in cui egli, consapevolmente informato in tali, dettagliati termini, abbia rinunciato a comparire, oppure qualora si sia deliberatamente sottratto alla conoscenza di esso.

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Nel caso di specie, hanno rilevato i giudici di legittimità, la Corte d'Appello di Bari non aveva fatto buon governo di tali principi, essendosi limitata a ritenere (peraltro erroneamente) validamente eseguita la notifica nei confronti del difensore domiciliatario, e rigettando la richiesta di rescissione del giudicato, senza effettuare alcuna verifica della conoscenza effettiva dell'accusa e della pendenza del processo da parte dell'imputato.

Sulla base di tali rilievi, la Suprema Corte ha, pertanto, annullato con rinvio l'ordinanza impugnata, invitando la Corte d'Appello di Bari a verificare la valida esecuzione della notifica nei confronti del difensore domiciliatario e se la stessa abbia determinato l'effettiva conoscenza della pendenza del processo per l' imputato, o se lo stesso si sia deliberatamente sottratto alla conoscenza dello stesso.

martedì 5 settembre 2023

Dichiarazione di assenza dell'imputato non conforme all'art. 420 bis comma 2 c.p.p. e tipologia di invalidità: la Prima Sezione Penale della Suprema Corte aderisce all'orientamento che afferma l'integrazione di una nullità assoluta.

 La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza n. 35803, pronunciata all'udienza del 5 giugno 2023 (deposito motivazioni in data 28 agosto 2023), ha preso in esame la questione concernente la tipologia di nullità derivante da una dichiarazione di assenza dell'imputato non conforme a quanto previsto dall'art. 420 bis comma 2 c.p.p..

Il fatto.

Un imputato proponeva ricorso avverso la sentenza con cui la Corte d'Appello di Bologna ne aveva confermato la penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 6 comma 3 D.Lgs. n. 286 del 1998. Nella sentenza di primo grado, l'imputato era stato indicato come libero assente, ed elettivamente domiciliato presso il proprio difensore. I giudici felsinei avevano ritenuto legittima la dichiarazione di assenza, posto che l'imputato, in sede di identificazione ed elezione di domicilio - presso il difensore di ufficio - aveva ricevuto notizia di essere indagato tanto per tentato furto che per la mancata esibizione dei documenti.

Tramite il proprio ricorso, l'imputato lamentava violazione di norma processuale in riferimento alla dichiarazione di assenza, rappresentando come l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio, cui erano stati notificati gli atti di instaurazione del contraddittorio, non assistita da verifica dell'effettività di contatti tra l'imputato ed il difensore, non poteva essere ritenuta valido presupposto della dichiarazione di assenza. Si rilevava, inoltre, come, al momento della elezione di domicilio, il procedimento era iscritto nel registro delle notizie di reato esclusivamente per il tentato furto.

La decisione.

La Corte ha premesso come, ai fini della ricognizione dell'assenza dell'imputato, intesa come condizione derivante dalla consapevole scelta di non prendere parte alla trattazione del processo o dalla volontaria sottrazione alla conoscenza degli atti, occorra verificare l'effettiva conoscenza dei contenuti dell'accusa e della data di celebrazione del processo.

Sul punto, le Sezioni Unite, con la Sentenza n. 23948 del 28.11.2019, hanno ritenuto come non sia possibile ritenere che l'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio (non assistita dall'assenso del domiciliatario) produca un tale effetto, ferma restando la validità formale della notifica: ai fini della dichiarazione di assenza, infatti, non può considerarsi presupposto idoneo la sola elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio, da parte dell'indagato, dovendo il giudice, in ogni caso, verificare, anche in presenza di altri elementi, che vi sia stata l'effettiva instaurazione di un rapporto professionale tra il legale domiciliatario e l'indagato, tale da fargli ritenere con certezza che quest'ultimo abbia avuto conoscenza del procedimento ovvero si sia sottratto volontariamente alla stessa.

Nel caso di specie, hanno rilevato i giudici di legittimità, ricorreva tale fattispecie, non risultando alcuna prova di effettività del rapporto professionale tra il difensore di ufficio e l'imputato, e non potendo ritenersi esaustiva l'informazione ricevuta - quanto al contenuto dell'accusa - in sede di mera identificazione. Da ciò consegue come, pur in presenza di una notifica dell'atto introduttivo formalmente valida (al difensore di ufficio domiciliatario), la dichiarazione di assenza possa essere ritenuta invalida, ossia non conforme ai contenuti della norma di legge di cui all'art. 420 bis comma 2 c.p.p., qualora non vi sia la prova della conoscenza del processo in capo al soggetto non comparso.

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Il Collegio ha quindi preso in esame la questione concernente il tipo di invalidità ricorrente nell'ipotesi di una dichiarazione di assenza operata in tal modo (ossia non assistita dalla prova della effettiva conoscenza del processo), rilevando come la giurisprudenza di legittimità non abbia offerto, al riguardo, soluzioni sempre univoche. Ferma, infatti, restando la matrice di fondo, rinvenibile nella previsione di legge di cui all'art. 178 comma 1 lett. c c.p.p., riguardando la norma violata l'intervento dell'imputato, in alcune decisioni si è ritenuta la nullità in questione di ordine generale non assoluta, con possibile sanatoria ex art. 182 c.p.p. (v. Sez. V n. 25782 del 2.4.2019).

Ciò posto, la Corte - rilevato come nel caso in esame fosse stato introdotto uno specifico motivo di appello - ha ritenuto di aderire, invece, al diverso orientamento che riconduce tale situazione patologica nel novero delle nullità assolute ex art. 179 c.p.p., trattandosi di situazione processuale integrante gli estremi dell'omessa citazione dell'imputato.

Più in particolare, i giudici di legittimità hanno aderito a quanto recentemente affermato da Sez. III n. 48376 del 9.11.2022, secondo cui, in tema di giudizio in assenza, è affetta da nullità assoluta la notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato ove non si abbia certezza della conoscenza della pendenza del processo da parte sua ovvero della volontà del medesimo di sottrarsi a tale conoscenza. In tale decisione, i giudici della Terza Sezione avevano sostenuto che: "(..) ora, se si ritiene che la disciplina del processo in assenza imponga "sempre" di accertare "in fatto" se l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del processo o abbia volontariamente impedito alle autorità di informarlo ufficialmente in proposito (cfr., per questa conclusione, specificamente, Sez. Un. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, p. 14 del Considerato in Diritto), deve inferirsi, in via consequenziale, che la notificazione degli atti del processo al difensore di ufficio, pur in presenza di una delle situazioni tipizzate dall'art. 420- bis c.p.p. (dichiarazione o elezione di domicilio, arresto, fermo o sottoposizione a misura cautelare personale, nomina del difensore di fiducia), qualora sia avvenuta senza un'affidabile verifica in concreto circa la volontaria sottrazione dell'imputato alla conoscenza del processo, è, insieme, inidonea a determinare la conoscenza effettiva, per l'imputato, della citazione a giudizio, nonché eseguita in forme diverse da quelle prescritte (..).

In altre parole, pertanto, ha affermato la Corte, il vizio di instaurazione del contraddittorio deriva dalla mancata verifica, da parte del giudice procedente, del presupposto fondamentale della dichiarazione di assenza, rappresentato dalla "certezza" della conoscenza dei contenuti della contestazione e della data/luogo di celebrazione del processo.

A sostegno della tesi che si tratti di un vizio insanabile (quindi deducibile con il ricorso per cassazione anche in mancanza di una deduzione precedente), i giudici di legittimità hanno, inoltre, ritenuto che vi sia, in via logica, la circostanza per cui l'erronea dichiarazione di assenza può condurre all'accoglimento di una domanda di rescissione del giudicato (mezzo straordinario); sarebbe, dunque, del tutto irragionevole lasciare spazio, in sede di cognizione, alla formazione di un giudicato precario e caratterizzato da una chiara menomazione del contraddittorio.

Sulla base di tali motivazioni, la Corte ha pertanto dichiarato la nullità della dichiarazione di assenza, con conseguente annullamento senza rinvio di entrambe le decisioni, e trasmissione degli atti al Tribunale di Modena.